Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 467
Articolo 1
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20 novembre 1988
Art. 2. 1. All'onere di L. 13.493.216.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1988 si provvede parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 novembre 1988