Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (doc. n. 1), pubblicata in data -OMISSIS- ed emessa dal Tribunale di Trani Sezione Lavoro, nel giudizio n. -OMISSIS- R.G.; notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data -OMISSIS- e non appellata; munita di certificazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 16.10.2024 (doc. n. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NZ NN e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppina Tagliraini, in sostituzione dell’avv. Marta Mangeli, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato riconosciuto lo status di Vittima del Dovere in capo al defunto figlio, con condanna dell'Amministrazione al riconoscimento dei benefici assistenziali previsti dalla legge in favore della madre; ha allegato che il Ministero della Difesa avrebbe dato parziale esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento degli assegni vitalizi, negando la liquidazione della " speciale elargizione " (quantificata dalla parte in euro 200.000,00), a causa della necessaria compensazione con le somme già percepite dagli eredi a titolo di risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa (pari a euro 240.020,00) e a titolo di sussidio ex art. 1896 del Codice dell'Ordinamento Militare (pari a euro 55.750,00), in applicazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 302 del 1990;
Considerato che la parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza ha contestato tale decurtazione, sostenendo che l'eccezione di compensatio lucri cum damno non potesse essere sollevata dall'Amministrazione per la prima volta in sede esecutiva;
Rilevato che, nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, sono stati richiesti chiarimenti documentali in ordine alla data dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo e che la parte ricorrente, pur dichiarando di non possedere più la documentazione in oggetto, ha confermato che la liquidazione è avvenuta oltre dieci anni fa’, e dunque certamente in data antecedente all'instaurazione del giudizio di merito avviato nel 2019;
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto, alla luce dei principi di vicinanza della prova nonché di correttezza e buona fede processuale ex art. 2 Cost, 1175 c.c. e 88 c.p.c.;
Considerato, infatti, che la percezione dell'indennizzo assicurativo costituisce un fatto storico preesistente al giudizio di cognizione, di cui la parte ricorrente era pienamente a conoscenza fin dall'origine e che avrebbe dovuto essere rappresentato nella sede di merito ai fini della corretta quantificazione del credito azionato, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 10 della Legge n. 302 del 1990;
Ritenuto, pertanto, che non possa invocarsi la preclusione del giudicato sul quantum in relazione a fatti modificativi o estintivi che, pur essendo anteriori alla sentenza, erano nella disponibilità esclusiva della sfera conoscitiva del creditore e che sono stati taciuti nel giudizio di merito (come da esame di tutti gli atti processuali in questa sede depositati e relativi a quel giudizio), impedendo quindi al debitore di sollevare eccezioni in senso stretto nelle sedi e nei termini del codice di procedura civile;
Ritenuto che l'Amministrazione, una volta acquisita in fase istruttoria procedimentale l'autocertificazione o la notizia dell'avvenuto risarcimento, abbia legittimamente operato lo scomputo ai sensi di legge, trattandosi di una operazione vincolata di adeguamento della somma dovuta al principio indennitario, che vieta che dal medesimo evento luttuoso possa derivare un arricchimento ingiustificato tramite il cumulo di provvidenze aventi la medesima funzione risarcitoria;
Rilevato che, operando la doverosa compensazione tra l'importo della speciale elargizione astrattamente spettante (euro 200.000,00) e quanto già percepito a titolo di risarcimento assicurativo e sussidi militari (complessivi euro 295.770,00), nessun ulteriore importo residua in favore della ricorrente;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere respinto, avendo l'Amministrazione correttamente esercitato il potere-dovere di detrazione delle somme già percepite, in conformità alla normativa di settore, e che le spese possano essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda processuale e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
NZ Ieva, Primo Referendario
NZ NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ NN | VI DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.