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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003893443000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento alla stessa notificata il 24.4.2025 da Agenzia delle
Entrate - Riscossione e relativa a anno 2025.
Ha premesso che la pretesa inerisce al procedimento civile iscritto al Tribunale di Vibo Valentia (n.
425/2021 RG) relativo ad opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 oltre € 27,00 per diritti di copia (ex art. 13, c. 2 DPR n.
115/2002); contributo che dichiara di aver corrisposto regolarmente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa e di averlo altresì versato nel precedente procedimento n. 1392/2019 RG, riguardante la medesima opposizione agli atti esecutivi, dando luogo ad una duplicazione di pagamento “verosimilmente non dovuta”.
Ha quindi dedotto che l'impugnata cartella di pagamento sarebbe illegittima poiché riferita a obbligazione già adempiuta, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Equitalia Giustizia Spa controdeducendo che il ruolo portato dalla cartella è stato predisposto in ragione dell'omesso pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla causa iscritta in data 25/03/2021 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia al n. 000425/2021 e già richiesto con invito al pagamento n. 2023_EQG_GCG_00001547984 notificato in data 30.1.2024; invito non opposto con conseguente definitività del credito.
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio, mediante proprio funzionario, resistendo al ricorso, all'uopo rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dedotti da controparte e la legittimità del proprio operato quale soggetto incaricato della riscossione del credito fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La società Equitalia Giustizia Spa ha provato la previa notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta a ruolo in data 25/03/2021 presso il Tribunale di Vibo Valentia al n. 000425/2021; contributo di importo del tutto diverso da quello indicato dal ricorrente nei propri scritti e dallo stesso asseritamente già versato (la documentazione allegata al ricorso non consente di abbinare il predetto e minore importo versato alla causa di che trattasi).
In disparte tale evidente incongruenza, da cui già deriva la legittimità della cartella impugnata e della relativa pretesa creditoria, deve anche rilevarsi come l'omessa contestazione del previo atto abbia comportato la consolidazione e l'irretrattabilità del credito tributario poiché, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 220,00 , oltre accessori come per legge, in favore di Equitalia Giustizia spa, nonché in complessivi
€ 150,00 in favore di ADER.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003893443000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento alla stessa notificata il 24.4.2025 da Agenzia delle
Entrate - Riscossione e relativa a anno 2025.
Ha premesso che la pretesa inerisce al procedimento civile iscritto al Tribunale di Vibo Valentia (n.
425/2021 RG) relativo ad opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 oltre € 27,00 per diritti di copia (ex art. 13, c. 2 DPR n.
115/2002); contributo che dichiara di aver corrisposto regolarmente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa e di averlo altresì versato nel precedente procedimento n. 1392/2019 RG, riguardante la medesima opposizione agli atti esecutivi, dando luogo ad una duplicazione di pagamento “verosimilmente non dovuta”.
Ha quindi dedotto che l'impugnata cartella di pagamento sarebbe illegittima poiché riferita a obbligazione già adempiuta, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Equitalia Giustizia Spa controdeducendo che il ruolo portato dalla cartella è stato predisposto in ragione dell'omesso pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla causa iscritta in data 25/03/2021 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia al n. 000425/2021 e già richiesto con invito al pagamento n. 2023_EQG_GCG_00001547984 notificato in data 30.1.2024; invito non opposto con conseguente definitività del credito.
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio, mediante proprio funzionario, resistendo al ricorso, all'uopo rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dedotti da controparte e la legittimità del proprio operato quale soggetto incaricato della riscossione del credito fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La società Equitalia Giustizia Spa ha provato la previa notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta a ruolo in data 25/03/2021 presso il Tribunale di Vibo Valentia al n. 000425/2021; contributo di importo del tutto diverso da quello indicato dal ricorrente nei propri scritti e dallo stesso asseritamente già versato (la documentazione allegata al ricorso non consente di abbinare il predetto e minore importo versato alla causa di che trattasi).
In disparte tale evidente incongruenza, da cui già deriva la legittimità della cartella impugnata e della relativa pretesa creditoria, deve anche rilevarsi come l'omessa contestazione del previo atto abbia comportato la consolidazione e l'irretrattabilità del credito tributario poiché, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 220,00 , oltre accessori come per legge, in favore di Equitalia Giustizia spa, nonché in complessivi
€ 150,00 in favore di ADER.