TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 322
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 32, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, e 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47

    L'omessa notifica del diniego di condono ad uno dei richiedenti non ha alcuna attinenza con la legittimità del merito della decisione assunta che, del resto, per la sua natura vincolata, non sarebbe stata di tenore diverso anche se l'impugnata nota avesse esplicitato il nominativo di U.R. nel corpo del testo e le fosse stata regolarmente notificata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    I motivi di gravame sono infondati alla luce della costante giurisprudenza della sezione maturata in fattispecie analoghe e possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. A mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici. Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa. La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1. Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda abusi di tipologia 1; pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità degli illeciti di cui è causa che, come detto, non consistono in opere minori non comportanti un incremento di superficie. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione come ulteriore ragione di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990, 3, comma 1, l. reg. n. 12 cit. e 32, comma 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., nonché eccesso di potere in varie forme

    I motivi di gravame sono infondati alla luce della costante giurisprudenza della sezione maturata in fattispecie analoghe e possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. A mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici. Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa. La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1. Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda abusi di tipologia 1; pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità degli illeciti di cui è causa che, come detto, non consistono in opere minori non comportanti un incremento di superficie. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione come ulteriore ragione di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 322
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 322
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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