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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa SC Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 700 /2023 promossa da:
, in persona del Curatore Avv. Fabio Dominici Controparte_1
elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza d'Italia n.ro 4 presso lo studio legale dell'Avv. Pier
RA VA (posta certificata: che lo rappresenta Email_1
e difende in forza di procura alla lite allegata all'atto di appello, in virtù del provvedimento autorizzativo del G.D. del 27 giugno 2023;.
APPELLANTE contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Del Sasso (pec:
, SC ER (pec: e Email_2 Email_3
DE ZO (pec: del Foro di Milano e l'avv. Piero Pieri (pec: Email_4
del Foro di Perugia, presso lo studio del quale in in Gubbio (PG), via Email_5
del Risorgimento n. 1 è elettivamente domiciliata
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 8 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n.
730/2023 del 10 maggio 2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La impugna la sentenza n. 730/2023 pubblicata Parte_1
il 10 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di revocatoria della datio in solutum realizzata mediante la vendita di materiale da parte di a CP_1 Controparte_2
(d'ora in avanti per Euro 102.395,51, il cui prezzo veniva pagato mediante compensazione
[...] CP_2
con un controcredito (maggiore) vantato da verso la , pur revocando ex art. 67 c. II CP_2 CP_1
L.F. il pagamento effettuato il 14.10.2016 da nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'importo di euro 36.600,00, condannando a corrispondere al la CP_2 Controparte_1
somma di euro 36.600,00 oltre rivalutazione monetaria dal 14.10.2016 al saldo, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In merito alla domanda rigettata, la Curatela in citazione esponeva che nell'agosto 2016 CP_2
riceveva da Elettroteca forniture di materiali elettrici per il corrispettivo complessivo di Euro
102.395,51 (fatture n. 1602295 del 31 agosto 2016 per Euro 35.709,35 e n. 1602437 del 31 agosto
2016 per Euro 66.686,16 -doc . 4 e 5 in fasc. primo grado) ma che il corrispettivo, nonostante le fatture prevedessero il pagamento mediante “rimessa diretta vista fattura” , non veniva pagato;
l'obbligazione veniva estinta il 3 marzo 2017 mediante “giroconto” effettuato da a parziale riduzione delle CP_1
esposizioni debitorie della stessa nei confronti della Pertanto chiedeva la CP_1 CP_2
dichiarazione della inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2 L.F. o, in alternativa, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, L.F. o, in ulteriore alternativa, ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 cc, del pagamento eseguito dalla società fallita alla convenuta mediante la cessione di materiale elettrico
(datio in solutum) e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 102.395,51 o di quella dovuta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dall'indebita acquisizione al saldo.
La Curatela impugna parzialmente la sentenza sulla scorta di cinque motivi di appello. pagina 2 di 8 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la datio in solutum affermando che l'adempimento mediante compensazione nonostante il programmato pagamento del corrispettivo costituisce indice per escludere, anziché affermare, il pagamento anomalo;
richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui nella nozione di datio in solutum quale mezzo di adempimento anormale dell'obbligazione pecuniaria suscettibile di revoca è compresa non solo l'ipotesi in cui l'estinzione del credito si realizzi direttamente mediante la fornitura della merce (datio in solutum diretta), ma anche quella in cui questo risultato venga conseguito indirettamente utilizzando la cessione della merce quale passaggio funzionale - collegamento negoziale
- per consentire la estinzione del credito mediante la compensazione, con la specificazione che quest'ultima resta esclusa soltanto nella fattispecie nella quale la prestazione diversa dal denaro costituisca oggetto del programma negoziale originale, salvo verificare la buona fede delle parti..
Con il secondo motivo il censura la sentenza nella parte in cui non vengono CP_1
correttamente valutate le risultanze delle prove documentali e in particolare non viene dato rilievo alla circostanza che le parti, nei rapporti pregressi e in quello oggetto di causa, non hanno contemplato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo mediante compensazione e non viene ritenuto che, pertanto, la compensazione questa costituisce mezzo fraudolento volto a perseguire il risultato economico della datio in solutum;
inoltre il Giudice di primo grado, ad avviso dell'appellante, ha travisato la natura del giroconto individuandovi una compensazione in termini legittimi senza considerare che essa è stata propiziata dalla fornitura di merce dopo l'insorgere dell'esposizione debitoria, quindi la condotta della fallita è consistita in una fornitura di merce finalizzata deliberatamente a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti del socio CP_2
Con il terzo motivo il si duole che il Tribunale ha respinto la domanda ai Controparte_1
sensi dell'art. 67, comma secondo, L.F. senza considerare che qualora l'estinzione dell'obbligazione di pagamento non fosse riconducibile ad una datio in solutum , essa sarebbe qualificabile quale compensazione volontaria o pactum de compensando attuato con finalità fraudolente, dunque suscettibile di essere revocato.
L'appellato ha eccepito la inammissibilità del terzo motivo in quanto contenente prospettazione nuova.
Con il quarto motivo è impugnato il rigetto della domanda revocatoria proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.. di cui l'appellante ritiene sussistere tutti i presupposti (atto di disposizione pagina 3 di 8 patrimoniale, eventus damni costituito dalla distrazione di merce per il valore di Euro 102.395,51 in pregiudizio dei creditori preesistenti e dal conseguente aggravamento della condizione di insolvenza della società fallita).
Con il quinto motivo il impugna la sentenza nella parte in cui non ha accertato la CP_1
ricorrenza della conoscenza dello stato di insolvenza di in capo a e ha rigettato le CP_1 CP_2
domande proposte ai sensi degli artt. 67, co. 2, l.f. e ai sensi degli artt. 66 e 2901 c.c
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese legali alla luce dei motivi di appello dalla stessa formulati.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale sul capo di sentenza che ha accolto la domanda di restituzione e revocatoria del versamento di € 36.600,00 effettuato in data 14 ottobre 2016.
L'appello principale, i cui motivi vengono congiuntamente esaminati, è infondato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure, vi è un prolungato rapporto commerciale tra le parti di fornitura di materiale elettrico, comprovato dalla documentazione prodotta da CP_2
costituita dalle schede movimenti degli anni 2014-2015-2016 (docc. 3, 4 e 5 fascicolo primo grado
, da fatture a campione emesse da a per forniture di merce ricorrenti nel CP_2 CP_1 CP_2
2015 e 2016 (docc. 58-121 fasc. primo grado e da note di credito emesse da a CP_2 CP_1
dal 31 gennaio 2015 al 30 aprile 2015 (docc. 122-127 fasc. primo grado . Da tale CP_2 CP_2
documentazione si evince che la cessione di merce rientrava nell'ordinaria attività d'impresa di sia nei confronti di che nei confronti degli altri soci. CP_1 CP_2
E' pur vero, come evidenziato dall'appellante, che dalla copiosa documentazione fornita dalla stessa convenuta risulta che per ogni fornitura di materiale Elettroteca ha sempre convenuto il pagamento del corrispettivo a mezzo di «ricevuta bancaria» a trenta, sessanta o novanta giorni «fine mese» ovvero mediante danaro (modalità, questa, prescelta per la transazione che qui occupa, dove le parti hanno convenuto l'adempimento mediante «rimessa diretta vista fattura»); e che, pertanto, la compensazione, oltre a non far parte della pregressa storia contrattuale tra le parti, non era neanche prevista contrattualmente.
Ma proprio il dato costante del rapporto commerciale e della previsione contrattuale di un
“normale” mezzo di adempimento consentono di inquadrare, come ha fatto il Giudice di primo grado, la cessione nell'alveo dell'ordinario esercizio dell'attività di impresa tipica di , volta ad CP_1
ottenere remunerazione: alla data del trasferimento della merce e della fatturazione, dunque, non vi pagina 4 di 8 sono elementi per configurare la cessione come primo passo di una fraudolenta operazione complessa, volta ad estinguere la debitoria di nei confronti di mediante datio in solutum CP_1 CP_2
indiretta.
Al contrario, come evidenziato dal Giudice di prime cure, la cessione dei materiali può ritenersi motivata, in forza di un inveterato meccanismo commerciale, da una effettiva e specifica esigenza della di acquistare detti materiali, non con lo scopo di ottenere un pagamento anomalo del CP_2
proprio credito;
era effettivamente in previsione delle parti -come sempre avvenuto – il pagamento, né risulta comprovato -da tali modalità operative costanti- che, nel singolo caso, la cessione avesse l' esclusiva funzione economico giuridica di estinguere in parte il credito pecuniario di o che in CP_2
questa specifica operazione, rispetto alla causa tipica del negozio utilizzato, esistesse la finalità ulteriore dell'estinzione (parziale) della precedente passività.
A ciò si aggiunge la considerazione, di per sé non contestata, che la compensazione legale entro i limiti di cui all'art. 56 LF non è revocabile, perché estingue debiti e crediti preesistenti secondo la legge, e là dove si è in presenza di una compensazione che potrebbe essere effettuato anche in sede fallimentare, viene meno l'anormalità e l'operazione deve ritenersi lecita e comunque non revocabile;
in tale prospettiva, il giroconto non è altro che lo strumento contabile che dà conto del meccanismo legale della compensazione.
L'appellante sottolinea l'orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza di datio in solutum quale mezzo anormale di pagamento solo in ipotesi in cui la possibilità di una prestazione diversa dal denaro sia stata originariamente prevista all'atto di stipulazione del contratto.
In realtà l'osservazione si pone su un piano diverso e ed è di un passo successivo rispetto agli argomenti sopra spesi, che qualificano l'atto censurato come ordinaria fornitura di merce e non come datio in solutum: non vi sono, infatti, elementi per supporre che al momento della cessione della merce le parti stessero fraudolentemente predisponendo le premesse per poter poi attuare, attraverso la compensazione, una datio in solutum indiretta perché, di contro, emerge che la fornitura di merce veniva richiesta costantemente ed abitualmente dal socio alla propria società collegata, ai fini CP_2
delle propria ordinaria operatività.
Ed è la Suprema Corte ad affermare che è assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall. la prestazione eseguita dal fallito, quando si possa ravvisare nell'atto una forma di pagamento anormale, qualificabile come datio in solutum, purché sia provato inequivocabilmente che tale prestazione perseguiva una finalità satisfattoria del proprio debito (Cass.
pagina 5 di 8 sez. I 21.12.2004, n. 23714), prova che manca in atti, anzi emerge la prova contraria che la prestazione si inscriveva in un consolidato rapporto di collegamento operativo tra il socio e la società CP_2
, che prevedeva la fornitura di materiale da quest'ultima alla prima. CP_1
Da ciò consegue che anche la successiva affermazione di irrevocabilità della compensazione legale (anche in termini di revocatoria ordinaria) appare corretta, sottolineandosi (con riferimento al terzo motivo di impugnazione principale) che le parti non hanno posto in essere una compensazione volontaria perché ha, invece, operato la compensazione legale ai sensi dell'art. 56 l. fall. e che non vi è motivo di ritenere che oggettivamente sia stato realizzato un pagamento anomalo in quanto a monte non vi sono elementi per qualificare la dazione di merce come pagamento (ancorché mediante il meccanismo indiretto sopra descritto) anziché come ordinaria cessione.
Esclusa la datio in solutum e il pagamento anomalo, e preso atto della piena efficacia e liceità della compensazione legale tra crediti sorti prima del fallimento (il motivo inerente il “pactum de compensando è effettivamente nuovo, ed inammissibile come eccepito dall'appellata, ma sarebbe comunque infondato perché di compensazione legale si è trattato), entrambi certi liquidi ed esigibili, non v'è dunque spazio per una revocatoria, né fallimentare né ordinaria.
L'ultimo motivo di appello relativo alla disciplina delle spese di lite è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale censura sotto duplice profilo l'accoglimento dell'azione revocatoria con riferimento al pagamento di 36.600 di cui alla nota di credito n. 493, avvenuto nell'ottobre 2016.
Sotto il primo profilo, evidenzia che l'importo di € 36.600,00 è stato corrisposto da CP_2
a a titolo di ripetizione di indebito e non costituisce, quindi, “pagamento” revocabile CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 67 l. fall.
Il motivo è infondato.
Anche la ripetizione di indebito costituisce un pagamento diretto a estinguere un debito certo, liquido ed esigibile e, come tale, è soggetto all'azione revocatoria qualora ne ricorrano i presupposti.
Sotto il secondo profilo, della insussistenza della scientia decoctionis, il Giudice ha elencato gli elementi di prova da cui può desumersi la conoscenza, in capo alla dello stato di insolvenza alla CP_2
data del pagamento.
Essi sono costituiti dalla circostanza che era socia di e che il CP_2 Controparte_1
fallimento è intervenuto pochi mesi dopo il pagamento di cui si discute, nonché dal tenore dei verbali pagina 6 di 8 di assemblea della società fallita dell'11.11.2015 e del 21.6.2016 e dalla oggettiva situazione economico-finanziaria della debitrice al momento del pagamento.
Con l'appello incidentale si limita ad osservare che, in realtà, da quei verbali in realtà non CP_2
emergesse un sicuro indice di crisi economico finanziaria, ed evidenzia che il bilancio approvato in quella sede si chiudeva con utile da destinare a riserva.
L'argomento non supera la prova logica di cui alla motivazione in sentenza.
Il Giudice di primo grado ha letto il contenuto di quei verbali unitamente alla circostanza che il
23.1.2017 (a pochi mesi dal pagamento revocato) l'assemblea di approvava la situazione CP_1
della società al 30.9.2016, deliberando lo scioglimento della stessa a fronte di una perdita di esercizio di euro 2.512.382,00 e un patrimonio netto negativo di euro 1.638.686- con fallimento poi dichiarato nel marzo del 2017: quindi, oggettivamente la situazione rappresentata in assemblea andava letta unitamente alle emergenze dei documenti contabili e di bilancio, da quel punto di vista inequivocabili
(si rammenta che era socio di ). Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che CP_2 CP_1
il socio nell'ottobre 2016, al momento di ricevere il pagamento di cui si discute, vantava un CP_2
credito risalente nel tempo di euro 206.000,00 nei confronti di e tale situazione, Controparte_1
congiuntamente valutata con la difficile situazione economico finanziaria di cui comunque davano conto in seno alla società gli organi di , e alla circostanza che in realtà le assicurazioni date CP_1
in quelle sedi dagli amministratori non fossero idonee a superare l'emergenza di una grave situazione economico – finanziaria di , era idonea a configurare in capo al socio la scientia CP_1 CP_2
decoctionis.
La valutazione congiunta dei plurimi elementi indiziari non è stata oggetto di specifiche censure, se non sotto il singolo profilo sopra riportato, inidoneo a dar conto di una diversa ricostruzione logica rispetto a quella fornita dal Tribunale.
Pertanto anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite del presente grado debbono essere compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il pagamento d doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello principale e l'appello incidentale pagina 7 di 8 --dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Perugia, 23/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa SC Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa SC Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 700 /2023 promossa da:
, in persona del Curatore Avv. Fabio Dominici Controparte_1
elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza d'Italia n.ro 4 presso lo studio legale dell'Avv. Pier
RA VA (posta certificata: che lo rappresenta Email_1
e difende in forza di procura alla lite allegata all'atto di appello, in virtù del provvedimento autorizzativo del G.D. del 27 giugno 2023;.
APPELLANTE contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Del Sasso (pec:
, SC ER (pec: e Email_2 Email_3
DE ZO (pec: del Foro di Milano e l'avv. Piero Pieri (pec: Email_4
del Foro di Perugia, presso lo studio del quale in in Gubbio (PG), via Email_5
del Risorgimento n. 1 è elettivamente domiciliata
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 8 avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n.
730/2023 del 10 maggio 2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La impugna la sentenza n. 730/2023 pubblicata Parte_1
il 10 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di revocatoria della datio in solutum realizzata mediante la vendita di materiale da parte di a CP_1 Controparte_2
(d'ora in avanti per Euro 102.395,51, il cui prezzo veniva pagato mediante compensazione
[...] CP_2
con un controcredito (maggiore) vantato da verso la , pur revocando ex art. 67 c. II CP_2 CP_1
L.F. il pagamento effettuato il 14.10.2016 da nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'importo di euro 36.600,00, condannando a corrispondere al la CP_2 Controparte_1
somma di euro 36.600,00 oltre rivalutazione monetaria dal 14.10.2016 al saldo, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In merito alla domanda rigettata, la Curatela in citazione esponeva che nell'agosto 2016 CP_2
riceveva da Elettroteca forniture di materiali elettrici per il corrispettivo complessivo di Euro
102.395,51 (fatture n. 1602295 del 31 agosto 2016 per Euro 35.709,35 e n. 1602437 del 31 agosto
2016 per Euro 66.686,16 -doc . 4 e 5 in fasc. primo grado) ma che il corrispettivo, nonostante le fatture prevedessero il pagamento mediante “rimessa diretta vista fattura” , non veniva pagato;
l'obbligazione veniva estinta il 3 marzo 2017 mediante “giroconto” effettuato da a parziale riduzione delle CP_1
esposizioni debitorie della stessa nei confronti della Pertanto chiedeva la CP_1 CP_2
dichiarazione della inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2 L.F. o, in alternativa, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, L.F. o, in ulteriore alternativa, ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 cc, del pagamento eseguito dalla società fallita alla convenuta mediante la cessione di materiale elettrico
(datio in solutum) e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 102.395,51 o di quella dovuta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dall'indebita acquisizione al saldo.
La Curatela impugna parzialmente la sentenza sulla scorta di cinque motivi di appello. pagina 2 di 8 Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la datio in solutum affermando che l'adempimento mediante compensazione nonostante il programmato pagamento del corrispettivo costituisce indice per escludere, anziché affermare, il pagamento anomalo;
richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui nella nozione di datio in solutum quale mezzo di adempimento anormale dell'obbligazione pecuniaria suscettibile di revoca è compresa non solo l'ipotesi in cui l'estinzione del credito si realizzi direttamente mediante la fornitura della merce (datio in solutum diretta), ma anche quella in cui questo risultato venga conseguito indirettamente utilizzando la cessione della merce quale passaggio funzionale - collegamento negoziale
- per consentire la estinzione del credito mediante la compensazione, con la specificazione che quest'ultima resta esclusa soltanto nella fattispecie nella quale la prestazione diversa dal denaro costituisca oggetto del programma negoziale originale, salvo verificare la buona fede delle parti..
Con il secondo motivo il censura la sentenza nella parte in cui non vengono CP_1
correttamente valutate le risultanze delle prove documentali e in particolare non viene dato rilievo alla circostanza che le parti, nei rapporti pregressi e in quello oggetto di causa, non hanno contemplato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo mediante compensazione e non viene ritenuto che, pertanto, la compensazione questa costituisce mezzo fraudolento volto a perseguire il risultato economico della datio in solutum;
inoltre il Giudice di primo grado, ad avviso dell'appellante, ha travisato la natura del giroconto individuandovi una compensazione in termini legittimi senza considerare che essa è stata propiziata dalla fornitura di merce dopo l'insorgere dell'esposizione debitoria, quindi la condotta della fallita è consistita in una fornitura di merce finalizzata deliberatamente a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti del socio CP_2
Con il terzo motivo il si duole che il Tribunale ha respinto la domanda ai Controparte_1
sensi dell'art. 67, comma secondo, L.F. senza considerare che qualora l'estinzione dell'obbligazione di pagamento non fosse riconducibile ad una datio in solutum , essa sarebbe qualificabile quale compensazione volontaria o pactum de compensando attuato con finalità fraudolente, dunque suscettibile di essere revocato.
L'appellato ha eccepito la inammissibilità del terzo motivo in quanto contenente prospettazione nuova.
Con il quarto motivo è impugnato il rigetto della domanda revocatoria proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.. di cui l'appellante ritiene sussistere tutti i presupposti (atto di disposizione pagina 3 di 8 patrimoniale, eventus damni costituito dalla distrazione di merce per il valore di Euro 102.395,51 in pregiudizio dei creditori preesistenti e dal conseguente aggravamento della condizione di insolvenza della società fallita).
Con il quinto motivo il impugna la sentenza nella parte in cui non ha accertato la CP_1
ricorrenza della conoscenza dello stato di insolvenza di in capo a e ha rigettato le CP_1 CP_2
domande proposte ai sensi degli artt. 67, co. 2, l.f. e ai sensi degli artt. 66 e 2901 c.c
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese legali alla luce dei motivi di appello dalla stessa formulati.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale sul capo di sentenza che ha accolto la domanda di restituzione e revocatoria del versamento di € 36.600,00 effettuato in data 14 ottobre 2016.
L'appello principale, i cui motivi vengono congiuntamente esaminati, è infondato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure, vi è un prolungato rapporto commerciale tra le parti di fornitura di materiale elettrico, comprovato dalla documentazione prodotta da CP_2
costituita dalle schede movimenti degli anni 2014-2015-2016 (docc. 3, 4 e 5 fascicolo primo grado
, da fatture a campione emesse da a per forniture di merce ricorrenti nel CP_2 CP_1 CP_2
2015 e 2016 (docc. 58-121 fasc. primo grado e da note di credito emesse da a CP_2 CP_1
dal 31 gennaio 2015 al 30 aprile 2015 (docc. 122-127 fasc. primo grado . Da tale CP_2 CP_2
documentazione si evince che la cessione di merce rientrava nell'ordinaria attività d'impresa di sia nei confronti di che nei confronti degli altri soci. CP_1 CP_2
E' pur vero, come evidenziato dall'appellante, che dalla copiosa documentazione fornita dalla stessa convenuta risulta che per ogni fornitura di materiale Elettroteca ha sempre convenuto il pagamento del corrispettivo a mezzo di «ricevuta bancaria» a trenta, sessanta o novanta giorni «fine mese» ovvero mediante danaro (modalità, questa, prescelta per la transazione che qui occupa, dove le parti hanno convenuto l'adempimento mediante «rimessa diretta vista fattura»); e che, pertanto, la compensazione, oltre a non far parte della pregressa storia contrattuale tra le parti, non era neanche prevista contrattualmente.
Ma proprio il dato costante del rapporto commerciale e della previsione contrattuale di un
“normale” mezzo di adempimento consentono di inquadrare, come ha fatto il Giudice di primo grado, la cessione nell'alveo dell'ordinario esercizio dell'attività di impresa tipica di , volta ad CP_1
ottenere remunerazione: alla data del trasferimento della merce e della fatturazione, dunque, non vi pagina 4 di 8 sono elementi per configurare la cessione come primo passo di una fraudolenta operazione complessa, volta ad estinguere la debitoria di nei confronti di mediante datio in solutum CP_1 CP_2
indiretta.
Al contrario, come evidenziato dal Giudice di prime cure, la cessione dei materiali può ritenersi motivata, in forza di un inveterato meccanismo commerciale, da una effettiva e specifica esigenza della di acquistare detti materiali, non con lo scopo di ottenere un pagamento anomalo del CP_2
proprio credito;
era effettivamente in previsione delle parti -come sempre avvenuto – il pagamento, né risulta comprovato -da tali modalità operative costanti- che, nel singolo caso, la cessione avesse l' esclusiva funzione economico giuridica di estinguere in parte il credito pecuniario di o che in CP_2
questa specifica operazione, rispetto alla causa tipica del negozio utilizzato, esistesse la finalità ulteriore dell'estinzione (parziale) della precedente passività.
A ciò si aggiunge la considerazione, di per sé non contestata, che la compensazione legale entro i limiti di cui all'art. 56 LF non è revocabile, perché estingue debiti e crediti preesistenti secondo la legge, e là dove si è in presenza di una compensazione che potrebbe essere effettuato anche in sede fallimentare, viene meno l'anormalità e l'operazione deve ritenersi lecita e comunque non revocabile;
in tale prospettiva, il giroconto non è altro che lo strumento contabile che dà conto del meccanismo legale della compensazione.
L'appellante sottolinea l'orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza di datio in solutum quale mezzo anormale di pagamento solo in ipotesi in cui la possibilità di una prestazione diversa dal denaro sia stata originariamente prevista all'atto di stipulazione del contratto.
In realtà l'osservazione si pone su un piano diverso e ed è di un passo successivo rispetto agli argomenti sopra spesi, che qualificano l'atto censurato come ordinaria fornitura di merce e non come datio in solutum: non vi sono, infatti, elementi per supporre che al momento della cessione della merce le parti stessero fraudolentemente predisponendo le premesse per poter poi attuare, attraverso la compensazione, una datio in solutum indiretta perché, di contro, emerge che la fornitura di merce veniva richiesta costantemente ed abitualmente dal socio alla propria società collegata, ai fini CP_2
delle propria ordinaria operatività.
Ed è la Suprema Corte ad affermare che è assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall. la prestazione eseguita dal fallito, quando si possa ravvisare nell'atto una forma di pagamento anormale, qualificabile come datio in solutum, purché sia provato inequivocabilmente che tale prestazione perseguiva una finalità satisfattoria del proprio debito (Cass.
pagina 5 di 8 sez. I 21.12.2004, n. 23714), prova che manca in atti, anzi emerge la prova contraria che la prestazione si inscriveva in un consolidato rapporto di collegamento operativo tra il socio e la società CP_2
, che prevedeva la fornitura di materiale da quest'ultima alla prima. CP_1
Da ciò consegue che anche la successiva affermazione di irrevocabilità della compensazione legale (anche in termini di revocatoria ordinaria) appare corretta, sottolineandosi (con riferimento al terzo motivo di impugnazione principale) che le parti non hanno posto in essere una compensazione volontaria perché ha, invece, operato la compensazione legale ai sensi dell'art. 56 l. fall. e che non vi è motivo di ritenere che oggettivamente sia stato realizzato un pagamento anomalo in quanto a monte non vi sono elementi per qualificare la dazione di merce come pagamento (ancorché mediante il meccanismo indiretto sopra descritto) anziché come ordinaria cessione.
Esclusa la datio in solutum e il pagamento anomalo, e preso atto della piena efficacia e liceità della compensazione legale tra crediti sorti prima del fallimento (il motivo inerente il “pactum de compensando è effettivamente nuovo, ed inammissibile come eccepito dall'appellata, ma sarebbe comunque infondato perché di compensazione legale si è trattato), entrambi certi liquidi ed esigibili, non v'è dunque spazio per una revocatoria, né fallimentare né ordinaria.
L'ultimo motivo di appello relativo alla disciplina delle spese di lite è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale censura sotto duplice profilo l'accoglimento dell'azione revocatoria con riferimento al pagamento di 36.600 di cui alla nota di credito n. 493, avvenuto nell'ottobre 2016.
Sotto il primo profilo, evidenzia che l'importo di € 36.600,00 è stato corrisposto da CP_2
a a titolo di ripetizione di indebito e non costituisce, quindi, “pagamento” revocabile CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 67 l. fall.
Il motivo è infondato.
Anche la ripetizione di indebito costituisce un pagamento diretto a estinguere un debito certo, liquido ed esigibile e, come tale, è soggetto all'azione revocatoria qualora ne ricorrano i presupposti.
Sotto il secondo profilo, della insussistenza della scientia decoctionis, il Giudice ha elencato gli elementi di prova da cui può desumersi la conoscenza, in capo alla dello stato di insolvenza alla CP_2
data del pagamento.
Essi sono costituiti dalla circostanza che era socia di e che il CP_2 Controparte_1
fallimento è intervenuto pochi mesi dopo il pagamento di cui si discute, nonché dal tenore dei verbali pagina 6 di 8 di assemblea della società fallita dell'11.11.2015 e del 21.6.2016 e dalla oggettiva situazione economico-finanziaria della debitrice al momento del pagamento.
Con l'appello incidentale si limita ad osservare che, in realtà, da quei verbali in realtà non CP_2
emergesse un sicuro indice di crisi economico finanziaria, ed evidenzia che il bilancio approvato in quella sede si chiudeva con utile da destinare a riserva.
L'argomento non supera la prova logica di cui alla motivazione in sentenza.
Il Giudice di primo grado ha letto il contenuto di quei verbali unitamente alla circostanza che il
23.1.2017 (a pochi mesi dal pagamento revocato) l'assemblea di approvava la situazione CP_1
della società al 30.9.2016, deliberando lo scioglimento della stessa a fronte di una perdita di esercizio di euro 2.512.382,00 e un patrimonio netto negativo di euro 1.638.686- con fallimento poi dichiarato nel marzo del 2017: quindi, oggettivamente la situazione rappresentata in assemblea andava letta unitamente alle emergenze dei documenti contabili e di bilancio, da quel punto di vista inequivocabili
(si rammenta che era socio di ). Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che CP_2 CP_1
il socio nell'ottobre 2016, al momento di ricevere il pagamento di cui si discute, vantava un CP_2
credito risalente nel tempo di euro 206.000,00 nei confronti di e tale situazione, Controparte_1
congiuntamente valutata con la difficile situazione economico finanziaria di cui comunque davano conto in seno alla società gli organi di , e alla circostanza che in realtà le assicurazioni date CP_1
in quelle sedi dagli amministratori non fossero idonee a superare l'emergenza di una grave situazione economico – finanziaria di , era idonea a configurare in capo al socio la scientia CP_1 CP_2
decoctionis.
La valutazione congiunta dei plurimi elementi indiziari non è stata oggetto di specifiche censure, se non sotto il singolo profilo sopra riportato, inidoneo a dar conto di una diversa ricostruzione logica rispetto a quella fornita dal Tribunale.
Pertanto anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite del presente grado debbono essere compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il pagamento d doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello principale e l'appello incidentale pagina 7 di 8 --dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Perugia, 23/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa SC Altrui dott. Claudio Baglioni
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