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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4145/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Borasio Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o pretesa, nel merito,
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi valido titolo di detenzione in capo al sig. CP_1 in ordine all'unità immobiliare sita al piano 4° (targa 11) dello stabile di Torino, C.so
[...]
Regina Margherita n. 51;
- dichiarare tenuto e condannare il sig. all'immediato rilascio dell'unità CP_1 immobiliare sita al piano 4° (targa 11) dello stabile di Torino, C.so Regina Margherita n. 51, libera e sgombra da persone e/o cose del convenuto stesso.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 7.03.2024 e ritualmente notificato, la
[...] ha richiesto al Tribunale di Torino di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da Pt_1 parte del sig. dell'unità immobiliare sita in Torino, corso Regina Margherita n. 51, quarto CP_1 piano, targa 11, condannandolo, per l'effetto, al rilascio dell'unità immobiliare, libera e sgombra da persone e/o cose.
La società ricorrente, proprietaria dello stabile in cui si trova il predetto immobile, ha esposto di aver concesso in locazione l'intero immobile alla società www.affittitorino.org srl. Quest'ultima, in qualità di conduttrice, ha concesso a sua volta, con contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 22.01.2016, l'unità immobiliare sita al quarto piano (targa 11) dello stabile di Torino, corso
Regina Margherita n. 51 al sig. (doc.2). CP_1 Il contratto di locazione è stato poi oggetto di cessione, comunicata al conduttore a mezzo raccomandata il 4.12.2019, tra la società www.affittitorino.org srl e il sig. Controparte_2 personalmente, legale rappresentante della società odierna ricorrente (doc3). Parte_1
In data 6.12.2019 il sig, ha intimato lo sfratto per morosità dell'odierno convenuto, stante la CP_2 mancata corresponsione della somma complessiva di euro 2.705,15, e ha ottenuto la convalida da parte del Tribunale di Torino il 3.3.2020, con data di esecuzione 6.04.2020 (doc 6 e 7).
L'esecuzione del provvedimento di convalida esecutivo fu abbandonata in seguito ad un accordo tra le parti.
Tuttavia, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto in seguito alla convalida per morosità, il sig. continua ad abitare l'alloggio senza alcun titolo che ne legittimi la detenzione. CP_1
Al fine di ottenere la liberazione dell'immobile illegittimamente occupato, pertanto, la società ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Alla prima udienza il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e pertanto va dichiarata la sua contumacia. E' stata disposta la mediazione obbligatoria ex art 5 co 1 D.Lgs n.
28/10. All'udienza del 12.10.2024 è stato sentito il sig. , delegato della società Testimone_1 ricorrente, il quale ha confermato che il sig. è presente nell'immobile di Corso CP_1
Regina Margherita n. 51. All'esito dell'escussione del teste, la causa è stata rinviata all'udienza del
31.01.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
All'odierna udienza il ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente agisce nei confronti del sig. al fine di ottenere la restituzione CP_1 dell'immobile di sua proprietà, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione. La domanda, pertanto, è da qualificare come azione di rilascio dei beni per illegittima detenzione (vd.
Cass. n. 17491/2013 “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario;
in questo senso il ricorrente non deve provare di essere proprietario del bene di cui chiede la restituzione, onere cui soggiace il proprietario che esercita l'azione di rivendica e chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene senza che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi giuridici (validi o non validi), ma deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte ricorrente risulta assolto con la prova, documentale, dell'esistenza di un originario contratto di locazione, regolarmente registrato, e del provvedimento di convalida dello sfratto per morosità con la successiva esecuzione, poi non ultimata per accordo tra le parti. La convalida dello sfratto, infatti, ha estinto il rapporto giuridico, facendo venir meno le ragioni della detenzione in capo al resistente sig. . CP_1
La volontà del ricorrente di rientrare nel possesso del proprio bene emerge dalla stessa citazione del convenuto per la convalida di sfratto per morosità.
La presenza del resistente nell'immobile è confermata dalla notifica del ricorso presso l'abitazione e dalla testimonianza resa dal sig all'udienza del 12.10.2024. Tes_1
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di Torino, Corso Regina
Margherita n. 51, deve, quindi, essere accolta non risultando che parte resistente abbia un titolo idoneo in forza del quale possa legittimamente detenerlo;
il convenuto, peraltro, non si è costituito abdicando al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.
Conclusivamente il sig. occupa senza titolo l'immobile sito al quarto piano (targa 9) CP_1 dello stabile di Torino Corso Regina Margherita n. 51 ed è, pertanto, obbligato alla immediata restituzione del bene a favore del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo il d.m. 147/22, scaglione da 1.100 a 5.200 ai livelli prossimi al minimo, stante la semplicità della questione, la contumacia della parte convenuta e la minima istruttoria esperita.
PQM
1. Dichiara la contumacia di parte resistente;
2. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'insussistenza di valido titolo di detenzione e l'illegittimità dell'occupazione da parte del resistente dell'immobile di Torino, C.so Regina
Margherita n. 51, quarto piano (targa 11);
3. Condanna la parte resistente all'immediato rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile di Torino, C.so Regina Margherita n. 51, quarto piano (targa 11) libero da persone e cose;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 166,00 per esposti e in € 1278,00 per compensi professionali (fase studio euro 213,00, fase introduttiva euro 213,00, fase istruttoria euro 426,00 e fase decisionale euro 426,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4145/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Borasio Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o pretesa, nel merito,
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi valido titolo di detenzione in capo al sig. CP_1 in ordine all'unità immobiliare sita al piano 4° (targa 11) dello stabile di Torino, C.so
[...]
Regina Margherita n. 51;
- dichiarare tenuto e condannare il sig. all'immediato rilascio dell'unità CP_1 immobiliare sita al piano 4° (targa 11) dello stabile di Torino, C.so Regina Margherita n. 51, libera e sgombra da persone e/o cose del convenuto stesso.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 7.03.2024 e ritualmente notificato, la
[...] ha richiesto al Tribunale di Torino di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da Pt_1 parte del sig. dell'unità immobiliare sita in Torino, corso Regina Margherita n. 51, quarto CP_1 piano, targa 11, condannandolo, per l'effetto, al rilascio dell'unità immobiliare, libera e sgombra da persone e/o cose.
La società ricorrente, proprietaria dello stabile in cui si trova il predetto immobile, ha esposto di aver concesso in locazione l'intero immobile alla società www.affittitorino.org srl. Quest'ultima, in qualità di conduttrice, ha concesso a sua volta, con contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 22.01.2016, l'unità immobiliare sita al quarto piano (targa 11) dello stabile di Torino, corso
Regina Margherita n. 51 al sig. (doc.2). CP_1 Il contratto di locazione è stato poi oggetto di cessione, comunicata al conduttore a mezzo raccomandata il 4.12.2019, tra la società www.affittitorino.org srl e il sig. Controparte_2 personalmente, legale rappresentante della società odierna ricorrente (doc3). Parte_1
In data 6.12.2019 il sig, ha intimato lo sfratto per morosità dell'odierno convenuto, stante la CP_2 mancata corresponsione della somma complessiva di euro 2.705,15, e ha ottenuto la convalida da parte del Tribunale di Torino il 3.3.2020, con data di esecuzione 6.04.2020 (doc 6 e 7).
L'esecuzione del provvedimento di convalida esecutivo fu abbandonata in seguito ad un accordo tra le parti.
Tuttavia, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto in seguito alla convalida per morosità, il sig. continua ad abitare l'alloggio senza alcun titolo che ne legittimi la detenzione. CP_1
Al fine di ottenere la liberazione dell'immobile illegittimamente occupato, pertanto, la società ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Alla prima udienza il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e pertanto va dichiarata la sua contumacia. E' stata disposta la mediazione obbligatoria ex art 5 co 1 D.Lgs n.
28/10. All'udienza del 12.10.2024 è stato sentito il sig. , delegato della società Testimone_1 ricorrente, il quale ha confermato che il sig. è presente nell'immobile di Corso CP_1
Regina Margherita n. 51. All'esito dell'escussione del teste, la causa è stata rinviata all'udienza del
31.01.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
All'odierna udienza il ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente agisce nei confronti del sig. al fine di ottenere la restituzione CP_1 dell'immobile di sua proprietà, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione. La domanda, pertanto, è da qualificare come azione di rilascio dei beni per illegittima detenzione (vd.
Cass. n. 17491/2013 “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario;
in questo senso il ricorrente non deve provare di essere proprietario del bene di cui chiede la restituzione, onere cui soggiace il proprietario che esercita l'azione di rivendica e chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene senza che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi giuridici (validi o non validi), ma deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte ricorrente risulta assolto con la prova, documentale, dell'esistenza di un originario contratto di locazione, regolarmente registrato, e del provvedimento di convalida dello sfratto per morosità con la successiva esecuzione, poi non ultimata per accordo tra le parti. La convalida dello sfratto, infatti, ha estinto il rapporto giuridico, facendo venir meno le ragioni della detenzione in capo al resistente sig. . CP_1
La volontà del ricorrente di rientrare nel possesso del proprio bene emerge dalla stessa citazione del convenuto per la convalida di sfratto per morosità.
La presenza del resistente nell'immobile è confermata dalla notifica del ricorso presso l'abitazione e dalla testimonianza resa dal sig all'udienza del 12.10.2024. Tes_1
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di Torino, Corso Regina
Margherita n. 51, deve, quindi, essere accolta non risultando che parte resistente abbia un titolo idoneo in forza del quale possa legittimamente detenerlo;
il convenuto, peraltro, non si è costituito abdicando al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.
Conclusivamente il sig. occupa senza titolo l'immobile sito al quarto piano (targa 9) CP_1 dello stabile di Torino Corso Regina Margherita n. 51 ed è, pertanto, obbligato alla immediata restituzione del bene a favore del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo il d.m. 147/22, scaglione da 1.100 a 5.200 ai livelli prossimi al minimo, stante la semplicità della questione, la contumacia della parte convenuta e la minima istruttoria esperita.
PQM
1. Dichiara la contumacia di parte resistente;
2. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'insussistenza di valido titolo di detenzione e l'illegittimità dell'occupazione da parte del resistente dell'immobile di Torino, C.so Regina
Margherita n. 51, quarto piano (targa 11);
3. Condanna la parte resistente all'immediato rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile di Torino, C.so Regina Margherita n. 51, quarto piano (targa 11) libero da persone e cose;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 166,00 per esposti e in € 1278,00 per compensi professionali (fase studio euro 213,00, fase introduttiva euro 213,00, fase istruttoria euro 426,00 e fase decisionale euro 426,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris