Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 52
Articolo 1Articolo 3
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7 marzo 1989
Art. 2. 1. In conseguenza alle variazioni previste dall'articolo 1, alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono apportate, per gli uffici cui si riferiscono, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 7 marzo 1989
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