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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/11/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 590/2025 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marchegiani C.F._2 ricorrenti nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_3 CodiceFiscale_3
Brasca
e di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Zesi Controparte_1 C.F._4 resistenti
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. ed - i quali hanno avuto dall'unione coniugale due figli, , nata a Parte_1 Pt_3 Parte_3 Per_1
Roma il 29.4.2002, e nato a [...] il [...], - sono divorziati in virtù della sentenza n. Pt_2
1561/2016 del Tribunale di Velletri.
Successivamente, con decreto del 15.11.2023 (RG VG n. 353/2023), il Tribunale di Velletri, a modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla suddetta sentenza, ha dichiarato cessato l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne;
ha Per_1 collocato il figlio minore presso la casa familiare sita in Marino, Via Nettunense n. 64, dove Pt_2 lo stesso abitava unitamente alla sorella;
ha disposto, per il mantenimento di un Per_1 Pt_2 assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili a carico della madre, , e di euro Parte_3
600,00 mensili a carico del padre, assegni che da corrispondersi da parte di entrambi Parte_1 alla figlia , quale soggetto di famiglia convivente con il fratello minore. Per_1
Con ricorso depositato il 13.2.2025, unitamente al figlio ha chiesto una nuova Parte_1 Pt_2 modifica delle condizioni di divorzio, con revoca dell'assegno di mantenimento dovuto per il mantenimento di a decorrere dal mese di novembre 2023, e revoca della collocazione dello Pt_2 stesso, presso la casa di Via Nettunense 64, sul presupposto, da un lato, che il figlio sia Pt_2 divenuto maggiorenne ed abbia reperito dal 2.10.2023 un'occupazione lavorativa che gli consente di essere economicamente indipendente e, dall'altro, che il proprio reddito sia diminuito essendo egli ricorrente divenuto padre di un'altra figlia, nata nel 2024. si è costituita in giudizio chiedendo di disporre, previo accertamento Parte_3 dell'autosufficienza economica di la revoca dell'assegno di mantenimento per lo stesso a Pt_2 decorrere non già dal mese di novembre 2023, bensì dalla domanda giudiziale, nonché, sempre a decorrere da tale data, la revoca anche della quota a proprio a carico per il mantenimento del figlio.
Si è costituita in giudizio sorella di la quale ha dedotto di essersi sempre CP_2 Pt_2 occupata materialmente del fratello e di non aver mai ricevuto dal padre il mantenimento dovuto per il fratello, come statuito dal Tribunale di Velletri con decreto del 15.11.2023. Pertanto, si è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dal mese di novembre 2023 - essendo all'epoca il fratello ancora minorenne e non indipendente economicamente - e rilevando, altresì, che la revoca dovrà decorrere dalla data di presentazione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20.10.2025, il Giudice, sentite le parti presenti, attesa la raggiunta indipendenza economica da parte di ha formulato la seguente presente proposta conciliativa: Parte_2
“revoca dell'assegno di mantenimento per a carico del signor a Parte_2 Parte_1 decorrere dalla domanda;
revoca dell'assegno di mantenimento per a carico della Parte_2 signora a decorrere dalla domanda;
revoca della collocazione di Parte_3 Parte_2 presso la casa coniugale atteso il raggiungimento della maggiore età. Spese di lite compensate”. I procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per depositare l'adesione di tutte le parti al suddetto accordo.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2025, tutte le parti hanno aderito alla suddetta proposta;
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, attesa l'intervenuta indipendenza economica di Parte_2
l'accordo raggiunto delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili
[...] di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo trascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO CC SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 590/2025 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marchegiani C.F._2 ricorrenti nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_3 CodiceFiscale_3
Brasca
e di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Zesi Controparte_1 C.F._4 resistenti
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. ed - i quali hanno avuto dall'unione coniugale due figli, , nata a Parte_1 Pt_3 Parte_3 Per_1
Roma il 29.4.2002, e nato a [...] il [...], - sono divorziati in virtù della sentenza n. Pt_2
1561/2016 del Tribunale di Velletri.
Successivamente, con decreto del 15.11.2023 (RG VG n. 353/2023), il Tribunale di Velletri, a modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla suddetta sentenza, ha dichiarato cessato l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne;
ha Per_1 collocato il figlio minore presso la casa familiare sita in Marino, Via Nettunense n. 64, dove Pt_2 lo stesso abitava unitamente alla sorella;
ha disposto, per il mantenimento di un Per_1 Pt_2 assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili a carico della madre, , e di euro Parte_3
600,00 mensili a carico del padre, assegni che da corrispondersi da parte di entrambi Parte_1 alla figlia , quale soggetto di famiglia convivente con il fratello minore. Per_1
Con ricorso depositato il 13.2.2025, unitamente al figlio ha chiesto una nuova Parte_1 Pt_2 modifica delle condizioni di divorzio, con revoca dell'assegno di mantenimento dovuto per il mantenimento di a decorrere dal mese di novembre 2023, e revoca della collocazione dello Pt_2 stesso, presso la casa di Via Nettunense 64, sul presupposto, da un lato, che il figlio sia Pt_2 divenuto maggiorenne ed abbia reperito dal 2.10.2023 un'occupazione lavorativa che gli consente di essere economicamente indipendente e, dall'altro, che il proprio reddito sia diminuito essendo egli ricorrente divenuto padre di un'altra figlia, nata nel 2024. si è costituita in giudizio chiedendo di disporre, previo accertamento Parte_3 dell'autosufficienza economica di la revoca dell'assegno di mantenimento per lo stesso a Pt_2 decorrere non già dal mese di novembre 2023, bensì dalla domanda giudiziale, nonché, sempre a decorrere da tale data, la revoca anche della quota a proprio a carico per il mantenimento del figlio.
Si è costituita in giudizio sorella di la quale ha dedotto di essersi sempre CP_2 Pt_2 occupata materialmente del fratello e di non aver mai ricevuto dal padre il mantenimento dovuto per il fratello, come statuito dal Tribunale di Velletri con decreto del 15.11.2023. Pertanto, si è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dal mese di novembre 2023 - essendo all'epoca il fratello ancora minorenne e non indipendente economicamente - e rilevando, altresì, che la revoca dovrà decorrere dalla data di presentazione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20.10.2025, il Giudice, sentite le parti presenti, attesa la raggiunta indipendenza economica da parte di ha formulato la seguente presente proposta conciliativa: Parte_2
“revoca dell'assegno di mantenimento per a carico del signor a Parte_2 Parte_1 decorrere dalla domanda;
revoca dell'assegno di mantenimento per a carico della Parte_2 signora a decorrere dalla domanda;
revoca della collocazione di Parte_3 Parte_2 presso la casa coniugale atteso il raggiungimento della maggiore età. Spese di lite compensate”. I procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per depositare l'adesione di tutte le parti al suddetto accordo.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2025, tutte le parti hanno aderito alla suddetta proposta;
il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, attesa l'intervenuta indipendenza economica di Parte_2
l'accordo raggiunto delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili
[...] di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo trascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO CC SE