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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 10544/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10544 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via dei Missionari n. 11, presso lo studio dell'avv. Eva Russolillo, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla CP_1 CodiceFiscale_2
Piazzetta Pirozzi, n° 11, presso lo studio degli avv. ti Alfredo Primizia e Claudia Cirillo, che lo rapp.tano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 28.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Pozzuoli (NA) in data 14.04.2007, in costanza del quale nascevano due figli,
[...]
, in Pozzuoli (Na) il 13.11.2011, e in Pozzuoli (Na) il 10.11.2018, deduceva che la Per_1 Per_2 prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa, in particolare, dei comportamenti violenti perpetrati dal resistente in danno della ricorrente, tali da costringere, talvolta, la stessa a rivolgersi a strutture sanitarie per le cure del caso, nonché a trasferire per un breve periodo la propria residenza presso l'abitazione paterna, anche per tutelare i propri figli.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, assegnazione della casa coniugale, affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per importo totale pari ad importo di € 600,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 21.03.2023 si presentava personalmente la parte ricorrente, unitamente al proprio difensore, e, all'esito della relativa audizione, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente- nonostante la regolarità della notifica, il
Presidente, con ordinanza emessa in data 11.04.2023, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva il regime dell'affido congiunto della prole con collocamento presso la madre, diritto di visita da parte del padre e l'onere in capo al resistente di versare mensilmente l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di complessivi € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio) oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché di versare mensilmente l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 100,00.
All'esito del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, concessi i termini di cui all0art. 183
VI comma c.p.c., con memoria II termine depositata in data 07.12.2023, deduceva Parte_1 il verificarsi di un ulteriore episodio di violenza in suo danno, ad opera del resistente, verificatosi in data 18.11.2023 alla presenza dei minori, tale da rendere necessario l'intervento dei soccorritori del 118
e dei Carabinieri. Ciò premesso, formulava ex art. 342 ter c.c. richiesta di allontanamento di CP_1
pagina 2 di 10 dalla casa familiare, nonché di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da parte ricorrente CP_1
e alla dimora appartenente alla propria famiglia di origine.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza celebratasi in data 14.02.2024, il Giudice istruttore , disponeva rinvio al 01.03.2024, disponendo nuovamente la comparizione personale delle parti, in ordine alla formulata richiesta di ordine di protezione ex art. 342 ter c.c.
Con comparsa depositata in data 29.02.2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava che la ricostruzione delle vicende fattuali di cui al ricorso introduttivo, in particolare in ordine alle asserite violenze subite dalla ricorrente ed addotte a giustificazione della domanda di addebito, non fosse veritiera, pertanto, opponendosi alle avverse richieste, evidenziava che in data 27.02.2024 aveva lasciato la casa coniugale;
che la ricorrente non aveva mai sporto denuncia in ordine alle violenze asseritamente occorse in data 18.11.2023, ma che, di converso, la stessa in data 23.02.2024, aveva invitato il proprio coniuge a partecipare ai festeggiamenti per la promessa di matrimonio del nipote.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale tra coniugi, previo rigetto della domanda di addebito, nonché dichiarando la intervenuta cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di cui all'art. 342 ter c.p.c., ovvero in subordine il rigetto, atteso lo spontaneo abbandono della casa coniugale.
Conclusosi il giudizio ex art. 342 bis c.c.- oggetto non di subprocedimento ma di autonomo giudizio iscritto al ruolo con r.g. 2009/2024- con l'emissione del provvedimento del 12.04.2024, con cui veniva ordinato al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli, nonché disposto l'allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento dei luoghi abitualmente frequentati da Parte_1
veniva esperita l'istruttoria orale, previa escussione dei testi ammessi su istanza di parte
[...] ricorrente.
All'udienza del 20.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note depositate in data
19.06.2025, alla luce della gravità delle condotte poste in essere dal resistente, il procuratore di parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nei propri atti, insisteva per l'affido esclusivo dei minori alla madre, mentre, con note depositate in data 17.06.2025, il procuratore di parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi. Il Giudice delegato, preso atto delle predette note, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.10.25 veniva revocata l'assegnazione della causa in decisione non essendo stato prodotto il certificato di matrimonio e all'udienza cartolare del 28.10.25 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione essendo stato prodotto il predetto certificato.
pagina 3 di 10 Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha rivolto all'altro coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
[...]
Ed invero gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito ai danni del marito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi SO della ricorrente, cognata dei Testimone_1 Testimone_2 separandi coniugi.
A tal proposito ha dichiarato: “…Quando sono giunta ho visto che mia SO era Testimone_1 spaventata sul divano ed aveva segni rossi sulla gola e tutto intorno al collo…Mia SO mi riferì che era stata picchiata dal marito … Mia SO dopo è andata in ospedale con l'ambulanza... La porta del ripostiglio dove si trova la lavatrice era rotta e c'era un mandarancio a terra nel salone. Lui anche spesso urlava contro la moglie e lo sentivo al telefono e buttava a terra oggetti per la rabbia Quando mia SO gli chiedeva i soldi per la spesa lui la ingiuriava dicendole che non era buona a nulla.
Anche un'altra volta mia SO è andata in ospedale”.
Mentre, riferiva: “Io abito alla porta a fianco a quelle delle parti e sentivo le urla e Testimone_2 quindi sono intervenuta Mi ha aperto mio cognato. Si insultavano a vicenda. la sig.ra Parte_1
aveva dei segni al collo e disse che era stato il marito a procurarglieli Erano segni rossi. Lui è
[...]
pagina 4 di 10 sceso e siamo rimasti a casa io e la sua famiglia ovvero la madre e la SO perché lei così aveva chiesto. Quando sono arrivata c'erano anche i bambini ma poi li ho portati a casa mia. La
[...]
è andata in ospedale Sono arrivati anche i CC. I CC hanno fatto un verbale Poi sono andata Pt_1 prendere mio figlio a scuola. È successo anche un altro episodio perché io sentivo delle urla ma non so se c'è sta violenza. Sono intervenuta ma quando sono arrivata discutevano verbalmente. Non mi ricordo se anche in quell'occasione la ricorrente è andata in ospedale. Quando c'erano queste discussioni a volte c'erano anche i figli”.
Tali dichiarazioni, in ordine al riferito episodio di violenza in danno della ricorrente occorso in data
18.11.2023, trovano conferma nel referto di P.S. presso il P.O, Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli, versato in atti quale allegato alle memorie ex art. 183 II comma c.p.c. di ove Parte_1 risulta testualmente: “La paziente riferisce aggressione fisica e verbale da parte di persona nota in ambiente domestico. La paziente presenta segni di strangolamento”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente- per i quali è stato già emesso ordine di protezione ex art. 342 bis c.c., giusto provvedimento del 12.04.2024 r.g. 2009/2024- che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale, nonché aggravatisi a seguito della decisione assunta dalla ricorrente in ordine all'interruzione del vincolo coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, ed ritiene, in parziale Per_1 Per_2 modifica rispetto all'ordinanza presidenziale del 21.03.2023, debba essere disposto il loro affidamento in via esclusiva alla madre, in quanto ciò risponde all'interesse dei minori. pagina 5 di 10 Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre pagina 6 di 10 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducativi tenuti alla presenza della prole, ed in particolare nell'aver usato violenza nei confronti di anche alla loro presenza. Parte_1
La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Va, inoltre, evidenziato che dalla relazione dei SS di in Campania versata in atti, emerge che, Per_3 il resistente, in sede di colloqui telefonici, si rifiutava categoricamente di seguire percorsi di sostegno alla genitorialità, mostrandosi, altresì, non collaborativo, rispetto al disposto monitoraggio del nucleo familiare.
Va, inoltre, l'elevata conflittualità sussistente tra le parti, sfociante di frequente in episodi di violenza in danno della ricorrente, preclude la possibilità di una gestione condivisa della genitorialità sui minori, avente quale presupposto la continua interazione tra i genitori sulle scelte inerenti i figli, e che pertanto anche tale aspetto risulti ostativo alla statuizione dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Inoltre, il padre omette di versare, anche solo parzialmente, il mantenimento, mostrando disinteresse oltre che morale anche economico.
Va pertanto confermato l'affido super esclusivo dei minori, ed alla madre, la quale Per_1 Per_2 potrà adottare da sola le decisioni afferenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.
Va, inoltre, disposto l'assegnazione della casa coniugale sita in Giugliano in Campania (Na), alla Via
Domitiana n. 119/26, alla ricorrente la quale la abiterà unitamente ai figli. Parte_1
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figli avvengano in forma protetta presso i SS di Giugliano in Campania (luogo di residenza dei minori), nel rispetto della volontà delle minori.
Attese le risultanze della relazione dei Servizi Sociali versata in atti, si invita il resistente, CP_1
ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
[...]
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di non lavorare, mentre il resistente, in sede di udienza del 01.03.2024, dichiarava di essere un pescatore e di percepire € 600,00 al mese. pagina 7 di 10 Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che all'esito dell'esperita istruttoria non sono emerse circostanze nuove, in assenza di allegazioni documentali in ordine alle condizioni economiche reddituali di parte resistente, il Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 21.03.2024 e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli, , nato a [...] Persona_1
(Na) il 13.11.2011, e nata a [...] il [...], la somma di euro 500,00 ( euro Parte_2
250,00 per ciascun figlio) , oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore di come affermato dalla Parte_1 ordinanza delle Corte di Cassazione 22/02/2025 n. 4672/25 che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Questo Collegio ritiene vada accolta la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente, attesa la durata del matrimonio, celebrato nell'anno 2007, nonché il perdurante stato di disoccupazione di parte ricorrente, la quale, come dichiarato in sede di udienza del
07/02/2024, non ha mai svolto attività lavorativa, anche in costanza dello stesso, dedicandosi alla cura della casa e della famiglia.
In ordine alla determinazione, in termini di quantum, del predetto assegno, questo Collegio, attesa la mancata indicazione di circostanze sopravvenute, ritiene opportuno confermare le statuizioni di cui assunte in via provvisoria ed urgente- non reclamate- e determinare lo stesso nella misura € 100,00 mensili.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€ 1.806,00) e fase decisionale (€ 2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00), disponendo che le stesse siano versate in pagina 8 di 10 favore dell'Erario, attesa l'ammissione in via provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
, con addebito a carico del marito;
C.F._2
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori, , nato a [...] il [...], Persona_1
e nata a [...] il [...], alla madre, la quale Parte_2 Parte_1 potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti i figli e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente, la quale la abiterà unitamente ai Parte_1 figli e Per_4 Per_1 Per_2
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli minori, e CP_1 Per_2 oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal 01.01.2026;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della coniuge;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal 01.01.2026;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 24, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
6) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che CP_1 si liquidano in euro 5.292,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10544 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via dei Missionari n. 11, presso lo studio dell'avv. Eva Russolillo, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla CP_1 CodiceFiscale_2
Piazzetta Pirozzi, n° 11, presso lo studio degli avv. ti Alfredo Primizia e Claudia Cirillo, che lo rapp.tano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 28.10.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Pozzuoli (NA) in data 14.04.2007, in costanza del quale nascevano due figli,
[...]
, in Pozzuoli (Na) il 13.11.2011, e in Pozzuoli (Na) il 10.11.2018, deduceva che la Per_1 Per_2 prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa, in particolare, dei comportamenti violenti perpetrati dal resistente in danno della ricorrente, tali da costringere, talvolta, la stessa a rivolgersi a strutture sanitarie per le cure del caso, nonché a trasferire per un breve periodo la propria residenza presso l'abitazione paterna, anche per tutelare i propri figli.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, assegnazione della casa coniugale, affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per importo totale pari ad importo di € 600,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 21.03.2023 si presentava personalmente la parte ricorrente, unitamente al proprio difensore, e, all'esito della relativa audizione, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente- nonostante la regolarità della notifica, il
Presidente, con ordinanza emessa in data 11.04.2023, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva il regime dell'affido congiunto della prole con collocamento presso la madre, diritto di visita da parte del padre e l'onere in capo al resistente di versare mensilmente l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di complessivi € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio) oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché di versare mensilmente l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 100,00.
All'esito del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente, concessi i termini di cui all0art. 183
VI comma c.p.c., con memoria II termine depositata in data 07.12.2023, deduceva Parte_1 il verificarsi di un ulteriore episodio di violenza in suo danno, ad opera del resistente, verificatosi in data 18.11.2023 alla presenza dei minori, tale da rendere necessario l'intervento dei soccorritori del 118
e dei Carabinieri. Ciò premesso, formulava ex art. 342 ter c.c. richiesta di allontanamento di CP_1
pagina 2 di 10 dalla casa familiare, nonché di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da parte ricorrente CP_1
e alla dimora appartenente alla propria famiglia di origine.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza celebratasi in data 14.02.2024, il Giudice istruttore , disponeva rinvio al 01.03.2024, disponendo nuovamente la comparizione personale delle parti, in ordine alla formulata richiesta di ordine di protezione ex art. 342 ter c.c.
Con comparsa depositata in data 29.02.2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava che la ricostruzione delle vicende fattuali di cui al ricorso introduttivo, in particolare in ordine alle asserite violenze subite dalla ricorrente ed addotte a giustificazione della domanda di addebito, non fosse veritiera, pertanto, opponendosi alle avverse richieste, evidenziava che in data 27.02.2024 aveva lasciato la casa coniugale;
che la ricorrente non aveva mai sporto denuncia in ordine alle violenze asseritamente occorse in data 18.11.2023, ma che, di converso, la stessa in data 23.02.2024, aveva invitato il proprio coniuge a partecipare ai festeggiamenti per la promessa di matrimonio del nipote.
Pertanto, concludeva affinché il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale tra coniugi, previo rigetto della domanda di addebito, nonché dichiarando la intervenuta cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di cui all'art. 342 ter c.p.c., ovvero in subordine il rigetto, atteso lo spontaneo abbandono della casa coniugale.
Conclusosi il giudizio ex art. 342 bis c.c.- oggetto non di subprocedimento ma di autonomo giudizio iscritto al ruolo con r.g. 2009/2024- con l'emissione del provvedimento del 12.04.2024, con cui veniva ordinato al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli, nonché disposto l'allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento dei luoghi abitualmente frequentati da Parte_1
veniva esperita l'istruttoria orale, previa escussione dei testi ammessi su istanza di parte
[...] ricorrente.
All'udienza del 20.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note depositate in data
19.06.2025, alla luce della gravità delle condotte poste in essere dal resistente, il procuratore di parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nei propri atti, insisteva per l'affido esclusivo dei minori alla madre, mentre, con note depositate in data 17.06.2025, il procuratore di parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi. Il Giudice delegato, preso atto delle predette note, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.10.25 veniva revocata l'assegnazione della causa in decisione non essendo stato prodotto il certificato di matrimonio e all'udienza cartolare del 28.10.25 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione essendo stato prodotto il predetto certificato.
pagina 3 di 10 Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha rivolto all'altro coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
[...]
Ed invero gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito ai danni del marito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi SO della ricorrente, cognata dei Testimone_1 Testimone_2 separandi coniugi.
A tal proposito ha dichiarato: “…Quando sono giunta ho visto che mia SO era Testimone_1 spaventata sul divano ed aveva segni rossi sulla gola e tutto intorno al collo…Mia SO mi riferì che era stata picchiata dal marito … Mia SO dopo è andata in ospedale con l'ambulanza... La porta del ripostiglio dove si trova la lavatrice era rotta e c'era un mandarancio a terra nel salone. Lui anche spesso urlava contro la moglie e lo sentivo al telefono e buttava a terra oggetti per la rabbia Quando mia SO gli chiedeva i soldi per la spesa lui la ingiuriava dicendole che non era buona a nulla.
Anche un'altra volta mia SO è andata in ospedale”.
Mentre, riferiva: “Io abito alla porta a fianco a quelle delle parti e sentivo le urla e Testimone_2 quindi sono intervenuta Mi ha aperto mio cognato. Si insultavano a vicenda. la sig.ra Parte_1
aveva dei segni al collo e disse che era stato il marito a procurarglieli Erano segni rossi. Lui è
[...]
pagina 4 di 10 sceso e siamo rimasti a casa io e la sua famiglia ovvero la madre e la SO perché lei così aveva chiesto. Quando sono arrivata c'erano anche i bambini ma poi li ho portati a casa mia. La
[...]
è andata in ospedale Sono arrivati anche i CC. I CC hanno fatto un verbale Poi sono andata Pt_1 prendere mio figlio a scuola. È successo anche un altro episodio perché io sentivo delle urla ma non so se c'è sta violenza. Sono intervenuta ma quando sono arrivata discutevano verbalmente. Non mi ricordo se anche in quell'occasione la ricorrente è andata in ospedale. Quando c'erano queste discussioni a volte c'erano anche i figli”.
Tali dichiarazioni, in ordine al riferito episodio di violenza in danno della ricorrente occorso in data
18.11.2023, trovano conferma nel referto di P.S. presso il P.O, Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli, versato in atti quale allegato alle memorie ex art. 183 II comma c.p.c. di ove Parte_1 risulta testualmente: “La paziente riferisce aggressione fisica e verbale da parte di persona nota in ambiente domestico. La paziente presenta segni di strangolamento”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente- per i quali è stato già emesso ordine di protezione ex art. 342 bis c.c., giusto provvedimento del 12.04.2024 r.g. 2009/2024- che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale, nonché aggravatisi a seguito della decisione assunta dalla ricorrente in ordine all'interruzione del vincolo coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori, ed ritiene, in parziale Per_1 Per_2 modifica rispetto all'ordinanza presidenziale del 21.03.2023, debba essere disposto il loro affidamento in via esclusiva alla madre, in quanto ciò risponde all'interesse dei minori. pagina 5 di 10 Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre pagina 6 di 10 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducativi tenuti alla presenza della prole, ed in particolare nell'aver usato violenza nei confronti di anche alla loro presenza. Parte_1
La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Va, inoltre, evidenziato che dalla relazione dei SS di in Campania versata in atti, emerge che, Per_3 il resistente, in sede di colloqui telefonici, si rifiutava categoricamente di seguire percorsi di sostegno alla genitorialità, mostrandosi, altresì, non collaborativo, rispetto al disposto monitoraggio del nucleo familiare.
Va, inoltre, l'elevata conflittualità sussistente tra le parti, sfociante di frequente in episodi di violenza in danno della ricorrente, preclude la possibilità di una gestione condivisa della genitorialità sui minori, avente quale presupposto la continua interazione tra i genitori sulle scelte inerenti i figli, e che pertanto anche tale aspetto risulti ostativo alla statuizione dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Inoltre, il padre omette di versare, anche solo parzialmente, il mantenimento, mostrando disinteresse oltre che morale anche economico.
Va pertanto confermato l'affido super esclusivo dei minori, ed alla madre, la quale Per_1 Per_2 potrà adottare da sola le decisioni afferenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.
Va, inoltre, disposto l'assegnazione della casa coniugale sita in Giugliano in Campania (Na), alla Via
Domitiana n. 119/26, alla ricorrente la quale la abiterà unitamente ai figli. Parte_1
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figli avvengano in forma protetta presso i SS di Giugliano in Campania (luogo di residenza dei minori), nel rispetto della volontà delle minori.
Attese le risultanze della relazione dei Servizi Sociali versata in atti, si invita il resistente, CP_1
ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
[...]
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di non lavorare, mentre il resistente, in sede di udienza del 01.03.2024, dichiarava di essere un pescatore e di percepire € 600,00 al mese. pagina 7 di 10 Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che all'esito dell'esperita istruttoria non sono emerse circostanze nuove, in assenza di allegazioni documentali in ordine alle condizioni economiche reddituali di parte resistente, il Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 21.03.2024 e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli, , nato a [...] Persona_1
(Na) il 13.11.2011, e nata a [...] il [...], la somma di euro 500,00 ( euro Parte_2
250,00 per ciascun figlio) , oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore di come affermato dalla Parte_1 ordinanza delle Corte di Cassazione 22/02/2025 n. 4672/25 che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Questo Collegio ritiene vada accolta la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente, attesa la durata del matrimonio, celebrato nell'anno 2007, nonché il perdurante stato di disoccupazione di parte ricorrente, la quale, come dichiarato in sede di udienza del
07/02/2024, non ha mai svolto attività lavorativa, anche in costanza dello stesso, dedicandosi alla cura della casa e della famiglia.
In ordine alla determinazione, in termini di quantum, del predetto assegno, questo Collegio, attesa la mancata indicazione di circostanze sopravvenute, ritiene opportuno confermare le statuizioni di cui assunte in via provvisoria ed urgente- non reclamate- e determinare lo stesso nella misura € 100,00 mensili.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€ 1.806,00) e fase decisionale (€ 2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00), disponendo che le stesse siano versate in pagina 8 di 10 favore dell'Erario, attesa l'ammissione in via provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
, con addebito a carico del marito;
C.F._2
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori, , nato a [...] il [...], Persona_1
e nata a [...] il [...], alla madre, la quale Parte_2 Parte_1 potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti i figli e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente, la quale la abiterà unitamente ai Parte_1 figli e Per_4 Per_1 Per_2
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli minori, e CP_1 Per_2 oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal 01.01.2026;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della coniuge;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal 01.01.2026;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 24, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
6) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che CP_1 si liquidano in euro 5.292,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 10 di 10