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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 30.5.2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. ti MICHELA PISCITELLI e VINCENZO PISCITELLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MARCO SARTONI, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
FATTO
Contr Con ricorso monitorio depositato il 5.1.2021, l hiedeva Controparte_1
ed otteneva nei confronti di l'ingiunzione del pagamento di € 46.815,84, Parte_1
oltre accessori, in virtù della polizza collettiva credito n. 8265 sottoscritta con la Banca
Popolare Pugliese s.c.p.a., a garanzia di due contratti di mutuo sottoscritti dall'odierno opponente in data 29.11.2017, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 1201 e
1916 c.c.; in particolare, la ricorrente deduceva e documentava di essersi surrogata nei diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del mutuatario (odierno opponente) allorquando – in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del e, Pt_1
quindi, della consequenziale interruzione da parte del suo datore di lavoro del versamento in favore della Banca mutuante delle quote di retribuzione a decorrere dal
1 4.10.2018 – aveva versato alla mutuante la complessiva somma di € 46.815,84, rimanendo così creditrice di detta somma nei confronti del mutuatario, terzo responsabile del danno subito dalla banca mutuante/assicurata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 277/2021 sostenendo l'inoperatività nel caso in esame dell'art. 1916 c.c.
e, quindi, l'insussistenza del diritto di surrogazione nei termini prospettati dalla originaria ricorrente giacchè dalla documentazione depositata già in sede monitoria si evinceva che egli era l'effettivo soggetto assicurato, essendo egli il titolare dell'interesse esposto a rischio, ed avendo egli corrisposto il relativo premio assicurativo, sia pure attraverso la banca mutuante, che doveva considerarsi la mera beneficiaria dell'indennizzo in caso di sinistro;
l'opponente, inoltre, eccepiva la nullita' dell'art. 6 del contratto di delegazione e dell'art. 7 del contratto di cessione del quinto dello stipendio, per violazione/falsa applicazione dell'art. 33 Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005), in quanto la loro applicazione determinerebbe a carico del consumatore
/assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Costituendosi in giudizio, la preliminarmente Controparte_1
evidenziava che controparte non aveva contestato l'effettiva sottoscrizione dei contratti di mutuo, l'effettiva erogazione delle somme mutuate, l'adesione alla polizza collettiva
Contr Rischio Impiego, nonché l'effettiva erogazione da parte dell della complessiva somma di € 46.815,84 in esecuzione delle coperture assicurative accessorie ai contratti di mutuo;
quindi, contestava fermamente l'avversa opposizione, sottolineando che:
- aveva regolarmente manifestato la propria volontà ex art. 1919 c.c.; Pt_1
- dalla polizza sottoscritta con la Banca mutuante si evinceva chiaramente che era lei l'assicurata e che, infatti, era stata lei a pagare il relativo premio, giacchè il rischio coperto dall'assicurazione era rappresentato dalla mancata restituzione delle somme concesse in prestito al lavoratore, così come del resto previsto obbligatoriamente dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950;
- in forza del disposto di cui all'art. 8 del contratto di cessione del quinto e di cui all'art. 7 del contratto di delegazione, il mutuatario aveva convenuto che per le somme eventualmente liquidate in forza delle polizze sottoscritte dalla Banca mutuante, la
Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della
Finanziaria mutuante e dette clausole, specificatamente approvate ai sensi degli artt.
2 1341, 1342 e 1469-bis c.c., non potevano considerarsi aleatorie, in quanto non causavano alcuno squilibrio a sfavore del egli si era impegnato a restituire le Pt_1
somme mutuate e rimaneva semplicemente impegnato anche dopo il suo licenziamento, ma in favore della compagnia assicurativa che aveva anticipato le somme alla banca mutuante anziché nei confronti di quest'ultima;
L'opposta, quindi, per tali ragioni considerava l'odierno opponente mero terzo responsabile del danno liquidato, con evidente applicabilità dell'art. 1916 c.c., spiegando istanza ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 19.2.2022 il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione e fissava l'udienza del 5.7.2022 per la concessione dei termini istruttori.
Assegnati i termini istruttori (nei quali l'unica istanza istruttoria formulata era una generica richiesta di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., di tutti i documenti, attestanti la prova del presunto credito vantato, anche al fine di poter verificare l'autenticità delle sottoscrizioni), all'udienza successiva entrambe le parti chiedevano direttamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) provvedeva in conformità.
All'udienza del 30.5.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di merito invocata e depositata dall'opponente che nega l'applicabilità nei casi simili a quello in esame del diritto di surrogazione, infatti, fa chiaramente riferimento alle ipotesi in cui il mutuatario sia l'assicurato e la mutuante sia una mera beneficiaria dell'indennizzo pattuito.
Nel caso in esame, però, già dai certificati di assicurazione allegati in sede monitoria si evinceva che contraente/assicurato era la Banca Popolare Pugliese scpa, costituendosi in questa sede – poi – parte opposta depositava anche la polizza di assicurazione sottoscritta proprio con la citata banca mutuante con decorrenza dal
1.7.2012 da abbinarsi ai finanziamenti da erogarsi a fronte di cessione del quinto e di delegazione di pagamento per dipendenti pubblici, dalla quale si evinceva non solo che
3 il ruolo di contraente/assicurato era rivestito proprio dalla Banca mutuante, ma anche che questa era tenuta al pagamento del premio, del resto dai contratti di finanziamenti sottoscritti dal si evince chiaramente che nessun costo assicurativo era posto a Pt_1
carico di quest'ultimo (né parte opponente forniva prova in senso contrario, nonostante quanto meramente dedotto sul punto); dall'art. 1 della polizza, inoltre, si evinceva chiaramente che oggetto dell'assicurazione era il rischio di insolvenza del cedente/delegante (nel caso in esame l'odierno opponente) in conseguenza della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.
Aggiungasi che, come correttamente argomentato da parte opposta, le clausole contrattuali che prevedevano la surroga non provocano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da contratto (squilibrio che parte opponente manca di descrivere in termini fattuali e giuridici e che non ha peraltro alcun modo provato), e dall'altro, non provocano alcuna diminuzione della tutela dei diritti del Sig
(cfr. in tal senso comparsa di costituzione e risposta), giacchè si era Pt_1 Pt_1
impegnato a restituire alla Banca mutuante le somme che pacificamente aveva ricevuto e di cui aveva pacificamente usufruito e, a seguito della surroga, egli era semplicemente obbligato a restituire quelle medesime somme alla compagnia assicurativa anziché alla banca mutuante (come del resto già evidenziato dal precedente G.I. con l'ordinanza con la quale aveva accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c.).
L'opposizione, quindi, va rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 277/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2) Condanna l rimborso in favore di parte opposta delle spese di Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 6.008,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 13/01/2025 Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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