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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754/2022 R. G., vertente tra in persona del suo amministratore e rappresentante legale Parte_1 pro tempore P. IVA: rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_2 P.IVA_1
RA AR (con PEC indicata), elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Agata
Militello, via S. Giuseppe n. 51, per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Daniela Chillè (con
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro
in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2
APPELLATA contumace e contro
Controparte_2
APPELLATO contumace
1 e contro
Controparte_3
APPELLATA contumace
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Patti il 2 agosto 2022 in materia di pagamento somme – fornitura beni.
******************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “nel merito ritenere e dichiarare che l'accollante sig.ra è Controparte_3 debitrice, in solido con nei confronti della delle somme e CP_4 Controparte_5 degli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di 2. ritenere e dichiarare che CP_4
l'accomandante , siccome ne ha gestito direttamente l'attività insieme ed in Controparte_1 assenza del figlio , in spregio del divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., ha perso il Parte_2 beneficio della limitata responsabilità ed è quindi tenuto in solido con la società debitrice e con
l'originario accomandatario, sig. , a pagare alla Controparte_2 Controparte_5 le somme e gli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di 3. CP_4 conseguentemente, condannare i suoi amministratori, e , e Parte_2 Controparte_1
l'accollante sig.ra , in solido con la a pagare alla Controparte_3 CP_4 [...] le somme e gli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di Controparte_5 CP_4
4. condannare tutti gli appellati a rimborsare l'odierna appellante, si come per legge. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado”.
_______________
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date 31 ottobre 2022, 9 novembre 2022 e 6 luglio 2023 la
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. Parte_3
ha proposto appello, nei confronti di Parte_2 Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t. (breviter , di
[...] CP_4 Controparte_1 di e di avverso la sentenza indicata in oggetto con Controparte_2 Controparte_3 cui il Tribunale di Patti, pronunciando sulle domande da lei proposte - volte ad ottenere la condanna dell' al pagamento, in solido con i suoi amministratori e CP_4 Controparte_2
e con accollante, delle somme portate dalle n. 50 Controparte_1 Controparte_3 fatture allegate all'atto introduttivo per la fornitura di merce varia, con gli interessi legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/02, decurtate dei pagamenti che la società avrebbe dimostrato di avere pagato
(imputati prima agli interessi e poi al capitale), oltre agli ulteriori interessi anche sugli interessi
2 maturati sino all'introduzione della domanda, accertando a tal fine che Controparte_1 siccome gestore diretto dell'attività del figlio, avrebbe perso il beneficio della limitata responsabilità ex art. 2320 c.c., essendo tenuto perciò in solido con la società debitrice e con l'accomandatario al pagamento di tutte le somme dovute in esito al giudizio, per capitale ed Controparte_2 interessi – ha accolto (parzialmente) le domande, per l'effetto condannando la al CP_4 pagamento della somma di € 28.278,36 oltre interessi di mora sulla stessa, nonché a pagare alla società attrice la somma € 400,00 per spese stragiudiziali con gli interessi legali come da parte motiva, oltre al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituito CP_1 resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non
[...] dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello - come da provvedimento del 7 aprile 2023 -, è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 18 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata costituita
( all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo Controparte_1 state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza
“cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, Parte_3 [...]
, si duole del fatto che il Tribunale non abbia esaminato le ragioni per le quali la società Pt_3
3 attrice aveva chiesto che fosse ritenuta sussistente la responsabilità solidale di CP_1
avendo costui perso il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c..
[...]
E ciò nonostante che, avendo riportato in sentenza alcuni stralci delle deposizioni testimoniali di e , sembrasse avere confermato l'assunto dell'ingerenza Testimone_1 Testimone_2 gestoria che avrebbe fatto perdere al socio accomandante il beneficio Controparte_1 anzidetto.
Richiama all'uopo alcuni passaggi delle prove testimoniali (come alle pagg.
7-10 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità), per ribadire come innegabile sia stata, nel caso di specie, l'ingerenza di quest'ultimo nell'amministrazione e nella gestione dell'impresa di con conseguente CP_4 perdita del beneficio della responsabilità limitata (art. 2320 c.c.), secondo quanto ritenuto da sempre pacifico anche nell'interpretazione giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità, che di merito.
Aggiunge che, peraltro, l' nemmeno ha contestato di avere compiuto “singole attività CP_1
a lui delegate”, anche se solo occasionalmente, e, nonostante ciò, non ha mai esibito la procura/delega che, a dire dello stesso, gli sarebbe stata a lui conferita dal figlio , legale rappresentante Parte_2 della società.
Sostiene che, in realtà, l' avrebbe “amministrato” assieme al figlio il bar – ristorante CP_1 gestito da tale che nemmeno la produzione di un'eventuale procura avrebbe impedito CP_4 il prodursi degli effetti di cui all'art. 2320 c.c. (richiama in proposito una massima giurisprudenziale del Giudice di legittimità).
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale, avendo riconosciuto la sola responsabilità di quale socio Controparte_2 accomandatario e legale rappresentante p. t., ha implicitamente rigettato la domanda attorea rivolta in via solidale (anche) nei confronti di Controparte_1
Tale statuizione non può condividersi.
Vale premettere che, a mente del primo comma dell'art. 2320 c.c. “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286”.
Secondo l'interpretazione che di tale disposizione ha fornito costantemente la giurisprudenza della
Suprema Corte, per potersi configurare la fattispecie dell'ingerenza nella gestione sociale, atta a giustificare ai sensi dell'art. 2320 c.c. la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario che costui contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in
4 nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa;
deve essere posta in essere, cioè, un'attività gestoria, la quale può avere ad oggetto operazioni con efficacia meramente interna alla società oppure destinate a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa (Cass. civ. nn. 4498/2018; 11250/2016; 3563/1979).
In questa prospettiva, non è richiesta l'intensità, né la continuità dell'indebita ingerenza, essendo la responsabilità illimitata riconducibile anche a condotte isolate o comunque di non eccezionale rilievo
(così Cass civ. n. 23651/2014); costituisce tipico atto di amministrazione, ad esempio, anche la sola determinazione del prezzo di vendita (sul punto v. Cass. civ. 7554/2000).
E' stato chiarito, infatti, che, per poter attribuire ad un atto un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza di che trattasi, non rilevano la durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante, né la reiterazione e la frequenza degli atti da lui compiuti: ciò che conta è, piuttosto, che l'atto non riguardi il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa, ossia che si tratti di un atto di gestione e non di mero ordine (tra le tante v. la già citata Cass. civ. n.
11250/2016; in senso conforme Cass. civ. nn. 15600/2014; 23211/2012; 13486/2010; 6725/1996;
172/1987).
Posto ciò in diritto, nel caso in esame in punto di fatto l'allegazione di parte attrice circa l'ingerenza gestionale di socio accomandante della (nonché padre di Controparte_1 CP_4
, socio accomandatario e, come tale, amministratore della società) ha trovato riscontro nelle Parte_2 risultanze dell'istruttoria svoltasi in primo grado, principalmente attraverso l'acquisizione di documentazione e l'assunzione di prova testimoniale.
Anzitutto dall'atto di “risoluzione consensuale di contratto di affitto di ramo di azienda ed affitto di azienda” del 31 maggio 2011, a firme di nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di “socio unico accomandatario, amministratore e rappresentante” della società in accomandita semplice e , autenticate in Notaio , risulta che CP_4 Parte_4 Persona_1 era, all'epoca, a partire dal 30 gennaio 2007, l'“unico titolare dell'azienda, Controparte_1 già ramo d'azienda, corrente in Patti, piazza Mario Sciacca, numero 1, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di bar, gelateria, rosticceria, pizzeria, tavola calda, con annesso laboratorio di produzione (…)” e che detto ramo di azienda è stato da lui concesso in affitto alla essendo poi stato risolto Controparte_6 consensualmente il relativo contratto in data, appunto. 31 maggio 2011 e, contestualmente,
ritornato nella titolarità del ramo di azienda, lo ha concesso in affitto a Controparte_1
con lo stesso atto del 31 maggio 2011. Parte_4
5 In sé questi elementi non incidono sulla portata e gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2320 c.c. oggetto di causa, anche se sono indicativi di una sicura cointeressenza di Controparte_1 nella gestione del ramo di azienda condotta in affitto, all'epoca di riferimento, dalla società in accomandita semplice di cui è stato socio accomandante, mentre socio accomandatario e CP_4 legale rappresentante era, all'epoca, il figlio . Parte_2
Tanto premesso, i pagamenti per cui è stata instaurata la presente contesa concernono, secondo quanto risulta dalle fatture allegate al ricorso introduttivo del giudizio, un lasso temporale che va dal marzo
2010 al marzo 2011 (con scadenza al maggio 2011): riguardo a tali prestazioni la deposizione testimoniale di , che nell'ambito della società si occupava Testimone_1 Parte_3 personalmente, secondo quanto da lui stesso dichiarato, degli ordini delle merci, è chiara e inequivocabile – né sono emerse ragioni alcune per ritenere la sua deposizione non attendibile e/o interessata – nel senso che “tutte le merci indicate nelle fatture con i numeri da uno a cinquanta” sono state consegnate alla società per il prezzo in ognuna indicato e che, per quanto qui di CP_4 specifico interesse, “il prezzo di ciascuna fattura era quello concordato con e, Controparte_2 quando c'era il padre, anche con lui”; ha, ancora, riferito il teste che “ e Parte_2 CP_1
hanno chiesto una dilazione che è stata concessa … I rapporti con l' li curavo io
[...] CP_4
… settimanalmente … concordavo con e, in sua assenza, con il padre Controparte_2 le forniture, gli ordini e le modalità di pagamento … È vero che dopo la malattia di CP_1
, si occupò della gestione e direzione del sito in Patti Parte_2 Controparte_1 Parte_5
Piazza Mario Sciacca, curando gli affari delle e i rapporti con i fornitori, compresa la CP_4
Ciò posso dire con certezza …”. Controparte_5
Da queste dichiarazioni emerge chiaramente che vi è stata ingerenza di nella Controparte_1 gestione dell'attività aziendale della società con particolare riferimento alla trattazione e CP_4 alla cura degli affari commerciali della stessa.
Il predetto, infatti, si occupava, anche in presenza del figlio, di concordare le forniture dei beni, gli ordinatavi e le modalità di pagamento dei beni forniti dalla , mettendosi d'accordo con Parte_3 la predette fornitrice anche quanto al corrispettivo dei prodotti acquistati;
ciò, secondo quanto è possibile ricavare dall'espressioni usate dal teste, era avvenuto anche in un periodo diverso da quello in cui, pacificamente, l' si è occupato direttamente della gestione dell'azienda per via CP_1 dell'impedimento del figlio dovuto a ragioni di salute (documentate in atti), ossia nei mesi di aprile e maggio 2011.
Ed infatti il teste ha fatto esplicito riferimento alle fatture allegate dall'attrice (di cui si è detto sopra, dal marzo 2010 al marzo 2011), precisando che il prezzo di ciascuna di esse era stato concordato con
6 e, quando c'era il padre, anche con lui (come si è riportato sopra Controparte_2 testualmente), riferendosi perciò ad un'epoca antecedente al marzo-aprile 2011.
Il ha, inoltre, dichiarato che, essendo sorti problemi per il pagamento, sia , che Pt_2 Parte_2 hanno chiesto una dilazione e l'hanno ottenuto (essendo stati accettati in Controparte_1 pagamento degli assegni emessi da di cui si dirà più avanti). Controparte_3
Gli atti di ingerenza posti in essere da stando a questa non inattendibile Controparte_1 deposizione, non hanno riguardato mere operazioni esecutive, ma hanno avuto, evidentemente, una connotazione tale da essere espressione del potere di direzione degli affari sociali, in quanto implicanti una scelta – quali l'accordo sulle forniture, l'emissione degli ordini e sulle modalità di pagamento, oltre che sull'ammontare del corrispettivo - che è propria del titolare dell'impresa secondo quanto riportato sopra in punto di diritto.
Il teste , dopo avere dichiarato che “nel periodo cui si riferiscono le fatture allegate Parte_4 da 1 a 50… 5 marzo 2010 – 1° marzo 2011 io lavoravo alle dipendenze della …io mi CP_4 occupavo di verificare la quantità delle merci (consegnate, n.d.r.)”, ha confermato la circostanza articolata alla lett. h) del ricorso introduttivo (ossia: “vero o no che la ha Parte_3 sempre avuto contatti e trattato, durante il periodo relativo alle forniture e soprattutto nei mesi marzo-aprile 2011, con il sig. e con il sig. , padre Controparte_2 Controparte_1 dell'accomandatario , che, nell'occorsa vicenda, soprattutto dopo la malattia del figlio, Parte_2 assunse lui medesimo la gestione e direzione del bar - ristorante sito in Patti alla p.zza Mario Sciacca, curandone, a nome di personalmente ed esclusivamente gli affari ed i rapporti con i CP_4 fornitori, come la ricorrente, con i terzi e con i dipendenti”) ed ha anche riferito che, nel periodo in cui il figlio era stato male, il padre ( era colui che si occupava Parte_2 Controparte_1 della gestione, nel senso che si rapportava direttamente con i fornitori, tra cui la
[...]
. Parte_3
In questo quadro trova riscontro quanto assume l'appellante con il primo motivo di appello, che cioè durante il periodo cui si riferiscono le fatture (l'ultima delle quali reca la data del 18 marzo con scadenza a due mesi), oltre che nella restante parte del mese di marzo 2011 e poi nel mese di aprile
2011, si è inserito nella gestione dell'azienda societaria, compiendo una Controparte_1 serie di atti dal contenuto non meramente esecutivo, ma che presupponevano delle precise scelte operative e amministrative, tra cui concordare con i fornitori (come la ) i beni da Parte_3 acquistare per rifornire l'attività, trattare per i prezzi relativi, stabilire le modalità di pagamento, chiedere dilazioni nel momento di difficoltà, che sono propri di chi amministra la società.
Del resto, è lo stesso convenuto (oggi appellato) ad avere riconosciuto che, Controparte_1 durante i mesi di indisposizione del figlio per malattia, ossia marzo e aprile 2011, egli aveva
7 provveduto a “gestire l'esercizio commerciale”, recandosi nel locale e controllandone l'andamento nell'interesse del figlio (ed anche proprio).
A suo dire egli si sarebbe recato “solo sporadicamente” e in qualche occasione presso il bar e, trovandosi lì, avrebbe confermato qualche fornitura di merce, per sopperire a un'esigenza improvvisa del locale;
ma ciò avrebbe fatto come “ordinaria gestione” e svolgendo, comunque, ogni attività su precisa delega del figlio.
Ora, come si è visto, per aversi ingerenza nella gestione e nell'amministrazione idonea a far venir meno il beneficio della responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2320, comma 1, c.c., non conta la continuità di essa, né la durata nel tempo dell'attività posta in essere dall'accomandante, essendo la responsabilità illimitata riconducibile anche a condotte isolate oppure di non eccezionale rilievo;
ciò che conta è che si tratti, come nella specie, di un'attività gestoria espressione del potere di direzione degli affari sociali, in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa.
Vero è che, come anche si ricava dal disposto del secondo comma dell'articolo 2320 citato, all'accomandante è consentito il compimento di singoli atti di amministrazione e di singole operazioni gestorie, ma ciò presuppone il rilascio di apposita procura speciale per singoli atti o fatti (e non già una procura generale o ad una procura institoria;
v. Cass. civ. nn. 6429/1984; 1632/1982); nel caso di specie, però, il convenuto si è limitato solo ad asserire questo dato - di avere cioè compiuto qualche atto di ordinaria gestione “su precisa delega del figlio” -, senza fornire alcun elemento di riscontro.
Né rileva il fatto che l'ingerenza gestionale su cui vi è stata sostanziale ammissione da parte dello stesso si riferisca ad un periodo in buona parte successivo a quello cui Controparte_1 pertengono le fatture prodotte in atti, dato che, anche a voler prescindere dalle risultanze della prova testimoniale (che hanno riguardato, come si è visto, anche l'epoca delle fatture), in ogni caso è principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale che la responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 cod. civ. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa (così Cass. civ. nn. 22256/2012;
22246/2012). Secondo questo pacifico insegnamento del Giudice nomofilattico, infatti,
l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale, quale socio divenuto illimitatamente responsabile, lo è per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale (così Cass. civ. n. 15252/2015).
8 Discende da tutto quanto sopra che merita accoglimento il motivo di appello in esame, per l'effetto dovendosi riconoscere la responsabilità solidale di per il pagamento della Controparte_1 somma dovuta da in favore di CP_4 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella misura riconosciuta dal Parte_3
Tribunale, con gli interessi di mora di cui alla pronuncia medesima.
Col secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale nulla ha statuito nemmeno sulla domanda proposta nei confronti di la quale, avendo emesso in favore della Controparte_3 [...] gli assegni già depositati in primo grado, avrebbe promesso il pagamento dei debiti Pt_3 dell' CP_4
Evidenzia che la circostanza avrebbe trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali di Tes_1
e (di cui ha riportato stralci testuali), tale che il primo Giudice
[...] Parte_4 avrebbe dovuto condannare anche la in via solidale, siccome, avendo ella promesso di CP_3 pagare le somme indicate negli assegni anzidetti, si sarebbe accollata il debito della società ex art. 1273 c.c. senza poi avere onorato quell'impegno.
Richiama giurisprudenza di merito a fondamento dell'ulteriore assunto secondo il quale la responsabilità della deriverebbe anche dal disposto dell'art. 1180 c.c., dato che chi CP_3 emette consapevolmente assegni per pagare un debito altrui pone in essere un negozio giuridico unilaterale impegnativo (adempimento dell'obbligo altrui) che lo vincola al pagamento medesimo
(art. 1180 c.c.); con la conseguenza che, protestato l'assegno, non potrebbe esonerarsi dalle conseguenze del proprio inadempimento asserendo che il pagamento cartolare, in quanto destinato alla estinzione dell'obbligo altrui, sarebbe per ciò stesso privo di causa.
Ciò in quanto – aggiunge –, qualora il prenditore di un assegno bancario assuma che l'emissione del titolo medesimo sia avvenuta in relazione ad un accollo, da parte del traente, del debito di un terzo, si dà luogo ad una successione (in via cumulativa) del debito stesso a titolo particolare del debito stesso. Richiama in proposito, per estremi cronologico-numerici, talune pronunce della Suprema
Corte.
Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.
Anche in tal caso il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di condanna solidale della con statuizione che, parimenti, non è condivisibile. CP_3
Dalla documentazione prodotta in atti a tal uopo risultano taluni assegni bancari non trasferibili a firma di tratti sulla banca Monte dei Paschi di Siena e rilasciati in favore Controparte_3 della e segnatamente: Parte_3
9 1) l'assegno n. 0807904515-02 del 30 luglio 2011 recante l'importo di € 3.300, rimasto insoluto;
2) l'assegno n. 0807904516-03 del 30 agosto 2011 recante lo stesso importo suddetto, che è stato protestato;
3) l'assegno n. 0807904517-04 del 30 settembre 2011 recante lo stesso importo suddetto, che è stato protestato.
Quanto ai restanti assegni prodotti da parte ricorrente, a firma della stessa , essi risultano CP_3 tutti “non trasferibili” e taluni emessi in favore di soggetti determinati, diversi dalla Parte_3
(segnatamente due in favore di tale Dominamiccina s.r.l., un altro in favore di “A.L.S. s.r.l.”), mentre i restanti due sono privi dell'indicazione del beneficiario.
Si tratta – quanto a questi ultimi due - dell'assegno bancario non trasferibile n. 0807904519-06 del
30 novembre 2011, dell'importo di € 3.300,00, e dell'assegno bancario non trasferibile n.
0807904520-07 del 30 dicembre 2011, dello stesso importo anzidetto, di cui non vi attestazione di protesto o di impagato o simili.
Ora, riguardo a siffatti due assegni, il possesso di essi da parte della – che li ha prodotti Parte_3 in originale –, seppure con la clausola “non trasferibile”, consente di affermare che alla società medesima è stato attribuito, mediante la consegna dei titoli stessi, il diritto al pagamento degli importi in essi indicati in base alla sola presentazione del titolo, dal momento che il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (così, da ultimo, Cass. civ. n.
1202/2022; 4910/2017; 6556/20210).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale di maggior rigore, peraltro, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (così Cass. civ. nn. 731/2020; 31879/2019; 15688/2013; 4801/1986; 2561/1982).
10 Ora, sia che si voglia aderire al primo meno rigoroso indirizzo, sia che si aderisca al secondo – maggioritario -, in ogni caso i due assegni in parola, come anche i tre contenenti l'indicazione della quale beneficiaria, legittimano quest'ultima a far valere la pretesa creditoria in essi Parte_3 contenuta in quanto, comunque, come si è detto più diffusamente sopra e come si specificherà anche appresso, la società ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente del rapporto sottostante, cui detti titoli consegnati dalla si riferiscono. CP_3
Quanto ai restanti tre assegni “non trasferibili”, recanti il nome di un beneficiario diverso dalla
[...]
(segnatamente l'assegno n. 0807904512-12 dell'importo di € 2.500,00 datato 30 aprile Pt_3
2011, avente come beneficiaria la “A.L.S. s.r.l.”; l'assegno n. 0807904518-05 dell'importo di €
3.300,00 datato 30 ottobre 2011, recante quale beneficiaria “Dominamiccina s.r.l.”; l'assegno n.
0807904513-00 dell'importo di € 2.500,00 datato 30 maggio 2011, intestato a “Dominamiccina
s.r.l.”), va detto che in linea di principio non è esclusa nel nostro ordinamento la possibilità di dare in pagamento un assegno in cui il beneficiario sia diverso dal prenditore, dato che, a norma dell'art. 1992 c.c., “il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo”. Il possesso ad legitimationes è sufficiente, infatti, ad esercitare il diritto cartolare, essendo indice della titolarità del medesimo, senza che ne sia necessaria la prova (v. Cass. civ. n. 4048/1977).
Nondimeno, poiché la mera detenzione materiale del titolo non è sufficiente ad assicurare in concreto la legittimazione, a tal fine è indispensabile il rispetto delle “forme prescritte dalla legge” (come recita lo stesso art. 1992 c.c.), ossia la continuità formale delle girate (art. 2008 c.c.) oppure la doppia intestazione (art. 2021 c.c.).
In mancanza di queste forme – che nel caso di specie non risultano rispettate quanto ai tre assegni di che trattasi -, il mero possessore non intestatario (quale nell'ipotesi in esame è la ) non Parte_3 può considerarsi legittimato alla pretesa del credito contenuto nel titolo, salvo che dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva la ragione creditoria medesima (Cass. civ. nn. 63/2012;
17689/2006).
E, analogamente a quanto si è detto sopra riguardo ai due assegni privi della indicazione del beneficiario, nella fattispecie all'attenzione della Corte le prove raccolte in primo grado consentono di ritenere dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante cui si riferiscono anche i tre assegni con diverso intestatario di che trattasi.
A tal proposito vengono in rilievo, invero, a tal proposito, le dichiarazioni testimoniali di Parte_4
, dipendente della il quale ha riferito “la mai ha contestato le fatture
[...] CP_4 CP_4
… riguardo alla circostanza sub G, posso dire che la signora ha dichiarato, nel Controparte_3 corso di una conversazione con , suo compagno, che doveva emettere degli Controparte_2
11 assegni per la ” ; nonché la deposizione del già nominato Parte_3 Tes_1
secondo cui: “se non ricordo male le forniture cui si riferiscono le fatture 1/50 sono state
[...] pagate con assegni della signora … andati in protesto … e CP_3 Parte_2 Controparte_1 hanno chiesto una dilazione che è stata concessa accettando gli assegni emessi dalla signora
”. CP_3
Una certa valenza probatoria può attribuirsi, in questo quadro, anche al contegno processuale dell' in primo grado: la predetta resistente, tra le allegazioni difensive, ha dedotto sul CP_4 punto – sia pure a propria discolpa – che il pagamento delle fatture richiesto era stato promesso e garantito dalla mediante la consegna di assegni accettati da controparte (dando vita, così, CP_3 secondo la prospettazione della resistente, ad un nuovo rapporto obbligatorio con modifica del soggetto passivo, non ad una vicenda traslativa, ma, a suo dire, novativa ex 1235 c.c.).
Analogamente il resistente in primo grado ha allegato la medesima Controparte_1 circostanza fattuale suddetta – che, cioè, il pagamento delle fatture in questione, a partire dal mese di marzo del 2011, era stato promesso e garantito dalla (la quale – ha precisato - all'epoca CP_3 era compagna del socio accomandatario mediante la consegna di diversi Controparte_2 assegni accettati dalla - (dando vita così, sempre a suo dire, ad un'ipotesi di novazione- Parte_3 accollo di debito, definito più precisamente quale “accollo novativo”).
Risulta, peraltro, in atti una produzione documentale effettuata proprio dall' (in primo CP_4 grado) relativa alla stampa di un estratto contabile della stessa società al 21 febbraio 2011 in cui sono descritte le fatture oggetto di causa che reca in calce la seguente annotazione scritta a penna “fatture pagate con assegni a firma – x ricevuta” con la sottoscrizione ” Controparte_3 Testimone_1 ed a fianco la dicitura “protestati”; ad essa sono allegate n. 10 matrici di assegni, riconducibili a quelli prodotti in atti dalla (sopra descritti), eccetto che la prima matrice (relativa ad Parte_3 un assegno n. 08079045-11 di € 2.500, datato 30 marzo 2011) rispetto alla quale non risulta prodotto in atti dalla ricorrente (odierna appellante) il titolo.
I dati documentali, la prova testimoniale e gli argomenti di prova traibili dallo stesso contegno processuale della parte debitrice depongono senz'altro nel senso che a Controparte_3 partire dall'aprile 2011 (non potendovi essere certezza, in mancanza della sua produzione integrale in atti, dell'assegno da ultimo detto datato 30 marzo 2011), si è impegnata ed ha consegnato alla
[...] gli assegni bancari anzidetti, per un totale di € 27.300,00, in Parte_3 pagamento (in parte qua) del corrispettivo dei beni forniti dalla predetta società alla CP_4 in pieno accordo con quest'ultima – titolare del debito -, titoli che risultano accettati senz'altro dalla creditrice, ma che sono rimasti impagati, in quanto protestati e/o richiamati e/o simili vicende.
12 Sotto il profilo giuridico la dazione di un assegno in pagamento configura, secondo la giurisprudenza dominante, un'ipotesi di “prestazione in luogo di adempimento”, che estingue l'obbligazione solo conseguentemente al “buon fine” del titolo medesimo: più precisamente, secondo tale insegnamento prevalente, la consegna di un assegno bancario si configura come una datio in solutum o, meglio, come proposta di datio pro solvendo la cui efficacia liberatoria dipende dall'accettazione da parte del creditore, che deve considerarsi, però, effettuata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in moneta (v. Cass. civ. S. U. n.
26617/2007; in senso analogo e pressoché conforme Cass. civ. nn. 33428/2019; 17127/2011;
12324/2005; 3427/1998; 4205/1980).
Nel caso in cui sia il terzo a consegnare un assegno in pagamento del debito altrui – come nella specie
è avvenuto – il fatto è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c., essendo principio giurisprudenziale pacifico che è consentito l'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore del creditore, purché il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato (v. Cass. civ. n. 15111/2019; 2207/2013;
8922/1998).
Nel caso in esame, secondo quanto si è esposto sopra in punto di fatto, la , in accordo con CP_3 la società debitrice, ha volontariamente consegnato alla creditrice (in pagamento in Parte_3 parte qua della somma dovuta dalla in base alle fatture di che trattasi) gli assegni CP_4 suddetti, assegni che la creditrice ha accettato, provvedendo al loro incasso, ma che però non hanno avuto “buon fine”, non essendosi perciò verificato il conseguente effetto estintivo dell'obbligazione della debitrice nei confronti della . Parte_3
Orbene, se quanto sin qui esposto riguarda l'inquadramento giuridico del rapporto tra il terzo (la
) ed il creditore (la ), va detto, quanto alla relazione tra la prima e la società CP_3 Parte_3 debitrice, che, essendo rimasto provato che la dazione dei titoli da parte della è avvenuta CP_3 in accordo con quest'ultima (si richiamano le dichiarazioni testimoniali già sopra riportate sul punto:
“posso dire che la signora ha dichiarato, nel corso di una conversazione con Controparte_3
, suo compagno, che doveva emettere degli assegni per la Controparte_2 [...]
”; “se non ricordo male le forniture cui si riferiscono le fatture 1/50 sono state Parte_3 pagate con assegni della signora … andati in protesto … e CP_3 Parte_2 Controparte_1 hanno chiesto una dilazione che è stata concessa accettando gli assegni emessi dalla signora
”, oltre alle stesse allegazioni in fatto dell' in primo grado, e di CP_3 CP_4 CP_1
, questa operazione è riconducibile, come anche l'appellante ha rilevato, alla figura
[...]
13 dell'accollo ex art. 1273 c.c., cui ha aderito senz'altro la società creditrice, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti come sin qui esposti.
Effetto naturale dello stesso è stato, nel caso di specie, il cumulo di responsabilità tra la società debitrice originaria e la – entro i limiti dell'importo di cui ai nove assegni sopra indicati CP_3
-, trattandosi di accollo cui la creditrice ha aderito ma senza aver dichiarato espressamente di liberare la debitrice, né avere condizionato espressamente la stipulazione alla liberazione della deve CP_4 sul punto disattendersi quanto dedotto (sia pure solo in primo grado) dalle parti resistenti circa il carattere novativo dell'accollo, non risultando dagli atti di causa l'esistenza di un accordo tra la accollante e la accollata secondo cui la si sarebbe obbligata a pagare un debito al posto CP_3 della estinguendo l'obbligazione di quest'ultima e dando origine ad una nuova obbligazione CP_4 nei confronti della , cui abbia prestato adesione esplicita quest'ultima. Parte_3
In mancanza, dunque, di espressa ed univoca liberazione della debitrice quest'ultima CP_4
e la sono rimaste obbligate in via solidale per il debito della prima verso la CP_3 Parte_3
(di cui alle n. 50 fatture suddette), seppure la debba rispondere solidalmente di esso sino CP_3 all'ammontare di € 27.300 (corrispondente alla somma degli importi recati dai nove assegni bancari di cui sopra), con gli interessi di mora su tale somma, come stabiliti dal Tribunale con pronuncia non impugnata sul punto, siccome accessori del debito medesimo (v. Cass. civ. n. 3090/1985).
Ne discende che, in accoglimento del secondo motivo di appello, va dichiarato che
[...]
è responsabile in solido, sino all'ammontare di € 27.300, del debito dell' CP_3 CP_4 nei confronti della , con conseguente condanna della stessa, entro il suddetto Parte_3 ammontare, in solido con l' medesima, al relativo pagamento. CP_4
Il terzo motivo riguarda la statuizione sulle spese, dolendosi l'appellante che la liquidazione sia avvenuta in violazione dei parametri tariffari minimi.
Deduce, in particolare, che in base al valore della controversia, compreso nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, nel minimo, avrebbe dovuto liquidarsi, per compensi, la somma di € 2.738,00, oltre accessori
Chiede, perciò, che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, si voglia tenere conto dei valori tabellari medi, i quali, sempre secondo detta norma, potrebbero essere incrementati per il numero delle parti e delle controparti, tale che, nel minimo, la somma da liquidare potrebbe essere liquidata in € 5.202,00 oltre accessori e rimborso delle spese (come da notula delle spese allegata).
Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.
14 Nel liquidare l'onorario in complessivi € 2.400,00, senza peraltro alcuna specificazione, il primo
Giudice è andato al di sotto dei minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al D. M. 55/2014 (all'epoca applicabili ratione temporis): essendo, infatti, il valore della controversia (in base al diritto accertato) da ricondurre allo scaglione da € 26.001 a € 52.000, l'importo liquidabile per ciascuna delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) sarebbe stato pari nel minimo, in base a dette tabelle, a
€ 3.972,00 (ossia, rispettivamente per le quattro fasi, € 810, € 574, € 1.204 e € 1.384).
Ciò detto, merita accoglimento la censura de qua anche riguardo al ricorso fatto dal Tribunale ai valori (meno che) minimi ed al mancato aumento per la pluralità delle controparti, dato che, a mente dell'art. 4 del decreto citato (attualmente vigente), “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; il comma 2 poi recita: “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La suddetta disposizione, nel testo in vigore alla data della liquidazione di primo grado, stabiliva: “1.
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fi no all'80 per cento, o diminuiti fi no al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fi no al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a
15 un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
In base sia al nuovo che al vecchio testo del citato articolo, dunque, ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, stabiliti tabellarmente tra un minimo ed un massimo, occorre tenere conto in concreto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
nonché dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”; nel caso in cui, poi, il difensore assista un solo soggetto contro più soggetti, il compenso unico può essere aumentato in una certa misura
(come sopra).
Ora, posto che in questa sede la liquidazione deve avvenire sulla base delle tabelle allegate al D. M.
55/2014 ed alla normativa di cui al predetto decreto, come aggiornato, però, con D. M. 147/2022 – stante il principio di diritto vivente, granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (così tra le tante da ultimo Cass. civ. n. 18989/2021) -, reputa la Corte che, avuto riguardo alla natura della contesa ed al numero ed alle questioni di diritto e di fatto trattate, ai risultati conseguiti ed alla difficoltà dell'affare – che ha riguardato tre posizioni giuridiche non identiche, seppur correlate allo stesso rapporto sostanziale –, può tenersi conto, ai fini della presente liquidazione, di un valore tariffario rientrante tra i minimi e i medi, secondo lo scaglione di riferimento in base al diritto accertato (€ 26.001- € 52.000), dovendosi quantificare così i compensi, per il primo grado, in complessivi € 4.400, di cui € 900 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva;
€ 1.100 per la fase istruttoria e € 1.700 per la fase decisionale.
Può farsi luogo all'aumento per la pluralità di controparti, dal momento che il legale ha assistito la nei confronti di tre parti (dovendosi considerare unica la e Parte_3 CP_4 CP_2
, suo legale rappresentante e socio accomandatario), tale che, tenuto conto del doppio
[...] aumento del 30% per ciascuna parte successiva alla prima, l'importo del compenso per il primo grado sarà pari complessivamente a € 7.040.
16 Al rimborso delle spese del primo grado in favore della società attrice, come testé (ri)determinate, vanno condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., la in persona CP_4 del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Controparte_2 CP_1
e stante la solidarietà della loro rispettiva obbligazione (v. Cass.
[...] Controparte_3 civ. n. 799/1968) e considerata la loro integrale soccombenza in esito al presente grado di appello.
È noto, infatti, che, in tema di impugnazioni, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata nel caso in cui riformi in tutto o in parte (come nella specie) la sentenza impugnata (ex art. 336, comma 1,
c.p.c.), dovendo l'onere delle spese essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
la decisione dell'impugnazione sulla questione principale comporta, infatti, la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma non investita da specifica censura (così, tra le tante, Cass. civ. n. 33412/2024; 27606/2019; 23985/2019).
In questa prospettiva, i su nominati e odierni Controparte_1 Controparte_3 appellati, vanno inoltre condannati, sempre per la loro soccombenza (accertata nel presente grado), in via solidale tra loro (ex art. 97 c.p.c.) al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che, avuto riguardo, mutatis mutandis, agli stessi criteri di cui si è detto sopra (per il primo grado) e applicando un solo aumento (per la parte oltre alla prima) – essendo da escludere dal rapporto processuale, riguardo al profilo delle spese in appello, la posizione di per la CP_4 ragione precipua di cui si dirà appresso) -, vanno liquidate in complessivi € 5.800 a titolo di onorario
- di cui € 1.200 per la fase di studio, € 900 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase di trattazione
(sul punto si veda il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 2.000 per la fase decisionale -
, che, aumentati del 30%, sono pari a € 7.540.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Quanto, infine, al rapporto processuale tra la e la ferma la Parte_3 CP_4 rideterminazione del quantum dei compensi del primo grado (in accoglimento del terzo motivo di appello), per la soccombenza dell' nel presente grado, dovuta, appunto, CP_4 all'accoglimento del motivo sulle spese, la stessa va condannata al rimborso, in favore di controparte, di spese e compensi del presente grado, nella misura da determinare in base alle tariffe di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del diritto accertato in questa sede - pari alla differenza tra l'importo di € 2.400 + accessori (pari a complessivi € 3.502) liquidato in primo grado a titolo di onorario e quello rideterminato dalla Corte in € 7.040 + accessori (pari in totale a € 10.272) -, dunque
17 € 6.770 (riferimento allo scaglione da € 5.201 a € 26.000) -; è ciò in virtù del criterio del disputatum, in base al quale il valore della causa va riferito, per l'appello, alla sola pretesa che ha formato oggetto di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 18465/2024; 27871/2017; 536/2011).
Stante quanto sopra e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità della disputa relativa, può liquidarsi a titolo di onorario la somma di € 2.906 - di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, e 922,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. civ. n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta).
Nulla sulle spese quanto ad (in proprio), la cui posizione non è stata Controparte_2 coinvolta nel presente appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato in date 31 ottobre 2022, 9 novembre 2022 e 6 luglio 2023, nei
[...] confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., di di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 591/2022 del 2 agosto 2022, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara tenuto in solido con la società al pagamento della Controparte_1 CP_4 somma dalla stessa dovuta in base alla pronuncia di primo grado, sul punto divenuta cosa giudicata, ivi compresi gli interessi di mora come stabiliti in essa, per l'effetto condannandolo al relativo pagamento, in solido con la predetta società, in favore della Parte_3
[...]
• in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara tenuta in solido con la società al pagamento del Controparte_3 CP_4 relativo debito (di cui alla sentenza anzidetta, sul punto divenuta giudicato) nei confronti della ma sino alla concorrenza dell'importo di € 27.300, per Parte_3
l'effetto condannandola al relativo pagamento, in solido con la predetta società;
• in accoglimento del terzo motivo di appello, ridetermina in complessivi € 7.040,00 l'importo dei compensi da rimborsare dall' in favore della società attrice (oggi appellante) in CP_4 relazione al primo grado di giudizio, come in parte motiva ripartiti, condannando al relativo
18 pagamento, in solido tra loro e con la anche e CP_4 Controparte_1 [...]
oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario CP_3 spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_3 spese del presente grado in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 7.540 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese del CP_4 presente grado in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario
(come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
19
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754/2022 R. G., vertente tra in persona del suo amministratore e rappresentante legale Parte_1 pro tempore P. IVA: rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_2 P.IVA_1
RA AR (con PEC indicata), elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Agata
Militello, via S. Giuseppe n. 51, per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Daniela Chillè (con
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro
in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2
APPELLATA contumace e contro
Controparte_2
APPELLATO contumace
1 e contro
Controparte_3
APPELLATA contumace
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Patti il 2 agosto 2022 in materia di pagamento somme – fornitura beni.
******************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “nel merito ritenere e dichiarare che l'accollante sig.ra è Controparte_3 debitrice, in solido con nei confronti della delle somme e CP_4 Controparte_5 degli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di 2. ritenere e dichiarare che CP_4
l'accomandante , siccome ne ha gestito direttamente l'attività insieme ed in Controparte_1 assenza del figlio , in spregio del divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., ha perso il Parte_2 beneficio della limitata responsabilità ed è quindi tenuto in solido con la società debitrice e con
l'originario accomandatario, sig. , a pagare alla Controparte_2 Controparte_5 le somme e gli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di 3. CP_4 conseguentemente, condannare i suoi amministratori, e , e Parte_2 Controparte_1
l'accollante sig.ra , in solido con la a pagare alla Controparte_3 CP_4 [...] le somme e gli interessi liquidati con l'appellata sentenza a carico di Controparte_5 CP_4
4. condannare tutti gli appellati a rimborsare l'odierna appellante, si come per legge. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado”.
_______________
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date 31 ottobre 2022, 9 novembre 2022 e 6 luglio 2023 la
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. Parte_3
ha proposto appello, nei confronti di Parte_2 Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t. (breviter , di
[...] CP_4 Controparte_1 di e di avverso la sentenza indicata in oggetto con Controparte_2 Controparte_3 cui il Tribunale di Patti, pronunciando sulle domande da lei proposte - volte ad ottenere la condanna dell' al pagamento, in solido con i suoi amministratori e CP_4 Controparte_2
e con accollante, delle somme portate dalle n. 50 Controparte_1 Controparte_3 fatture allegate all'atto introduttivo per la fornitura di merce varia, con gli interessi legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/02, decurtate dei pagamenti che la società avrebbe dimostrato di avere pagato
(imputati prima agli interessi e poi al capitale), oltre agli ulteriori interessi anche sugli interessi
2 maturati sino all'introduzione della domanda, accertando a tal fine che Controparte_1 siccome gestore diretto dell'attività del figlio, avrebbe perso il beneficio della limitata responsabilità ex art. 2320 c.c., essendo tenuto perciò in solido con la società debitrice e con l'accomandatario al pagamento di tutte le somme dovute in esito al giudizio, per capitale ed Controparte_2 interessi – ha accolto (parzialmente) le domande, per l'effetto condannando la al CP_4 pagamento della somma di € 28.278,36 oltre interessi di mora sulla stessa, nonché a pagare alla società attrice la somma € 400,00 per spese stragiudiziali con gli interessi legali come da parte motiva, oltre al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituito CP_1 resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non
[...] dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello - come da provvedimento del 7 aprile 2023 -, è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 18 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata costituita
( all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo Controparte_1 state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza
“cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, Parte_3 [...]
, si duole del fatto che il Tribunale non abbia esaminato le ragioni per le quali la società Pt_3
3 attrice aveva chiesto che fosse ritenuta sussistente la responsabilità solidale di CP_1
avendo costui perso il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c..
[...]
E ciò nonostante che, avendo riportato in sentenza alcuni stralci delle deposizioni testimoniali di e , sembrasse avere confermato l'assunto dell'ingerenza Testimone_1 Testimone_2 gestoria che avrebbe fatto perdere al socio accomandante il beneficio Controparte_1 anzidetto.
Richiama all'uopo alcuni passaggi delle prove testimoniali (come alle pagg.
7-10 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità), per ribadire come innegabile sia stata, nel caso di specie, l'ingerenza di quest'ultimo nell'amministrazione e nella gestione dell'impresa di con conseguente CP_4 perdita del beneficio della responsabilità limitata (art. 2320 c.c.), secondo quanto ritenuto da sempre pacifico anche nell'interpretazione giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità, che di merito.
Aggiunge che, peraltro, l' nemmeno ha contestato di avere compiuto “singole attività CP_1
a lui delegate”, anche se solo occasionalmente, e, nonostante ciò, non ha mai esibito la procura/delega che, a dire dello stesso, gli sarebbe stata a lui conferita dal figlio , legale rappresentante Parte_2 della società.
Sostiene che, in realtà, l' avrebbe “amministrato” assieme al figlio il bar – ristorante CP_1 gestito da tale che nemmeno la produzione di un'eventuale procura avrebbe impedito CP_4 il prodursi degli effetti di cui all'art. 2320 c.c. (richiama in proposito una massima giurisprudenziale del Giudice di legittimità).
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale, avendo riconosciuto la sola responsabilità di quale socio Controparte_2 accomandatario e legale rappresentante p. t., ha implicitamente rigettato la domanda attorea rivolta in via solidale (anche) nei confronti di Controparte_1
Tale statuizione non può condividersi.
Vale premettere che, a mente del primo comma dell'art. 2320 c.c. “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286”.
Secondo l'interpretazione che di tale disposizione ha fornito costantemente la giurisprudenza della
Suprema Corte, per potersi configurare la fattispecie dell'ingerenza nella gestione sociale, atta a giustificare ai sensi dell'art. 2320 c.c. la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario che costui contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in
4 nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa;
deve essere posta in essere, cioè, un'attività gestoria, la quale può avere ad oggetto operazioni con efficacia meramente interna alla società oppure destinate a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa (Cass. civ. nn. 4498/2018; 11250/2016; 3563/1979).
In questa prospettiva, non è richiesta l'intensità, né la continuità dell'indebita ingerenza, essendo la responsabilità illimitata riconducibile anche a condotte isolate o comunque di non eccezionale rilievo
(così Cass civ. n. 23651/2014); costituisce tipico atto di amministrazione, ad esempio, anche la sola determinazione del prezzo di vendita (sul punto v. Cass. civ. 7554/2000).
E' stato chiarito, infatti, che, per poter attribuire ad un atto un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza di che trattasi, non rilevano la durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante, né la reiterazione e la frequenza degli atti da lui compiuti: ciò che conta è, piuttosto, che l'atto non riguardi il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa, ossia che si tratti di un atto di gestione e non di mero ordine (tra le tante v. la già citata Cass. civ. n.
11250/2016; in senso conforme Cass. civ. nn. 15600/2014; 23211/2012; 13486/2010; 6725/1996;
172/1987).
Posto ciò in diritto, nel caso in esame in punto di fatto l'allegazione di parte attrice circa l'ingerenza gestionale di socio accomandante della (nonché padre di Controparte_1 CP_4
, socio accomandatario e, come tale, amministratore della società) ha trovato riscontro nelle Parte_2 risultanze dell'istruttoria svoltasi in primo grado, principalmente attraverso l'acquisizione di documentazione e l'assunzione di prova testimoniale.
Anzitutto dall'atto di “risoluzione consensuale di contratto di affitto di ramo di azienda ed affitto di azienda” del 31 maggio 2011, a firme di nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di “socio unico accomandatario, amministratore e rappresentante” della società in accomandita semplice e , autenticate in Notaio , risulta che CP_4 Parte_4 Persona_1 era, all'epoca, a partire dal 30 gennaio 2007, l'“unico titolare dell'azienda, Controparte_1 già ramo d'azienda, corrente in Patti, piazza Mario Sciacca, numero 1, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di bar, gelateria, rosticceria, pizzeria, tavola calda, con annesso laboratorio di produzione (…)” e che detto ramo di azienda è stato da lui concesso in affitto alla essendo poi stato risolto Controparte_6 consensualmente il relativo contratto in data, appunto. 31 maggio 2011 e, contestualmente,
ritornato nella titolarità del ramo di azienda, lo ha concesso in affitto a Controparte_1
con lo stesso atto del 31 maggio 2011. Parte_4
5 In sé questi elementi non incidono sulla portata e gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2320 c.c. oggetto di causa, anche se sono indicativi di una sicura cointeressenza di Controparte_1 nella gestione del ramo di azienda condotta in affitto, all'epoca di riferimento, dalla società in accomandita semplice di cui è stato socio accomandante, mentre socio accomandatario e CP_4 legale rappresentante era, all'epoca, il figlio . Parte_2
Tanto premesso, i pagamenti per cui è stata instaurata la presente contesa concernono, secondo quanto risulta dalle fatture allegate al ricorso introduttivo del giudizio, un lasso temporale che va dal marzo
2010 al marzo 2011 (con scadenza al maggio 2011): riguardo a tali prestazioni la deposizione testimoniale di , che nell'ambito della società si occupava Testimone_1 Parte_3 personalmente, secondo quanto da lui stesso dichiarato, degli ordini delle merci, è chiara e inequivocabile – né sono emerse ragioni alcune per ritenere la sua deposizione non attendibile e/o interessata – nel senso che “tutte le merci indicate nelle fatture con i numeri da uno a cinquanta” sono state consegnate alla società per il prezzo in ognuna indicato e che, per quanto qui di CP_4 specifico interesse, “il prezzo di ciascuna fattura era quello concordato con e, Controparte_2 quando c'era il padre, anche con lui”; ha, ancora, riferito il teste che “ e Parte_2 CP_1
hanno chiesto una dilazione che è stata concessa … I rapporti con l' li curavo io
[...] CP_4
… settimanalmente … concordavo con e, in sua assenza, con il padre Controparte_2 le forniture, gli ordini e le modalità di pagamento … È vero che dopo la malattia di CP_1
, si occupò della gestione e direzione del sito in Patti Parte_2 Controparte_1 Parte_5
Piazza Mario Sciacca, curando gli affari delle e i rapporti con i fornitori, compresa la CP_4
Ciò posso dire con certezza …”. Controparte_5
Da queste dichiarazioni emerge chiaramente che vi è stata ingerenza di nella Controparte_1 gestione dell'attività aziendale della società con particolare riferimento alla trattazione e CP_4 alla cura degli affari commerciali della stessa.
Il predetto, infatti, si occupava, anche in presenza del figlio, di concordare le forniture dei beni, gli ordinatavi e le modalità di pagamento dei beni forniti dalla , mettendosi d'accordo con Parte_3 la predette fornitrice anche quanto al corrispettivo dei prodotti acquistati;
ciò, secondo quanto è possibile ricavare dall'espressioni usate dal teste, era avvenuto anche in un periodo diverso da quello in cui, pacificamente, l' si è occupato direttamente della gestione dell'azienda per via CP_1 dell'impedimento del figlio dovuto a ragioni di salute (documentate in atti), ossia nei mesi di aprile e maggio 2011.
Ed infatti il teste ha fatto esplicito riferimento alle fatture allegate dall'attrice (di cui si è detto sopra, dal marzo 2010 al marzo 2011), precisando che il prezzo di ciascuna di esse era stato concordato con
6 e, quando c'era il padre, anche con lui (come si è riportato sopra Controparte_2 testualmente), riferendosi perciò ad un'epoca antecedente al marzo-aprile 2011.
Il ha, inoltre, dichiarato che, essendo sorti problemi per il pagamento, sia , che Pt_2 Parte_2 hanno chiesto una dilazione e l'hanno ottenuto (essendo stati accettati in Controparte_1 pagamento degli assegni emessi da di cui si dirà più avanti). Controparte_3
Gli atti di ingerenza posti in essere da stando a questa non inattendibile Controparte_1 deposizione, non hanno riguardato mere operazioni esecutive, ma hanno avuto, evidentemente, una connotazione tale da essere espressione del potere di direzione degli affari sociali, in quanto implicanti una scelta – quali l'accordo sulle forniture, l'emissione degli ordini e sulle modalità di pagamento, oltre che sull'ammontare del corrispettivo - che è propria del titolare dell'impresa secondo quanto riportato sopra in punto di diritto.
Il teste , dopo avere dichiarato che “nel periodo cui si riferiscono le fatture allegate Parte_4 da 1 a 50… 5 marzo 2010 – 1° marzo 2011 io lavoravo alle dipendenze della …io mi CP_4 occupavo di verificare la quantità delle merci (consegnate, n.d.r.)”, ha confermato la circostanza articolata alla lett. h) del ricorso introduttivo (ossia: “vero o no che la ha Parte_3 sempre avuto contatti e trattato, durante il periodo relativo alle forniture e soprattutto nei mesi marzo-aprile 2011, con il sig. e con il sig. , padre Controparte_2 Controparte_1 dell'accomandatario , che, nell'occorsa vicenda, soprattutto dopo la malattia del figlio, Parte_2 assunse lui medesimo la gestione e direzione del bar - ristorante sito in Patti alla p.zza Mario Sciacca, curandone, a nome di personalmente ed esclusivamente gli affari ed i rapporti con i CP_4 fornitori, come la ricorrente, con i terzi e con i dipendenti”) ed ha anche riferito che, nel periodo in cui il figlio era stato male, il padre ( era colui che si occupava Parte_2 Controparte_1 della gestione, nel senso che si rapportava direttamente con i fornitori, tra cui la
[...]
. Parte_3
In questo quadro trova riscontro quanto assume l'appellante con il primo motivo di appello, che cioè durante il periodo cui si riferiscono le fatture (l'ultima delle quali reca la data del 18 marzo con scadenza a due mesi), oltre che nella restante parte del mese di marzo 2011 e poi nel mese di aprile
2011, si è inserito nella gestione dell'azienda societaria, compiendo una Controparte_1 serie di atti dal contenuto non meramente esecutivo, ma che presupponevano delle precise scelte operative e amministrative, tra cui concordare con i fornitori (come la ) i beni da Parte_3 acquistare per rifornire l'attività, trattare per i prezzi relativi, stabilire le modalità di pagamento, chiedere dilazioni nel momento di difficoltà, che sono propri di chi amministra la società.
Del resto, è lo stesso convenuto (oggi appellato) ad avere riconosciuto che, Controparte_1 durante i mesi di indisposizione del figlio per malattia, ossia marzo e aprile 2011, egli aveva
7 provveduto a “gestire l'esercizio commerciale”, recandosi nel locale e controllandone l'andamento nell'interesse del figlio (ed anche proprio).
A suo dire egli si sarebbe recato “solo sporadicamente” e in qualche occasione presso il bar e, trovandosi lì, avrebbe confermato qualche fornitura di merce, per sopperire a un'esigenza improvvisa del locale;
ma ciò avrebbe fatto come “ordinaria gestione” e svolgendo, comunque, ogni attività su precisa delega del figlio.
Ora, come si è visto, per aversi ingerenza nella gestione e nell'amministrazione idonea a far venir meno il beneficio della responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2320, comma 1, c.c., non conta la continuità di essa, né la durata nel tempo dell'attività posta in essere dall'accomandante, essendo la responsabilità illimitata riconducibile anche a condotte isolate oppure di non eccezionale rilievo;
ciò che conta è che si tratti, come nella specie, di un'attività gestoria espressione del potere di direzione degli affari sociali, in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa.
Vero è che, come anche si ricava dal disposto del secondo comma dell'articolo 2320 citato, all'accomandante è consentito il compimento di singoli atti di amministrazione e di singole operazioni gestorie, ma ciò presuppone il rilascio di apposita procura speciale per singoli atti o fatti (e non già una procura generale o ad una procura institoria;
v. Cass. civ. nn. 6429/1984; 1632/1982); nel caso di specie, però, il convenuto si è limitato solo ad asserire questo dato - di avere cioè compiuto qualche atto di ordinaria gestione “su precisa delega del figlio” -, senza fornire alcun elemento di riscontro.
Né rileva il fatto che l'ingerenza gestionale su cui vi è stata sostanziale ammissione da parte dello stesso si riferisca ad un periodo in buona parte successivo a quello cui Controparte_1 pertengono le fatture prodotte in atti, dato che, anche a voler prescindere dalle risultanze della prova testimoniale (che hanno riguardato, come si è visto, anche l'epoca delle fatture), in ogni caso è principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale che la responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 cod. civ. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa (così Cass. civ. nn. 22256/2012;
22246/2012). Secondo questo pacifico insegnamento del Giudice nomofilattico, infatti,
l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale, quale socio divenuto illimitatamente responsabile, lo è per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale (così Cass. civ. n. 15252/2015).
8 Discende da tutto quanto sopra che merita accoglimento il motivo di appello in esame, per l'effetto dovendosi riconoscere la responsabilità solidale di per il pagamento della Controparte_1 somma dovuta da in favore di CP_4 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., nella misura riconosciuta dal Parte_3
Tribunale, con gli interessi di mora di cui alla pronuncia medesima.
Col secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale nulla ha statuito nemmeno sulla domanda proposta nei confronti di la quale, avendo emesso in favore della Controparte_3 [...] gli assegni già depositati in primo grado, avrebbe promesso il pagamento dei debiti Pt_3 dell' CP_4
Evidenzia che la circostanza avrebbe trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali di Tes_1
e (di cui ha riportato stralci testuali), tale che il primo Giudice
[...] Parte_4 avrebbe dovuto condannare anche la in via solidale, siccome, avendo ella promesso di CP_3 pagare le somme indicate negli assegni anzidetti, si sarebbe accollata il debito della società ex art. 1273 c.c. senza poi avere onorato quell'impegno.
Richiama giurisprudenza di merito a fondamento dell'ulteriore assunto secondo il quale la responsabilità della deriverebbe anche dal disposto dell'art. 1180 c.c., dato che chi CP_3 emette consapevolmente assegni per pagare un debito altrui pone in essere un negozio giuridico unilaterale impegnativo (adempimento dell'obbligo altrui) che lo vincola al pagamento medesimo
(art. 1180 c.c.); con la conseguenza che, protestato l'assegno, non potrebbe esonerarsi dalle conseguenze del proprio inadempimento asserendo che il pagamento cartolare, in quanto destinato alla estinzione dell'obbligo altrui, sarebbe per ciò stesso privo di causa.
Ciò in quanto – aggiunge –, qualora il prenditore di un assegno bancario assuma che l'emissione del titolo medesimo sia avvenuta in relazione ad un accollo, da parte del traente, del debito di un terzo, si dà luogo ad una successione (in via cumulativa) del debito stesso a titolo particolare del debito stesso. Richiama in proposito, per estremi cronologico-numerici, talune pronunce della Suprema
Corte.
Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.
Anche in tal caso il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di condanna solidale della con statuizione che, parimenti, non è condivisibile. CP_3
Dalla documentazione prodotta in atti a tal uopo risultano taluni assegni bancari non trasferibili a firma di tratti sulla banca Monte dei Paschi di Siena e rilasciati in favore Controparte_3 della e segnatamente: Parte_3
9 1) l'assegno n. 0807904515-02 del 30 luglio 2011 recante l'importo di € 3.300, rimasto insoluto;
2) l'assegno n. 0807904516-03 del 30 agosto 2011 recante lo stesso importo suddetto, che è stato protestato;
3) l'assegno n. 0807904517-04 del 30 settembre 2011 recante lo stesso importo suddetto, che è stato protestato.
Quanto ai restanti assegni prodotti da parte ricorrente, a firma della stessa , essi risultano CP_3 tutti “non trasferibili” e taluni emessi in favore di soggetti determinati, diversi dalla Parte_3
(segnatamente due in favore di tale Dominamiccina s.r.l., un altro in favore di “A.L.S. s.r.l.”), mentre i restanti due sono privi dell'indicazione del beneficiario.
Si tratta – quanto a questi ultimi due - dell'assegno bancario non trasferibile n. 0807904519-06 del
30 novembre 2011, dell'importo di € 3.300,00, e dell'assegno bancario non trasferibile n.
0807904520-07 del 30 dicembre 2011, dello stesso importo anzidetto, di cui non vi attestazione di protesto o di impagato o simili.
Ora, riguardo a siffatti due assegni, il possesso di essi da parte della – che li ha prodotti Parte_3 in originale –, seppure con la clausola “non trasferibile”, consente di affermare che alla società medesima è stato attribuito, mediante la consegna dei titoli stessi, il diritto al pagamento degli importi in essi indicati in base alla sola presentazione del titolo, dal momento che il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (così, da ultimo, Cass. civ. n.
1202/2022; 4910/2017; 6556/20210).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale di maggior rigore, peraltro, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (così Cass. civ. nn. 731/2020; 31879/2019; 15688/2013; 4801/1986; 2561/1982).
10 Ora, sia che si voglia aderire al primo meno rigoroso indirizzo, sia che si aderisca al secondo – maggioritario -, in ogni caso i due assegni in parola, come anche i tre contenenti l'indicazione della quale beneficiaria, legittimano quest'ultima a far valere la pretesa creditoria in essi Parte_3 contenuta in quanto, comunque, come si è detto più diffusamente sopra e come si specificherà anche appresso, la società ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente del rapporto sottostante, cui detti titoli consegnati dalla si riferiscono. CP_3
Quanto ai restanti tre assegni “non trasferibili”, recanti il nome di un beneficiario diverso dalla
[...]
(segnatamente l'assegno n. 0807904512-12 dell'importo di € 2.500,00 datato 30 aprile Pt_3
2011, avente come beneficiaria la “A.L.S. s.r.l.”; l'assegno n. 0807904518-05 dell'importo di €
3.300,00 datato 30 ottobre 2011, recante quale beneficiaria “Dominamiccina s.r.l.”; l'assegno n.
0807904513-00 dell'importo di € 2.500,00 datato 30 maggio 2011, intestato a “Dominamiccina
s.r.l.”), va detto che in linea di principio non è esclusa nel nostro ordinamento la possibilità di dare in pagamento un assegno in cui il beneficiario sia diverso dal prenditore, dato che, a norma dell'art. 1992 c.c., “il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo”. Il possesso ad legitimationes è sufficiente, infatti, ad esercitare il diritto cartolare, essendo indice della titolarità del medesimo, senza che ne sia necessaria la prova (v. Cass. civ. n. 4048/1977).
Nondimeno, poiché la mera detenzione materiale del titolo non è sufficiente ad assicurare in concreto la legittimazione, a tal fine è indispensabile il rispetto delle “forme prescritte dalla legge” (come recita lo stesso art. 1992 c.c.), ossia la continuità formale delle girate (art. 2008 c.c.) oppure la doppia intestazione (art. 2021 c.c.).
In mancanza di queste forme – che nel caso di specie non risultano rispettate quanto ai tre assegni di che trattasi -, il mero possessore non intestatario (quale nell'ipotesi in esame è la ) non Parte_3 può considerarsi legittimato alla pretesa del credito contenuto nel titolo, salvo che dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva la ragione creditoria medesima (Cass. civ. nn. 63/2012;
17689/2006).
E, analogamente a quanto si è detto sopra riguardo ai due assegni privi della indicazione del beneficiario, nella fattispecie all'attenzione della Corte le prove raccolte in primo grado consentono di ritenere dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante cui si riferiscono anche i tre assegni con diverso intestatario di che trattasi.
A tal proposito vengono in rilievo, invero, a tal proposito, le dichiarazioni testimoniali di Parte_4
, dipendente della il quale ha riferito “la mai ha contestato le fatture
[...] CP_4 CP_4
… riguardo alla circostanza sub G, posso dire che la signora ha dichiarato, nel Controparte_3 corso di una conversazione con , suo compagno, che doveva emettere degli Controparte_2
11 assegni per la ” ; nonché la deposizione del già nominato Parte_3 Tes_1
secondo cui: “se non ricordo male le forniture cui si riferiscono le fatture 1/50 sono state
[...] pagate con assegni della signora … andati in protesto … e CP_3 Parte_2 Controparte_1 hanno chiesto una dilazione che è stata concessa accettando gli assegni emessi dalla signora
”. CP_3
Una certa valenza probatoria può attribuirsi, in questo quadro, anche al contegno processuale dell' in primo grado: la predetta resistente, tra le allegazioni difensive, ha dedotto sul CP_4 punto – sia pure a propria discolpa – che il pagamento delle fatture richiesto era stato promesso e garantito dalla mediante la consegna di assegni accettati da controparte (dando vita, così, CP_3 secondo la prospettazione della resistente, ad un nuovo rapporto obbligatorio con modifica del soggetto passivo, non ad una vicenda traslativa, ma, a suo dire, novativa ex 1235 c.c.).
Analogamente il resistente in primo grado ha allegato la medesima Controparte_1 circostanza fattuale suddetta – che, cioè, il pagamento delle fatture in questione, a partire dal mese di marzo del 2011, era stato promesso e garantito dalla (la quale – ha precisato - all'epoca CP_3 era compagna del socio accomandatario mediante la consegna di diversi Controparte_2 assegni accettati dalla - (dando vita così, sempre a suo dire, ad un'ipotesi di novazione- Parte_3 accollo di debito, definito più precisamente quale “accollo novativo”).
Risulta, peraltro, in atti una produzione documentale effettuata proprio dall' (in primo CP_4 grado) relativa alla stampa di un estratto contabile della stessa società al 21 febbraio 2011 in cui sono descritte le fatture oggetto di causa che reca in calce la seguente annotazione scritta a penna “fatture pagate con assegni a firma – x ricevuta” con la sottoscrizione ” Controparte_3 Testimone_1 ed a fianco la dicitura “protestati”; ad essa sono allegate n. 10 matrici di assegni, riconducibili a quelli prodotti in atti dalla (sopra descritti), eccetto che la prima matrice (relativa ad Parte_3 un assegno n. 08079045-11 di € 2.500, datato 30 marzo 2011) rispetto alla quale non risulta prodotto in atti dalla ricorrente (odierna appellante) il titolo.
I dati documentali, la prova testimoniale e gli argomenti di prova traibili dallo stesso contegno processuale della parte debitrice depongono senz'altro nel senso che a Controparte_3 partire dall'aprile 2011 (non potendovi essere certezza, in mancanza della sua produzione integrale in atti, dell'assegno da ultimo detto datato 30 marzo 2011), si è impegnata ed ha consegnato alla
[...] gli assegni bancari anzidetti, per un totale di € 27.300,00, in Parte_3 pagamento (in parte qua) del corrispettivo dei beni forniti dalla predetta società alla CP_4 in pieno accordo con quest'ultima – titolare del debito -, titoli che risultano accettati senz'altro dalla creditrice, ma che sono rimasti impagati, in quanto protestati e/o richiamati e/o simili vicende.
12 Sotto il profilo giuridico la dazione di un assegno in pagamento configura, secondo la giurisprudenza dominante, un'ipotesi di “prestazione in luogo di adempimento”, che estingue l'obbligazione solo conseguentemente al “buon fine” del titolo medesimo: più precisamente, secondo tale insegnamento prevalente, la consegna di un assegno bancario si configura come una datio in solutum o, meglio, come proposta di datio pro solvendo la cui efficacia liberatoria dipende dall'accettazione da parte del creditore, che deve considerarsi, però, effettuata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in moneta (v. Cass. civ. S. U. n.
26617/2007; in senso analogo e pressoché conforme Cass. civ. nn. 33428/2019; 17127/2011;
12324/2005; 3427/1998; 4205/1980).
Nel caso in cui sia il terzo a consegnare un assegno in pagamento del debito altrui – come nella specie
è avvenuto – il fatto è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c., essendo principio giurisprudenziale pacifico che è consentito l'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore del creditore, purché il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato (v. Cass. civ. n. 15111/2019; 2207/2013;
8922/1998).
Nel caso in esame, secondo quanto si è esposto sopra in punto di fatto, la , in accordo con CP_3 la società debitrice, ha volontariamente consegnato alla creditrice (in pagamento in Parte_3 parte qua della somma dovuta dalla in base alle fatture di che trattasi) gli assegni CP_4 suddetti, assegni che la creditrice ha accettato, provvedendo al loro incasso, ma che però non hanno avuto “buon fine”, non essendosi perciò verificato il conseguente effetto estintivo dell'obbligazione della debitrice nei confronti della . Parte_3
Orbene, se quanto sin qui esposto riguarda l'inquadramento giuridico del rapporto tra il terzo (la
) ed il creditore (la ), va detto, quanto alla relazione tra la prima e la società CP_3 Parte_3 debitrice, che, essendo rimasto provato che la dazione dei titoli da parte della è avvenuta CP_3 in accordo con quest'ultima (si richiamano le dichiarazioni testimoniali già sopra riportate sul punto:
“posso dire che la signora ha dichiarato, nel corso di una conversazione con Controparte_3
, suo compagno, che doveva emettere degli assegni per la Controparte_2 [...]
”; “se non ricordo male le forniture cui si riferiscono le fatture 1/50 sono state Parte_3 pagate con assegni della signora … andati in protesto … e CP_3 Parte_2 Controparte_1 hanno chiesto una dilazione che è stata concessa accettando gli assegni emessi dalla signora
”, oltre alle stesse allegazioni in fatto dell' in primo grado, e di CP_3 CP_4 CP_1
, questa operazione è riconducibile, come anche l'appellante ha rilevato, alla figura
[...]
13 dell'accollo ex art. 1273 c.c., cui ha aderito senz'altro la società creditrice, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti come sin qui esposti.
Effetto naturale dello stesso è stato, nel caso di specie, il cumulo di responsabilità tra la società debitrice originaria e la – entro i limiti dell'importo di cui ai nove assegni sopra indicati CP_3
-, trattandosi di accollo cui la creditrice ha aderito ma senza aver dichiarato espressamente di liberare la debitrice, né avere condizionato espressamente la stipulazione alla liberazione della deve CP_4 sul punto disattendersi quanto dedotto (sia pure solo in primo grado) dalle parti resistenti circa il carattere novativo dell'accollo, non risultando dagli atti di causa l'esistenza di un accordo tra la accollante e la accollata secondo cui la si sarebbe obbligata a pagare un debito al posto CP_3 della estinguendo l'obbligazione di quest'ultima e dando origine ad una nuova obbligazione CP_4 nei confronti della , cui abbia prestato adesione esplicita quest'ultima. Parte_3
In mancanza, dunque, di espressa ed univoca liberazione della debitrice quest'ultima CP_4
e la sono rimaste obbligate in via solidale per il debito della prima verso la CP_3 Parte_3
(di cui alle n. 50 fatture suddette), seppure la debba rispondere solidalmente di esso sino CP_3 all'ammontare di € 27.300 (corrispondente alla somma degli importi recati dai nove assegni bancari di cui sopra), con gli interessi di mora su tale somma, come stabiliti dal Tribunale con pronuncia non impugnata sul punto, siccome accessori del debito medesimo (v. Cass. civ. n. 3090/1985).
Ne discende che, in accoglimento del secondo motivo di appello, va dichiarato che
[...]
è responsabile in solido, sino all'ammontare di € 27.300, del debito dell' CP_3 CP_4 nei confronti della , con conseguente condanna della stessa, entro il suddetto Parte_3 ammontare, in solido con l' medesima, al relativo pagamento. CP_4
Il terzo motivo riguarda la statuizione sulle spese, dolendosi l'appellante che la liquidazione sia avvenuta in violazione dei parametri tariffari minimi.
Deduce, in particolare, che in base al valore della controversia, compreso nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, nel minimo, avrebbe dovuto liquidarsi, per compensi, la somma di € 2.738,00, oltre accessori
Chiede, perciò, che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, si voglia tenere conto dei valori tabellari medi, i quali, sempre secondo detta norma, potrebbero essere incrementati per il numero delle parti e delle controparti, tale che, nel minimo, la somma da liquidare potrebbe essere liquidata in € 5.202,00 oltre accessori e rimborso delle spese (come da notula delle spese allegata).
Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.
14 Nel liquidare l'onorario in complessivi € 2.400,00, senza peraltro alcuna specificazione, il primo
Giudice è andato al di sotto dei minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al D. M. 55/2014 (all'epoca applicabili ratione temporis): essendo, infatti, il valore della controversia (in base al diritto accertato) da ricondurre allo scaglione da € 26.001 a € 52.000, l'importo liquidabile per ciascuna delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) sarebbe stato pari nel minimo, in base a dette tabelle, a
€ 3.972,00 (ossia, rispettivamente per le quattro fasi, € 810, € 574, € 1.204 e € 1.384).
Ciò detto, merita accoglimento la censura de qua anche riguardo al ricorso fatto dal Tribunale ai valori (meno che) minimi ed al mancato aumento per la pluralità delle controparti, dato che, a mente dell'art. 4 del decreto citato (attualmente vigente), “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; il comma 2 poi recita: “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La suddetta disposizione, nel testo in vigore alla data della liquidazione di primo grado, stabiliva: “1.
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fi no all'80 per cento, o diminuiti fi no al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fi no al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a
15 un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
In base sia al nuovo che al vecchio testo del citato articolo, dunque, ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, stabiliti tabellarmente tra un minimo ed un massimo, occorre tenere conto in concreto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
nonché dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”; nel caso in cui, poi, il difensore assista un solo soggetto contro più soggetti, il compenso unico può essere aumentato in una certa misura
(come sopra).
Ora, posto che in questa sede la liquidazione deve avvenire sulla base delle tabelle allegate al D. M.
55/2014 ed alla normativa di cui al predetto decreto, come aggiornato, però, con D. M. 147/2022 – stante il principio di diritto vivente, granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (così tra le tante da ultimo Cass. civ. n. 18989/2021) -, reputa la Corte che, avuto riguardo alla natura della contesa ed al numero ed alle questioni di diritto e di fatto trattate, ai risultati conseguiti ed alla difficoltà dell'affare – che ha riguardato tre posizioni giuridiche non identiche, seppur correlate allo stesso rapporto sostanziale –, può tenersi conto, ai fini della presente liquidazione, di un valore tariffario rientrante tra i minimi e i medi, secondo lo scaglione di riferimento in base al diritto accertato (€ 26.001- € 52.000), dovendosi quantificare così i compensi, per il primo grado, in complessivi € 4.400, di cui € 900 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva;
€ 1.100 per la fase istruttoria e € 1.700 per la fase decisionale.
Può farsi luogo all'aumento per la pluralità di controparti, dal momento che il legale ha assistito la nei confronti di tre parti (dovendosi considerare unica la e Parte_3 CP_4 CP_2
, suo legale rappresentante e socio accomandatario), tale che, tenuto conto del doppio
[...] aumento del 30% per ciascuna parte successiva alla prima, l'importo del compenso per il primo grado sarà pari complessivamente a € 7.040.
16 Al rimborso delle spese del primo grado in favore della società attrice, come testé (ri)determinate, vanno condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., la in persona CP_4 del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. Controparte_2 CP_1
e stante la solidarietà della loro rispettiva obbligazione (v. Cass.
[...] Controparte_3 civ. n. 799/1968) e considerata la loro integrale soccombenza in esito al presente grado di appello.
È noto, infatti, che, in tema di impugnazioni, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata nel caso in cui riformi in tutto o in parte (come nella specie) la sentenza impugnata (ex art. 336, comma 1,
c.p.c.), dovendo l'onere delle spese essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
la decisione dell'impugnazione sulla questione principale comporta, infatti, la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma non investita da specifica censura (così, tra le tante, Cass. civ. n. 33412/2024; 27606/2019; 23985/2019).
In questa prospettiva, i su nominati e odierni Controparte_1 Controparte_3 appellati, vanno inoltre condannati, sempre per la loro soccombenza (accertata nel presente grado), in via solidale tra loro (ex art. 97 c.p.c.) al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che, avuto riguardo, mutatis mutandis, agli stessi criteri di cui si è detto sopra (per il primo grado) e applicando un solo aumento (per la parte oltre alla prima) – essendo da escludere dal rapporto processuale, riguardo al profilo delle spese in appello, la posizione di per la CP_4 ragione precipua di cui si dirà appresso) -, vanno liquidate in complessivi € 5.800 a titolo di onorario
- di cui € 1.200 per la fase di studio, € 900 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase di trattazione
(sul punto si veda il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 2.000 per la fase decisionale -
, che, aumentati del 30%, sono pari a € 7.540.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Quanto, infine, al rapporto processuale tra la e la ferma la Parte_3 CP_4 rideterminazione del quantum dei compensi del primo grado (in accoglimento del terzo motivo di appello), per la soccombenza dell' nel presente grado, dovuta, appunto, CP_4 all'accoglimento del motivo sulle spese, la stessa va condannata al rimborso, in favore di controparte, di spese e compensi del presente grado, nella misura da determinare in base alle tariffe di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del diritto accertato in questa sede - pari alla differenza tra l'importo di € 2.400 + accessori (pari a complessivi € 3.502) liquidato in primo grado a titolo di onorario e quello rideterminato dalla Corte in € 7.040 + accessori (pari in totale a € 10.272) -, dunque
17 € 6.770 (riferimento allo scaglione da € 5.201 a € 26.000) -; è ciò in virtù del criterio del disputatum, in base al quale il valore della causa va riferito, per l'appello, alla sola pretesa che ha formato oggetto di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 18465/2024; 27871/2017; 536/2011).
Stante quanto sopra e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità della disputa relativa, può liquidarsi a titolo di onorario la somma di € 2.906 - di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, e 922,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. civ. n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta).
Nulla sulle spese quanto ad (in proprio), la cui posizione non è stata Controparte_2 coinvolta nel presente appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...] in persona dell'amministratore e legale rappresentante p. t. Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato in date 31 ottobre 2022, 9 novembre 2022 e 6 luglio 2023, nei
[...] confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., di di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 591/2022 del 2 agosto 2022, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara tenuto in solido con la società al pagamento della Controparte_1 CP_4 somma dalla stessa dovuta in base alla pronuncia di primo grado, sul punto divenuta cosa giudicata, ivi compresi gli interessi di mora come stabiliti in essa, per l'effetto condannandolo al relativo pagamento, in solido con la predetta società, in favore della Parte_3
[...]
• in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara tenuta in solido con la società al pagamento del Controparte_3 CP_4 relativo debito (di cui alla sentenza anzidetta, sul punto divenuta giudicato) nei confronti della ma sino alla concorrenza dell'importo di € 27.300, per Parte_3
l'effetto condannandola al relativo pagamento, in solido con la predetta società;
• in accoglimento del terzo motivo di appello, ridetermina in complessivi € 7.040,00 l'importo dei compensi da rimborsare dall' in favore della società attrice (oggi appellante) in CP_4 relazione al primo grado di giudizio, come in parte motiva ripartiti, condannando al relativo
18 pagamento, in solido tra loro e con la anche e CP_4 Controparte_1 [...]
oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario CP_3 spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_3 spese del presente grado in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 7.540 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese del CP_4 presente grado in favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario
(come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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