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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. AB Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5127/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/05/2025 da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2
proc. e dom. avv. RET LORENZO, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2000 in POZZUOLO DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2000;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio AB (il 26/08/2003), maggiorenne ed economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
26/08/2000 in POZZUOLO DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che, in ragione delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla
è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
3) dà atto che entrambi i coniugi hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte II, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. AB Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5127/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/05/2025 da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2
proc. e dom. avv. RET LORENZO, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2000 in POZZUOLO DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 2000;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio AB (il 26/08/2003), maggiorenne ed economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
26/08/2000 in POZZUOLO DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che, in ragione delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla
è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
3) dà atto che entrambi i coniugi hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte II, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini