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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta, ha pronunziato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5667/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
(C.F.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Cocchiaro C.F._2
e Claudia Cocchiaro, elettivamente domiciliati presso il loro studio in S. Maria C.V. alla Via De
Simone n.41;
(attori) contro
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Gentile, C.F._4
elettivamente domiciliati in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 4/D;
(convenuti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
esponendo: Parte_3
a) di aver acquistato, in data 3.06.1997, da , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , una quota di uno stabile condominiale sito in Caserta loc. Tredici,
[...] Controparte_5
alla via Canonico Pasquariello n. 1, composta da quattro vani e mezzo catastali, tra piano terra e primo piano, confinante con aventi causa ( ), beni Persona_1 Controparte_1
e via Aia Vecchia, ivi compresa la loggetta e la scala in proprietà Parte_1
esclusiva -al N.C.E.U. partita 1.008.886, f. 47, p.lla 80, sub 1-; b) di aver acquistato tale bene con i proporzionali diritti di condominio su tutto quanto comune e condominiale esistente nello stabile, ivi compresi portone, androne, cortile, forno, lavatoio, cisterna ed altri accessori;
c) che, con atto per notar del 13.12.1991, ha acquistato, in Persona_2 Controparte_1
comunione con con i proporzionali diritti di condominio, la porzione Parte_3
di fabbricato sito in Tredici di Caserta, composta da piano terra e primo piano, avente cinque vani catastali confinanti con beni eredi identificato al catasto alla partita Persona_3
6546, f. 47, p.lla 80 sub e sub 3;
d) che e hanno commesso in questi ultimi anni ( in Controparte_1 Parte_3
particolare dagli anni 2000 e poi in vari momenti durante il corso degli anni, sino al 2014) abusi sul cortile condominiale, nella specie: 1) parcheggio stabile nel cortile di due auto tg.
CE467RE e DK169AP, appartenenti alla famiglia dei convenuti;
2) occupazione dell'intero suolo con piante, attrezzature, biciclette, attrezzi da lavoro ed altro, in modo tale da rendere inutilizzabile agli attori il suolo in comproprietà; 3) allungamento del gradino inferiore della scala esterna che porta al primo piano;
4) innalzamento del suolo nella parte confinante con l'abitazione dei convenuti, con occupazione mediante vasi, oltre alla realizzazione di una fontana a proprio uso e consumo con apposizione sul muro esterno di un tubo di gomma;
5) occupazione del vano sottoscala al piano terra con ingombri vari;
6) realizzazione di una canna fumaria con immissione di fumo ad un'altezza non regolamentare;
e) che, inoltre, i convenuti hanno frapposto ostacoli alla realizzazione della fossa biologica necessaria per l'ultimazione dei lavori di risanamento e ristrutturazione del fabbricato acquistato, impedendo la prosecuzione dei lavori con minacce, ingombri e mediante chiusura del portone di ingresso con catena e catenacci, ostacolo poi rimosso;
f) che i convenuti hanno arrecato molestie nella realizzazione della fossa biologica;
g) che i convenuti hanno eliminato la recinzione del cantiere per la realizzazione della fossa biologica.
Alla luce delle esposte circostanze, gli attori hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la presente domanda e per l'effetto, previo accertamento degli abusi nel cortile comune quale l'eliminazione di tutti gli ingombri, il divieto di CP_6 sosta nel cortile comune di autoveicoli, il ripristino del suolo comune elevato, l'eliminazione di tutti gli ingombri negli spazi comuni, eliminazione o messa a norme della canna fumaria, eliminazione di fontane e tutto quanto come evidenziato dalle foto che si depositeranno al momento della costituzione
e già presentate nel momento della mediazione, oltre al divieto di frapporre ostacoli alla realizzazione della fossa biologica sempre nel cortile comune a servizio del proprio immobile. Condannare essi convenuti al risarcimento dei danni per la sospensione dei lavori non fatti eseguire con gli atteggiamenti di ostruzione e minacce, ivi compresi quelli oggetto di altra azione conclusasi con la riapertura del portone di ingresso sino al momento di eliminazione degli ingombri, ivi comprese le autovetture”.
e costituitisi in giudizio, hanno dal loro canto eccepito: Controparte_1 Parte_3
1) preliminarmente, l'inammissibilità della domanda stante la pendenza dinanzi all'intestato
Tribunale di identico giudizio promosso, ex artt. 1168 e 1170 c.c. -r.g. n. 5047/2017-, in cui i ricorrenti, odierni attori, assumono di aver avuto il possesso delle chiavi del portone di ingresso che dà accesso alla parte di cortile in proprietà e possesso esclusivo dei convenuti, lamentando inoltre di essere impossibilitati alla realizzazione della fossa biologica a causa del comportamento ostruzionistico degli odierni convenuti;
2) l'inammissibilità della domanda stante l'intervenuto giudicato sul relativo oggetto, avendo la
Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2733/14 passata in giudicato (in riforma della sentenza n. 632/2007 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), acclarato che né vi è certezza in ordine alla data di consumazione dei lamentati abusi né sussiste prova che il compimento delle opere indicate (eliminazione di alcuni comodi di proprietà comune collocati nel cortile, quali un forno, un pozzo;
occupazione del lavatoio e di una parte del cortile per mezzo della costruzione di un capannone, apposizione di sbarre all'ingresso del fabbricato) fosse riconducibile a;
Controparte_1
3) che, inoltre, con ordinanza resa sempre dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 1410/2015
r.g.a.c., in data 15.2.2017, gli odierni attori (ricorrenti nel prefato giudizio) sono già risultati soccombenti con riferimento alla domanda di spoglio da attribuirsi alla sosta perenne di una vettura nel cortile ed all'apposizione di piante nell'area adibita a cortile;
4) che, ad ogni modo, il cortile antistante all'immobile dei convenuti è nel possesso esclusivo
(oltreché nella esclusiva proprietà) degli stessi sino a circa metri 1,5 dallo stabile di proprietà dei coniugi , ove inizia, invece, la parte in possesso comune delle parti Parte_1
contendenti;
5) che, dunque, non si tratta di cortile in possesso comune, come erroneamente sostenuto dagli attori;
6) che, a conferma di tale rappresentazione, soccorrono le foto relative al periodo anni 2012 -
2015 (anni in cui venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori), ove si evince che gli odierni attori occupavano, possedevano ed usufruivano (tra l'altro illegittimamente spossessandone la odierna parte convenuta) la striscia del cortile adiacente all'immobile di loro proprietà per un'estensione di larga circa metri 1,5 in direzione del portone d'ingresso di proprietà dei e per tutta la lunghezza del loro immobile;
CP_1
7) che, infatti con lettera assunta al Prot. n. 2337/2015 del Comune di Caserta, Controparte_1
lamentava l'occupazione abusiva della striscia in possesso (e proprietà) comune adiacente all'immobile del;
Parte_1
8) che, non a caso, tutti i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei coniugi non sono stati eseguiti accedendo al portone d'ingresso oggetto del presente Parte_1
giudizio ma dal lato opposto dell'abitazione (lungo la via Aia Vecchia);
9) che quanto detto è confermato dalla stessa prospettazione degli attori che lamentano la necessità di operare nel cortile al fine di continuare i lavori di ristrutturazione per l'allacciamento dei servizi di scarico alla fogna comunale;
10) che, pertanto, difettano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda che va quindi rigettata, in quanto mai nessun comportamento ostruzionistico o lesivo del possesso e/o della proprietà degli attori è stato posto in essere dagli odierni convenuti.
Alla luce di quanto dedotto, i convenuti hanno concluso chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda proposta;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la litispendenza con il giudizio contraddistinto dall'RGN 5047/17 e, per l'effetto cancellare dal ruolo il presente giudizio;
SEMPRE
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2337/2014 della Corte di Appello di Napoli e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda. NEL
MERITO: rigettare la domanda perché infondata;
condannare il Contribuente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed escussione di testimoni su parte dei capi di prova articolati dagli attori.
All'udienza del 6.2.20, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.3.21. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 6.3.25, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Tanto premesso, le domande proposte risultano solo in parte fondate, per cui vanno accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto della procedibilità delle stesse, risultando in atti il verbale attestante l'esito negativo della mediazione (cfr. verbale del 18.3.2016). Sempre preliminarmente, va respinta l'eccepita inammissibilità della domanda per litispendenza e per intervenuto giudicato sull'oggetto del contendere.
Quanto alla pendenza di un giudizio possessorio - n. 5047/2017 r.g.a.c.-, difetta un'ipotesi di litispendenza. Come noto, nel giudizio possessorio, oggetto della controversia risulta l'accertamento del possesso vantato e della lesione -spoglio o molestia- lamentata;
nel caso che occupa, diversamente, si tratta di accertare la sussistenza, ai sensi dell'art. 1102 c.c., di un'ipotesi di abuso perpetrato nell'utilizzo della cosa in comproprietà. Né, peraltro, ricorrerebbe una violazione dell'art. 705 c.p.c., il quale impedisce al solo convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio sino a che il primo non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (eventualità non ricorrente nel caso in esame).
Del pari irrilevante l'intervenuta ordinanza del 15.2.17 in relazione al giudizio possessorio n.
1440/2015, dovendosi ribadire la diversità dell'oggetto dei due procedimenti e, dunque, delle due tutele attivate (l'una possessoria, l'altra petitoria).
Altrettanto irrilevante in tal sede è la sent. n. 2733/14 resa dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, oltre a riguardare solo alcuni dei soggetti in tal sede presenti, ha riguardato fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Da una piana lettura della stessa si evince infatti che, in prime cure, - il solo- si doleva di comportamenti illegittimi tenuti da Parte_1 Controparte_1 consistenti in particolare nell'eliminazione di alcuni comodi in proprietà comune collocati nel cortile, quali un forno e un pozzo, nell'occupazione di un lavatoio e di una parte del cortile mediante realizzazione di un capannone e nell'apposizione delle sbarre all'ingresso del fabbricato, comportamenti del tutto differenti dagli abusi lamentati nella presente sede.
Venendo dunque al merito, risulta in primo luogo provata, nonostante le -generiche- contestazioni mosse dai convenuti, la natura condominiale dell'intero cortile.
Si rammenta succintamente che, per quanto in tal sede interessa, a norma dell'art. 1117 c.c., si presumono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliare dell'edificio, se non risulta in contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all'uso comune, quali il cortile (art. 1117 co. 1 n. 1 c.c.).
Ebbene, parte convenuta, pur asserendo di essere proprietaria esclusiva di una parte del cortile, giammai ha dedotto, men che meno dimostrato, l'esistenza di un titolo contrario su cui fonda tale diritto.
Dall'atto di compravendita per notar del 13.12.91-rep. 62262 racc. n. 2997-, Persona_4
col quale acquistava, in comunione con la coniuge la Controparte_1 Parte_3
porzione di fabbricato sito in Tredici di Caserta alla Via Pasquariello n.
1 -identificato alla partita
6456, f. 47, plla 80, sub 2 e 3, per un totale di cinque vani siti al piano terra e al primo piano-, non risulta altresì l'acquisto di parte del cortile, limitandosi l'atto a riferire, con formula generica, del trasferimento dell'immobile “con ogni inerente accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, onere, servitù e con i proporzionali diritti di condominio”.
Risulta peraltro che, con atto di compravendita per notar del 3.06.97-rep. 117.751 Persona_5
racc. n.18.170-, e odierni attori, acquistavano la quota di Parte_1 Parte_2
fabbricato in Caserta, frazione Tredici, nello stabile condominiale alla Via Canonico Pasquariello n.
1, composta da quattro vani e mezzo catastali, tra piano terra e primo piano -identificato alla partita
1.008.886, f. 47, p.lla 80, sub 1-, confinante col cortile comune;
ivi in particolare risulta specificato
“fanno parte del venduto tutti i proporzionali diritti di comunione e condominio a tutto quanto di comune e condominiale nello stabile esistente (..); nlle cose condominiali rientrano: portone, androne, cortile (..)”.
Nemmeno può darsi rilievo all'eccepito possesso esclusivo di parte del cortile CP_7
L'esercizio di un possesso esclusivo del bene comune, salvo che non abbia determinato l'acquisto per usucapione -circostanza in tal caso giammai dedotta- non esclude la comproprietà e, quindi,
l'attivazione degli strumenti di tutela approntati dal legislatore per la sua tutela.
Appurata, dunque, la natura condominiale del cortile, giova premettere che a norma dell'art. 1102
c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Ciò posto, risulta innanzitutto prova della circostanza che i convenuti parcheggino stabilmente nel cortile due autovetture.
Il teste ha infatti confermato di aver visto parcheggiare nel cortile due auto nella Testimone_1 disponibilità dei convenuti (“Dove vivono sia gli attori che i convenuti c'è un cortile;
non vive nessun altro ove vivono i predetti;
ADR: non so indicare la grandezza del cortile ma all'interno dello stesso possono parcheggiare circa quattro macchine;
ho visto parcheggiare auto nel cortile ma non quelle degli attori;
quest'ultimi hanno due pande e una stilo. ADR: non so dire che auto hanno i convenuti;
ADR: nel cortile ho visto parcheggiare due auto, che so essere dei convenuti, siccome ho visto entrare
e uscire dalle dette auto i convenuti o figli, che conosco di vista (..)”).
Il teste ha invece in proposito riferito: “Cap. 1: il non può entrare nel Testimone_2 Parte_1
cortile siccome ci sono due auto che non sono sue, di cui non ricordo il colore né la targa; (..) la casa del sbocca comunque nel cortile in virtù di una porta ma comunque non può entrare Parte_1
nel cortile per i motivi detti.(..) Adr: ho sempre visto nel cortile anche le auto di cui ho prima riferito;
io per lo più vado di sera;
talvolta mi è capitato di andare la mattina verso le 12,00 e le auto che ho visto sono sempre le stesse (..) Adr: riconosco nelle foto il cortile con le piante ,anche se ora ricordo che ne sono molto di più, vedo una auto che ricordo di aver visto nel cortile, riconosco il gradino di cui ho detto – ufficio dà atto che le foto sono allegate al fascicolo di parte attrice”).
Ora, i testi escussi, pur risultando imprecisi sul modello e sul colore delle automobili, hanno comunque confermato la stabile presenza delle stesse all'interno del cortile. Alla luce di tali dichiarazioni, che rinvengono comunque debito riscontro nella produzione fotografica in atti, nonché della circostanza, determinante, che i convenuti giammai hanno contestato la presenza di tali auto - nella propria disponibilità – all'interno del cortile, può ritenersi provata la circostanza dell'occupazione del cortile -art. 115 c.p.c.-. CP_7
Ebbene, tale occupazione deve reputarsi lesiva del pari uso comune, dunque abusiva ai sensi dell'art. 1102 c.c.
La stabile occupazione di larga parte del cortile -mediante parcheggio per lungo periodo di tempo di due autovetture- impedisce infatti agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio condominiale, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (cfr. Cass. civ. n. 3640/2004).
Né rileva la circostanza che tale occupazione riguardi solo una porzione del cortile, atteso che, secondo un indirizzo della Suprema Corte qui condiviso, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (cfr. Cass. civ. n. 3400/1978,
7618/2019).
La natura abusiva del comportamento tenuto dai convenuti risulta peraltro avvalorata dalla circostanza che, come riferito dal teste, la presenza di tali autoveicoli all'interno del cortile costituisce per gli attori un ostacolo all'accesso al cortile. CP_7
Lo stesso a dirsi per l'avvenuta occupazione del suolo con piante, attrezzature da lavoro e biciclette, nonché per la realizzazione di un allungamento del gradino inferiore della scala esterna che conduce al primo piano.
In primo luogo, i convenuti giammai hanno contestato di aver concretamente utilizzato, nel modo descritto, il cortile (art. 115 c.p.c.). Tali circostanze, peraltro, sono state confermate dai CP_7
testi escussi, le cui dichiarazioni, ancorché non del tutto precise, rinvengono comunque riscontro nelle foto ritraenti lo stato dei luoghi -anch'esse mai contestate dai convenuti- In particolare, il teste ha in proposito riferito “Cap. 1: (..) Neanche la porta della casa Testimone_2
del che affaccia direttamente del cortile non si può aprire perché ci sono vasi, Parte_1
contenitori, bidoni, questi oggetti sono stati posizionati dal per come riferitomi dal CP_1
. Cap. se non erro, più o meno il cortile è lungo 10 metri per cinque sei metri di larghezza Parte_1
Adr: cap. 2: tutto il cortile è occupato da sedie, vasi con fiori, una gabbia con polli;
tali oggetti occupano tutto il cortile tanto che non vi è alcun spazio libero nel cortile. (..) Cap 3: si è vero, non ricordo però quando è stato allungato Adr: riconosco nelle foto il cortile con le piante, anche se ora ricordo che ne sono molto di più, vedo una auto che ricordo di aver visto nel cortile, riconosco il gradino di cui ho detto – ufficio dà atto che le foto sono allegate al fascicolo di parte attrice”).
Il teste ha in merito dichiarato: “Adr: ho visto che il primo gradino della detta scala è Testimone_1
più lungo degli altri ma non è stato sempre così; non so dire quando il detto gradino è stato modificato né chi sia stato a modificarlo;
Adr: nel cortile vi sono piante ma non so indicare né quante ne sono né che piante sono;
non so chi le ha posizionate ma ho visto i convenuti innaffiarle. Adr: è vero che nel cortile c'è una fontana che prima non c'era ma non so dire da quando esiste né chi l'ha posizionata;
immagino che l'abbiano posizionata i convenuti siccome la usano loro per innaffiare le piante (..)Adr: riconosco nelle foto (allegate al fascicolo di parte attrice) i luoghi di causa, vedo in particolare la scala forse con il gradino di cui abbiamo parlato, vedo le due auto che ho visto usare da parte degli figli dei convenuti o da parte di quest'ultimi, vedo le piante Adr: preciso che i fabbricato ove vivono gli attori affaccia nel cortile. Adr: vedo nella foto mostratami (si tratta della foto n. 1 del fascicolo di parte attrice) un rialzo che prima non c'ero nel senso che prima era molto più corto e più basso;
non so dire da quando è così né chi l'abbia fatto”.
Orbene, anche siffatto utilizzo del cortile deve reputarsi lesivo del pari uso.
L'utilizzo del cortile per il deposito di oggetti, quali vasi di piante, bidoni, bicilette e attrezzi vari, così come la realizzazione del gradino non possono in tal caso considerarsi espressione di un uso individuale consentito. Sebbene, infatti, la nozione di pari uso di cui all'art. 1102 c.c. non vada intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, l'utilizzo del cortile sopra descritto ha determinato un'alterazione non consentita del rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. 13261/2004; Cass. 7466/2015).
Quanto alla presenza di oggetti, infatti, si osserva che, pur non potendosi in astratto escludere, accanto ad una funzione oggettiva propria del cortile (che è quella di fornire aria e luce al fabbricato e di consentire l'accesso alla propria unità), un uso soggettivo del cortile quale deposito merci (cfr. Cass. civ. n. 2255/2000), nel caso di specie, la sistemazione, peraltro disordinata, dei già menzionati oggetti ha determinato un'occupazione notevole del cortile (almeno 1/3 di esso), impedendo inoltre agli attori, secondo quanto riferito dal primo teste, l'apertura della loro porta di casa che affaccia sul cortile.
Simili valutazioni valgono per l'allungamento del gradino inferiore e per l'innalzamento del suolo nella parte confinante con l'abitazione dei convenuti, risultando in tal caso assorbente la circostanza che l'ampio spazio di cortile dallo stesso occupato, peraltro utilizzato dai convenuti - secondo quanto da loro stessi espressamente dedotto in comparsa- in modo esclusivo, ha determinato un'oggettiva e definitiva sottrazione di una porzione del bene all'uso degli altri compartecipi, con conseguente alterazione del rapporto di equilibrio dell'oggetto della comunione.
Non può invece accogliersi la domanda di rimozione della fontana e del tubo in gomma, trattandosi di opere di piccole dimensioni che, per conformazione e struttura, si limitano a sporgere di poco meno di un metro sulla superficie comune, non comportando quindi, nel concreto, ostacolo al normale godimento del bene da parte degli altri compartecipi (cfr. Cass. civ. n. 4658/1976).
Vanno ancora respinte le domande di condanna allo sgombero del vano sottoscala al piano terra, alla rimozione della canna fumaria e alla cessazione delle molestie perpetrate nella realizzazione della fossa biologica.
Parte attrice, infatti, pur tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito prova delle circostanze sottese alle predette richieste;
l'unico capo di prova testimoniale articolato in merito all'ingombro del vano sottoscala -cap. d) memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.-, infatti, con ordinanza qui senz'altro confermata, è stato dichiarato inammissibile dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, giacché articolato in modo generico. Quanto, poi, all'esistenza della canna fumaria o alle molestie relative alla realizzazione della fossa biologica, gli istanti non hanno articolato alcun capo di prova testimoniale.
Né può in tal caso invocarsi il principio di non contestazione.
La scrivente, sul punto, ritiene infatti di dover aderire a quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca -in tal caso l'attore- abbia per prima ottemperato all'onere di allegare in modo puntuale i fatti di causa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n. 3023/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 21075/2016 secondo cui “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che
l'onere di contribuire alla fissazione del tema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa”).
Ebbene, nel caso che occupa, gli attori hanno genericamente dato atto dell'esistenza di ingombri nel vano sottoscala e di una canna fumaria, omettendo tuttavia specificare il tipo di ingombro o, comunque, il posizionamento e le dimensioni degli stessi nonché della canna fumaria;
gli attori hanno inoltre omesso di specificare e contestualizzare nel tempo e nello spazio le molestie asseritamente perpetrate dai convenuti nella realizzazione della fossa biologica.
Va inoltre respinta la domanda di risarcimento dei danni, per l'assorbente ragioni che tali danni, ancorché dimostrabili per presunzioni, non risultano essere stati dedotti dagli attori, nemmeno in modo generico (cfr. Cass. civ. n. 13328/2015).
Da ultimo, va respinta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite, in ragione del parziale rigetto delle domande proposte, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte, ordina ai convenuti di a) astenersi dal parcheggiare le proprie autovetture all'interno del cortile condominiale del fabbricato sito in
Caserta, loc. Tredici, alla via Canonico Pasquariello n. 1, meglio identificato in atti;
b) rimuovere gli oggetti sullo stesso posizionati -meglio indicati in parte motiva-; c) rimuovere l'allungamento del primo gradino della scala di accesso al primo piano nonché l'innalzamento del suolo realizzato in adiacenza alla propria abitazione;
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 7 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta, ha pronunziato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5667/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
(C.F.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Cocchiaro C.F._2
e Claudia Cocchiaro, elettivamente domiciliati presso il loro studio in S. Maria C.V. alla Via De
Simone n.41;
(attori) contro
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Gentile, C.F._4
elettivamente domiciliati in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 4/D;
(convenuti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
esponendo: Parte_3
a) di aver acquistato, in data 3.06.1997, da , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , una quota di uno stabile condominiale sito in Caserta loc. Tredici,
[...] Controparte_5
alla via Canonico Pasquariello n. 1, composta da quattro vani e mezzo catastali, tra piano terra e primo piano, confinante con aventi causa ( ), beni Persona_1 Controparte_1
e via Aia Vecchia, ivi compresa la loggetta e la scala in proprietà Parte_1
esclusiva -al N.C.E.U. partita 1.008.886, f. 47, p.lla 80, sub 1-; b) di aver acquistato tale bene con i proporzionali diritti di condominio su tutto quanto comune e condominiale esistente nello stabile, ivi compresi portone, androne, cortile, forno, lavatoio, cisterna ed altri accessori;
c) che, con atto per notar del 13.12.1991, ha acquistato, in Persona_2 Controparte_1
comunione con con i proporzionali diritti di condominio, la porzione Parte_3
di fabbricato sito in Tredici di Caserta, composta da piano terra e primo piano, avente cinque vani catastali confinanti con beni eredi identificato al catasto alla partita Persona_3
6546, f. 47, p.lla 80 sub e sub 3;
d) che e hanno commesso in questi ultimi anni ( in Controparte_1 Parte_3
particolare dagli anni 2000 e poi in vari momenti durante il corso degli anni, sino al 2014) abusi sul cortile condominiale, nella specie: 1) parcheggio stabile nel cortile di due auto tg.
CE467RE e DK169AP, appartenenti alla famiglia dei convenuti;
2) occupazione dell'intero suolo con piante, attrezzature, biciclette, attrezzi da lavoro ed altro, in modo tale da rendere inutilizzabile agli attori il suolo in comproprietà; 3) allungamento del gradino inferiore della scala esterna che porta al primo piano;
4) innalzamento del suolo nella parte confinante con l'abitazione dei convenuti, con occupazione mediante vasi, oltre alla realizzazione di una fontana a proprio uso e consumo con apposizione sul muro esterno di un tubo di gomma;
5) occupazione del vano sottoscala al piano terra con ingombri vari;
6) realizzazione di una canna fumaria con immissione di fumo ad un'altezza non regolamentare;
e) che, inoltre, i convenuti hanno frapposto ostacoli alla realizzazione della fossa biologica necessaria per l'ultimazione dei lavori di risanamento e ristrutturazione del fabbricato acquistato, impedendo la prosecuzione dei lavori con minacce, ingombri e mediante chiusura del portone di ingresso con catena e catenacci, ostacolo poi rimosso;
f) che i convenuti hanno arrecato molestie nella realizzazione della fossa biologica;
g) che i convenuti hanno eliminato la recinzione del cantiere per la realizzazione della fossa biologica.
Alla luce delle esposte circostanze, gli attori hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la presente domanda e per l'effetto, previo accertamento degli abusi nel cortile comune quale l'eliminazione di tutti gli ingombri, il divieto di CP_6 sosta nel cortile comune di autoveicoli, il ripristino del suolo comune elevato, l'eliminazione di tutti gli ingombri negli spazi comuni, eliminazione o messa a norme della canna fumaria, eliminazione di fontane e tutto quanto come evidenziato dalle foto che si depositeranno al momento della costituzione
e già presentate nel momento della mediazione, oltre al divieto di frapporre ostacoli alla realizzazione della fossa biologica sempre nel cortile comune a servizio del proprio immobile. Condannare essi convenuti al risarcimento dei danni per la sospensione dei lavori non fatti eseguire con gli atteggiamenti di ostruzione e minacce, ivi compresi quelli oggetto di altra azione conclusasi con la riapertura del portone di ingresso sino al momento di eliminazione degli ingombri, ivi comprese le autovetture”.
e costituitisi in giudizio, hanno dal loro canto eccepito: Controparte_1 Parte_3
1) preliminarmente, l'inammissibilità della domanda stante la pendenza dinanzi all'intestato
Tribunale di identico giudizio promosso, ex artt. 1168 e 1170 c.c. -r.g. n. 5047/2017-, in cui i ricorrenti, odierni attori, assumono di aver avuto il possesso delle chiavi del portone di ingresso che dà accesso alla parte di cortile in proprietà e possesso esclusivo dei convenuti, lamentando inoltre di essere impossibilitati alla realizzazione della fossa biologica a causa del comportamento ostruzionistico degli odierni convenuti;
2) l'inammissibilità della domanda stante l'intervenuto giudicato sul relativo oggetto, avendo la
Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2733/14 passata in giudicato (in riforma della sentenza n. 632/2007 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), acclarato che né vi è certezza in ordine alla data di consumazione dei lamentati abusi né sussiste prova che il compimento delle opere indicate (eliminazione di alcuni comodi di proprietà comune collocati nel cortile, quali un forno, un pozzo;
occupazione del lavatoio e di una parte del cortile per mezzo della costruzione di un capannone, apposizione di sbarre all'ingresso del fabbricato) fosse riconducibile a;
Controparte_1
3) che, inoltre, con ordinanza resa sempre dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 1410/2015
r.g.a.c., in data 15.2.2017, gli odierni attori (ricorrenti nel prefato giudizio) sono già risultati soccombenti con riferimento alla domanda di spoglio da attribuirsi alla sosta perenne di una vettura nel cortile ed all'apposizione di piante nell'area adibita a cortile;
4) che, ad ogni modo, il cortile antistante all'immobile dei convenuti è nel possesso esclusivo
(oltreché nella esclusiva proprietà) degli stessi sino a circa metri 1,5 dallo stabile di proprietà dei coniugi , ove inizia, invece, la parte in possesso comune delle parti Parte_1
contendenti;
5) che, dunque, non si tratta di cortile in possesso comune, come erroneamente sostenuto dagli attori;
6) che, a conferma di tale rappresentazione, soccorrono le foto relative al periodo anni 2012 -
2015 (anni in cui venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori), ove si evince che gli odierni attori occupavano, possedevano ed usufruivano (tra l'altro illegittimamente spossessandone la odierna parte convenuta) la striscia del cortile adiacente all'immobile di loro proprietà per un'estensione di larga circa metri 1,5 in direzione del portone d'ingresso di proprietà dei e per tutta la lunghezza del loro immobile;
CP_1
7) che, infatti con lettera assunta al Prot. n. 2337/2015 del Comune di Caserta, Controparte_1
lamentava l'occupazione abusiva della striscia in possesso (e proprietà) comune adiacente all'immobile del;
Parte_1
8) che, non a caso, tutti i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei coniugi non sono stati eseguiti accedendo al portone d'ingresso oggetto del presente Parte_1
giudizio ma dal lato opposto dell'abitazione (lungo la via Aia Vecchia);
9) che quanto detto è confermato dalla stessa prospettazione degli attori che lamentano la necessità di operare nel cortile al fine di continuare i lavori di ristrutturazione per l'allacciamento dei servizi di scarico alla fogna comunale;
10) che, pertanto, difettano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda che va quindi rigettata, in quanto mai nessun comportamento ostruzionistico o lesivo del possesso e/o della proprietà degli attori è stato posto in essere dagli odierni convenuti.
Alla luce di quanto dedotto, i convenuti hanno concluso chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda proposta;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la litispendenza con il giudizio contraddistinto dall'RGN 5047/17 e, per l'effetto cancellare dal ruolo il presente giudizio;
SEMPRE
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2337/2014 della Corte di Appello di Napoli e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda. NEL
MERITO: rigettare la domanda perché infondata;
condannare il Contribuente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed escussione di testimoni su parte dei capi di prova articolati dagli attori.
All'udienza del 6.2.20, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.3.21. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 6.3.25, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
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Tanto premesso, le domande proposte risultano solo in parte fondate, per cui vanno accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto della procedibilità delle stesse, risultando in atti il verbale attestante l'esito negativo della mediazione (cfr. verbale del 18.3.2016). Sempre preliminarmente, va respinta l'eccepita inammissibilità della domanda per litispendenza e per intervenuto giudicato sull'oggetto del contendere.
Quanto alla pendenza di un giudizio possessorio - n. 5047/2017 r.g.a.c.-, difetta un'ipotesi di litispendenza. Come noto, nel giudizio possessorio, oggetto della controversia risulta l'accertamento del possesso vantato e della lesione -spoglio o molestia- lamentata;
nel caso che occupa, diversamente, si tratta di accertare la sussistenza, ai sensi dell'art. 1102 c.c., di un'ipotesi di abuso perpetrato nell'utilizzo della cosa in comproprietà. Né, peraltro, ricorrerebbe una violazione dell'art. 705 c.p.c., il quale impedisce al solo convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio sino a che il primo non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (eventualità non ricorrente nel caso in esame).
Del pari irrilevante l'intervenuta ordinanza del 15.2.17 in relazione al giudizio possessorio n.
1440/2015, dovendosi ribadire la diversità dell'oggetto dei due procedimenti e, dunque, delle due tutele attivate (l'una possessoria, l'altra petitoria).
Altrettanto irrilevante in tal sede è la sent. n. 2733/14 resa dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, oltre a riguardare solo alcuni dei soggetti in tal sede presenti, ha riguardato fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Da una piana lettura della stessa si evince infatti che, in prime cure, - il solo- si doleva di comportamenti illegittimi tenuti da Parte_1 Controparte_1 consistenti in particolare nell'eliminazione di alcuni comodi in proprietà comune collocati nel cortile, quali un forno e un pozzo, nell'occupazione di un lavatoio e di una parte del cortile mediante realizzazione di un capannone e nell'apposizione delle sbarre all'ingresso del fabbricato, comportamenti del tutto differenti dagli abusi lamentati nella presente sede.
Venendo dunque al merito, risulta in primo luogo provata, nonostante le -generiche- contestazioni mosse dai convenuti, la natura condominiale dell'intero cortile.
Si rammenta succintamente che, per quanto in tal sede interessa, a norma dell'art. 1117 c.c., si presumono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliare dell'edificio, se non risulta in contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all'uso comune, quali il cortile (art. 1117 co. 1 n. 1 c.c.).
Ebbene, parte convenuta, pur asserendo di essere proprietaria esclusiva di una parte del cortile, giammai ha dedotto, men che meno dimostrato, l'esistenza di un titolo contrario su cui fonda tale diritto.
Dall'atto di compravendita per notar del 13.12.91-rep. 62262 racc. n. 2997-, Persona_4
col quale acquistava, in comunione con la coniuge la Controparte_1 Parte_3
porzione di fabbricato sito in Tredici di Caserta alla Via Pasquariello n.
1 -identificato alla partita
6456, f. 47, plla 80, sub 2 e 3, per un totale di cinque vani siti al piano terra e al primo piano-, non risulta altresì l'acquisto di parte del cortile, limitandosi l'atto a riferire, con formula generica, del trasferimento dell'immobile “con ogni inerente accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, onere, servitù e con i proporzionali diritti di condominio”.
Risulta peraltro che, con atto di compravendita per notar del 3.06.97-rep. 117.751 Persona_5
racc. n.18.170-, e odierni attori, acquistavano la quota di Parte_1 Parte_2
fabbricato in Caserta, frazione Tredici, nello stabile condominiale alla Via Canonico Pasquariello n.
1, composta da quattro vani e mezzo catastali, tra piano terra e primo piano -identificato alla partita
1.008.886, f. 47, p.lla 80, sub 1-, confinante col cortile comune;
ivi in particolare risulta specificato
“fanno parte del venduto tutti i proporzionali diritti di comunione e condominio a tutto quanto di comune e condominiale nello stabile esistente (..); nlle cose condominiali rientrano: portone, androne, cortile (..)”.
Nemmeno può darsi rilievo all'eccepito possesso esclusivo di parte del cortile CP_7
L'esercizio di un possesso esclusivo del bene comune, salvo che non abbia determinato l'acquisto per usucapione -circostanza in tal caso giammai dedotta- non esclude la comproprietà e, quindi,
l'attivazione degli strumenti di tutela approntati dal legislatore per la sua tutela.
Appurata, dunque, la natura condominiale del cortile, giova premettere che a norma dell'art. 1102
c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Ciò posto, risulta innanzitutto prova della circostanza che i convenuti parcheggino stabilmente nel cortile due autovetture.
Il teste ha infatti confermato di aver visto parcheggiare nel cortile due auto nella Testimone_1 disponibilità dei convenuti (“Dove vivono sia gli attori che i convenuti c'è un cortile;
non vive nessun altro ove vivono i predetti;
ADR: non so indicare la grandezza del cortile ma all'interno dello stesso possono parcheggiare circa quattro macchine;
ho visto parcheggiare auto nel cortile ma non quelle degli attori;
quest'ultimi hanno due pande e una stilo. ADR: non so dire che auto hanno i convenuti;
ADR: nel cortile ho visto parcheggiare due auto, che so essere dei convenuti, siccome ho visto entrare
e uscire dalle dette auto i convenuti o figli, che conosco di vista (..)”).
Il teste ha invece in proposito riferito: “Cap. 1: il non può entrare nel Testimone_2 Parte_1
cortile siccome ci sono due auto che non sono sue, di cui non ricordo il colore né la targa; (..) la casa del sbocca comunque nel cortile in virtù di una porta ma comunque non può entrare Parte_1
nel cortile per i motivi detti.(..) Adr: ho sempre visto nel cortile anche le auto di cui ho prima riferito;
io per lo più vado di sera;
talvolta mi è capitato di andare la mattina verso le 12,00 e le auto che ho visto sono sempre le stesse (..) Adr: riconosco nelle foto il cortile con le piante ,anche se ora ricordo che ne sono molto di più, vedo una auto che ricordo di aver visto nel cortile, riconosco il gradino di cui ho detto – ufficio dà atto che le foto sono allegate al fascicolo di parte attrice”).
Ora, i testi escussi, pur risultando imprecisi sul modello e sul colore delle automobili, hanno comunque confermato la stabile presenza delle stesse all'interno del cortile. Alla luce di tali dichiarazioni, che rinvengono comunque debito riscontro nella produzione fotografica in atti, nonché della circostanza, determinante, che i convenuti giammai hanno contestato la presenza di tali auto - nella propria disponibilità – all'interno del cortile, può ritenersi provata la circostanza dell'occupazione del cortile -art. 115 c.p.c.-. CP_7
Ebbene, tale occupazione deve reputarsi lesiva del pari uso comune, dunque abusiva ai sensi dell'art. 1102 c.c.
La stabile occupazione di larga parte del cortile -mediante parcheggio per lungo periodo di tempo di due autovetture- impedisce infatti agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio condominiale, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (cfr. Cass. civ. n. 3640/2004).
Né rileva la circostanza che tale occupazione riguardi solo una porzione del cortile, atteso che, secondo un indirizzo della Suprema Corte qui condiviso, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (cfr. Cass. civ. n. 3400/1978,
7618/2019).
La natura abusiva del comportamento tenuto dai convenuti risulta peraltro avvalorata dalla circostanza che, come riferito dal teste, la presenza di tali autoveicoli all'interno del cortile costituisce per gli attori un ostacolo all'accesso al cortile. CP_7
Lo stesso a dirsi per l'avvenuta occupazione del suolo con piante, attrezzature da lavoro e biciclette, nonché per la realizzazione di un allungamento del gradino inferiore della scala esterna che conduce al primo piano.
In primo luogo, i convenuti giammai hanno contestato di aver concretamente utilizzato, nel modo descritto, il cortile (art. 115 c.p.c.). Tali circostanze, peraltro, sono state confermate dai CP_7
testi escussi, le cui dichiarazioni, ancorché non del tutto precise, rinvengono comunque riscontro nelle foto ritraenti lo stato dei luoghi -anch'esse mai contestate dai convenuti- In particolare, il teste ha in proposito riferito “Cap. 1: (..) Neanche la porta della casa Testimone_2
del che affaccia direttamente del cortile non si può aprire perché ci sono vasi, Parte_1
contenitori, bidoni, questi oggetti sono stati posizionati dal per come riferitomi dal CP_1
. Cap. se non erro, più o meno il cortile è lungo 10 metri per cinque sei metri di larghezza Parte_1
Adr: cap. 2: tutto il cortile è occupato da sedie, vasi con fiori, una gabbia con polli;
tali oggetti occupano tutto il cortile tanto che non vi è alcun spazio libero nel cortile. (..) Cap 3: si è vero, non ricordo però quando è stato allungato Adr: riconosco nelle foto il cortile con le piante, anche se ora ricordo che ne sono molto di più, vedo una auto che ricordo di aver visto nel cortile, riconosco il gradino di cui ho detto – ufficio dà atto che le foto sono allegate al fascicolo di parte attrice”).
Il teste ha in merito dichiarato: “Adr: ho visto che il primo gradino della detta scala è Testimone_1
più lungo degli altri ma non è stato sempre così; non so dire quando il detto gradino è stato modificato né chi sia stato a modificarlo;
Adr: nel cortile vi sono piante ma non so indicare né quante ne sono né che piante sono;
non so chi le ha posizionate ma ho visto i convenuti innaffiarle. Adr: è vero che nel cortile c'è una fontana che prima non c'era ma non so dire da quando esiste né chi l'ha posizionata;
immagino che l'abbiano posizionata i convenuti siccome la usano loro per innaffiare le piante (..)Adr: riconosco nelle foto (allegate al fascicolo di parte attrice) i luoghi di causa, vedo in particolare la scala forse con il gradino di cui abbiamo parlato, vedo le due auto che ho visto usare da parte degli figli dei convenuti o da parte di quest'ultimi, vedo le piante Adr: preciso che i fabbricato ove vivono gli attori affaccia nel cortile. Adr: vedo nella foto mostratami (si tratta della foto n. 1 del fascicolo di parte attrice) un rialzo che prima non c'ero nel senso che prima era molto più corto e più basso;
non so dire da quando è così né chi l'abbia fatto”.
Orbene, anche siffatto utilizzo del cortile deve reputarsi lesivo del pari uso.
L'utilizzo del cortile per il deposito di oggetti, quali vasi di piante, bidoni, bicilette e attrezzi vari, così come la realizzazione del gradino non possono in tal caso considerarsi espressione di un uso individuale consentito. Sebbene, infatti, la nozione di pari uso di cui all'art. 1102 c.c. non vada intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, l'utilizzo del cortile sopra descritto ha determinato un'alterazione non consentita del rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. 13261/2004; Cass. 7466/2015).
Quanto alla presenza di oggetti, infatti, si osserva che, pur non potendosi in astratto escludere, accanto ad una funzione oggettiva propria del cortile (che è quella di fornire aria e luce al fabbricato e di consentire l'accesso alla propria unità), un uso soggettivo del cortile quale deposito merci (cfr. Cass. civ. n. 2255/2000), nel caso di specie, la sistemazione, peraltro disordinata, dei già menzionati oggetti ha determinato un'occupazione notevole del cortile (almeno 1/3 di esso), impedendo inoltre agli attori, secondo quanto riferito dal primo teste, l'apertura della loro porta di casa che affaccia sul cortile.
Simili valutazioni valgono per l'allungamento del gradino inferiore e per l'innalzamento del suolo nella parte confinante con l'abitazione dei convenuti, risultando in tal caso assorbente la circostanza che l'ampio spazio di cortile dallo stesso occupato, peraltro utilizzato dai convenuti - secondo quanto da loro stessi espressamente dedotto in comparsa- in modo esclusivo, ha determinato un'oggettiva e definitiva sottrazione di una porzione del bene all'uso degli altri compartecipi, con conseguente alterazione del rapporto di equilibrio dell'oggetto della comunione.
Non può invece accogliersi la domanda di rimozione della fontana e del tubo in gomma, trattandosi di opere di piccole dimensioni che, per conformazione e struttura, si limitano a sporgere di poco meno di un metro sulla superficie comune, non comportando quindi, nel concreto, ostacolo al normale godimento del bene da parte degli altri compartecipi (cfr. Cass. civ. n. 4658/1976).
Vanno ancora respinte le domande di condanna allo sgombero del vano sottoscala al piano terra, alla rimozione della canna fumaria e alla cessazione delle molestie perpetrate nella realizzazione della fossa biologica.
Parte attrice, infatti, pur tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito prova delle circostanze sottese alle predette richieste;
l'unico capo di prova testimoniale articolato in merito all'ingombro del vano sottoscala -cap. d) memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.-, infatti, con ordinanza qui senz'altro confermata, è stato dichiarato inammissibile dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo, giacché articolato in modo generico. Quanto, poi, all'esistenza della canna fumaria o alle molestie relative alla realizzazione della fossa biologica, gli istanti non hanno articolato alcun capo di prova testimoniale.
Né può in tal caso invocarsi il principio di non contestazione.
La scrivente, sul punto, ritiene infatti di dover aderire a quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca -in tal caso l'attore- abbia per prima ottemperato all'onere di allegare in modo puntuale i fatti di causa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n. 3023/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 21075/2016 secondo cui “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che
l'onere di contribuire alla fissazione del tema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa”).
Ebbene, nel caso che occupa, gli attori hanno genericamente dato atto dell'esistenza di ingombri nel vano sottoscala e di una canna fumaria, omettendo tuttavia specificare il tipo di ingombro o, comunque, il posizionamento e le dimensioni degli stessi nonché della canna fumaria;
gli attori hanno inoltre omesso di specificare e contestualizzare nel tempo e nello spazio le molestie asseritamente perpetrate dai convenuti nella realizzazione della fossa biologica.
Va inoltre respinta la domanda di risarcimento dei danni, per l'assorbente ragioni che tali danni, ancorché dimostrabili per presunzioni, non risultano essere stati dedotti dagli attori, nemmeno in modo generico (cfr. Cass. civ. n. 13328/2015).
Da ultimo, va respinta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite, in ragione del parziale rigetto delle domande proposte, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte, ordina ai convenuti di a) astenersi dal parcheggiare le proprie autovetture all'interno del cortile condominiale del fabbricato sito in
Caserta, loc. Tredici, alla via Canonico Pasquariello n. 1, meglio identificato in atti;
b) rimuovere gli oggetti sullo stesso posizionati -meglio indicati in parte motiva-; c) rimuovere l'allungamento del primo gradino della scala di accesso al primo piano nonché l'innalzamento del suolo realizzato in adiacenza alla propria abitazione;
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 7 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante