Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2025, proposto da
IZ SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Melissa SE e Massimiliano Della Puppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Macerata, fascicolo 5251/06 Area I del 16/1/2025, recante diniego di rinnovo del porto d’armi per difesa personale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega di essere stato titolare di porto d’armi per difesa personale ininterrottamente dal 1988 al 2021.
L’istanza di rinnovo presentata nell’anno 2021 venne tuttavia respinta stante la ritenuta insussistenza di “circostanze concrete attestanti l’attuale pericolo per l’incolumità personale”.
Il diniego venne impugnato in via gerarchica con gravame poi respinto. Non seguirono ulteriori impugnazioni.
Nell’anno 2024 venne presentata una nuova istanza su cui l’amministrazione restava tuttavia inerte, determinando così il ricorrente a proporre ricorso ex artt. 31 e 117 del c.p.a., poi accolto con sentenza di questo Tribunale 8/11/2024 n. 866 che:
- dichiarava illegittimo il silenzio;
- disponeva che la Prefettura di Macerata si pronunciasse sull’istanza con un atto espresso (preavviso di rigetto o accoglimento definitivo) entro 30 giorni.
All’esito del riesame è stato adottato il provvedimento di rigetto impugnato con l’odierno ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con il primo motivo viene dedotta violazione del giudicato derivante dalla ricordata sentenza n. 866/2024 poiché la Prefettura, nel determinarsi negativamente, ha omesso la fase partecipativa ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, adottando subito e a sorpresa il diniego definitivo. La censura è stata riproposta, tra l’altro, anche con il secondo e ultimo motivo di gravame con cui si aggiunge che la fase partecipativa non sarebbe stata comunque inutile perché il ricorrente avrebbe potuto offrire ulteriori elementi istruttori circa la sua esigenza del porto d’armi per difesa personale (attività commerciale, rischi legati al lavoro notturno, movimentazione di notevoli somme di denaro, criminalità presente nei luoghi frequentati).
La censura è fondata.
La sentenza di questo Tribunale era chiara nel disporre che l’eventuale determinazione negativa avrebbe dovuto essere adottata solo previo confronto partecipativo attraverso l’istituto del preavviso di rigetto.
Così non è stato e l’amministrazione non ne ha spiegato le ragioni giustificatrici, neppure attraverso i propri scritti difensivi.
La violazione del giudicato è quindi evidente e non assume carattere solo formale.
Le valutazioni, in punto di fatto, che reggono il diniego non compaiono integralmente nel provvedimento ma emergerebbero (secondo la Prefettura) da una nota informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata del 30/12/2024 che non risulta, peraltro, neppure essere stata depositata in giudizio.
Il relativo contenuto neppure è stato illustrato, dalla Prefettura, attraverso i propri scritti difensivi che fanno riferimento a un pregresso rapporto informativo, degli stessi Carabinieri, datato 26/4/2021.
La fase partecipativa sarebbe quindi stata utile anche dal punto di vista sostanziale, affinché l’interessato potesse prendere compiuta visione dell’ultimo rapporto informativo aggiornato al 2024 e fornire eventuali controdeduzioni e contributi istruttori.
Il diniego va quindi dichiarato nullo per violazione del giudicato.
3. Le ulteriori censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione possono considerarsi assorbite poiché l’amministrazione si dovrà rideterminare garantendo il pieno contraddittorio con il ricorrente.
Il procedimento di riesame si dovrà concludere entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Condanna la Prefettura di Macerata al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 1.000 (mille), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
GI RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO