Articolo 4 della Legge 14 gennaio 2011, n. 2
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 febbraio 2011
Art. 4. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare 1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell' articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979 , e successive modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979 , il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979 ;
d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo esemplare e' rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare e' depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale e' individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare e' trasmesso alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2011
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