Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2017, proposto da NC De BE, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Maria Addessi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Cesare Augusto 25 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvrosamariacivitaaddessi@puntopec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 1444 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 19, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29152, fasc. n. 339, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente e di un porticato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. LE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – NC De BE è comproprietario, unitamente al coniuge IA SA, di un immobile residenziale situato in Sabaudia e distinto nel locale catasto al foglio n. 116, particelle nn. 1362, 1365, 1591 e 1592, edificato giusta concessione edilizia n. 3822 del 30 novembre 1989 e costituito da due alloggi a schiera disposti su due livelli fuori terra e da un piano interrato. Su tale fabbricato F.D.B. e U.L. hanno realizzato senza titolo lavori di ampliamento al piano seminterrato ed al piano terra e di costruzione di un porticato, in relazione ai quali hanno presentato istanza di condono edilizio prot. n. 29152, fasc. n. 339, del 9 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 9161 del 7 aprile 2016, ricevuta il successivo giorno 15, ha comunicato a F.D.B. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale, a vincolo idrogeologico ed inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, con nota prot. n. 1444 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 19, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ed è compresa nel perimetro di una zona di protezione speciale e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 17 marzo 2017 e depositato il 13 aprile 2017, F.D.B. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 32, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, e 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, perché la domanda di condono è stata presentata anche dal coniuge del ricorrente, U.L., mentre il provvedimento conclusivo non è stato emesso anche nei confronti di quest’ultima, sì che sarebbe nullo per mancata indicazione di un elemento essenziale;
II) eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il diniego impugnato si fonda su un generico contrasto con le leggi e i regolamenti in materia edilizia ma non esplicita meglio le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di sanatoria;
III) violazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990, 3, comma 1, l. reg. n. 12 cit. e 32, comma 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., nonché eccesso di potere in varie forme, perché l’atto è stato adottato sulla sola base dell’esistenza dei vincoli in esso indicati, senza verificare la conformità delle opere alle norme e prescrizioni urbanistiche che, invece, sarebbero sanabili.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
2.1 Per ragioni di priorità logica si procede allo scrutinio del secondo e del terzo motivo di gravame, che sono infondati alla luce della costante giurisprudenza della sezione maturata in fattispecie analoghe e che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
In tal senso, si osserva che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda abusi di tipologia 1; pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità degli illeciti di cui è causa che, come detto, non consistono in opere minori non comportanti un incremento di superficie. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione come ulteriore ragione di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.
2.2 Infine, il primo ordine di censure è anch’esso privo di fondamento perché se è vero che l’atto impugnato, diversamente da quanto previsto dall’art. 35, l. n. 47 del 1985, non è stato indirizzato anche a U.R., la quale aveva sottoscritto l’istanza di sanatoria congiuntamente a F.D.B., è altrettanto vero che il provvedimento individua con chiarezza sia l’istanza di sanatoria respinta, di cui cita gli estremi identificativi univoci, sia le ragioni del rigetto. Ciò comporta che gli effetti della mancata notifica dell’atto anche all’altro comproprietario richiedente il condono restano limitati alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento, potendo al più consentire di escludere la piena conoscenza del provvedimento ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (Cons. Sic., sez. giur., 3 giugno 2025 n. 425; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 18 ottobre 2022 n. 2889).
In altri termini, l’omessa notifica del diniego di condono ad uno dei richiedenti non ha alcuna attinenza con la legittimità del merito della decisione assunta che, del resto, per la sua natura vincolata, come sopra chiarito, non sarebbe stata di tenore diverso anche se l’impugnata nota del 17 gennaio 2017 avesse esplicitato il nominativo di U.R. nel corpo del testo e le fosse stata regolarmente notificata.
2.3 In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
3. – Non essendosi costituita l’amministrazione risultata vittoriosa, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE OR, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO