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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
n. 18729/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 19.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18729 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Susanna Bologna, con la stessa elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'account pec in virtù di procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 314 del 21.07.2023, notificato al ricorrente il 14.09.2023, il pagina 1 di 11 Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 07.12.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 27.06.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 18.09.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere nato e cresciuto a LA, in
Nigeria; di aver lasciato il suo paese di origine nel 1996 e di essere giunto in Italia con un visto, essendo rimasto solo dopo la morte dei genitori e senza alcuna prospettiva di vita in un paese, caratterizzato da violenza indiscriminata e violazione dei diritti umani;
di essersi integrato sul territorio nazionale, svolgendo attività di lavoro autonomo ed avendo una relazione stabile da quindici anni con la propria compagna, Per_1
, con la quale aveva registrato una convivenza di fatto;
di vivere con
[...]
quest'ultima in un immobile a Castel Volturno, in esecuzione di un regolare contratto di locazione registrato;
di temere il rimpatrio anche per le condizioni d'insicurezza e la diffusione di epidemie nel paese di origine. Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., come modificato dal D.l. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020 del 18.12.2020, sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., e di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio per provvedere sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto si costituiva il
10.11.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 22.12.2023, il Collegio accoglieva l'istanza cautelate e fissava innanzi al giudice istruttore l'udienza dell'11.12.2024 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. da depositare nel termine perentorio dell'11.12.2024.
Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda.
Il convenuto confermava la richiesta di rigetto del ricorso.
pagina 2 di 11 Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza di discussione della causa per il 19.11.2025.
All'udienza suindicata, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite.
L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo è fondata e merita di essere accolta.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate all'art. 19 comma t.u.i. dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge
173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene
pagina 3 di 11 conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo pagina 4 di 11 sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una pagina 5 di 11 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, con il parere richiamato dal Questore nel suo provvedimento e depositato dal convenuto la Commissione espresse il suo diniego al rilascio del permesso, evidenziando l'assenza di elementi comprovanti il radicamento dell'istante sul territorio nazionale e rimarcando l'esistenza di “svariate sentenze penali di condanna divenute irrevocabili”.
Ebbene, per ciò che concerne tali condanne, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare del 22.12.2023, dalla documentazione depositata dal ricorrente risulta soltanto una sentenza di condanna (non si conosce la natura del reato) emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere il 23.06.2005 divenuta irrevocabile il 02.01.2006, in relazione alla quale il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di
Napoli con provvedimento del 22.11.2012 (cfr. nel fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, la generica allegazione di parte resistente non è sufficiente ad individuare, nella condotta del ricorrente, un pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza, che integra il limite previsto dall'art. 19, comma 1.1. al rilascio CP_2
del permesso richiesto.
Inoltre, vi è da aggiungere che la p.a. non ha compiuto disamina alcuna delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, il LA.
Le condizioni oggettive in cui si trova LA sono particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita ed alla salute tutelati dalla nostra Costituzione agli artt. 2, 3, 9 e 117 e dall'art. 8 CEDU.
Ed, invero, a LA 7 abitanti su 10 non hanno accesso a un alloggio adeguato;
vi
è una continua creazione di insediamenti informali e di baraccopoli, caratterizzati da una qualità abitativa e da condizioni igienico-sanitarie scadenti, i cui residenti sono soggetti pagina 6 di 11 a sgomberi forzati, demolizioni, a causa dell'assenza di diritti fondiari formali e soffrono l'accesso a servizi come l'energia pulita, l'elettricità, l'acqua e i servizi igienici e la sicurezza pubblica;
sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'acqua e i servizi igienico- sanitari sono limitati, con una capacità statale di fornitura giornaliera di acqua pulita inferiore al 25% della domanda giornaliera (T- (FES); “LA
Micro-Struggles Report”; novembre 2023; disponibile al: https://library.fes.de/pdf- files/bueros/nigeria/20825.pdf); la mancanza di accesso all'acqua potabile è strettamente legata alle scarse pratiche igienico-sanitarie: il 41% della popolazione non ha accesso a servizi igienici adeguati, 2 persone su 10 praticano la defecazione a cielo aperto e il 73% delle malattie diarroiche e enteriche sono dovute a scarse pratiche igienico-sanitarie
(United Nations Children Fund (UNICEF). ER;
Controparte_3
disponibile al: https://www.unicef.org/nigeria/water-sanitation-and- hygiene#:~:text=Seventy-three%20per%20cent%20of%20 the%20diarrhoeal%20and%20enteric,%28WASH%29%2C%20and%20is%20disproport ionately%20borne%20by%20 poorer%20children); la Banca Mondiale ha stimato che
LA ha il tasso di mortalità prematura più alto di qualsiasi altra città dell'Africa occidentale a causa dell'inquinamento dell'aria e dell'ambiente, che ha provocato circa
11.200 decessi nel 2018; gli adulti, per questo, sono affetti da malattie cardiovascolari, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e cancro polmonare ( L., Per_2 [...]
The cost of air pollution in LA, World Bank Group, Persona_3 Per_4
Washington 2020 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33038.); la città affronta inondazioni sempre più gravi durante le due stagioni delle piogge annuali, con le piogge da aprile a luglio che sono le più intense, i cui effetti disastrosi sono acuiti dalla bassa costa di LA, che si sta erodendo a causa del continuo innalzamento del livello del mare e delle mareggiate;
le inondazioni a LA influiscono negativamente sulla salute umana attraverso la contaminazione dei corpi idrici e l'aumento dell'incidenza di malattie trasmesse dall'acqua come malaria, colera, tifo, febbre gialla, diarrea, leptospirosi ed epatite A;
a causa del continuo straripamento di liquami grezzi e pagina 7 di 11 discariche, i pozzi e le trivellazioni utilizzati per scopi domestici vengono contaminati, aggravando la mancanza di accesso all'acqua dolce (NU (United Nations
University; Technical Report - “LA floods”; 2021-2022; disponibile al: https://s3.eu- central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/Case- studies/TR_220824_LAFloods.pdf); il 23 ottobre del 2022, il governo dello Stato di
LA ha lanciato l'allerta evidenziando la peculiare posizione dello Stato lagunare, in cui convergono le acque di diversi fiumi, come l'Ogun, l' , l'Osun ed il Sasha, Per_5
che attraversano molti Stati del Sud-Ovest. I residenti delle aree di Ketu, Per_6 Per_7
Per_1
, Persona_8 Per_9 Per_10 Persona_12 Persona_13
Per_1
12, 1,
[...] Per_14 Per_15 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
che si trovano sulle rive del fiume Ogun, sono stati avvisati di essere pronti a Per_20
lasciare le proprie abitazioni in qualsiasi momento (Vanguard, Flood: LA govt raises Per_2 alarm, tells residents in , Mile12, others to relocate, 23 October 2022, https://www.vanguardngr.com/2022/10/flood-lagos-govt-raises-alarm-tells-residents-in- ketu-mile12-others-to-relocate/.); secondo l' Controparte_4
a ottobre 2023 circa 159mila persone sono state colpite dalle
[...]
inondazioni in 13 Stati del Paese, tra questi 48mila sono gli sfollati e 28 persone hanno perso la vita e LA è tra gli Stati più colpiti (OCHA; “HUMANITARIAN CP_5
OVERVIEW NIGERIA”; 2024; Controparte_6
December 2023; disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-humanitarian- needs-overview-2024); dal 14 giugno 2024 forti piogge hanno colpito lo Stato di LA, causando inondazioni e provocando sfollamenti e danni;
secondo i media, più di 2.000 persone sono state sfollate nell'area di governo locale di Eti-Osa, nel sud dello Stato di
LA, e diverse strutture, tra cui scuole, ospedali e ponti, sono state distrutte o danneggiate a causa delle inondazioni;
le inondazioni probabilmente aggraveranno la situazione del colera a LA, dove il 9 giugno le autorità statali hanno dichiarato un'epidemia con 324 casi sospetti, tra cui 15 morti (ECHO, European Commission's
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations;
pagina 8 di 11 Nigeria - Floods and cholera outbreak (DG ECHO Partners, NOAA CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 18 June 2024); disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-and-cholera-outbreak-dg-echo- partners-noaa-cpc-media-echo-daily-flash-18-june-2024);
Circa il 24% della popolazione della Nigeria (ossia 41 milioni di persone) vive in aree ad alta esposizione al clima. Alcune delle esposizioni complessive più elevate sono concentrate negli stati costieri, inclusi le aree costiere degli stati di LA, Delta e
Rivers, dove grandi concentrazioni di popolazione vivono nelle città di LA, e Per_22
ed i nuclei familiari più poveri e le aree urbane informali sono a rischio di Persona_23
alluvioni e mareggiate. Si stima che da 27 a 53 milioni di persone potrebbero dover essere ricollocate a causa di un aumento di 0,5 metri del livello del mare, previsto per la
Nigeria entro la fine del secolo. Inoltre, l'erosione costiera in corso, l'innalzamento del livello del mare e l'inquinamento da petrolio stanno distruggendo le foreste di mangrovie del Delta, un importante tampone contro le mareggiate (The World Bank Group;
“Climate Risk Profile: Nigeria (2021)”, pag. 11, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15918-
WB_Nigeria%20Country%20Profile-WEB.pdf).
Occorre, inoltre, osservare che nel corso del processo l'attore ha dimostrato di continuare a svolgere l'attività di “commercio al dettaglio in posti mobili di tessuti e abbigliamento”, in regime di titolare di partita iva, depositando la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2024.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e sufficientemente dimostrato di avere dato inizio ad una convivenza di fatto more uxorio con tale come dimostrato Persona_1
dalla dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, presentata al Comune di
Castelvolturno, nonché dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato il
02.08.2022 dal Comune di Castelvolturno, dal quale risulta la residenza di entrambi a
Castelvolturno al Parco Marina n. 23, nell'immobile dagli stessi condotto in locazione.
Questi elementi evidenziano un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio pagina 9 di 11 nazionale.
Il suo rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare, lacerando i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e recidendo quelli familiari, in tal modo violando il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020;
pagina 10 di 11 • dispone la trasmissione degli atti alla Questura per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 19.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18729 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Susanna Bologna, con la stessa elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'account pec in virtù di procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 314 del 21.07.2023, notificato al ricorrente il 14.09.2023, il pagina 1 di 11 Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 07.12.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, su parere contrario espresso il 27.06.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 18.09.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere nato e cresciuto a LA, in
Nigeria; di aver lasciato il suo paese di origine nel 1996 e di essere giunto in Italia con un visto, essendo rimasto solo dopo la morte dei genitori e senza alcuna prospettiva di vita in un paese, caratterizzato da violenza indiscriminata e violazione dei diritti umani;
di essersi integrato sul territorio nazionale, svolgendo attività di lavoro autonomo ed avendo una relazione stabile da quindici anni con la propria compagna, Per_1
, con la quale aveva registrato una convivenza di fatto;
di vivere con
[...]
quest'ultima in un immobile a Castel Volturno, in esecuzione di un regolare contratto di locazione registrato;
di temere il rimpatrio anche per le condizioni d'insicurezza e la diffusione di epidemie nel paese di origine. Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., come modificato dal D.l. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020 del 18.12.2020, sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., e di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio per provvedere sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto si costituiva il
10.11.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 22.12.2023, il Collegio accoglieva l'istanza cautelate e fissava innanzi al giudice istruttore l'udienza dell'11.12.2024 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. da depositare nel termine perentorio dell'11.12.2024.
Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda.
Il convenuto confermava la richiesta di rigetto del ricorso.
pagina 2 di 11 Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza di discussione della causa per il 19.11.2025.
All'udienza suindicata, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite.
L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo è fondata e merita di essere accolta.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate all'art. 19 comma t.u.i. dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge
173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene
pagina 3 di 11 conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo pagina 4 di 11 sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una pagina 5 di 11 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, con il parere richiamato dal Questore nel suo provvedimento e depositato dal convenuto la Commissione espresse il suo diniego al rilascio del permesso, evidenziando l'assenza di elementi comprovanti il radicamento dell'istante sul territorio nazionale e rimarcando l'esistenza di “svariate sentenze penali di condanna divenute irrevocabili”.
Ebbene, per ciò che concerne tali condanne, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare del 22.12.2023, dalla documentazione depositata dal ricorrente risulta soltanto una sentenza di condanna (non si conosce la natura del reato) emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere il 23.06.2005 divenuta irrevocabile il 02.01.2006, in relazione alla quale il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di
Napoli con provvedimento del 22.11.2012 (cfr. nel fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, la generica allegazione di parte resistente non è sufficiente ad individuare, nella condotta del ricorrente, un pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza, che integra il limite previsto dall'art. 19, comma 1.1. al rilascio CP_2
del permesso richiesto.
Inoltre, vi è da aggiungere che la p.a. non ha compiuto disamina alcuna delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, il LA.
Le condizioni oggettive in cui si trova LA sono particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita ed alla salute tutelati dalla nostra Costituzione agli artt. 2, 3, 9 e 117 e dall'art. 8 CEDU.
Ed, invero, a LA 7 abitanti su 10 non hanno accesso a un alloggio adeguato;
vi
è una continua creazione di insediamenti informali e di baraccopoli, caratterizzati da una qualità abitativa e da condizioni igienico-sanitarie scadenti, i cui residenti sono soggetti pagina 6 di 11 a sgomberi forzati, demolizioni, a causa dell'assenza di diritti fondiari formali e soffrono l'accesso a servizi come l'energia pulita, l'elettricità, l'acqua e i servizi igienici e la sicurezza pubblica;
sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'acqua e i servizi igienico- sanitari sono limitati, con una capacità statale di fornitura giornaliera di acqua pulita inferiore al 25% della domanda giornaliera (T- (FES); “LA
Micro-Struggles Report”; novembre 2023; disponibile al: https://library.fes.de/pdf- files/bueros/nigeria/20825.pdf); la mancanza di accesso all'acqua potabile è strettamente legata alle scarse pratiche igienico-sanitarie: il 41% della popolazione non ha accesso a servizi igienici adeguati, 2 persone su 10 praticano la defecazione a cielo aperto e il 73% delle malattie diarroiche e enteriche sono dovute a scarse pratiche igienico-sanitarie
(United Nations Children Fund (UNICEF). ER;
Controparte_3
disponibile al: https://www.unicef.org/nigeria/water-sanitation-and- hygiene#:~:text=Seventy-three%20per%20cent%20of%20 the%20diarrhoeal%20and%20enteric,%28WASH%29%2C%20and%20is%20disproport ionately%20borne%20by%20 poorer%20children); la Banca Mondiale ha stimato che
LA ha il tasso di mortalità prematura più alto di qualsiasi altra città dell'Africa occidentale a causa dell'inquinamento dell'aria e dell'ambiente, che ha provocato circa
11.200 decessi nel 2018; gli adulti, per questo, sono affetti da malattie cardiovascolari, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e cancro polmonare ( L., Per_2 [...]
The cost of air pollution in LA, World Bank Group, Persona_3 Per_4
Washington 2020 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33038.); la città affronta inondazioni sempre più gravi durante le due stagioni delle piogge annuali, con le piogge da aprile a luglio che sono le più intense, i cui effetti disastrosi sono acuiti dalla bassa costa di LA, che si sta erodendo a causa del continuo innalzamento del livello del mare e delle mareggiate;
le inondazioni a LA influiscono negativamente sulla salute umana attraverso la contaminazione dei corpi idrici e l'aumento dell'incidenza di malattie trasmesse dall'acqua come malaria, colera, tifo, febbre gialla, diarrea, leptospirosi ed epatite A;
a causa del continuo straripamento di liquami grezzi e pagina 7 di 11 discariche, i pozzi e le trivellazioni utilizzati per scopi domestici vengono contaminati, aggravando la mancanza di accesso all'acqua dolce (NU (United Nations
University; Technical Report - “LA floods”; 2021-2022; disponibile al: https://s3.eu- central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/Case- studies/TR_220824_LAFloods.pdf); il 23 ottobre del 2022, il governo dello Stato di
LA ha lanciato l'allerta evidenziando la peculiare posizione dello Stato lagunare, in cui convergono le acque di diversi fiumi, come l'Ogun, l' , l'Osun ed il Sasha, Per_5
che attraversano molti Stati del Sud-Ovest. I residenti delle aree di Ketu, Per_6 Per_7
Per_1
, Persona_8 Per_9 Per_10 Persona_12 Persona_13
Per_1
12, 1,
[...] Per_14 Per_15 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
che si trovano sulle rive del fiume Ogun, sono stati avvisati di essere pronti a Per_20
lasciare le proprie abitazioni in qualsiasi momento (Vanguard, Flood: LA govt raises Per_2 alarm, tells residents in , Mile12, others to relocate, 23 October 2022, https://www.vanguardngr.com/2022/10/flood-lagos-govt-raises-alarm-tells-residents-in- ketu-mile12-others-to-relocate/.); secondo l' Controparte_4
a ottobre 2023 circa 159mila persone sono state colpite dalle
[...]
inondazioni in 13 Stati del Paese, tra questi 48mila sono gli sfollati e 28 persone hanno perso la vita e LA è tra gli Stati più colpiti (OCHA; “HUMANITARIAN CP_5
OVERVIEW NIGERIA”; 2024; Controparte_6
December 2023; disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-humanitarian- needs-overview-2024); dal 14 giugno 2024 forti piogge hanno colpito lo Stato di LA, causando inondazioni e provocando sfollamenti e danni;
secondo i media, più di 2.000 persone sono state sfollate nell'area di governo locale di Eti-Osa, nel sud dello Stato di
LA, e diverse strutture, tra cui scuole, ospedali e ponti, sono state distrutte o danneggiate a causa delle inondazioni;
le inondazioni probabilmente aggraveranno la situazione del colera a LA, dove il 9 giugno le autorità statali hanno dichiarato un'epidemia con 324 casi sospetti, tra cui 15 morti (ECHO, European Commission's
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations;
pagina 8 di 11 Nigeria - Floods and cholera outbreak (DG ECHO Partners, NOAA CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 18 June 2024); disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-and-cholera-outbreak-dg-echo- partners-noaa-cpc-media-echo-daily-flash-18-june-2024);
Circa il 24% della popolazione della Nigeria (ossia 41 milioni di persone) vive in aree ad alta esposizione al clima. Alcune delle esposizioni complessive più elevate sono concentrate negli stati costieri, inclusi le aree costiere degli stati di LA, Delta e
Rivers, dove grandi concentrazioni di popolazione vivono nelle città di LA, e Per_22
ed i nuclei familiari più poveri e le aree urbane informali sono a rischio di Persona_23
alluvioni e mareggiate. Si stima che da 27 a 53 milioni di persone potrebbero dover essere ricollocate a causa di un aumento di 0,5 metri del livello del mare, previsto per la
Nigeria entro la fine del secolo. Inoltre, l'erosione costiera in corso, l'innalzamento del livello del mare e l'inquinamento da petrolio stanno distruggendo le foreste di mangrovie del Delta, un importante tampone contro le mareggiate (The World Bank Group;
“Climate Risk Profile: Nigeria (2021)”, pag. 11, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15918-
WB_Nigeria%20Country%20Profile-WEB.pdf).
Occorre, inoltre, osservare che nel corso del processo l'attore ha dimostrato di continuare a svolgere l'attività di “commercio al dettaglio in posti mobili di tessuti e abbigliamento”, in regime di titolare di partita iva, depositando la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2024.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e sufficientemente dimostrato di avere dato inizio ad una convivenza di fatto more uxorio con tale come dimostrato Persona_1
dalla dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, presentata al Comune di
Castelvolturno, nonché dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato il
02.08.2022 dal Comune di Castelvolturno, dal quale risulta la residenza di entrambi a
Castelvolturno al Parco Marina n. 23, nell'immobile dagli stessi condotto in locazione.
Questi elementi evidenziano un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio pagina 9 di 11 nazionale.
Il suo rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare, lacerando i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e recidendo quelli familiari, in tal modo violando il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti non solo nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione ma anche nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020;
pagina 10 di 11 • dispone la trasmissione degli atti alla Questura per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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