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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. VA Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 876/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elett. domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, Via Trecastagni n.1 presso lo studio dell'Avv. Enzo Daniele Ranno, rappr. e difesa dall'Avv.
RA CC giusta procura agli atti;
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Viagrande n. 33, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Gabriello C.F._2
Carnazza n.52 presso lo studio dell'avv. Riccardo Enrico Chisari (codice fiscale C.F._3
- pec che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
nata a [...] il [...], (C.F.: ), res. in San Parte_2 C.F._4
VA La UN (CT), via Viagrande n. 33, ed elett.te dom.ta in Catania, via G. D'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Danilo Curcio (C.F.: ), che la rappr. e dif. C.F._5 giusta procura in atti;
APPELLATI (appellanti incidentali) di
1 AVV. nata a [...] il [...] (c.f. da se stessa Controparte_2 C.F._6 difesa e rappresentata, elettivamente domiciliata in Catania, Via RA Crispi n. 226 presso il proprio studio;
APPELLATA
e di nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, regolarmente notificato a , Parte_1 CP_3
e , premetteva che in data 13/06/1996,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 aveva contratto matrimonio civile con;
con ricorso del 6/11/2006, aveva chiesto al Controparte_4
Tribunale di Catania di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il Tribunale, con ordinanza resa il 5-6/3/2007, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie un Controparte_4 assegno mensile di €.1.900,00 per il mantenimento suo e del figlio con la medesima convivente;
stante l'inadempimento, nelle more tra la notifica del pignoramento e la successiva trascrizione dello stesso nei registri immobiliari, con due distinti e consecutivi atti pubblici aveva provveduto a Controparte_4 trasferire in data 20 marzo 2008, a titolo di permuta, alla sig.ra , la piena proprietà della Parte_1 casa per civile abitazione sita nel comune di San VA La UN (CT), via per Viagrande n.33, costituita da tre elevazioni fuori terra, meglio descritta in atti.
Aggiungeva che, successivamente, aveva convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale Civile di Catania, il di lei marito e la sig.ra , affinché venisse accertata la simulazione assoluta dell'atto di Parte_1 permuta sopra indicato, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che venisse dichiarato l'atto inefficace nei suoi confronti. L'atto di citazione veniva regolarmente trascritto nei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Catania il 06/08/2008 ai numeri Reg. generale n.
48970 e Registro particolare n. 32064. Il Tribunale Civile di Catania, con sentenza n. 2433/14, del
17/12/2013, depositata in data 23/6/2014, aveva dichiarato la simulazione assoluta dell'atto di permuta, avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, che veniva regolarmente trascritta in data 18/3/2016. Nelle more del giudizio era deceduto, in data 21.09.2011, lasciando quali eredi l'attrice ed Controparte_4
i suoi due figli e , che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario. CP_1 CP_2
Successivamente, la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 600/2019 pubbl. il 14/03/2019 aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania sopraindicata che era passata in giudicato. I
2 sopraindicati immobili erano posseduti e goduti dalla data dell'atto di permuta dalla sig.ra , Parte_1 che negli anni li aveva utilizzati come dimora personale, coabitando con il defunto Controparte_4
e. successivamente, concedendoli illegittimamente in locazione a terzi, percependone i canoni di locazione.
Parte attrice precisava inoltre che, allo stato, gli immobili erano ancora detenuti senza titolo dalla Sig.ra e dalla sig.ra alla quale la prima li aveva concessi in locazione senza esserne Pt_1 CP_3 proprietaria, per un canone di locazione di euro 350,00 mensili, giusta contratto del 02/04/2016, registrato il 04.04.2016.
Chiedeva, pertanto: “accertare e dichiarare che e , in virtù ed esecuzione Parte_1 CP_3 della sentenza del Tribunale di Catania N. 2433/14, del 17/12/2013, depositata in data 23/6/2014 e della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 600/2019 pubbl. il 14/03/2019, detengono “sine titulo” la casa per civile abitazione sita nel comune di San VA La UN (CT), via per Viagrande
n.33, costituita da tre elevazioni fuori terra;
condannare e alla restituzione Parte_1 CP_3 dei superiori immobili;
condannare in solido e alla restituzione dei frutti, in Parte_1 CP_3 subordine al risarcimento dei danni, in favore di , da liquidare con riferimento al Controparte_5 valore figurativo del canone locativo di mercato dalla data di stipula dell'atto pubblico di permuta fino all'effettiva restituzione dell'immobile la prima ( ) e dalla data di stipula del contratto di Parte_1 locazione la seconda ( ) in solido con la prima;
in via subordinata dalla data della notifica CP_3 dell'atto di invito alla mediazione, in via ancora più subordinata, dalla data di notifica della citazione fino alla riconsegna del bene, somma che sarà accertata e quantificata dalla C.T.U. che fin d'ora si chiede;
in ulteriore subordine condannare il e al pagamento di un Parte_1 CP_3 indennizzo per ingiustificato arricchimento, per avere goduto dell'immobile senza titolo, da liquidare con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato dalla data di stipula dell'atto pubblico di permuta la prima ed in solido con la seconda dalla data di stipula del contratto di locazione, fino all'effettiva restituzione dell'immobile, ovvero in subordine dalla data di notifica dell'atto di invito alla mediazione fino alla data di consegna, nella misura determinata dalla disponenda CTU”.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava parzialmente in fatto e in diritto la domanda Parte_1 attorea e chiedeva: “in via pregiudiziale, in rito, disporre l'obbligatorietà della mediazione nel procedimento de quo, e, preso atto della mancata notifica nei confronti della signora indicare Pt_1 un termine per la proposizione della relativa domanda a cura e spese dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
rideterminare nella quota di un terzo 1/3 i diritti ereditari della signora richiedibili nel presente procedimento, escludendo dalla richiesta di restituzione il Pt_2
3 locale garage censito al foglio 3 dalla particella 221 sub 5 poiché già in possesso della signora
[...]
in forza di provvedimento giudiziale del 3 giugno 2009; nel merito, respingere tutte le Parte_2 domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in subordine ritenere applicabile la prescrizione quinquennale del diritto dell'attrice (pro quota) ai frutti civili e/o all'indennità per occupazione sine titulo, facendo decorrere il dies a quo dalla data di notifica dell'atto di citazione (13/5/2021); ai fini della determinazione dell'ammontare dei frutti civili o dell'indennità di occupazione sine titulo, ferma la prescrizione quinquennale, non computare a carico della signora il periodo che va dal 13 maggio 2021 al 2 aprile 2016, data di stipula del contratto di locazione Pt_1 con la signora in cui la ha perso la detenzione del bene, o quantomeno al 14 CP_3 Pt_1 ottobre 2019 (giorno di passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania) poiché da tale data la signora ha perso il possesso giuridico, non trovandosi nella detenzione Pt_1 dei beni sin dalla data di concessione in locazione, dal 31 dicembre 2019 data della missiva con la quale la signora dimostrava la proprio disponibilità alla riammissione nel possesso da parte Pt_1 degli eredi o dal mese di marzo 2020 data dalla quale la signora su Controparte_4 CP_3 specifica indicazione della signora non ha più corrisposto i canoni di locazione disponendo che Pt_1 tutte le somme cui la convenuta fosse costretta a pagare per periodi successivi all'ottobre 2020 siano versate esclusivamente dalla signora;
ritenere e dichiarare che la somma dovuta a titolo CP_3 di mancato godimento frutti civili o detenzione sine titulo è pari al canone locativo dell'immobile computato secondo le regole dell'equo canone, o in subordine, nella somma di € 350,00 pari al canone locativo corrisposto dalla signora sino al marzo 2020, disponendo che tutte le somme cui la CP_3 convenuta fosse costretta a pagare per periodi successivi al marzo 2020 siano versate esclusivamente dalla signora;
in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e CP_3 subendi da , in conseguenza della vicenda in atti e della declaratoria di simulazione Parte_1 dell'atto di permuta del 20/3/2008, ordinare ai signori , e Parte_2 Controparte_2
, eredi di ,, in solido, la restituzione delle opere d'arte trasferite Controparte_1 Controparte_4 in possesso al signor in forza dell'atto di permuta di cui sopra;
in subordine, in Controparte_4 caso di impossibilità di restituzione delle opere d'arte, anche in forma coattiva, ad esempio perché non nella disponibilità degli eredi, condannare in solido i signori , e Parte_2 Controparte_2
, eredi di , al risarcimento dei danni nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_4
quantificandoli secondo il valore di comune commercio dei singoli beni, pari ad € Parte_1
60.200,00 nel 2008, o nella maggiore o minore somma che il giudicante dovesse ritenere di giustizia espletanda CTU oltre interessi dalla domanda (31 dicembre 2019) al soddisfo;
condannare in solido i
4 signori , e , eredi di , al Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 rimborso, in favore della signora , delle somme da questa impiegate dalla data di permuta Parte_1 ad oggi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per tasse collegate alla proprietà dei beni, pari ad € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che il giudicante dovesse ritenere di giustizia espletanda CTU”.
Si costituiva, altresì, la quale contestava in fatto e in diritto le domande avanzate nei suoi CP_3 confronti, deducendo la validità del contratto di locazione stipulato con , la quale doveva Parte_1 ritenersi l'unica responsabile di quanto dedotto dall'attrice, negando di essere a conoscenza della mancata titolarità dell'immobile in capo a quest'ultima al momento della stipula del predetto contratto.
Chiedeva, pertanto: “rigettare le domande formulate dalla perché non fondate, né Parte_2 provate in fatto e in diritto;
disporre e statuire, quindi che detenga l'immobile, locato con CP_3 contratto del 2 aprile 2016, sito in San VA La UN, via per Viagrande, 33, fino alla data del 31 marzo 2024; con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio;
in via meramente subordinata e gradata, nel caso non ritenga efficace il contratto de quo, disporre e fissare un congruo termine per il rilascio del cennato immobile;
rigettare, qualsivoglia domanda spiegata in danno dell'odierna concludente con adozione delle conseguenti statuizioni sulle spese di lite;
sempre ed in ogni caso ritenere e dichiarare unica ed esclusiva responsabile per la vicenda per cui è causa , con Parte_1 la conseguenziale estromissione della da qualsivoglia corresponsabilità e/o solidarietà alcuna;
CP_3 condannare, pertanto ed esclusivamente, alla restituzione di eventuali frutti e/o Parte_1 risarcimento di danno, se riconosciuto, nei confronti di parte attrice, nonché al pagamento di qualsivoglia somma che sarà accertata e quantificata per effetto del presente giudizio e statuire di conseguenza;
in ogni caso rigettare sempre qualsivoglia domanda spiegata in danno dell'odierna concludente, con adozione delle conseguenti statuizioni sulle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio anche e , i quali si associavano Controparte_2 Controparte_1 sostanzialmente alle domande avanzate dall'attrice.
La causa istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., stante il rigetto delle richieste di prova, come da ordinanza del 16.07.2022, all'udienza del 18.01.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 2436/2024 pubblicata il 17.05.2024, il Giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 6636/2021 R.G. così statuiva:
“1) Condanna e al rilascio immediato degli immobili in oggetto;
Parte_1 CP_3
2) Condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, in relazione alle rispettive quote di pertinenza, a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1
5 occupazione sine titulo, della complessiva somma di euro 37.800,00, oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla data del 21.09.2011, fino ad ottobre
2020;
3) Condanna e in solido al pagamento in favore di , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , in relazione alle rispettive quote di pertinenza, a titolo di Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno da occupazione sine titulo, della complessiva somma di euro 14.700,00, oltre all'indennità mensile (euro 350,00) a scadere fino al rilascio, oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza da novembre 2020, fino al soddisfo;
4) Dichiara il diritto di manleva di nei confronti di per quanto dalla stessa Parte_1 CP_3 pagato in virtù della presente pronuncia da novembre 2020 fino al soddisfo.
5) Condanna e e , in proporzione delle Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 rispettive quote, al rimborso della complessiva somma di euro 1.500,00 in favore di , oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
6) Rigetta per il resto;
7) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Parte_1 CP_3 attrice e da parte convenuta e , liquidate in complessivi € Controparte_2 Controparte_1
7.051,50 per ciascuno, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, che pone a favore dell'Erario con riguardo a , e, con riguardo a , pone a Parte_2 Controparte_1 favore dell'Erario la somma di euro 3.525,75.
8) Pone a carico di e di in solido il pagamento del compenso del c.t.u. Parte_1 CP_3 determinato come da separato decreto”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si sono costituiti con autonome comparse e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_2 dell'atto di appello e proponendo appello incidentale relativamente alla condanna - pro quota - al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00 subita in primo grado.
si è costituita in giudizio chiedendo il totale rigetto dell'impugnazione avanzata da Controparte_2
, con condanna di spese e compensi difensivi. Parte_1 non si è costituita. CP_3
Con ordinanza del 16.01.2025 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente al capo di condanna rubricato al n. 2) del dispositivo e per le somme eccedenti l'importo di euro 18.200,00 oltre interessi legali dal 14.05.2016 al soddisfo.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 25.11.2025 la causa è stata posta in decisione, sulla scorta delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi seppure regolarmente CP_3 citata in giudizio.
Con il primo motivo di appello principale (rubricato al capo n.2) la sentenza viene impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di conciliazione.
La difesa dell'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di mediazione sia stata regolarmente notificata alla convenuta , in data 12.10.2020, ai sensi Parte_1 dell'art. 140 c.p.c. nella vecchia residenza (viale EA IA n. 27) e non, invece nella nuova, reale ed effettiva residenza (via Saverio Fiducia n. 15), come da certificazione anagrafica prodotta in giudizio.
Il motivo non è fondato.
Ritiene la Corte che l'avviso di convocazione alla mediazione (in atti) sia stato regolarmente notificato dalla difesa di a mezzo Ufficiale Giudiziario, al domicilio di in Parte_2 Parte_1
Catania, viale EA IA n. 27 il 12.10.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da relata di notifica in atti (v. all.n. 7 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
L'Ufficiale Giudiziario, in applicazione dell'art. 140 c.p.c., ha provveduto a depositare l'atto presso la casa comunale ed a integrare la notifica a mezzo raccomandata postale del 13.10.2020 la cui ricevuta
(all. n. 7), è stata restituita al mittente perché non ritirata nel periodo di giacenza.
Dai documenti allegati si evince che l'Ufficiale Giudiziario e l'agente postale incaricati hanno eseguito la notifica nel luogo indicato dal richiedente e può, pertanto, presumersi che in data 12.10.2020, Pt_1 avesse il suo domicilio e abitasse effettivamente l'immobile sito in viale EA IA n.27 (cfr.
[...]
Cass. II, 24.03.2023, n. 8463; Cass. Sez. III, 02.09.2022, n. 25885; Cass. Sez. VI, 18.05.2020, n. 9049).
La mera produzione della certificazione anagrafica da parte della difesa di (v. certificato Parte_1 in atti dell'8.9.2021), dalla quale si evince che la residenza è stata formalmente trasferita dal viale
EA IA alla via Saverio Fiducia in data 2.1.2019 non è da sola sufficiente a superare detta presunzione, in mancanza di altro valido elemento probatorio.
Il procedimento di mediazione si è, pertanto, svolto regolarmente e non ha avuto esito positivo per l'omessa partecipazione di , regolarmente avvisata del procedimento instaurato dall'attrice Parte_1
(v. verbale negativo del 11.12.2020 in atti).
Con il secondo motivo dell'appello principale (rubricato al capo n. 3), ha riproposto la Parte_1 domanda formulata nei confronti degli eredi di di restituzione dei quindici quadri da Controparte_4 lei eseguiti e asseritamente consegnati al predetto ex convivente in esecuzione dell'atto di permuta
7 stipulato in data 20.03.2008 (Rep. 24090 - Racc. 7856), poi dichiarato simulato in via assoluta dal
Tribunale.
Il motivo è infondato.
Come ben motivato dal primo giudice, “con la sentenza del Tribunale di Catania n. 2433/14, passata in giudicato, è stata accertata la simulazione assoluta dell'atto di permuta stipulato tra le parti, per cui nessun quadro è stato mai consegnato dalla a , dante causa degli esponenti, Pt_1 Controparte_4 né egli ne ha la titolarità. D'altro canto, è appena il caso di rilevare che la è rimasta nel Pt_1 possesso dei quadri in oggetto, avendo la disponibilità dell'immobile ove erano collocati, avendo concluso il contratto di locazione suindicato” (pag. 9).
deduce di avere materialmente consegnato i quadri (di cui all'all.to A all'atto di permuta) Parte_1 all'ex convivente e ha chiesto, anche in appello, di dimostrare quanto sopra a mezzo Controparte_4 testimoni.
Invero, dopo la morte di , avvenuta in data 21.09.2011, è rimasta nella Controparte_4 Parte_1 piena ed esclusiva disponibilità degli immobili oggetto della permuta simulata (concessi in locazione a con contratto del 2.4.2016) e, verosimilmente, dei propri quadri, senza che ci sia mai stato CP_3 un effettivo trasferimento delle opere in altro diverso immobile, oggi di proprietà degli appellati costituiti.
Sul punto, come già dedotto in corso di causa (v. ordinanza del 16.01.2025), alcuni degli articolati di prova dedotti in primo grado e riproposti in appello (nn. 1, 3, 4 e 5), non sono ammissibili perché eccessivamente generici e finalizzati ad esprimere valutazioni di carattere giuridico sulla permuta e il trasferimento dei quadri, mentre le altre circostanze (indicate ai nn. 2, 6, 7, 8 e 9) sono irrilevanti ai fini della decisione, in quanto inerenti al presunto valore delle opere pittoriche eseguite da . Parte_1
Analogamente non rilevante e meramente esplorativa è la richiesta di CTU formulata dalla difesa dell'appellante principale al fine di valutare il presunto valore commerciale delle opere asseritamente oggetto di permuta.
Con il terzo connesso motivo (rubricato al capo n. 4), l'appellante principale ha ribadito la domanda di risarcimento del danno, pari a euro 60.200,00 o altra diversa maggiore o minore somma, in caso di mancata o impossibile restituzione delle opere d'arte oggetto del precedente motivo di impugnazione.
Il motivo non è fondato, alla luce di quanto sopra dedotto, e nessuna pretesa restitutoria/risarcitoria, sul punto, può pertanto trovare accoglimento.
Con il quarto motivo (rubricato al capo n. 5) parte appellante ha nuovamente eccepito la prescrizione quinquennale dell'indennizzo per occupazione sine titulo al cui pagamento è stata condannata in parte, quale unica responsabile (euro 37.800,00), e in solido con (euro 14.700,00 oltre ad euro CP_3
8 350,00 per ogni mese ulteriore mese fino al rilascio), deducendo che detto indennizzo decorrerebbe dal
14.05.2016 (cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione).
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Premessa la indiscussa - non oggetto di impugnazione - natura risarcitoria dell'indennità riconosciuta dal primo giudice in favore degli eredi di , la Corte non condivide le argomentazioni Controparte_4 del Tribunale sull'interruzione della decorrenza della relativa prescrizione ex art. 2945 comma 2 c.c., durante la pendenza del giudizio di simulazione assoluta intercorso tra le parti (iscritto a ruolo in primo grado nel 2008 e definitosi in appello con la sentenza n. 600/2019 pubblicata il 14.03.2019, passata in giudicato).
Invero, come dedotto dalla difesa dell'appellante, il principio richiamato dal Tribunale e la relativa giurisprudenza non sono applicabili al caso in esame, attesa la diversità tra il giudizio di simulazione assoluta e la presente azione aventi petitum e causa petendi diversi.
Nel corso del giudizio di simulazione assoluta non è stata mai formulata alcuna domanda risarcitoria e/o indennitaria da parte degli odierni appellati, nonostante avrebbero potuto contestualmente esercitare il detto diritto ex art. 2935 c.c., e non sussiste tra i due giudizi quel nesso di pregiudizialità logico - giuridica assoluta invocato dalla difesa degli eredi di che giustificherebbe un effetto Controparte_4 interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo di simulazione assoluta.
La prescrizione dell'indennizzo per occupazione sine titulo è quella breve di cinque anni, ex art. 2947
c.c., decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione (13.05.2021). Di conseguenza,
l'importo risarcitorio dovuto da fino al mese di ottobre del 2020 ammonta a complessivi Parte_1 euro 18.200,00 (euro 350,00 x mesi 52).
Con un unico e analogo motivo e hanno impugnato la sentenza, Controparte_1 Parte_2 in via incidentale, laddove sono stati solidalmente condannati a pagare a la somma di euro Parte_1
1.500,00 quale rimborso delle spese di ristrutturazione dei pavimenti dei ballatoi degli immobili oggetto dell'atto di permuta da lei asseritamente sostenute.
Entrambi gli appellanti hanno contestato detti lavori sia nell'an che nel quantum, deducendo altresì a tal fine che la spesa non avrebbe trovato adeguata prova in giudizio.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte ritiene che il Tribunale, nonostante la carenza di prove, abbia erroneamente condannato gli appellati, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, al rimborso in favore di Parte_1 dell'importo di euro 1.500,00 per i presunti lavori di ristrutturazione dei pavimenti dei ballatoi degli immobili oggetto di permuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1149 e 821 c.c.
9 Aldilà di ogni contestazione circa la natura dei lavori e dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 1150
c.c., in materia di riparazioni, miglioramenti e addizioni, piuttosto che dell'art. 1149 c.c., ciò che rileva è la circostanza che la documentazione prodotta dalla difesa di in primo grado (v. Parte_1 ricevuta/quietanza rilasciata da tale in Catania – agosto/settembre 2018, in atti) non Persona_1 ha adeguata rilevanza probatoria, trattandosi di documento di natura non fiscale e privo data certa.
Trattasi di una semplice dichiarazione, proveniente da un soggetto terzo non meglio identificato, redatta su carta comune, priva di firma leggibile e indicante genericamente un periodo temporale ("agosto – settembre”), relativa a presunti lavori eseguiti sugli immobili in oggetto, senza che vi sia alcuna prova dell'effettiva realizzazione di tali opere, della loro entità o del relativo costo.
Invero, e i due convenuti eredi di , nel giudizio di primo grado, Parte_2 Controparte_4 hanno tempestivamente contestato l'autenticità e la provenienza di tale documento, così come la sua riferibilità al dichiarante e la valenza probatoria dello stesso, sin dalla memoria ex art. 183 comma 6 n.
1) c.p.c.
Sul punto, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria idonea a supportare e/o confermare Parte_1 quanto oggetto della predetta dichiarazione.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. II, 26.10.2023 n. 29740; Cass.
Sez. II, n. 8938/2015), “le scritture provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.; costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. s.u. 15169/2010; Cass. 76/2010; Cass. 23155/2014; Cass.
21554/2018)”.
La condanna al rimborso della somma di euro 1.500,00 va annullata, seppure con riferimento soltanto alle posizioni di e che ne hanno fatto oggetto di specifico motivo Parte_2 Controparte_1 di appello incidentale. Viceversa, rimane invariata la condanna di al rimborso della Controparte_2 predetta somma in favore di , seppure in proporzione della sua quota ereditaria. Parte_1
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
10 In ragione del parziale accoglimento dei rispettivi appelli, della sostanziale riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto da , delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo del Parte_1 giudizio, sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per porre a carico di (in Parte_1 solido con le spese del giudizio di primo grado nella misura di 2/3 e compensare tra tutte CP_3 le parti la residua misura di 1/3.
Analogamente anche nel presente giudizio, va condannata a pagare le spese di lite dei tre Parte_1 appellati costituiti, nella misura di 2/3, con compensazione della restante quota di 1/3.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare effettivo del credito risarcitorio riconosciuto in favore degli appellati costituiti (scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00), nonché dell'attività difensiva svolta, confermando per il primo grado quanto già liquidato dal Tribunale (euro 7.051,50 oltre IVA, CPA e rimb. spese generali) e, per il presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II,
27.10.2023 n. 29857).
Le spese di CTU sono state correttamente poste a carico delle parti convenute in solido, in ragione del mandato conferito al tecnico nominato dal G.I. e dell'esito degli accertamenti tecnici finalizzati al parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice e dai convenuti e Controparte_1
. Controparte_2
In ragione dell'ammissione di e al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 Parte_2 giusta delibere del COA di Catania del 10.09.2024 e del 24.09.2024 (in atti), il pagamento delle spese agli stessi liquidate per il presente giudizio di appello (come già avvenuto per le spese liquidate in primo grado) è disposto a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. 115/2002, seppure limitatamente alla quota di 2/3.
Non va disposto nulla per le spese inerenti a in ragione della sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza n. 2436/2024 pubblicata il 17.05.2024 ed emessa dal Giudice monocratico della
Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 6636/2021 R.G., a parziale modifica del capo 2) del dispositivo, ridetermina la somma dovuta da , quale risarcimento Parte_1 del danno da occupazione sine titulo, in favore di , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, in relazione alle rispettive quote di pertinenza, in complessivi euro 18.200,00 oltre interessi
[...]
11 legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla data del 14.05.2016 fino al mese di ottobre del 2020.
In accoglimento degli appelli incidentali proposti da e avverso la Parte_2 Controparte_1 medesima sentenza annulla la condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00 emessa in favore di , relativamente alle posizioni dei due appellanti incidentali. Parte_1
Condanna e in solido al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_3 parte attrice e da parte convenuta e nel giudizio di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in complessivi euro 7.051,50 per ciascuna parte, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, che pone a favore dell'Erario con riguardo a e, con riguardo a Parte_2 CP_1
, nella misura di euro 2.350,50, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
[...]
Conferma per il resto l'impugnata sentenza anche in ordine alle spese di CTU come liquidate in primo grado.
Condanna alla rifusione in favore di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
di 2/3 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida per l'intero e per ciascuna
[...] delle tre parti in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Dispone che il pagamento delle spese liquidate per e sia posto in Parte_2 Controparte_1 favore dell'Erario.
Nulla sulle spese inerenti a rimasta contumace. CP_3
Così deciso in Catania il 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. VA Dipietro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. VA Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 876/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elett. domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, Via Trecastagni n.1 presso lo studio dell'Avv. Enzo Daniele Ranno, rappr. e difesa dall'Avv.
RA CC giusta procura agli atti;
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Viagrande n. 33, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Gabriello C.F._2
Carnazza n.52 presso lo studio dell'avv. Riccardo Enrico Chisari (codice fiscale C.F._3
- pec che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
nata a [...] il [...], (C.F.: ), res. in San Parte_2 C.F._4
VA La UN (CT), via Viagrande n. 33, ed elett.te dom.ta in Catania, via G. D'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Danilo Curcio (C.F.: ), che la rappr. e dif. C.F._5 giusta procura in atti;
APPELLATI (appellanti incidentali) di
1 AVV. nata a [...] il [...] (c.f. da se stessa Controparte_2 C.F._6 difesa e rappresentata, elettivamente domiciliata in Catania, Via RA Crispi n. 226 presso il proprio studio;
APPELLATA
e di nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, regolarmente notificato a , Parte_1 CP_3
e , premetteva che in data 13/06/1996,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 aveva contratto matrimonio civile con;
con ricorso del 6/11/2006, aveva chiesto al Controparte_4
Tribunale di Catania di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il Tribunale, con ordinanza resa il 5-6/3/2007, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie un Controparte_4 assegno mensile di €.1.900,00 per il mantenimento suo e del figlio con la medesima convivente;
stante l'inadempimento, nelle more tra la notifica del pignoramento e la successiva trascrizione dello stesso nei registri immobiliari, con due distinti e consecutivi atti pubblici aveva provveduto a Controparte_4 trasferire in data 20 marzo 2008, a titolo di permuta, alla sig.ra , la piena proprietà della Parte_1 casa per civile abitazione sita nel comune di San VA La UN (CT), via per Viagrande n.33, costituita da tre elevazioni fuori terra, meglio descritta in atti.
Aggiungeva che, successivamente, aveva convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale Civile di Catania, il di lei marito e la sig.ra , affinché venisse accertata la simulazione assoluta dell'atto di Parte_1 permuta sopra indicato, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che venisse dichiarato l'atto inefficace nei suoi confronti. L'atto di citazione veniva regolarmente trascritto nei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Catania il 06/08/2008 ai numeri Reg. generale n.
48970 e Registro particolare n. 32064. Il Tribunale Civile di Catania, con sentenza n. 2433/14, del
17/12/2013, depositata in data 23/6/2014, aveva dichiarato la simulazione assoluta dell'atto di permuta, avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, che veniva regolarmente trascritta in data 18/3/2016. Nelle more del giudizio era deceduto, in data 21.09.2011, lasciando quali eredi l'attrice ed Controparte_4
i suoi due figli e , che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario. CP_1 CP_2
Successivamente, la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 600/2019 pubbl. il 14/03/2019 aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania sopraindicata che era passata in giudicato. I
2 sopraindicati immobili erano posseduti e goduti dalla data dell'atto di permuta dalla sig.ra , Parte_1 che negli anni li aveva utilizzati come dimora personale, coabitando con il defunto Controparte_4
e. successivamente, concedendoli illegittimamente in locazione a terzi, percependone i canoni di locazione.
Parte attrice precisava inoltre che, allo stato, gli immobili erano ancora detenuti senza titolo dalla Sig.ra e dalla sig.ra alla quale la prima li aveva concessi in locazione senza esserne Pt_1 CP_3 proprietaria, per un canone di locazione di euro 350,00 mensili, giusta contratto del 02/04/2016, registrato il 04.04.2016.
Chiedeva, pertanto: “accertare e dichiarare che e , in virtù ed esecuzione Parte_1 CP_3 della sentenza del Tribunale di Catania N. 2433/14, del 17/12/2013, depositata in data 23/6/2014 e della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 600/2019 pubbl. il 14/03/2019, detengono “sine titulo” la casa per civile abitazione sita nel comune di San VA La UN (CT), via per Viagrande
n.33, costituita da tre elevazioni fuori terra;
condannare e alla restituzione Parte_1 CP_3 dei superiori immobili;
condannare in solido e alla restituzione dei frutti, in Parte_1 CP_3 subordine al risarcimento dei danni, in favore di , da liquidare con riferimento al Controparte_5 valore figurativo del canone locativo di mercato dalla data di stipula dell'atto pubblico di permuta fino all'effettiva restituzione dell'immobile la prima ( ) e dalla data di stipula del contratto di Parte_1 locazione la seconda ( ) in solido con la prima;
in via subordinata dalla data della notifica CP_3 dell'atto di invito alla mediazione, in via ancora più subordinata, dalla data di notifica della citazione fino alla riconsegna del bene, somma che sarà accertata e quantificata dalla C.T.U. che fin d'ora si chiede;
in ulteriore subordine condannare il e al pagamento di un Parte_1 CP_3 indennizzo per ingiustificato arricchimento, per avere goduto dell'immobile senza titolo, da liquidare con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato dalla data di stipula dell'atto pubblico di permuta la prima ed in solido con la seconda dalla data di stipula del contratto di locazione, fino all'effettiva restituzione dell'immobile, ovvero in subordine dalla data di notifica dell'atto di invito alla mediazione fino alla data di consegna, nella misura determinata dalla disponenda CTU”.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava parzialmente in fatto e in diritto la domanda Parte_1 attorea e chiedeva: “in via pregiudiziale, in rito, disporre l'obbligatorietà della mediazione nel procedimento de quo, e, preso atto della mancata notifica nei confronti della signora indicare Pt_1 un termine per la proposizione della relativa domanda a cura e spese dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
rideterminare nella quota di un terzo 1/3 i diritti ereditari della signora richiedibili nel presente procedimento, escludendo dalla richiesta di restituzione il Pt_2
3 locale garage censito al foglio 3 dalla particella 221 sub 5 poiché già in possesso della signora
[...]
in forza di provvedimento giudiziale del 3 giugno 2009; nel merito, respingere tutte le Parte_2 domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in subordine ritenere applicabile la prescrizione quinquennale del diritto dell'attrice (pro quota) ai frutti civili e/o all'indennità per occupazione sine titulo, facendo decorrere il dies a quo dalla data di notifica dell'atto di citazione (13/5/2021); ai fini della determinazione dell'ammontare dei frutti civili o dell'indennità di occupazione sine titulo, ferma la prescrizione quinquennale, non computare a carico della signora il periodo che va dal 13 maggio 2021 al 2 aprile 2016, data di stipula del contratto di locazione Pt_1 con la signora in cui la ha perso la detenzione del bene, o quantomeno al 14 CP_3 Pt_1 ottobre 2019 (giorno di passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania) poiché da tale data la signora ha perso il possesso giuridico, non trovandosi nella detenzione Pt_1 dei beni sin dalla data di concessione in locazione, dal 31 dicembre 2019 data della missiva con la quale la signora dimostrava la proprio disponibilità alla riammissione nel possesso da parte Pt_1 degli eredi o dal mese di marzo 2020 data dalla quale la signora su Controparte_4 CP_3 specifica indicazione della signora non ha più corrisposto i canoni di locazione disponendo che Pt_1 tutte le somme cui la convenuta fosse costretta a pagare per periodi successivi all'ottobre 2020 siano versate esclusivamente dalla signora;
ritenere e dichiarare che la somma dovuta a titolo CP_3 di mancato godimento frutti civili o detenzione sine titulo è pari al canone locativo dell'immobile computato secondo le regole dell'equo canone, o in subordine, nella somma di € 350,00 pari al canone locativo corrisposto dalla signora sino al marzo 2020, disponendo che tutte le somme cui la CP_3 convenuta fosse costretta a pagare per periodi successivi al marzo 2020 siano versate esclusivamente dalla signora;
in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e CP_3 subendi da , in conseguenza della vicenda in atti e della declaratoria di simulazione Parte_1 dell'atto di permuta del 20/3/2008, ordinare ai signori , e Parte_2 Controparte_2
, eredi di ,, in solido, la restituzione delle opere d'arte trasferite Controparte_1 Controparte_4 in possesso al signor in forza dell'atto di permuta di cui sopra;
in subordine, in Controparte_4 caso di impossibilità di restituzione delle opere d'arte, anche in forma coattiva, ad esempio perché non nella disponibilità degli eredi, condannare in solido i signori , e Parte_2 Controparte_2
, eredi di , al risarcimento dei danni nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_4
quantificandoli secondo il valore di comune commercio dei singoli beni, pari ad € Parte_1
60.200,00 nel 2008, o nella maggiore o minore somma che il giudicante dovesse ritenere di giustizia espletanda CTU oltre interessi dalla domanda (31 dicembre 2019) al soddisfo;
condannare in solido i
4 signori , e , eredi di , al Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 rimborso, in favore della signora , delle somme da questa impiegate dalla data di permuta Parte_1 ad oggi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per tasse collegate alla proprietà dei beni, pari ad € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che il giudicante dovesse ritenere di giustizia espletanda CTU”.
Si costituiva, altresì, la quale contestava in fatto e in diritto le domande avanzate nei suoi CP_3 confronti, deducendo la validità del contratto di locazione stipulato con , la quale doveva Parte_1 ritenersi l'unica responsabile di quanto dedotto dall'attrice, negando di essere a conoscenza della mancata titolarità dell'immobile in capo a quest'ultima al momento della stipula del predetto contratto.
Chiedeva, pertanto: “rigettare le domande formulate dalla perché non fondate, né Parte_2 provate in fatto e in diritto;
disporre e statuire, quindi che detenga l'immobile, locato con CP_3 contratto del 2 aprile 2016, sito in San VA La UN, via per Viagrande, 33, fino alla data del 31 marzo 2024; con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio;
in via meramente subordinata e gradata, nel caso non ritenga efficace il contratto de quo, disporre e fissare un congruo termine per il rilascio del cennato immobile;
rigettare, qualsivoglia domanda spiegata in danno dell'odierna concludente con adozione delle conseguenti statuizioni sulle spese di lite;
sempre ed in ogni caso ritenere e dichiarare unica ed esclusiva responsabile per la vicenda per cui è causa , con Parte_1 la conseguenziale estromissione della da qualsivoglia corresponsabilità e/o solidarietà alcuna;
CP_3 condannare, pertanto ed esclusivamente, alla restituzione di eventuali frutti e/o Parte_1 risarcimento di danno, se riconosciuto, nei confronti di parte attrice, nonché al pagamento di qualsivoglia somma che sarà accertata e quantificata per effetto del presente giudizio e statuire di conseguenza;
in ogni caso rigettare sempre qualsivoglia domanda spiegata in danno dell'odierna concludente, con adozione delle conseguenti statuizioni sulle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio anche e , i quali si associavano Controparte_2 Controparte_1 sostanzialmente alle domande avanzate dall'attrice.
La causa istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., stante il rigetto delle richieste di prova, come da ordinanza del 16.07.2022, all'udienza del 18.01.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 2436/2024 pubblicata il 17.05.2024, il Giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 6636/2021 R.G. così statuiva:
“1) Condanna e al rilascio immediato degli immobili in oggetto;
Parte_1 CP_3
2) Condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, in relazione alle rispettive quote di pertinenza, a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1
5 occupazione sine titulo, della complessiva somma di euro 37.800,00, oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla data del 21.09.2011, fino ad ottobre
2020;
3) Condanna e in solido al pagamento in favore di , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , in relazione alle rispettive quote di pertinenza, a titolo di Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del danno da occupazione sine titulo, della complessiva somma di euro 14.700,00, oltre all'indennità mensile (euro 350,00) a scadere fino al rilascio, oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza da novembre 2020, fino al soddisfo;
4) Dichiara il diritto di manleva di nei confronti di per quanto dalla stessa Parte_1 CP_3 pagato in virtù della presente pronuncia da novembre 2020 fino al soddisfo.
5) Condanna e e , in proporzione delle Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 rispettive quote, al rimborso della complessiva somma di euro 1.500,00 in favore di , oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
6) Rigetta per il resto;
7) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Parte_1 CP_3 attrice e da parte convenuta e , liquidate in complessivi € Controparte_2 Controparte_1
7.051,50 per ciascuno, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, che pone a favore dell'Erario con riguardo a , e, con riguardo a , pone a Parte_2 Controparte_1 favore dell'Erario la somma di euro 3.525,75.
8) Pone a carico di e di in solido il pagamento del compenso del c.t.u. Parte_1 CP_3 determinato come da separato decreto”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Si sono costituiti con autonome comparse e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_2 dell'atto di appello e proponendo appello incidentale relativamente alla condanna - pro quota - al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00 subita in primo grado.
si è costituita in giudizio chiedendo il totale rigetto dell'impugnazione avanzata da Controparte_2
, con condanna di spese e compensi difensivi. Parte_1 non si è costituita. CP_3
Con ordinanza del 16.01.2025 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente al capo di condanna rubricato al n. 2) del dispositivo e per le somme eccedenti l'importo di euro 18.200,00 oltre interessi legali dal 14.05.2016 al soddisfo.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 25.11.2025 la causa è stata posta in decisione, sulla scorta delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi seppure regolarmente CP_3 citata in giudizio.
Con il primo motivo di appello principale (rubricato al capo n.2) la sentenza viene impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di conciliazione.
La difesa dell'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di mediazione sia stata regolarmente notificata alla convenuta , in data 12.10.2020, ai sensi Parte_1 dell'art. 140 c.p.c. nella vecchia residenza (viale EA IA n. 27) e non, invece nella nuova, reale ed effettiva residenza (via Saverio Fiducia n. 15), come da certificazione anagrafica prodotta in giudizio.
Il motivo non è fondato.
Ritiene la Corte che l'avviso di convocazione alla mediazione (in atti) sia stato regolarmente notificato dalla difesa di a mezzo Ufficiale Giudiziario, al domicilio di in Parte_2 Parte_1
Catania, viale EA IA n. 27 il 12.10.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da relata di notifica in atti (v. all.n. 7 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
L'Ufficiale Giudiziario, in applicazione dell'art. 140 c.p.c., ha provveduto a depositare l'atto presso la casa comunale ed a integrare la notifica a mezzo raccomandata postale del 13.10.2020 la cui ricevuta
(all. n. 7), è stata restituita al mittente perché non ritirata nel periodo di giacenza.
Dai documenti allegati si evince che l'Ufficiale Giudiziario e l'agente postale incaricati hanno eseguito la notifica nel luogo indicato dal richiedente e può, pertanto, presumersi che in data 12.10.2020, Pt_1 avesse il suo domicilio e abitasse effettivamente l'immobile sito in viale EA IA n.27 (cfr.
[...]
Cass. II, 24.03.2023, n. 8463; Cass. Sez. III, 02.09.2022, n. 25885; Cass. Sez. VI, 18.05.2020, n. 9049).
La mera produzione della certificazione anagrafica da parte della difesa di (v. certificato Parte_1 in atti dell'8.9.2021), dalla quale si evince che la residenza è stata formalmente trasferita dal viale
EA IA alla via Saverio Fiducia in data 2.1.2019 non è da sola sufficiente a superare detta presunzione, in mancanza di altro valido elemento probatorio.
Il procedimento di mediazione si è, pertanto, svolto regolarmente e non ha avuto esito positivo per l'omessa partecipazione di , regolarmente avvisata del procedimento instaurato dall'attrice Parte_1
(v. verbale negativo del 11.12.2020 in atti).
Con il secondo motivo dell'appello principale (rubricato al capo n. 3), ha riproposto la Parte_1 domanda formulata nei confronti degli eredi di di restituzione dei quindici quadri da Controparte_4 lei eseguiti e asseritamente consegnati al predetto ex convivente in esecuzione dell'atto di permuta
7 stipulato in data 20.03.2008 (Rep. 24090 - Racc. 7856), poi dichiarato simulato in via assoluta dal
Tribunale.
Il motivo è infondato.
Come ben motivato dal primo giudice, “con la sentenza del Tribunale di Catania n. 2433/14, passata in giudicato, è stata accertata la simulazione assoluta dell'atto di permuta stipulato tra le parti, per cui nessun quadro è stato mai consegnato dalla a , dante causa degli esponenti, Pt_1 Controparte_4 né egli ne ha la titolarità. D'altro canto, è appena il caso di rilevare che la è rimasta nel Pt_1 possesso dei quadri in oggetto, avendo la disponibilità dell'immobile ove erano collocati, avendo concluso il contratto di locazione suindicato” (pag. 9).
deduce di avere materialmente consegnato i quadri (di cui all'all.to A all'atto di permuta) Parte_1 all'ex convivente e ha chiesto, anche in appello, di dimostrare quanto sopra a mezzo Controparte_4 testimoni.
Invero, dopo la morte di , avvenuta in data 21.09.2011, è rimasta nella Controparte_4 Parte_1 piena ed esclusiva disponibilità degli immobili oggetto della permuta simulata (concessi in locazione a con contratto del 2.4.2016) e, verosimilmente, dei propri quadri, senza che ci sia mai stato CP_3 un effettivo trasferimento delle opere in altro diverso immobile, oggi di proprietà degli appellati costituiti.
Sul punto, come già dedotto in corso di causa (v. ordinanza del 16.01.2025), alcuni degli articolati di prova dedotti in primo grado e riproposti in appello (nn. 1, 3, 4 e 5), non sono ammissibili perché eccessivamente generici e finalizzati ad esprimere valutazioni di carattere giuridico sulla permuta e il trasferimento dei quadri, mentre le altre circostanze (indicate ai nn. 2, 6, 7, 8 e 9) sono irrilevanti ai fini della decisione, in quanto inerenti al presunto valore delle opere pittoriche eseguite da . Parte_1
Analogamente non rilevante e meramente esplorativa è la richiesta di CTU formulata dalla difesa dell'appellante principale al fine di valutare il presunto valore commerciale delle opere asseritamente oggetto di permuta.
Con il terzo connesso motivo (rubricato al capo n. 4), l'appellante principale ha ribadito la domanda di risarcimento del danno, pari a euro 60.200,00 o altra diversa maggiore o minore somma, in caso di mancata o impossibile restituzione delle opere d'arte oggetto del precedente motivo di impugnazione.
Il motivo non è fondato, alla luce di quanto sopra dedotto, e nessuna pretesa restitutoria/risarcitoria, sul punto, può pertanto trovare accoglimento.
Con il quarto motivo (rubricato al capo n. 5) parte appellante ha nuovamente eccepito la prescrizione quinquennale dell'indennizzo per occupazione sine titulo al cui pagamento è stata condannata in parte, quale unica responsabile (euro 37.800,00), e in solido con (euro 14.700,00 oltre ad euro CP_3
8 350,00 per ogni mese ulteriore mese fino al rilascio), deducendo che detto indennizzo decorrerebbe dal
14.05.2016 (cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione).
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Premessa la indiscussa - non oggetto di impugnazione - natura risarcitoria dell'indennità riconosciuta dal primo giudice in favore degli eredi di , la Corte non condivide le argomentazioni Controparte_4 del Tribunale sull'interruzione della decorrenza della relativa prescrizione ex art. 2945 comma 2 c.c., durante la pendenza del giudizio di simulazione assoluta intercorso tra le parti (iscritto a ruolo in primo grado nel 2008 e definitosi in appello con la sentenza n. 600/2019 pubblicata il 14.03.2019, passata in giudicato).
Invero, come dedotto dalla difesa dell'appellante, il principio richiamato dal Tribunale e la relativa giurisprudenza non sono applicabili al caso in esame, attesa la diversità tra il giudizio di simulazione assoluta e la presente azione aventi petitum e causa petendi diversi.
Nel corso del giudizio di simulazione assoluta non è stata mai formulata alcuna domanda risarcitoria e/o indennitaria da parte degli odierni appellati, nonostante avrebbero potuto contestualmente esercitare il detto diritto ex art. 2935 c.c., e non sussiste tra i due giudizi quel nesso di pregiudizialità logico - giuridica assoluta invocato dalla difesa degli eredi di che giustificherebbe un effetto Controparte_4 interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo di simulazione assoluta.
La prescrizione dell'indennizzo per occupazione sine titulo è quella breve di cinque anni, ex art. 2947
c.c., decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione (13.05.2021). Di conseguenza,
l'importo risarcitorio dovuto da fino al mese di ottobre del 2020 ammonta a complessivi Parte_1 euro 18.200,00 (euro 350,00 x mesi 52).
Con un unico e analogo motivo e hanno impugnato la sentenza, Controparte_1 Parte_2 in via incidentale, laddove sono stati solidalmente condannati a pagare a la somma di euro Parte_1
1.500,00 quale rimborso delle spese di ristrutturazione dei pavimenti dei ballatoi degli immobili oggetto dell'atto di permuta da lei asseritamente sostenute.
Entrambi gli appellanti hanno contestato detti lavori sia nell'an che nel quantum, deducendo altresì a tal fine che la spesa non avrebbe trovato adeguata prova in giudizio.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte ritiene che il Tribunale, nonostante la carenza di prove, abbia erroneamente condannato gli appellati, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, al rimborso in favore di Parte_1 dell'importo di euro 1.500,00 per i presunti lavori di ristrutturazione dei pavimenti dei ballatoi degli immobili oggetto di permuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1149 e 821 c.c.
9 Aldilà di ogni contestazione circa la natura dei lavori e dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 1150
c.c., in materia di riparazioni, miglioramenti e addizioni, piuttosto che dell'art. 1149 c.c., ciò che rileva è la circostanza che la documentazione prodotta dalla difesa di in primo grado (v. Parte_1 ricevuta/quietanza rilasciata da tale in Catania – agosto/settembre 2018, in atti) non Persona_1 ha adeguata rilevanza probatoria, trattandosi di documento di natura non fiscale e privo data certa.
Trattasi di una semplice dichiarazione, proveniente da un soggetto terzo non meglio identificato, redatta su carta comune, priva di firma leggibile e indicante genericamente un periodo temporale ("agosto – settembre”), relativa a presunti lavori eseguiti sugli immobili in oggetto, senza che vi sia alcuna prova dell'effettiva realizzazione di tali opere, della loro entità o del relativo costo.
Invero, e i due convenuti eredi di , nel giudizio di primo grado, Parte_2 Controparte_4 hanno tempestivamente contestato l'autenticità e la provenienza di tale documento, così come la sua riferibilità al dichiarante e la valenza probatoria dello stesso, sin dalla memoria ex art. 183 comma 6 n.
1) c.p.c.
Sul punto, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria idonea a supportare e/o confermare Parte_1 quanto oggetto della predetta dichiarazione.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. II, 26.10.2023 n. 29740; Cass.
Sez. II, n. 8938/2015), “le scritture provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.; costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. s.u. 15169/2010; Cass. 76/2010; Cass. 23155/2014; Cass.
21554/2018)”.
La condanna al rimborso della somma di euro 1.500,00 va annullata, seppure con riferimento soltanto alle posizioni di e che ne hanno fatto oggetto di specifico motivo Parte_2 Controparte_1 di appello incidentale. Viceversa, rimane invariata la condanna di al rimborso della Controparte_2 predetta somma in favore di , seppure in proporzione della sua quota ereditaria. Parte_1
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
10 In ragione del parziale accoglimento dei rispettivi appelli, della sostanziale riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto da , delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo del Parte_1 giudizio, sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per porre a carico di (in Parte_1 solido con le spese del giudizio di primo grado nella misura di 2/3 e compensare tra tutte CP_3 le parti la residua misura di 1/3.
Analogamente anche nel presente giudizio, va condannata a pagare le spese di lite dei tre Parte_1 appellati costituiti, nella misura di 2/3, con compensazione della restante quota di 1/3.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare effettivo del credito risarcitorio riconosciuto in favore degli appellati costituiti (scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00), nonché dell'attività difensiva svolta, confermando per il primo grado quanto già liquidato dal Tribunale (euro 7.051,50 oltre IVA, CPA e rimb. spese generali) e, per il presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II,
27.10.2023 n. 29857).
Le spese di CTU sono state correttamente poste a carico delle parti convenute in solido, in ragione del mandato conferito al tecnico nominato dal G.I. e dell'esito degli accertamenti tecnici finalizzati al parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice e dai convenuti e Controparte_1
. Controparte_2
In ragione dell'ammissione di e al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 Parte_2 giusta delibere del COA di Catania del 10.09.2024 e del 24.09.2024 (in atti), il pagamento delle spese agli stessi liquidate per il presente giudizio di appello (come già avvenuto per le spese liquidate in primo grado) è disposto a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. 115/2002, seppure limitatamente alla quota di 2/3.
Non va disposto nulla per le spese inerenti a in ragione della sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei confronti di , , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza n. 2436/2024 pubblicata il 17.05.2024 ed emessa dal Giudice monocratico della
Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 6636/2021 R.G., a parziale modifica del capo 2) del dispositivo, ridetermina la somma dovuta da , quale risarcimento Parte_1 del danno da occupazione sine titulo, in favore di , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, in relazione alle rispettive quote di pertinenza, in complessivi euro 18.200,00 oltre interessi
[...]
11 legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla data del 14.05.2016 fino al mese di ottobre del 2020.
In accoglimento degli appelli incidentali proposti da e avverso la Parte_2 Controparte_1 medesima sentenza annulla la condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00 emessa in favore di , relativamente alle posizioni dei due appellanti incidentali. Parte_1
Condanna e in solido al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_3 parte attrice e da parte convenuta e nel giudizio di primo grado, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in complessivi euro 7.051,50 per ciascuna parte, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, che pone a favore dell'Erario con riguardo a e, con riguardo a Parte_2 CP_1
, nella misura di euro 2.350,50, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
[...]
Conferma per il resto l'impugnata sentenza anche in ordine alle spese di CTU come liquidate in primo grado.
Condanna alla rifusione in favore di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
di 2/3 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida per l'intero e per ciascuna
[...] delle tre parti in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Dispone che il pagamento delle spese liquidate per e sia posto in Parte_2 Controparte_1 favore dell'Erario.
Nulla sulle spese inerenti a rimasta contumace. CP_3
Così deciso in Catania il 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. VA Dipietro
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