Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1273
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ag.entrate-Riscossione per difetto di rappresentanza

    La Corte ha ritenuto che la resistente abbia indicato la procura speciale autenticata da notaio conferita al proprio rappresentante, e che la difesa sia stata regolarmente affidata al difensore. La documentazione prodotta consente di ritenere rispettati i requisiti formali richiesti dalla normativa processuale e dalla giurisprudenza. Non emergono elementi che possano far dubitare della legittimazione processuale della resistente, né risultano carenze tali da determinare l'inammissibilità delle controdeduzioni.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'avviso di intimazione risulta predisposto secondo il modello approvato dal Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'1 settembre 2000, e contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge: indicazione del tributo, anno di riferimento, soggetto debitore, numero identificativo della richiesta, data di notifica delle cartelle, importi dovuti, interessi, spese di notifica e indicazione dell'ente impositore. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22281/2022, ha affermato che, quando l'atto segue cartelle regolarmente notificate e divenute definitive, la motivazione può essere soddisfatta anche mediante il richiamo agli atti precedenti e la quantificazione degli accessori. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata non costituisce il primo atto con cui viene richiesta la pretesa tributaria, ma segue cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte, divenute definitive. Pertanto, la motivazione dell'atto impugnato deve ritenersi conforme ai requisiti di legge.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico

    La parte resistente ha prodotto dettagliata documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, indicando per ciascuna la data di notifica e allegando i relativi referti. Le cartelle risultano notificate tra il 2012 e il 2020, sia a mezzo servizio postale che tramite PEC. Il ricorrente ha contestato la ritualità di alcune notifiche, in particolare per presunte irregolarità nelle notifiche a mezzo posta e PEC, nonché per la mancata produzione di alcune ricevute di ritorno e comunicazioni di deposito. Tuttavia, dalla documentazione in atti, le notifiche risultano effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/1973; artt. 137 e ss. c.p.c.), e non sono emersi elementi idonei a dimostrare la mancata o irrituale notifica delle cartelle. In particolare, per la cartella n. 29320190021042213000, la documentazione prodotta consente di ritenere provata la notifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche in caso di mancata consegna via PEC, attraverso il deposito telematico e la pubblicazione nell'area riservata, come previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla decadenza del potere impositivo e alla nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, non trovano riscontro negli atti, essendo stata fornita prova della regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi. La documentazione prodotta dalla resistente consente di ritenere rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa di settore.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento

    La resistente ha prodotto prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione notificati nel 2016, 2017, 2019 e 2024). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di Covid, la quale ha previsto la sospensione dei termini di versamento e la proroga dei termini di decadenza e prescrizione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1273
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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