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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2791/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
SPARPAGLIONE e dell'avv. RENATA PILELLO, elettivamente domiciliato in via Podgora 4 20122
Milano presso il difensore avv. ROBERTO SPARPAGLIONE
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO Controparte_1 C.F._2
BATTAGLIA, elettivamente domiciliato in via Rugabella N. 17 Milano presso il difensore
Appellato
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
pagina 1 di 13 Conclusioni per : Parte_1
Voglia la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto il credito azionato in quanto assorbito dalla transazione inter partes del 12 novembre 2020; subordinatamente, dichiarare non dovuto il credito azionato dal Dr non sussistendo alcun preventivo approvato Controparte_1 dall'ingegner e non risultando comunque provato il diritto;
subordinatamente, ridurre Parte_1 comunque il credito in ragione del disposto di cui al Decreto 20 luglio 2012, n. 140, articolo 1, comma
6 e ridurre ancora il credito in ragione del modesto “contenuto professionale” della maggior parte delle attività svolte dal dr . Con vittoria di spese. CP_1
Conclusioni per : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, I) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi come previsto dall'art. 342 c.p.c., per le ragioni indicate in atti;
II) in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto illegittimo e infondato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza, per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata;
III) in subordine e in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, riformare la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto la maggiorazione per l'urgenza, e ha applicato i parametri minimi, anziché medi per la quantificazione del compenso dovuto per il “terzo incarico”, pronunciando per l'effetto la compensazione del maggior compenso da ritenersi in tal caso dovuto, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato del dott. , con l'eventuale CP_1 controcredito risultante dall'eventuale minor compenso che fosse accertato in relazione ai motivi di appello formulati dall'ing. . IV) in via del tutto subordinata istruttoria e per mero tuziorismo, Pt_1 si reiterano le medesime istanze già svolte in sede di conclusioni del giudizio di primo grado e, precisamente, per quanto occorra e senza inversione dell'onere della prova, si insiste nell'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che alla riunione del 24 luglio
2019 tenutasi presso lo Studio del Dott. in Milano, Via Emilio Caldara n. 33, alla Controparte_1 presenza di del dott. e dell'avv. Daniele Persano, il dott. Parte_1 Controparte_1 CP_1
ha riassunto lo stato dell'arte della posizione del all'interno della Tecno
[...] Parte_1
Industriale, riassumendo altresì le iniziative già intraprese e le finalità prefissate dal Parte_1
Teste avv. Daniele Persano con Studio in Milano, Via San Barnaba 32; 2) Vero che in data 25 luglio pagina 2 di 13 2019 il dott. ha sentito telefonicamente l'avv. Daniele Persano per discutere sul Controparte_1 contenuto della lettera poi formalmente redatta dall'avv. Daniele Persano e inviata il 26 luglio 2019
(cfr. all.ti 37-38 che si rammostrano al teste); Teste avv. Daniele Persano con Studio in Milano, Via
San Barnaba 32; 3) Vero che in data 3 maggio 2019 si è tenuta una riunione presso la sede di Rho della società Tecno Industriale alla presenza di e del dott. , in occasione Parte_1 Controparte_1 della quale sono fra l'altro stati consegnati dei documenti societari a previamente Parte_1 richiesti;
Testi: e entrambi c/o Tecno Industriale S.r.l. in Rho, Via Testimone_1 Testimone_2
Fiume 31; 4) Vero che la mattina del 27 giugno 2019 il dott. ha preso contatto Controparte_1 telefonico con l'avv. Elena Volontieri per discutere dello stato dell'arte dei rapporti fra Parte_1
e la società Tecno Industriale e per concordare le iniziative legali da intraprendere, discutendo in particolare sia della questione della consegna dei documenti sociali da parte della Tecno Industriale, sia delle pregresse azioni legali già intraprese dall'avv. Calicchio e connesse all'esibizione di documenti societari, sia infine alla documentazione allegata all'avviso di convocazione di assemblea della Tecno
Industriale inviata con e-mail del 25 giugno 2019 da;
Teste avv. Elena Volontieri con Studio Pt_1 in Legnano, Via XX Settembre n. 7; 5) Vero che nel luglio 2019, chiese all'avv. Parte_1
Daniele Persano di interloquire con il dott. per ottenere chiarimenti circa lo stato Controparte_1 dell'arte delle problematiche in essere con gli altri soci della Tecno Industriale S.r.l. Vero in particolare che il dott. fornì all'avv. Daniele Persano un resoconto dello stato dell'arte, delle Controparte_1 iniziative già intraprese e delle iniziative da intraprendersi a tutela della posizione del sig. Pt_1
. Con il seguente teste: avv. Daniele Persano presso Studio legale avv. Danovi, Via San Barnaba
[...]
n. 32. Con il favore delle spese e compensi di causa anche del presente grado di appello. Fatto salvo ogni altro diritto.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1252/23, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Parte_1 parte opponente al pagamento della somma di € 16.597,83 oltre interessi e spese di lite, in favore del commercialista dott. . Controparte_1
2. Il decreto ingiuntivo traeva origine dal rapporto professionale insorto tra le parti nell'ambito del quale il commercialista dott. aveva chiesto la liquidazione del compenso di € 35.623,48 CP_1 per prestazioni professionali eseguite dall'aprile 2019 all'ottobre 2019. Il giudice di prime cure, pagina 3 di 13 sulla base della disposta CTU, valutava congruo l'importo di € 16.597,83 quale compenso per le prestazioni eseguite, come documentate dal professionista.
3. Avverso la decisione di prime cure interponeva appello il , il quale chiedeva accertarsi Pt_1 che nulla era dovuto, in difetto di preventivo riguardante le prestazioni e data l'assenza di congrua prova a supporto dell'importanza, della quantità e della qualità delle consulenze svolte.
4. Il dott. chiedeva il rigetto dell'appello e, a sua volta, formulava appello Controparte_1 incidentale condizionale, al fine del riconoscimento della maggiorazione al compenso, a motivo dell'urgenza che contraddistingueva le prestazioni e dell'inclusione di prestazioni collegate più propriamente alla successione.
5. Dopo l'udienza di prima comparizione, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
6. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. difetto di prova dell'attività professionale, data l'assenza di preventivo: primo motivo dell'appello principale;
b. insussistenza della prestazione professionale per intervenuta transazione tombale: secondo motivo dell'appello principale;
c. insussistenza del carattere professionale delle prestazioni in questione: terzo motivo dell'appello principale;
d. maggiorazione del compenso per l'urgenza ed erronea riduzione del 20% del compenso per il terzo incarico concernente la questione ereditaria: unico motivo a fondamento dell'appello incidentale condizionato.
7. Quanto al motivo sub a), la difesa del evidenzia come l'art. 1 comma 6 del D.M. n. Pt_1
140/2012 presupponga la redazione di un preventivo, la cui assenza “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Non rileva il fatto, sottolineato in sentenza, secondo cui il , essendo egli stesso un Pt_1 professionista, doveva essere a conoscenza della necessarietà del preventivo, di tal ché vi sarebbe stata da parte sua una sorta di acquiescenza all'omissione del preventivo. Anzi, in pagina 4 di 13 passato, il aveva chiesto sempre il preventivo al commercialista, come risultava dai Pt_1 doc.ti nn. 53, 70 e 71 della controparte.
8. Quanto al motivo sub b), l'appellante pone in rilievo come le prestazioni riguardassero l'intera posizione personale e professionale dell'ing. , posizione in ordine alla quale era Pt_1 intervenuta una definizione tombale in data 12.11.2020.
9. Quanto al motivo sub c), l'impugnante rileva che il dott. afferma di essere stato CP_1 incaricato dall'ing. di svolgere la consulenza connessa ad alcune posizioni di carattere Pt_1
“personale”, quali: a) prestazioni di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di socio della società immobiliare di famiglia Tecno Industriale s.r.l.; b) revisione documentazione societaria, contabile e di bilancio della Tecno Industriale s.r.l.; c) attività di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di erede della successione, signora ma dall'esame della documentazione non risulta alcun Persona_1 incarico, né si trovano pareri o attività professionale resi dal dott. che possano CP_1 giustificare una parcella di oltre 35.000 euro, pur poi ridotta, in sede di CTU e sentenza, ad €
16.597,83. Orbene, tutta tale attività si basa su corrispondenza e documentazione di provenienza unilaterale, non idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni. Oltre a ciò, la difesa del segnala anche come vi siano precise incongruenze, nei seguenti termini: “si vede già Pt_1 intuitivamente l'aleatorietà delle indicazioni riportate dal dr , una volta che si CP_1 consideri, ad esempio, che fra il 9 ed il 10 aprile 2019 quel Professionista indica di aver impiegato ben 11 ore per la ”Analisi documenti Tecno Industriale, due diligence, elaborazione elenco documenti da chiedere”, ciò che appare inverosimile una volta che si consideri che, pochi giorni prima, il 3 aprile, il Dr. indicava di aver già impiegato 6 ore per la CP_1
“analisi documentazione societaria Tecno Industriale per riunione”, ciò che appare proprio essere la stessa cosa! Lo stesso è a dirsi per le indicazioni fra il 2 e il 3 luglio 2019 dove il dr.
riporta di aver impiegato ben 7,30 ore per l'esame documenti integrativi bilancio CP_1
Tecno Industriale e controllo principali criticità. Ancora, il dott. segna nel time sheet CP_1 una riunione il 04.04.2019 con oggetto 'situazione Tecno Industriale e strategie', ciò che però non corrisponde al vero visto che nella mail dello stesso del 05.04.2019 (all.006 del CP_1
Decreto Ingiuntivo di controparte) è lui a scrivere di non aver ancora analizzato la documentazione fornita il 02.04.2019. Ciò smentisce, peraltro e di nuovo, le 6 ore di 'analisi documentazione societaria Tecno Industriale per riunione' indicate da il 03.04.2019 CP_1
pagina 5 di 13 nello stesso Time-Sheet e la durata di 2.33 ore di riunione per la 'situazione Tecno Industriale
e strategie' indicate dal dr il 04.04.2019 sempre nel Time-Sheet. Allo stesso modo, CP_1 anche gli 'appunti interni' introdotti da per la prima volta con la memoria 183 (All. 79 CP_1 di controparte) confermano, insieme alla mail del 05.04.2019 (all. 006 di controparte) che le analisi sono state fatte il 10.04.2019 e quindi non possono di certo essere state oggetto della riunione del 4 aprile 2019. Oltretutto, quegli 'appunti interni' riportano la data del 10.04.2019
e ciò smentisce quindi anche l'addebito di 5 ore di 'analisi documenti Tecno Industriale, due diligence, elaborazione elenco documenti da chiedere' indicate dal il 09.04.2019 CP_1 sempre nel Time-Sheet.” In sostanza, l'appellante reputa che alla documentazione versata in atti non corrisponda un'elaborazione stimata in modo corretto dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
10. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c. Quanto all'assenza di preventivo, tale assenza ben può essere superata dalla documentazione afferente l'attività prestata, non essendo indispensabile un preventivo scritto al fine della prova del conferimento dell'incarico. Né dai documenti indicati dalla difesa del è dato cogliere un qualche accordo intercorso tra le Pt_1 parti che attribuisca carattere di necessità al preventivo scritto. Invero, si tratta di mails tra le parti e segnatamente: il doc. n. 53 è una mail in data 17.9.2019 in cui il rappresenta Pt_1 al commercialista l'obiettivo personale di distaccarsi dalla compagine sociale della Tecno
Industriale s.r.l.. in cui il preventivo del dott. è solo citato ai fini valutativi delle CP_1 partecipazioni societarie spettanti e dei relativi costi;
il doc. n. 70 è una mail inviata da Pt_1
a in data 9.11.2019, con cui il primo chiedeva un preventivo di valutazione delle quote CP_1 societarie, come risulta dalla seguente concatenazione delle frasi: “Ciao , devo CP_1 predisporre la valutazione della società per comprendere il valore delle quote. Per quanto riguarda il valore delle proprietà immobiliari me ne occupo io. Non ho bisogno per il momento di una valutazione minuziosa, ma di una valutazione che mi fornisca un valore attendibile delle singole quote al (così modificato “la”, frutto di errore, n.d.r.) variare della percentuale di possesso della quota. Mi potresti fare un preventivo? Grazie. Ciao. ”; il doc. n. 71 è CP_1 una mail del 22.11.2019 con la quale il chiedeva al professionista se fosse disponibile Pt_1 ad accettare l'incarico di amministratore e, in questo ultimo caso, se potesse inviare il curriculum e relativo preventivo.
pagina 6 di 13 11. Quanto, in particolare, all'asserita transazione tombale, risulta dal doc. n. 75 di parte CP_1 che la transazione si riferiva al rapporto tra, da un lato, il e, dall'altro, il quale CP_1 Pt_1 professionista e quale legale rappresentante della SI. In particolare, infatti, nelle Parte_2 premesse le parti davano conto che l'ing. nel primo trimestre 2020 aveva contestato al Pt_1 professionista alcune attività ricevute, sottolineandone la scarsa utilità, provvedendo, poi, a risolvere i mandati professionali conferiti;
tanto che, ottenuto il professionista decreto ingiuntivo, le parti, prima del relativo giudizio di opposizione, giungevano ad una definizione bonaria del contenzioso, in forza della quale l'ing. corrispondeva alla controparte la Pt_1 somma di € 1.819,00 a titolo di risarcimento dei danni. Come è evidente, non emerge alcun collegamento con le vicende del presente giudizio, collegamento, per vero, neppure chiaramente allegato in primo grado. Tanto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dava atto dell'esistenza di un accordo transattivo “riguardante altre e Parte_1 precedenti fatture emesse nei confronti dell'ing. e della sua società SI. per Pt_1 Parte_2
l'anno 2019 e per l'anno 2020, dopo la rimessione del mandato ( pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione); ed a pag. 3 dello stesso atto assumeva che “considerata l'esiguità degli importi richiesti, infatti, l'Ing. accettava di sottoscrivere l'accordo transattivo del 12.11.2020 Pt_1
(doc. 75 fascicolo monitorio), accordo che, peraltro, nelle intese delle Parti, avrebbe dovuto essere tombale a chiusura di ogni pendenza tra le stesse in essere”. Ebbene, nella predetta transazione non è indicata alcuna locuzione dalla quale possa estendersi la valenza transattiva ad altri contenziosi diversi da quello relativo al rapporto tra il commercialista e la figura del
, quale professionista e quale legale rappresentante della società SI.DE. Pt_1
12. Quanto al contenuto dell'attività, dalla disposta CTU risultano i seguenti, fondamentali passaggi: “la prima richiesta di assistenza professionale attiene alla gestione dei rapporti in quel momento conflittuali tra l'Ing. , quale titolare di una quota di minoranza della Pt_1 società immobiliare di famiglia (Tecno Industriale Srl) e gli altri soci, fratelli dell'Ing. Pt_1
e nonché la madre, quest'ultima quale amministratore unico e socia di maggioranza della società”. Il CTU ha, in particolare, scritto: “alla luce dei riscontri documentali riportati, del contenuto dei pareri resi, la scrivente CTU ritiene condivisibile che, per l'attività svolta, il compenso possa essere determinato facendo riferimento all'art. 26 D.M. 140/2012, con applicazione dell'aliquota media previste dal Riquadro 4, cosi come proposto nella parcella del dott. in quanto la complessità della pratica, in funzione degli anni di esperienza CP_1
pagina 7 di 13 professionale del dott. , è da considerare media. Tuttavia, non si ritiene applicabile la CP_1 maggiorazione per l'urgenza (art. 18 D.M. 140/2012) in considerazione del fatto che per tale attività non erano previste scadenze tassative” ( cfr. pagg. 25 – 26 dell'elaborato); ragione per la quale le tempistiche nel rendere i propri pareri dovevano rispondere solo ad un criterio di ragionevolezza.
13. Quanto al secondo incarico sub b (numerazione del CTU), la dott. Persona_2 premetteva che: “nell'ambito dell'assistenza al socio di minoranza nella Tecno Pt_1
Industriale srl, il dott. venne incaricato dall'ing. , con mail del 20/06/2019 CP_1 Pt_1
(doc. n. 18) di esaminare la documentazione sociale, contabile e di bilancio ricevuta dalla società, in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio fissata per il giorno 29/6/2019. La documentazione da esaminare, trasmessa successivamente al dott. con mail del CP_1
25/06/2019, era costituita dai seguenti documenti (complessivamente circa 100 pagine in totale): - Schemi di bilancio civilistico 2018 completo di nota integrativa;
- Stampa bilancio contabile 2018; - Schede e mastrini contabili anno 2018; - Libro inventari anno 2018. - Bozza dichiarazione dei redditi per lo stesso esercizio. Nella prospettazione resa da parte attrice si riporta la tardività del parere reso da parte convenuta: tuttavia anche dal testo della mail sopra trascritta si evidenzia come la scelta di non presenziare personalmente in assemblea era già stata assunta da sin dal ricevimento dell'avviso di convocazione (si cita infatti “al Pt_1 limite” la presenza a mezzo delega v. mail doc 18). Pertanto risulta evidente che la richiesta di esame non fosse finalizzata ad assumere una posizione né argomentazioni o eccezione presenziando personalmente all'assemblea di approvazione del bilancio”.
14. Quindi il CTU così concludeva: “il dott. ha reso il proprio parere in data 3/7/2019, CP_1 parere che egli stesso esplicita come da approfondire alla luce dell'esame dell'ulteriore documentazione acquisita durante gli accessi alla società. Pertanto è verificato che il parere reso non può dirsi esaustivo ma non per questo superficiale o sommario, poiché come evidenzia egli stesso nella mail (doc. n. 26), un esame più approfondito sarebbe stato possibile dopo avere esaminato i documenti che in quel momento i) erano in possesso di Ing per la CP_1 parte ricevuta dalla società ovvero ii) non erano in possesso né dell'uno né dell'altro in quanto ancora trattenuti da Tecno Industriale. Alla luce di quanto sopra, in merito alla stima del
“giusto” compenso, la scrivente CTU ritiene condivisibile che, per l'attività svolta, il compenso possa essere determinato facendo riferimento al citato art. 22 DM 140/2012, con applicazione
pagina 8 di 13 dell'aliquota minima previste dal Riquadro 4, cosi come proposto nella parcella del dott.
, trattandosi dell'esame di un bilancio, dei correlati documenti contabili (mastrini) e CP_1 fiscali (bozza dichiarazione dei redditi) di una società con attività immobiliare locativa e quindi con complessità ridotta. Tuttavia, non si ritiene applicabile la maggiorazione per l'urgenza
(art. 18 D.M. 140/2012) in considerazione del fatto che per tale attività non era prevista una scadenza tassativa (quale sarebbe stata in caso di presenza all'assemblea di bilancio) e che, consapevole di ciò, il dott. ha potuto rendere la propria relazione in data 3/7/2019, CP_1 riservandosi cioè un tempo (ragionevole) di otto giorni dalla ricezione dei documenti (mail
25/06/2019”.
15. Quanto all'assistenza per le questioni ereditarie sub c), risulta dalla CTU che: “in base a quanto evidenziato nei “time sheet” e nei documenti allegati agli atti di causa, tale attività si è svolta nel periodo dal 31/7/2019 al 4/10/2019 (con un'interruzione di un mese per la pausa feriale), per un totale di circa 33 ore di attività. Seguendo l'esposizione dei temi svolta nel ricorso per decreto ingiuntivo, le prestazioni professionali complessivamente rese si suddividono in cinque fasi, prevalentemente estrinsecatasi in formulazione di pareri e nella revisione di testi di verbali: esame del testamento pubblico della madre, ed esame della documentazione successoria del padre, deceduto 10 anni prima c.3) esame di comunicazioni inviate agli altri eredi e consulenza ed assistenza sulla comunione ereditaria con i co-eredi, sulla nomina rappresentante comune e sulla strategia negoziale, revisione della corrispondenza
e bozza verbale di nomina del rappresentante comune c.4) analisi opportunità per il cliente di accettare con beneficio di inventario l'eredità, intrattenendo anche i rapporti con il notaio, analisi opportunità, modalità e convenienza dell'impugnazione del testamento della madre e del padre, deceduto quasi 10 anni prima”.
16. Risulta altresì che: “l'attività svolta è della durata di circa 23 ore e si è concretizzata prevalentemente, da parte del dott. : (i) nell'invio di due mail nelle quali fornisce una CP_1 sintetica illustrazione della normativa civilistica in materia successoria e un parere in merito alla possibilità di impugnare il testamento del padre. Tale attività ha necessariamente richiesto uno studio preventivo della problematica giuridica e l'esame della documentazione fornita dall'Ing. , come di seguito documentato: in una revisione della corrispondenza rivolta Pt_1 alla sorella dell'ing. e di una bozza di delibera assembleare convocata per la nomina Pt_1 del rappresentante comune di Tecno Industriale;
assistenza del cliente nei rapporti con il
pagina 9 di 13 legale, sessioni con il cliente e con il legale e riunione del 26 settembre 2019 L'attività svolta è della durata di circa 10 ore: in questa fase l'intervento del dott. , seppure sempre in CP_1 copia nei numerosi scambi di corrispondenza tra l'ing. ed i legali, avviene Pt_1 esclusivamente per fornire due pareri via mail e per una riunione alla presenza dei legali ed il cliente, convocata per definire le strategie nei confronti dei soci di Tecno Industriale post evento della successione;
consulenza per l'uscita dalla compagine societaria, calcolo del valore contabile delle quote in successione Dalla mail allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 70) e dall'esame del time sheet si è desunto che tale attività non sia stata svolta, pertanto non se ne è tenuto conto nella valorizzazione del compenso”.
17. Il CTU così conclude: “come già rilevato, per volontà dell'ing. (doc. 52 e 59 ter), il Pt_1 dott. è sempre stato tenuto costantemente aggiornato sull'evoluzione della pratica, CP_1 tant'è che risulta in copia in tutti gli scambi di mail con il legale. Tuttavia, trattandosi di materia giuridica maggiormente di competenza del legale, solo in poche occasioni (come sopra evidenziato), al dott. è richiesto un intervento diretto. Alla luce di quanto sopra, in CP_1 merito alla stima del “giusto” compenso, la scrivente CTU ritiene, conformemente alle indicazioni contenute nel Quaderno n. 82 della Commissione Liquidazione Parcelle dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano, che il compenso possa essere determinato facendo riferimento al citato art. 26 DM 140/2012, ma con applicazione: delle aliquote minime previste dal Riquadro 8.1 - in quanto dal contenuto delle mail non è stato rinvenuto l'esame di soluzione complesse dal punto di vista di pareri tecnici tipici della professione di commercialista, ma di supporto utile e necessario ai fini di pareri e valutazioni più tipicamente di natura legale. Si precisa che non si è potuto valorizzare la complessità degli studi e approfondimenti di strategie alternative riportate nell'elencazione del time sheet, in quanto fasi di studio e come tali non tradottesi necessariamente in successivi pareri resi al cliente;
al dott. non è stato CP_1 richiesto di partecipare attivamente a complesse trattative con controparti sfociate poi nella stipulazione di contratti. L'attività del dott. è consistita in (i) formulazione di pareri in CP_1 merito alle ipotesi di strategie di intervento via via formulate dal cliente, propedeutici ad una definizione di contratto di “exit dalla società”, per la definizione dei rapporti con gli eredi/soci
(ii) controllo di documentazione e/o revisione di testi preparati quasi sempre dal cliente
stesso” ( cfr. pagg. 40 – 42 della relazione). Il C.T.U. ha ritenuto corretta la riduzione Pt_1 come prevista dall'art. 18 DM 140/2012, stimandola forfettariamente pari al 20% in pagina 10 di 13 considerazione del fatto che: “la prestazione non si può dire16.597,83 ultimata, in quanto non si è arrivati alla definitiva stesura di accordi con gli eredi/soci. Poiché il DM 140/2012 non definisce un criterio di quantificazione del compenso, in caso di incarico non giunto a compimento, la scrivente CTU ha integrato i criteri di analisi alla luce dell'art. 2237 c.c. che prevede in caso di recesso anticipato, il pagamento al prestatore d'opera del “compenso per
l'opera svolta”. Applicando la riduzione del 20%, ne discende un compenso complessivo da ritenersi congruo rispetto agli anni di esperienza professionale del dott. e al tempo CP_1 dedicato (circa 33 ore, per un compenso orario di circa Euro 150,00”. ( v. pag. 42). Inoltre, il fatto che una specifica attività – all'interno della prestazione complessiva - sia stata evasa il giorno successivo alla richiesta da parte del cliente non determinava secondo la dott. Per_2
l'applicabilità all'intera pratica della maggiorazione per “prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza” prevista dall'art. 18 D.M. 140/2012. Si consideri, a tal proposito, che – stando alle ore di attività registrate nel time-sheet dal dott. - l'intera prestazione era CP_1 stata espletata per un tempo complessivo di 33 ore, distribuite su 9 giornate lavorative
(mediamente 3,5 ore al giorno), nell'arco di tre mesi (inclusa la pausa estiva di un mese).
18. Conclusivamente, tenuto conto della copiosa documentazione esaminata nel contraddittorio tecnico era risultato congruo un corrispettivo di € 16.597,83 di cui: € 4.795,26 per prestazioni di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di socio della Tecno
Industriale s.r.l. (immobiliare di famiglia), prestazioni stimate ai sensi dell'art. 26 Riquadro
8.1. D.M. n. 140/2012 ( a fronte di una richiesta di € 7.193,00 da parte del commercialista) – punto A;
€ 2.857,44 per revisione documentazione societaria, contabile e di bilancio della
Tecno Industriale S.r.l. valutata ai sensi dell'art. 22 Riquadro 4 D.M. n. 140/2012 ( rispetto all'importo di € 4.286,00 chiesto dal ) -punto B;
€ 5.088,31 per attività di assistenza e CP_1 consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di erede della successione Per_1 quantificata ai sensi dell'art. 26, Riquadro 8.1. D.M. n. 140/2012 ( a fronte di €
[...]
16.257,00 chiesti dal commercialista) – punto C. Conclusivamente, la CTU è esauriente, ha fornito puntuali risposte a tutte le contestazioni formulate dalle parti, alla luce della copiosa documentazione esaminata sempre nel contraddittorio tecnico, di tal che le contestazioni dell'appellante non censurano in modo specifico l'applicazione di un determinato parametro, ritenendolo non corretto in luogo di un altro.
pagina 11 di 13 19. Ne segue il rigetto dei motivi posti alla base dell'appello principale, con conferma della decisione di prime cure.
20. Non debbono, pertanto, essere esaminati i motivi a fondamento dell'appello incidentale condizionato, posto che detto gravame è stato formulato solo per l'ipotesi in cui anche uno solo dei motivi di appello principale fosse stato accolto.
21. L'esito del presente giudizio giustifica la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del dott. , con l'applicazione dei parametri Controparte_1 minimi, in considerazione del carattere meramente ripetitivo delle questioni già sviluppate in prime cure.
22. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per i presupposti di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2791/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1252/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 27.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2791/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
SPARPAGLIONE e dell'avv. RENATA PILELLO, elettivamente domiciliato in via Podgora 4 20122
Milano presso il difensore avv. ROBERTO SPARPAGLIONE
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO Controparte_1 C.F._2
BATTAGLIA, elettivamente domiciliato in via Rugabella N. 17 Milano presso il difensore
Appellato
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.
pagina 1 di 13 Conclusioni per : Parte_1
Voglia la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto il credito azionato in quanto assorbito dalla transazione inter partes del 12 novembre 2020; subordinatamente, dichiarare non dovuto il credito azionato dal Dr non sussistendo alcun preventivo approvato Controparte_1 dall'ingegner e non risultando comunque provato il diritto;
subordinatamente, ridurre Parte_1 comunque il credito in ragione del disposto di cui al Decreto 20 luglio 2012, n. 140, articolo 1, comma
6 e ridurre ancora il credito in ragione del modesto “contenuto professionale” della maggior parte delle attività svolte dal dr . Con vittoria di spese. CP_1
Conclusioni per : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, I) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi come previsto dall'art. 342 c.p.c., per le ragioni indicate in atti;
II) in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto illegittimo e infondato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza, per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata;
III) in subordine e in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, riformare la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto la maggiorazione per l'urgenza, e ha applicato i parametri minimi, anziché medi per la quantificazione del compenso dovuto per il “terzo incarico”, pronunciando per l'effetto la compensazione del maggior compenso da ritenersi in tal caso dovuto, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato del dott. , con l'eventuale CP_1 controcredito risultante dall'eventuale minor compenso che fosse accertato in relazione ai motivi di appello formulati dall'ing. . IV) in via del tutto subordinata istruttoria e per mero tuziorismo, Pt_1 si reiterano le medesime istanze già svolte in sede di conclusioni del giudizio di primo grado e, precisamente, per quanto occorra e senza inversione dell'onere della prova, si insiste nell'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che alla riunione del 24 luglio
2019 tenutasi presso lo Studio del Dott. in Milano, Via Emilio Caldara n. 33, alla Controparte_1 presenza di del dott. e dell'avv. Daniele Persano, il dott. Parte_1 Controparte_1 CP_1
ha riassunto lo stato dell'arte della posizione del all'interno della Tecno
[...] Parte_1
Industriale, riassumendo altresì le iniziative già intraprese e le finalità prefissate dal Parte_1
Teste avv. Daniele Persano con Studio in Milano, Via San Barnaba 32; 2) Vero che in data 25 luglio pagina 2 di 13 2019 il dott. ha sentito telefonicamente l'avv. Daniele Persano per discutere sul Controparte_1 contenuto della lettera poi formalmente redatta dall'avv. Daniele Persano e inviata il 26 luglio 2019
(cfr. all.ti 37-38 che si rammostrano al teste); Teste avv. Daniele Persano con Studio in Milano, Via
San Barnaba 32; 3) Vero che in data 3 maggio 2019 si è tenuta una riunione presso la sede di Rho della società Tecno Industriale alla presenza di e del dott. , in occasione Parte_1 Controparte_1 della quale sono fra l'altro stati consegnati dei documenti societari a previamente Parte_1 richiesti;
Testi: e entrambi c/o Tecno Industriale S.r.l. in Rho, Via Testimone_1 Testimone_2
Fiume 31; 4) Vero che la mattina del 27 giugno 2019 il dott. ha preso contatto Controparte_1 telefonico con l'avv. Elena Volontieri per discutere dello stato dell'arte dei rapporti fra Parte_1
e la società Tecno Industriale e per concordare le iniziative legali da intraprendere, discutendo in particolare sia della questione della consegna dei documenti sociali da parte della Tecno Industriale, sia delle pregresse azioni legali già intraprese dall'avv. Calicchio e connesse all'esibizione di documenti societari, sia infine alla documentazione allegata all'avviso di convocazione di assemblea della Tecno
Industriale inviata con e-mail del 25 giugno 2019 da;
Teste avv. Elena Volontieri con Studio Pt_1 in Legnano, Via XX Settembre n. 7; 5) Vero che nel luglio 2019, chiese all'avv. Parte_1
Daniele Persano di interloquire con il dott. per ottenere chiarimenti circa lo stato Controparte_1 dell'arte delle problematiche in essere con gli altri soci della Tecno Industriale S.r.l. Vero in particolare che il dott. fornì all'avv. Daniele Persano un resoconto dello stato dell'arte, delle Controparte_1 iniziative già intraprese e delle iniziative da intraprendersi a tutela della posizione del sig. Pt_1
. Con il seguente teste: avv. Daniele Persano presso Studio legale avv. Danovi, Via San Barnaba
[...]
n. 32. Con il favore delle spese e compensi di causa anche del presente grado di appello. Fatto salvo ogni altro diritto.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1252/23, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Parte_1 parte opponente al pagamento della somma di € 16.597,83 oltre interessi e spese di lite, in favore del commercialista dott. . Controparte_1
2. Il decreto ingiuntivo traeva origine dal rapporto professionale insorto tra le parti nell'ambito del quale il commercialista dott. aveva chiesto la liquidazione del compenso di € 35.623,48 CP_1 per prestazioni professionali eseguite dall'aprile 2019 all'ottobre 2019. Il giudice di prime cure, pagina 3 di 13 sulla base della disposta CTU, valutava congruo l'importo di € 16.597,83 quale compenso per le prestazioni eseguite, come documentate dal professionista.
3. Avverso la decisione di prime cure interponeva appello il , il quale chiedeva accertarsi Pt_1 che nulla era dovuto, in difetto di preventivo riguardante le prestazioni e data l'assenza di congrua prova a supporto dell'importanza, della quantità e della qualità delle consulenze svolte.
4. Il dott. chiedeva il rigetto dell'appello e, a sua volta, formulava appello Controparte_1 incidentale condizionale, al fine del riconoscimento della maggiorazione al compenso, a motivo dell'urgenza che contraddistingueva le prestazioni e dell'inclusione di prestazioni collegate più propriamente alla successione.
5. Dopo l'udienza di prima comparizione, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
6. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. difetto di prova dell'attività professionale, data l'assenza di preventivo: primo motivo dell'appello principale;
b. insussistenza della prestazione professionale per intervenuta transazione tombale: secondo motivo dell'appello principale;
c. insussistenza del carattere professionale delle prestazioni in questione: terzo motivo dell'appello principale;
d. maggiorazione del compenso per l'urgenza ed erronea riduzione del 20% del compenso per il terzo incarico concernente la questione ereditaria: unico motivo a fondamento dell'appello incidentale condizionato.
7. Quanto al motivo sub a), la difesa del evidenzia come l'art. 1 comma 6 del D.M. n. Pt_1
140/2012 presupponga la redazione di un preventivo, la cui assenza “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Non rileva il fatto, sottolineato in sentenza, secondo cui il , essendo egli stesso un Pt_1 professionista, doveva essere a conoscenza della necessarietà del preventivo, di tal ché vi sarebbe stata da parte sua una sorta di acquiescenza all'omissione del preventivo. Anzi, in pagina 4 di 13 passato, il aveva chiesto sempre il preventivo al commercialista, come risultava dai Pt_1 doc.ti nn. 53, 70 e 71 della controparte.
8. Quanto al motivo sub b), l'appellante pone in rilievo come le prestazioni riguardassero l'intera posizione personale e professionale dell'ing. , posizione in ordine alla quale era Pt_1 intervenuta una definizione tombale in data 12.11.2020.
9. Quanto al motivo sub c), l'impugnante rileva che il dott. afferma di essere stato CP_1 incaricato dall'ing. di svolgere la consulenza connessa ad alcune posizioni di carattere Pt_1
“personale”, quali: a) prestazioni di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di socio della società immobiliare di famiglia Tecno Industriale s.r.l.; b) revisione documentazione societaria, contabile e di bilancio della Tecno Industriale s.r.l.; c) attività di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di erede della successione, signora ma dall'esame della documentazione non risulta alcun Persona_1 incarico, né si trovano pareri o attività professionale resi dal dott. che possano CP_1 giustificare una parcella di oltre 35.000 euro, pur poi ridotta, in sede di CTU e sentenza, ad €
16.597,83. Orbene, tutta tale attività si basa su corrispondenza e documentazione di provenienza unilaterale, non idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni. Oltre a ciò, la difesa del segnala anche come vi siano precise incongruenze, nei seguenti termini: “si vede già Pt_1 intuitivamente l'aleatorietà delle indicazioni riportate dal dr , una volta che si CP_1 consideri, ad esempio, che fra il 9 ed il 10 aprile 2019 quel Professionista indica di aver impiegato ben 11 ore per la ”Analisi documenti Tecno Industriale, due diligence, elaborazione elenco documenti da chiedere”, ciò che appare inverosimile una volta che si consideri che, pochi giorni prima, il 3 aprile, il Dr. indicava di aver già impiegato 6 ore per la CP_1
“analisi documentazione societaria Tecno Industriale per riunione”, ciò che appare proprio essere la stessa cosa! Lo stesso è a dirsi per le indicazioni fra il 2 e il 3 luglio 2019 dove il dr.
riporta di aver impiegato ben 7,30 ore per l'esame documenti integrativi bilancio CP_1
Tecno Industriale e controllo principali criticità. Ancora, il dott. segna nel time sheet CP_1 una riunione il 04.04.2019 con oggetto 'situazione Tecno Industriale e strategie', ciò che però non corrisponde al vero visto che nella mail dello stesso del 05.04.2019 (all.006 del CP_1
Decreto Ingiuntivo di controparte) è lui a scrivere di non aver ancora analizzato la documentazione fornita il 02.04.2019. Ciò smentisce, peraltro e di nuovo, le 6 ore di 'analisi documentazione societaria Tecno Industriale per riunione' indicate da il 03.04.2019 CP_1
pagina 5 di 13 nello stesso Time-Sheet e la durata di 2.33 ore di riunione per la 'situazione Tecno Industriale
e strategie' indicate dal dr il 04.04.2019 sempre nel Time-Sheet. Allo stesso modo, CP_1 anche gli 'appunti interni' introdotti da per la prima volta con la memoria 183 (All. 79 CP_1 di controparte) confermano, insieme alla mail del 05.04.2019 (all. 006 di controparte) che le analisi sono state fatte il 10.04.2019 e quindi non possono di certo essere state oggetto della riunione del 4 aprile 2019. Oltretutto, quegli 'appunti interni' riportano la data del 10.04.2019
e ciò smentisce quindi anche l'addebito di 5 ore di 'analisi documenti Tecno Industriale, due diligence, elaborazione elenco documenti da chiedere' indicate dal il 09.04.2019 CP_1 sempre nel Time-Sheet.” In sostanza, l'appellante reputa che alla documentazione versata in atti non corrisponda un'elaborazione stimata in modo corretto dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
10. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c. Quanto all'assenza di preventivo, tale assenza ben può essere superata dalla documentazione afferente l'attività prestata, non essendo indispensabile un preventivo scritto al fine della prova del conferimento dell'incarico. Né dai documenti indicati dalla difesa del è dato cogliere un qualche accordo intercorso tra le Pt_1 parti che attribuisca carattere di necessità al preventivo scritto. Invero, si tratta di mails tra le parti e segnatamente: il doc. n. 53 è una mail in data 17.9.2019 in cui il rappresenta Pt_1 al commercialista l'obiettivo personale di distaccarsi dalla compagine sociale della Tecno
Industriale s.r.l.. in cui il preventivo del dott. è solo citato ai fini valutativi delle CP_1 partecipazioni societarie spettanti e dei relativi costi;
il doc. n. 70 è una mail inviata da Pt_1
a in data 9.11.2019, con cui il primo chiedeva un preventivo di valutazione delle quote CP_1 societarie, come risulta dalla seguente concatenazione delle frasi: “Ciao , devo CP_1 predisporre la valutazione della società per comprendere il valore delle quote. Per quanto riguarda il valore delle proprietà immobiliari me ne occupo io. Non ho bisogno per il momento di una valutazione minuziosa, ma di una valutazione che mi fornisca un valore attendibile delle singole quote al (così modificato “la”, frutto di errore, n.d.r.) variare della percentuale di possesso della quota. Mi potresti fare un preventivo? Grazie. Ciao. ”; il doc. n. 71 è CP_1 una mail del 22.11.2019 con la quale il chiedeva al professionista se fosse disponibile Pt_1 ad accettare l'incarico di amministratore e, in questo ultimo caso, se potesse inviare il curriculum e relativo preventivo.
pagina 6 di 13 11. Quanto, in particolare, all'asserita transazione tombale, risulta dal doc. n. 75 di parte CP_1 che la transazione si riferiva al rapporto tra, da un lato, il e, dall'altro, il quale CP_1 Pt_1 professionista e quale legale rappresentante della SI. In particolare, infatti, nelle Parte_2 premesse le parti davano conto che l'ing. nel primo trimestre 2020 aveva contestato al Pt_1 professionista alcune attività ricevute, sottolineandone la scarsa utilità, provvedendo, poi, a risolvere i mandati professionali conferiti;
tanto che, ottenuto il professionista decreto ingiuntivo, le parti, prima del relativo giudizio di opposizione, giungevano ad una definizione bonaria del contenzioso, in forza della quale l'ing. corrispondeva alla controparte la Pt_1 somma di € 1.819,00 a titolo di risarcimento dei danni. Come è evidente, non emerge alcun collegamento con le vicende del presente giudizio, collegamento, per vero, neppure chiaramente allegato in primo grado. Tanto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dava atto dell'esistenza di un accordo transattivo “riguardante altre e Parte_1 precedenti fatture emesse nei confronti dell'ing. e della sua società SI. per Pt_1 Parte_2
l'anno 2019 e per l'anno 2020, dopo la rimessione del mandato ( pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione); ed a pag. 3 dello stesso atto assumeva che “considerata l'esiguità degli importi richiesti, infatti, l'Ing. accettava di sottoscrivere l'accordo transattivo del 12.11.2020 Pt_1
(doc. 75 fascicolo monitorio), accordo che, peraltro, nelle intese delle Parti, avrebbe dovuto essere tombale a chiusura di ogni pendenza tra le stesse in essere”. Ebbene, nella predetta transazione non è indicata alcuna locuzione dalla quale possa estendersi la valenza transattiva ad altri contenziosi diversi da quello relativo al rapporto tra il commercialista e la figura del
, quale professionista e quale legale rappresentante della società SI.DE. Pt_1
12. Quanto al contenuto dell'attività, dalla disposta CTU risultano i seguenti, fondamentali passaggi: “la prima richiesta di assistenza professionale attiene alla gestione dei rapporti in quel momento conflittuali tra l'Ing. , quale titolare di una quota di minoranza della Pt_1 società immobiliare di famiglia (Tecno Industriale Srl) e gli altri soci, fratelli dell'Ing. Pt_1
e nonché la madre, quest'ultima quale amministratore unico e socia di maggioranza della società”. Il CTU ha, in particolare, scritto: “alla luce dei riscontri documentali riportati, del contenuto dei pareri resi, la scrivente CTU ritiene condivisibile che, per l'attività svolta, il compenso possa essere determinato facendo riferimento all'art. 26 D.M. 140/2012, con applicazione dell'aliquota media previste dal Riquadro 4, cosi come proposto nella parcella del dott. in quanto la complessità della pratica, in funzione degli anni di esperienza CP_1
pagina 7 di 13 professionale del dott. , è da considerare media. Tuttavia, non si ritiene applicabile la CP_1 maggiorazione per l'urgenza (art. 18 D.M. 140/2012) in considerazione del fatto che per tale attività non erano previste scadenze tassative” ( cfr. pagg. 25 – 26 dell'elaborato); ragione per la quale le tempistiche nel rendere i propri pareri dovevano rispondere solo ad un criterio di ragionevolezza.
13. Quanto al secondo incarico sub b (numerazione del CTU), la dott. Persona_2 premetteva che: “nell'ambito dell'assistenza al socio di minoranza nella Tecno Pt_1
Industriale srl, il dott. venne incaricato dall'ing. , con mail del 20/06/2019 CP_1 Pt_1
(doc. n. 18) di esaminare la documentazione sociale, contabile e di bilancio ricevuta dalla società, in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio fissata per il giorno 29/6/2019. La documentazione da esaminare, trasmessa successivamente al dott. con mail del CP_1
25/06/2019, era costituita dai seguenti documenti (complessivamente circa 100 pagine in totale): - Schemi di bilancio civilistico 2018 completo di nota integrativa;
- Stampa bilancio contabile 2018; - Schede e mastrini contabili anno 2018; - Libro inventari anno 2018. - Bozza dichiarazione dei redditi per lo stesso esercizio. Nella prospettazione resa da parte attrice si riporta la tardività del parere reso da parte convenuta: tuttavia anche dal testo della mail sopra trascritta si evidenzia come la scelta di non presenziare personalmente in assemblea era già stata assunta da sin dal ricevimento dell'avviso di convocazione (si cita infatti “al Pt_1 limite” la presenza a mezzo delega v. mail doc 18). Pertanto risulta evidente che la richiesta di esame non fosse finalizzata ad assumere una posizione né argomentazioni o eccezione presenziando personalmente all'assemblea di approvazione del bilancio”.
14. Quindi il CTU così concludeva: “il dott. ha reso il proprio parere in data 3/7/2019, CP_1 parere che egli stesso esplicita come da approfondire alla luce dell'esame dell'ulteriore documentazione acquisita durante gli accessi alla società. Pertanto è verificato che il parere reso non può dirsi esaustivo ma non per questo superficiale o sommario, poiché come evidenzia egli stesso nella mail (doc. n. 26), un esame più approfondito sarebbe stato possibile dopo avere esaminato i documenti che in quel momento i) erano in possesso di Ing per la CP_1 parte ricevuta dalla società ovvero ii) non erano in possesso né dell'uno né dell'altro in quanto ancora trattenuti da Tecno Industriale. Alla luce di quanto sopra, in merito alla stima del
“giusto” compenso, la scrivente CTU ritiene condivisibile che, per l'attività svolta, il compenso possa essere determinato facendo riferimento al citato art. 22 DM 140/2012, con applicazione
pagina 8 di 13 dell'aliquota minima previste dal Riquadro 4, cosi come proposto nella parcella del dott.
, trattandosi dell'esame di un bilancio, dei correlati documenti contabili (mastrini) e CP_1 fiscali (bozza dichiarazione dei redditi) di una società con attività immobiliare locativa e quindi con complessità ridotta. Tuttavia, non si ritiene applicabile la maggiorazione per l'urgenza
(art. 18 D.M. 140/2012) in considerazione del fatto che per tale attività non era prevista una scadenza tassativa (quale sarebbe stata in caso di presenza all'assemblea di bilancio) e che, consapevole di ciò, il dott. ha potuto rendere la propria relazione in data 3/7/2019, CP_1 riservandosi cioè un tempo (ragionevole) di otto giorni dalla ricezione dei documenti (mail
25/06/2019”.
15. Quanto all'assistenza per le questioni ereditarie sub c), risulta dalla CTU che: “in base a quanto evidenziato nei “time sheet” e nei documenti allegati agli atti di causa, tale attività si è svolta nel periodo dal 31/7/2019 al 4/10/2019 (con un'interruzione di un mese per la pausa feriale), per un totale di circa 33 ore di attività. Seguendo l'esposizione dei temi svolta nel ricorso per decreto ingiuntivo, le prestazioni professionali complessivamente rese si suddividono in cinque fasi, prevalentemente estrinsecatasi in formulazione di pareri e nella revisione di testi di verbali: esame del testamento pubblico della madre, ed esame della documentazione successoria del padre, deceduto 10 anni prima c.3) esame di comunicazioni inviate agli altri eredi e consulenza ed assistenza sulla comunione ereditaria con i co-eredi, sulla nomina rappresentante comune e sulla strategia negoziale, revisione della corrispondenza
e bozza verbale di nomina del rappresentante comune c.4) analisi opportunità per il cliente di accettare con beneficio di inventario l'eredità, intrattenendo anche i rapporti con il notaio, analisi opportunità, modalità e convenienza dell'impugnazione del testamento della madre e del padre, deceduto quasi 10 anni prima”.
16. Risulta altresì che: “l'attività svolta è della durata di circa 23 ore e si è concretizzata prevalentemente, da parte del dott. : (i) nell'invio di due mail nelle quali fornisce una CP_1 sintetica illustrazione della normativa civilistica in materia successoria e un parere in merito alla possibilità di impugnare il testamento del padre. Tale attività ha necessariamente richiesto uno studio preventivo della problematica giuridica e l'esame della documentazione fornita dall'Ing. , come di seguito documentato: in una revisione della corrispondenza rivolta Pt_1 alla sorella dell'ing. e di una bozza di delibera assembleare convocata per la nomina Pt_1 del rappresentante comune di Tecno Industriale;
assistenza del cliente nei rapporti con il
pagina 9 di 13 legale, sessioni con il cliente e con il legale e riunione del 26 settembre 2019 L'attività svolta è della durata di circa 10 ore: in questa fase l'intervento del dott. , seppure sempre in CP_1 copia nei numerosi scambi di corrispondenza tra l'ing. ed i legali, avviene Pt_1 esclusivamente per fornire due pareri via mail e per una riunione alla presenza dei legali ed il cliente, convocata per definire le strategie nei confronti dei soci di Tecno Industriale post evento della successione;
consulenza per l'uscita dalla compagine societaria, calcolo del valore contabile delle quote in successione Dalla mail allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 70) e dall'esame del time sheet si è desunto che tale attività non sia stata svolta, pertanto non se ne è tenuto conto nella valorizzazione del compenso”.
17. Il CTU così conclude: “come già rilevato, per volontà dell'ing. (doc. 52 e 59 ter), il Pt_1 dott. è sempre stato tenuto costantemente aggiornato sull'evoluzione della pratica, CP_1 tant'è che risulta in copia in tutti gli scambi di mail con il legale. Tuttavia, trattandosi di materia giuridica maggiormente di competenza del legale, solo in poche occasioni (come sopra evidenziato), al dott. è richiesto un intervento diretto. Alla luce di quanto sopra, in CP_1 merito alla stima del “giusto” compenso, la scrivente CTU ritiene, conformemente alle indicazioni contenute nel Quaderno n. 82 della Commissione Liquidazione Parcelle dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano, che il compenso possa essere determinato facendo riferimento al citato art. 26 DM 140/2012, ma con applicazione: delle aliquote minime previste dal Riquadro 8.1 - in quanto dal contenuto delle mail non è stato rinvenuto l'esame di soluzione complesse dal punto di vista di pareri tecnici tipici della professione di commercialista, ma di supporto utile e necessario ai fini di pareri e valutazioni più tipicamente di natura legale. Si precisa che non si è potuto valorizzare la complessità degli studi e approfondimenti di strategie alternative riportate nell'elencazione del time sheet, in quanto fasi di studio e come tali non tradottesi necessariamente in successivi pareri resi al cliente;
al dott. non è stato CP_1 richiesto di partecipare attivamente a complesse trattative con controparti sfociate poi nella stipulazione di contratti. L'attività del dott. è consistita in (i) formulazione di pareri in CP_1 merito alle ipotesi di strategie di intervento via via formulate dal cliente, propedeutici ad una definizione di contratto di “exit dalla società”, per la definizione dei rapporti con gli eredi/soci
(ii) controllo di documentazione e/o revisione di testi preparati quasi sempre dal cliente
stesso” ( cfr. pagg. 40 – 42 della relazione). Il C.T.U. ha ritenuto corretta la riduzione Pt_1 come prevista dall'art. 18 DM 140/2012, stimandola forfettariamente pari al 20% in pagina 10 di 13 considerazione del fatto che: “la prestazione non si può dire16.597,83 ultimata, in quanto non si è arrivati alla definitiva stesura di accordi con gli eredi/soci. Poiché il DM 140/2012 non definisce un criterio di quantificazione del compenso, in caso di incarico non giunto a compimento, la scrivente CTU ha integrato i criteri di analisi alla luce dell'art. 2237 c.c. che prevede in caso di recesso anticipato, il pagamento al prestatore d'opera del “compenso per
l'opera svolta”. Applicando la riduzione del 20%, ne discende un compenso complessivo da ritenersi congruo rispetto agli anni di esperienza professionale del dott. e al tempo CP_1 dedicato (circa 33 ore, per un compenso orario di circa Euro 150,00”. ( v. pag. 42). Inoltre, il fatto che una specifica attività – all'interno della prestazione complessiva - sia stata evasa il giorno successivo alla richiesta da parte del cliente non determinava secondo la dott. Per_2
l'applicabilità all'intera pratica della maggiorazione per “prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza” prevista dall'art. 18 D.M. 140/2012. Si consideri, a tal proposito, che – stando alle ore di attività registrate nel time-sheet dal dott. - l'intera prestazione era CP_1 stata espletata per un tempo complessivo di 33 ore, distribuite su 9 giornate lavorative
(mediamente 3,5 ore al giorno), nell'arco di tre mesi (inclusa la pausa estiva di un mese).
18. Conclusivamente, tenuto conto della copiosa documentazione esaminata nel contraddittorio tecnico era risultato congruo un corrispettivo di € 16.597,83 di cui: € 4.795,26 per prestazioni di assistenza e consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di socio della Tecno
Industriale s.r.l. (immobiliare di famiglia), prestazioni stimate ai sensi dell'art. 26 Riquadro
8.1. D.M. n. 140/2012 ( a fronte di una richiesta di € 7.193,00 da parte del commercialista) – punto A;
€ 2.857,44 per revisione documentazione societaria, contabile e di bilancio della
Tecno Industriale S.r.l. valutata ai sensi dell'art. 22 Riquadro 4 D.M. n. 140/2012 ( rispetto all'importo di € 4.286,00 chiesto dal ) -punto B;
€ 5.088,31 per attività di assistenza e CP_1 consulenza contrattuale straordinaria relativa alla posizione di erede della successione Per_1 quantificata ai sensi dell'art. 26, Riquadro 8.1. D.M. n. 140/2012 ( a fronte di €
[...]
16.257,00 chiesti dal commercialista) – punto C. Conclusivamente, la CTU è esauriente, ha fornito puntuali risposte a tutte le contestazioni formulate dalle parti, alla luce della copiosa documentazione esaminata sempre nel contraddittorio tecnico, di tal che le contestazioni dell'appellante non censurano in modo specifico l'applicazione di un determinato parametro, ritenendolo non corretto in luogo di un altro.
pagina 11 di 13 19. Ne segue il rigetto dei motivi posti alla base dell'appello principale, con conferma della decisione di prime cure.
20. Non debbono, pertanto, essere esaminati i motivi a fondamento dell'appello incidentale condizionato, posto che detto gravame è stato formulato solo per l'ipotesi in cui anche uno solo dei motivi di appello principale fosse stato accolto.
21. L'esito del presente giudizio giustifica la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del dott. , con l'applicazione dei parametri Controparte_1 minimi, in considerazione del carattere meramente ripetitivo delle questioni già sviluppate in prime cure.
22. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per i presupposti di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2791/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1252/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 27.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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