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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN AN AR, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 DIR. CAMERALI 2015
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRAP 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRAP 2016
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2006 - INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2008
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2012
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste preliminarmente sull'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ag.entrate-Riscossione per difetto di rappresentanza e, per il resto, insiste su tutte le eccezioni formulate nei propri atti difensivi, in particolare nelle memorie illustrative, rispetto alla documentazione prodotta dalla resistente. Deposita giurisprudenza.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 Aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229019859836/000, notificata in data 22.01.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320120034665830000, relativa a bollo auto anno 2006, recante la somma di euro 168,41, 29320130025333865000, relativa a bollo auto anno 2007, recante la somma di euro 318,29, 29320140005431343000, relativa a bollo auto anno 2008, recante la somma di euro 144,69,
29320150026251703000, relativa a bollo auto anno 2009, recante la somma di euro 146,07,
29320150053503026000, relativa a bollo auto anno 2010, recante la somma di euro 145,67,
29320160071805207000, relativa a bollo auto anno 2012, recante la somma di euro 136,83,
29320170016848452000, relativa a IRPEF, Add. Comunale e Add. Regionale anno 2013, recante la somma di euro 467,24, 29320170026059601000, relativa a bollo auto anno 2013, recante la somma di euro 132,66,
29320180001598758000, relativa a IRAP, Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore, Studi di settore adeguamento IVA anno 2013, recante la somma di euro 6.718,28, 29320180005648306000, relativa a Add.
Regionale, Add. Comunale, Ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di lavoro e IRPEF anno 2014, recante la somma di euro 2.084,04, 29320190010058509000, relativa a Diritto annuale Camera di Commercio anno 2015, recante la somma di euro 105,93 e 29320190021042213000, relativa a IVA e
IRAP anno 2016, recante la somma di euro 3.189,54 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
3) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Con specifico riferimento alla tassa automobilistica per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, in considerazione dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, la prescrizione triennale, di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, è inesorabilmente decorsa.
In tal caso detta prescrizione è maturata anche nella denegata ipotesi in cui venisse provata la notifica delle cartelle di pagamento nn. 29320120034665830000, 29320130025333865000, 29320140005431343000,
29320150026251703000, 29320150053503026000, 29320160071805207000, 29320170026059601000.
Inoltre, per quanto attiene ai Diritti Camerali Annuali, poiché soggetti al termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale recita che si prescrivono in cinque anni “4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320190010058509000, la pretesa relativa all'anno 2015 è ormai prescritta. Inoltre, con riferimento agli interessi e alle sanzioni richiesti con l'atto opposto, per i quali si evidenzia che, questi stessi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al singolo tributo, si eccepisce prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi della cartella di pagamento n. 29320170016848452000 e ciò anche nella denegata ipotesi in cui venisse provata la rituale notifica della suddetta cartella;
Relativamente alle prodromiche cartelle nn. 29320180001598758000, 29320180005648306000 e
29320190021042213000, stante l'omessa notifica delle stesse, i termini di cui agli artt. 20 del D.lgs. n.
472/1997 e 2948 c.c. sono comunque decorsi.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Relativamente alle eccezioni di mancata notifica delle cartelle di pagamento si specifica che le stesse sono state regolarmente notificate e l'Agente della Riscossione non è incorso in nessuna forma di prescrizione.
Invero: 1) Relativamente alla cartella di pagamento n.29320120034665830000 la stessa risulta notificata in data 29.12.2012; 2) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320130025333865000 la stessa risulta notificata in data 12.07.2013; 3) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320140005431343000, la stessa risulta notificata in data 06.09.2014; 4) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320150026251703000, la stessa risulta notificata in data 01.07.2015; 5) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320150053503026000, la stessa risulta notificata in data 22.03.2016; 6) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320160071805207000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data
19.01.2017; 7) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320170016848452000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 05.04.2017; 8) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320170026059601000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 08.11.2017; 9) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180001598758000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 12.03.2018;
10) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180005648306000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 16.04.2018; 11) Relativamente alla cartella di pagamento n.29320190010058509000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 17.05.2019; 12) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320190021042213000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 16.01.2020; Successivamente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 1) avviso di intimazione n. 29320159013954059000 in data 22.03.2016; 2) avviso di intimazione n. 29320179039554501000 in data 20.11.2017; 3) avviso di intimazione n. 29320189025256033000 in data 15.01.2019. 4) avviso di intimazione n.
29320229019859836000 in data 22.01.2024.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'opponente rilevava, quale ulteriore motivo, il difetto di mo-tivazione dell'avviso di intimazione impugnato. Va rilevato che l'avviso di intimazione è stato predisposto in conformità al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle
Finanze dell'1 settembre 2000 e successive modifiche e nello stesso sono contenuti tutti gli elementi che la legge prescrive al fine di permettere al contribuente di conoscere quali sono le somme richieste, la causale,
i termini ed i modi per impugnarla, ove si ritenesse illegittima. Invero nelle stesse viene indicato il tributo dovuto, l'anno di riferimento del tributo, il soggetto debitore, il numero identificativo della richiesta impositiva, il numero della cartella di pagamento con relativa data di notifica, la somma da versare, gli eventuali interessi da corrispondere, le spese di notifica, l'indicazione dell'Ente imposito-re; a ciò si aggiunga che le cartelle di pagamento impugnate indicano chiaramente le istruzioni per il pagamento nonché le indicazioni di come e quando presentare ricorso.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 21 Novembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni per difetto di procura speciale ad litem. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per asserita assenza della procura speciale ad litem, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.
6996/2019; CGT Sicilia n. 25/2025; CGT Catania n. 1310/2025). Dall'esame degli atti, risulta che la resistente ha indicato la procura speciale autenticata da notaio, conferita al proprio rappresentante, e la difesa è stata regolarmente affidata all'avv. Difensore_2. La documentazione prodotta consente di ritenere rispettati i requisiti formali richiesti dalla normativa processuale e dalla giurisprudenza richiamata. Non emergono elementi che possano far dubitare della legittimazione processuale della resistente, né risultano carenze tali da determinare l'inammissibilità delle controdeduzioni. L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi. La parte resistente ha prodotto dettagliata documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, indicando per ciascuna la data di notifica e allegando i relativi referti. Le cartelle risultano notificate tra il 2012 e il 2020, sia a mezzo servizio postale che tramite PEC. Il ricorrente ha contestato la ritualità di alcune notifiche, in particolare per presunte irregolarità nelle notifiche a mezzo posta e PEC, nonché per la mancata produzione di alcune ricevute di ritorno e comunicazioni di deposito. Tuttavia, dalla documentazione in atti, le notifiche risultano effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/1973; artt. 137 e ss. c.p.c.), e non sono emersi elementi idonei a dimostrare la mancata o irrituale notifica delle cartelle. In particolare, per la cartella n. 29320190021042213000, la documentazione prodotta consente di ritenere provata la notifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche in caso di mancata consegna via PEC, attraverso il deposito telematico e la pubblicazione nell'area riservata, come previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione, richiamando la normativa di settore (art. 5 D.L. n. 953/1982 per la tassa automobilistica;
art. 2948 c.c. per i diritti camerali e gli interessi;
art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni) e giurisprudenza di legittimità (Cass. 15845/2023; Cass.
2044/2023; Cass. 16415/2023; Cass. 12528/2024). Tuttavia, la resistente ha prodotto prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione notificati nel 2016, 2017, 2019 e 2024). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di Covid, la quale come è noto, la sospensione
(per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020, (cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, richiamando il novellato art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023, e la giurisprudenza di merito (CGT Catania n.
5265/2025, n. 7303/2025). Tuttavia, l'avviso di intimazione risulta predisposto secondo il modello approvato dal Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'1 settembre
2000, e contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge: indicazione del tributo, anno di riferimento, soggetto debitore, numero identificativo della richiesta, data di notifica delle cartelle, importi dovuti, interessi, spese di notifica e indicazione dell'ente impositore. Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22281/2022, ha affermato che, quando l'atto segue cartelle regolarmente notificate e divenute definitive, la motivazione può essere soddisfatta anche mediante il richiamo agli atti precedenti e la quantificazione degli accessori. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata non costituisce il primo atto con cui viene richiesta la pretesa tributaria, ma segue cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte, divenute definitive. Pertanto, la motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi conforme ai requisiti di legge.
Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla decadenza del potere impositivo e alla nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, non trovano riscontro negli atti, essendo stata fornita prova della regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi. La documentazione prodotta dalla resistente consente di ritenere rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa di settore.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Riscossione, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 11 Febbraio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN AN AR, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3194/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 DIR. CAMERALI 2015
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRAP 2013
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 IRAP 2016
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2006 - INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2007
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2008
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2012
- INTIMAZIONE n. 29320229019859836 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste preliminarmente sull'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ag.entrate-Riscossione per difetto di rappresentanza e, per il resto, insiste su tutte le eccezioni formulate nei propri atti difensivi, in particolare nelle memorie illustrative, rispetto alla documentazione prodotta dalla resistente. Deposita giurisprudenza.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 Aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229019859836/000, notificata in data 22.01.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320120034665830000, relativa a bollo auto anno 2006, recante la somma di euro 168,41, 29320130025333865000, relativa a bollo auto anno 2007, recante la somma di euro 318,29, 29320140005431343000, relativa a bollo auto anno 2008, recante la somma di euro 144,69,
29320150026251703000, relativa a bollo auto anno 2009, recante la somma di euro 146,07,
29320150053503026000, relativa a bollo auto anno 2010, recante la somma di euro 145,67,
29320160071805207000, relativa a bollo auto anno 2012, recante la somma di euro 136,83,
29320170016848452000, relativa a IRPEF, Add. Comunale e Add. Regionale anno 2013, recante la somma di euro 467,24, 29320170026059601000, relativa a bollo auto anno 2013, recante la somma di euro 132,66,
29320180001598758000, relativa a IRAP, Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore, Studi di settore adeguamento IVA anno 2013, recante la somma di euro 6.718,28, 29320180005648306000, relativa a Add.
Regionale, Add. Comunale, Ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di lavoro e IRPEF anno 2014, recante la somma di euro 2.084,04, 29320190010058509000, relativa a Diritto annuale Camera di Commercio anno 2015, recante la somma di euro 105,93 e 29320190021042213000, relativa a IVA e
IRAP anno 2016, recante la somma di euro 3.189,54 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
3) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Con specifico riferimento alla tassa automobilistica per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, in considerazione dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, la prescrizione triennale, di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, è inesorabilmente decorsa.
In tal caso detta prescrizione è maturata anche nella denegata ipotesi in cui venisse provata la notifica delle cartelle di pagamento nn. 29320120034665830000, 29320130025333865000, 29320140005431343000,
29320150026251703000, 29320150053503026000, 29320160071805207000, 29320170026059601000.
Inoltre, per quanto attiene ai Diritti Camerali Annuali, poiché soggetti al termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale recita che si prescrivono in cinque anni “4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320190010058509000, la pretesa relativa all'anno 2015 è ormai prescritta. Inoltre, con riferimento agli interessi e alle sanzioni richiesti con l'atto opposto, per i quali si evidenzia che, questi stessi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al singolo tributo, si eccepisce prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi della cartella di pagamento n. 29320170016848452000 e ciò anche nella denegata ipotesi in cui venisse provata la rituale notifica della suddetta cartella;
Relativamente alle prodromiche cartelle nn. 29320180001598758000, 29320180005648306000 e
29320190021042213000, stante l'omessa notifica delle stesse, i termini di cui agli artt. 20 del D.lgs. n.
472/1997 e 2948 c.c. sono comunque decorsi.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Relativamente alle eccezioni di mancata notifica delle cartelle di pagamento si specifica che le stesse sono state regolarmente notificate e l'Agente della Riscossione non è incorso in nessuna forma di prescrizione.
Invero: 1) Relativamente alla cartella di pagamento n.29320120034665830000 la stessa risulta notificata in data 29.12.2012; 2) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320130025333865000 la stessa risulta notificata in data 12.07.2013; 3) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320140005431343000, la stessa risulta notificata in data 06.09.2014; 4) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320150026251703000, la stessa risulta notificata in data 01.07.2015; 5) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320150053503026000, la stessa risulta notificata in data 22.03.2016; 6) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320160071805207000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data
19.01.2017; 7) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320170016848452000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 05.04.2017; 8) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320170026059601000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 08.11.2017; 9) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180001598758000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 12.03.2018;
10) Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320180005648306000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 16.04.2018; 11) Relativamente alla cartella di pagamento n.29320190010058509000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 17.05.2019; 12) Relativamente alla cartella di pagamento n.
29320190021042213000 la stessa risulta notificata a mezzo pec in data 16.01.2020; Successivamente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 1) avviso di intimazione n. 29320159013954059000 in data 22.03.2016; 2) avviso di intimazione n. 29320179039554501000 in data 20.11.2017; 3) avviso di intimazione n. 29320189025256033000 in data 15.01.2019. 4) avviso di intimazione n.
29320229019859836000 in data 22.01.2024.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'opponente rilevava, quale ulteriore motivo, il difetto di mo-tivazione dell'avviso di intimazione impugnato. Va rilevato che l'avviso di intimazione è stato predisposto in conformità al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle
Finanze dell'1 settembre 2000 e successive modifiche e nello stesso sono contenuti tutti gli elementi che la legge prescrive al fine di permettere al contribuente di conoscere quali sono le somme richieste, la causale,
i termini ed i modi per impugnarla, ove si ritenesse illegittima. Invero nelle stesse viene indicato il tributo dovuto, l'anno di riferimento del tributo, il soggetto debitore, il numero identificativo della richiesta impositiva, il numero della cartella di pagamento con relativa data di notifica, la somma da versare, gli eventuali interessi da corrispondere, le spese di notifica, l'indicazione dell'Ente imposito-re; a ciò si aggiunga che le cartelle di pagamento impugnate indicano chiaramente le istruzioni per il pagamento nonché le indicazioni di come e quando presentare ricorso.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 21 Novembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni per difetto di procura speciale ad litem. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per asserita assenza della procura speciale ad litem, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.
6996/2019; CGT Sicilia n. 25/2025; CGT Catania n. 1310/2025). Dall'esame degli atti, risulta che la resistente ha indicato la procura speciale autenticata da notaio, conferita al proprio rappresentante, e la difesa è stata regolarmente affidata all'avv. Difensore_2. La documentazione prodotta consente di ritenere rispettati i requisiti formali richiesti dalla normativa processuale e dalla giurisprudenza richiamata. Non emergono elementi che possano far dubitare della legittimazione processuale della resistente, né risultano carenze tali da determinare l'inammissibilità delle controdeduzioni. L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi. La parte resistente ha prodotto dettagliata documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, indicando per ciascuna la data di notifica e allegando i relativi referti. Le cartelle risultano notificate tra il 2012 e il 2020, sia a mezzo servizio postale che tramite PEC. Il ricorrente ha contestato la ritualità di alcune notifiche, in particolare per presunte irregolarità nelle notifiche a mezzo posta e PEC, nonché per la mancata produzione di alcune ricevute di ritorno e comunicazioni di deposito. Tuttavia, dalla documentazione in atti, le notifiche risultano effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/1973; artt. 137 e ss. c.p.c.), e non sono emersi elementi idonei a dimostrare la mancata o irrituale notifica delle cartelle. In particolare, per la cartella n. 29320190021042213000, la documentazione prodotta consente di ritenere provata la notifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche in caso di mancata consegna via PEC, attraverso il deposito telematico e la pubblicazione nell'area riservata, come previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione, richiamando la normativa di settore (art. 5 D.L. n. 953/1982 per la tassa automobilistica;
art. 2948 c.c. per i diritti camerali e gli interessi;
art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni) e giurisprudenza di legittimità (Cass. 15845/2023; Cass.
2044/2023; Cass. 16415/2023; Cass. 12528/2024). Tuttavia, la resistente ha prodotto prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione notificati nel 2016, 2017, 2019 e 2024). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di Covid, la quale come è noto, la sospensione
(per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020, (cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, richiamando il novellato art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023, e la giurisprudenza di merito (CGT Catania n.
5265/2025, n. 7303/2025). Tuttavia, l'avviso di intimazione risulta predisposto secondo il modello approvato dal Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'1 settembre
2000, e contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge: indicazione del tributo, anno di riferimento, soggetto debitore, numero identificativo della richiesta, data di notifica delle cartelle, importi dovuti, interessi, spese di notifica e indicazione dell'ente impositore. Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22281/2022, ha affermato che, quando l'atto segue cartelle regolarmente notificate e divenute definitive, la motivazione può essere soddisfatta anche mediante il richiamo agli atti precedenti e la quantificazione degli accessori. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata non costituisce il primo atto con cui viene richiesta la pretesa tributaria, ma segue cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte, divenute definitive. Pertanto, la motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi conforme ai requisiti di legge.
Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla decadenza del potere impositivo e alla nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, non trovano riscontro negli atti, essendo stata fornita prova della regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi. La documentazione prodotta dalla resistente consente di ritenere rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa di settore.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Riscossione, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania in data 11 Febbraio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)