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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5589/2023, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
LL UN (CF: ), C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. Francesco Pisano (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 in atti
ATTORI
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Sara D'Antuono (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 in atti e
, in persona del l.r.p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RUSSO (C.F.: ), C.F._5 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti i sig.ri Parte_1
e hanno convenuto innanzi al Giudice di Pace di
[...] Parte_2
LA (e poi in riassunzione innanzi all'intestato Tribunale) il CP_1
e la al fine di sentire accolte le domande riportante in calce
[...] CP_2 all'atto introduttivo e di cui meglio si dirà in appresso.
2. In punto di fatto, gli attori premettono: a) di avere ricevuto, in data 11.7.2022, la notifica di un avviso di accertamento esecutivo ex l. n. 160/2019, contenente l'ingiunzione a pagare la somma di euro 3.557,10; b) che la somma sarebbe dovuta a cagione del mancato pagamento della indennità di occupazione sine titulo per le annualità 2007 e 2017 del manufatto abusivo ubicato in , alla via Giacinto CP_1
Gigante n. 10, identificato al CF al foglio 2, p.lla 878, sub 4.
3. Sempre in linea di premessa, gli istanti deducono quanto segue: 1) il
[...]
, con delibera del C.C. n. 25 del 21.9.2015, intese dare attuazione alla legge CP_1 regionale n. 5/2013, relativa all'utilizzo di 300 fabbricati abusivi acquisiti al patrimonio comunale;
2) tuttavia il regolamento in questione restò (a dire degli attori) lettera morta in quanto agli occupanti non fu mai ordinata la liberazione degli immobili per consentire la realizzazione dei sopralluoghi propedeutici alle procedure di cui al regolamento in questione;
3) con successiva delibera di Giunta, del 3.11.2017, venivano approvate delle linee guida, dirette agli uffici comunali, circa la “gestione” di tali manufatti e, in esecuzione delle stesse, veniva ingiunto agli occupanti di pagare le indennità di occupazione relative alle annualità 2007 e 2017 (nonché, successivamente, le annualità 2008 e 2018, 2009 e 2019 e così via); 4) per il manufatto di cui si tratta il “ha posto in essere soltanto le ordinarie procedure CP_1 di ingiunzione alla demolizione e all'accertamento dell'inottemperanza a detta ingiunzione”; 5) peraltro, oltre a non aver effettuato alcun sopralluogo (sicché l'indennità prevista prescinde dall'accertamento dello stato dei luoghi ed è uguale per tutti i manufatti, con conseguente disparità tra situazioni obiettivamente differenti), la richiesta sarebbe ab imis illegittima considerato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 140/2018.
4. Più in dettaglio, a dire degli attori, l'accertamento di cui sopra sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
A) travisamento del potere affidato dalla legge al nella Controparte_1 gestione dei manufatti abusivi, sotto il profilo del relativo sfruttamento economico;
B) illegittimità della richiesta sotto il profilo della insussistenza del danno da occupazione sine titulo che non può essere ritenuto in re ipsa;
C) intervenuta prescrizione del credito;
D) vizi propri dell'atto di accertamento, in quanto adottato senza consentire all'interessato adeguate possibilità difensive.
5. Si è costituito il , che ha dedotto: 1) la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo;
2) la carenza di giurisdizione del GO (in quanto si intende contestare l'esercizio del potere alla base dell'atto di riscossione di cui si tratta); 3) nel merito, l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della domanda attorea.
In via riconvenzionale ha richiesto, per il caso di verifica della illegittimità dell'atto impugnato, di accertare la pretesa sostanziale corrispondente alla situazione di fatto (incontestata) relativa al godimento di detto immobile.
6. Si è costituito anche il Concessionario per la riscossione, che ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) l'infondatezza delle avverse domande (ed in specie di quella relativa alla prescrizione del credito, stante il compimento di atti interruttivi).
7. Disposto lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la p.c. e trattenuta in decisione con provvedimento del 30.6.2025.
8. Negli scritti conclusionali gli attori ed il convenuto hanno ribadito i CP_1 rispettivi asserti, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
9. In punto di giurisdizione va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dovendosi dare corso all'orientamento – più volte ribadito dalla giurisprudenza – secondo cui “la controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva e, quindi, una pretesa che non costituisce esplicazione di potere autoritativo è devoluta alla giurisdizione del G.O., sicché, ai sensi dell'art. 11, c.p.a., la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione nel rispetto delle formalità dettate dalla predetta disposizione normativa” (di recente v. Tar Lazio, Roma, n. 5960/2020, che richiama precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa).
10. Sempre in via preliminare vanno superate le eccezioni svolte dal CP_1 convenuto, siccome, in ogni caso, lo stesso ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese.
11. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del , tenuto conto del fatto che, tra l'altro, si CP_3 contesta la legittimità formale dell'atto di accertamento (profilo rispetto al quale, senz'altro, il Concessionario è legittimato passivo).
12. Nel merito la domanda va accolta, nei limiti appresso indicati.
13. In punto di premessa rileva considerare che la legittimità degli atti adottati dal va valutata avuto riguardo al tempo della loro emanazione e, Controparte_1 quindi, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ragione per cui è del tutto inconferente l'eccezione relativa alla “applicazione” di quanto statuito dalla Corte costituzionale nel 2018 in relazione ad una legislazione sopravvenuta.
14. Ciò detto, si tratta di valutare, in via prioritaria ed a mero titolo incidentale, stante il divieto generalizzato (suscettibile di eccezionali previsioni in deroga) di procedere all'annullamento degli atti della PA, la legittimità dell'operato del CP_1 avuto riguardo a quanto emerso nel corso del presente giudizio.
15. Sotto questo profilo, va osservato che l'art. 1, comma 65, cit. prevede quanto segue: “per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell' edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l' assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro il 31 dicembre 2021 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”.
16. Appare del tutto conferente con tale quadro normativo il regolamento adottato dal C.C. con delibera del 21.9.2015, in quanto sono ivi specificamente indicati i criteri diretti a stabilire le modalità di utilizzazione degli immobili in questione, nell'ottica, va rimarcato, di venire incontro ad esigenze di continuità abitativa degli interessati.
17. L'art. 5 del regolamento in questione, in particolare, dettava la disciplina da applicare in caso di “assegnazione con locazione” degli immobili in questione, subordinando la costituzione del rapporto (in via preferenziale con gli occupanti dei vari immobili) alla stipula di un contratto di locazione.
18. Ora, al di là di ogni altra considerazione, appare pacifico, per quanto qui emerso: 1) che non vi sia stato tra le parti alcun contratto in tal senso;
2) che gli istanti siano occupanti dell'immobile in questione.
19. Pertanto, la fattispecie in esame si colloca (salvo quanto si dirà a proposito della possibilità di un diverso utilizzo fruttuoso dell'immobile) al di fuori delle vicende regolate dal predetto atto di normazione generale e la pretesa del di CP_1 conseguenza, va riguardata alla stregua della richiesta di una indennità di occupazione sine titulo (come peraltro emerge chiaramente anche dai documenti agli atti di causa).
20. In questa logica, va scrutinata, in quanto logicamente preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito, che, per quanto emerge dagli è fondata con riferimento alla somma pretesa in relazione all'annualità 2007.
La giurisprudenza ha precisato che “il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.” (Cass. n. 26592/2020).
Dunque, per le annualità 2007, il credito azionato si è senz'altro prescritto.
21. Con riferimento all'altra parte di credito, per la quale peraltro sono stati versati in atti i documenti attestanti l'interruzione della prescrizione, secondo le regole sopra esposte, le censure degli interessati sono prive di consistenza.
22. Avuto riguardo al quadro normativo e alle linee guida adottate in data 3.11.2017, appare di tutta evidenza: a) che non era previsto alcun accertamento preventivo alla richiesta della indennità di occupazione, se non, appunto, la condizione occupativa dell'immobile, che nel caso di specie appare pacifica;
b) che il criterio determinativo della indennità di occupazione è parametrato ad un coefficiente, che tenendo conto della rendita catastale dell'immobile, porta a diversificare (sebbene, deve credersi in termini minimi) tra le indennità determinate con riferimento ai singoli immobili, e questo a prescindere dal rilievo che l'assunto da cui muovono gli attori (e cioè che il criterio determinativo sarebbe stato per tutti lo stesso) sia rimasto, nella presente sede, del tutto indimostrato.
23. Del resto, che un danno si sia verificato, emerge dalla circostanza, prima richiamata, che, in via subordinata alla mancata assegnazione in locazione agli occupanti l'immobile, il Comune avrebbe potuto procedere alla conseguente attribuzione dell'immobile a terzi.
24. Va dato seguito, quindi, all'orientamento secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; più in dettaglio, la medesima pronuncia ha precisato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. n. 33645/2022).
Ora, questo principio, nello specifico caso che interessa, va declinato nel peculiare senso che la “concreta” possibilità di utilizzazione diversa dell'immobile fosse in re ipsa in quanto normativamente prevista (nel senso che, subordinatamente alla mancata locazione agli occupanti, poteva essere concesso in locazione a terzi), con la conseguenza che non è necessario dare la dimostrazione (che invece va data nei rapporti tra privati) di aver ricercato, sul mercato, una diversa collocazione al bene e, a causa della sua illegittima occupazione, di non aver potuto conseguire il relativo utile.
Pertanto, il motivo in tal senso svolto dagli attori va disatteso.
25. È infondato anche il motivo relativo ai “vizi propri” dell'atto di accertamento.
In primo luogo, il contenuto dell'atto (diversamente da quanto genericamente addotto dagli attori) appare rispettoso della prescrizione normativa. In secondo luogo, non risulta allegato lo specifico pregiudizio sostanziale che la mancata partecipazione al procedimento (che peraltro ha natura prevalentemente riscossiva) avrebbe causato agli interessati.
26. In definitiva, la domanda va accolta nei limiti indicati (con dichiarazione di prescrizione della posta di credito relativa all'anno 2007, per l'ammontare di euro 1.602,00, con la conseguenza che l'avviso impugnato conserva la sua validità quanto all'importo di euro 1.890,00.
27. Visto l'accoglimento solo parziale della domanda (che, invece, va respinta per il resto), sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5589/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito nei limiti della somma di euro 1.602,00;
2) COMPENSA integralmente le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, 18.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5589/2023, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
LL UN (CF: ), C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. Francesco Pisano (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 in atti
ATTORI
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Sara D'Antuono (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 in atti e
, in persona del l.r.p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RUSSO (C.F.: ), C.F._5 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti i sig.ri Parte_1
e hanno convenuto innanzi al Giudice di Pace di
[...] Parte_2
LA (e poi in riassunzione innanzi all'intestato Tribunale) il CP_1
e la al fine di sentire accolte le domande riportante in calce
[...] CP_2 all'atto introduttivo e di cui meglio si dirà in appresso.
2. In punto di fatto, gli attori premettono: a) di avere ricevuto, in data 11.7.2022, la notifica di un avviso di accertamento esecutivo ex l. n. 160/2019, contenente l'ingiunzione a pagare la somma di euro 3.557,10; b) che la somma sarebbe dovuta a cagione del mancato pagamento della indennità di occupazione sine titulo per le annualità 2007 e 2017 del manufatto abusivo ubicato in , alla via Giacinto CP_1
Gigante n. 10, identificato al CF al foglio 2, p.lla 878, sub 4.
3. Sempre in linea di premessa, gli istanti deducono quanto segue: 1) il
[...]
, con delibera del C.C. n. 25 del 21.9.2015, intese dare attuazione alla legge CP_1 regionale n. 5/2013, relativa all'utilizzo di 300 fabbricati abusivi acquisiti al patrimonio comunale;
2) tuttavia il regolamento in questione restò (a dire degli attori) lettera morta in quanto agli occupanti non fu mai ordinata la liberazione degli immobili per consentire la realizzazione dei sopralluoghi propedeutici alle procedure di cui al regolamento in questione;
3) con successiva delibera di Giunta, del 3.11.2017, venivano approvate delle linee guida, dirette agli uffici comunali, circa la “gestione” di tali manufatti e, in esecuzione delle stesse, veniva ingiunto agli occupanti di pagare le indennità di occupazione relative alle annualità 2007 e 2017 (nonché, successivamente, le annualità 2008 e 2018, 2009 e 2019 e così via); 4) per il manufatto di cui si tratta il “ha posto in essere soltanto le ordinarie procedure CP_1 di ingiunzione alla demolizione e all'accertamento dell'inottemperanza a detta ingiunzione”; 5) peraltro, oltre a non aver effettuato alcun sopralluogo (sicché l'indennità prevista prescinde dall'accertamento dello stato dei luoghi ed è uguale per tutti i manufatti, con conseguente disparità tra situazioni obiettivamente differenti), la richiesta sarebbe ab imis illegittima considerato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 140/2018.
4. Più in dettaglio, a dire degli attori, l'accertamento di cui sopra sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
A) travisamento del potere affidato dalla legge al nella Controparte_1 gestione dei manufatti abusivi, sotto il profilo del relativo sfruttamento economico;
B) illegittimità della richiesta sotto il profilo della insussistenza del danno da occupazione sine titulo che non può essere ritenuto in re ipsa;
C) intervenuta prescrizione del credito;
D) vizi propri dell'atto di accertamento, in quanto adottato senza consentire all'interessato adeguate possibilità difensive.
5. Si è costituito il , che ha dedotto: 1) la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo;
2) la carenza di giurisdizione del GO (in quanto si intende contestare l'esercizio del potere alla base dell'atto di riscossione di cui si tratta); 3) nel merito, l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della domanda attorea.
In via riconvenzionale ha richiesto, per il caso di verifica della illegittimità dell'atto impugnato, di accertare la pretesa sostanziale corrispondente alla situazione di fatto (incontestata) relativa al godimento di detto immobile.
6. Si è costituito anche il Concessionario per la riscossione, che ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) l'infondatezza delle avverse domande (ed in specie di quella relativa alla prescrizione del credito, stante il compimento di atti interruttivi).
7. Disposto lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la p.c. e trattenuta in decisione con provvedimento del 30.6.2025.
8. Negli scritti conclusionali gli attori ed il convenuto hanno ribadito i CP_1 rispettivi asserti, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte.
9. In punto di giurisdizione va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dovendosi dare corso all'orientamento – più volte ribadito dalla giurisprudenza – secondo cui “la controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva e, quindi, una pretesa che non costituisce esplicazione di potere autoritativo è devoluta alla giurisdizione del G.O., sicché, ai sensi dell'art. 11, c.p.a., la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione nel rispetto delle formalità dettate dalla predetta disposizione normativa” (di recente v. Tar Lazio, Roma, n. 5960/2020, che richiama precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa).
10. Sempre in via preliminare vanno superate le eccezioni svolte dal CP_1 convenuto, siccome, in ogni caso, lo stesso ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese.
11. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del , tenuto conto del fatto che, tra l'altro, si CP_3 contesta la legittimità formale dell'atto di accertamento (profilo rispetto al quale, senz'altro, il Concessionario è legittimato passivo).
12. Nel merito la domanda va accolta, nei limiti appresso indicati.
13. In punto di premessa rileva considerare che la legittimità degli atti adottati dal va valutata avuto riguardo al tempo della loro emanazione e, Controparte_1 quindi, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ragione per cui è del tutto inconferente l'eccezione relativa alla “applicazione” di quanto statuito dalla Corte costituzionale nel 2018 in relazione ad una legislazione sopravvenuta.
14. Ciò detto, si tratta di valutare, in via prioritaria ed a mero titolo incidentale, stante il divieto generalizzato (suscettibile di eccezionali previsioni in deroga) di procedere all'annullamento degli atti della PA, la legittimità dell'operato del CP_1 avuto riguardo a quanto emerso nel corso del presente giudizio.
15. Sotto questo profilo, va osservato che l'art. 1, comma 65, cit. prevede quanto segue: “per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell' edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l' assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro il 31 dicembre 2021 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”.
16. Appare del tutto conferente con tale quadro normativo il regolamento adottato dal C.C. con delibera del 21.9.2015, in quanto sono ivi specificamente indicati i criteri diretti a stabilire le modalità di utilizzazione degli immobili in questione, nell'ottica, va rimarcato, di venire incontro ad esigenze di continuità abitativa degli interessati.
17. L'art. 5 del regolamento in questione, in particolare, dettava la disciplina da applicare in caso di “assegnazione con locazione” degli immobili in questione, subordinando la costituzione del rapporto (in via preferenziale con gli occupanti dei vari immobili) alla stipula di un contratto di locazione.
18. Ora, al di là di ogni altra considerazione, appare pacifico, per quanto qui emerso: 1) che non vi sia stato tra le parti alcun contratto in tal senso;
2) che gli istanti siano occupanti dell'immobile in questione.
19. Pertanto, la fattispecie in esame si colloca (salvo quanto si dirà a proposito della possibilità di un diverso utilizzo fruttuoso dell'immobile) al di fuori delle vicende regolate dal predetto atto di normazione generale e la pretesa del di CP_1 conseguenza, va riguardata alla stregua della richiesta di una indennità di occupazione sine titulo (come peraltro emerge chiaramente anche dai documenti agli atti di causa).
20. In questa logica, va scrutinata, in quanto logicamente preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito, che, per quanto emerge dagli è fondata con riferimento alla somma pretesa in relazione all'annualità 2007.
La giurisprudenza ha precisato che “il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.” (Cass. n. 26592/2020).
Dunque, per le annualità 2007, il credito azionato si è senz'altro prescritto.
21. Con riferimento all'altra parte di credito, per la quale peraltro sono stati versati in atti i documenti attestanti l'interruzione della prescrizione, secondo le regole sopra esposte, le censure degli interessati sono prive di consistenza.
22. Avuto riguardo al quadro normativo e alle linee guida adottate in data 3.11.2017, appare di tutta evidenza: a) che non era previsto alcun accertamento preventivo alla richiesta della indennità di occupazione, se non, appunto, la condizione occupativa dell'immobile, che nel caso di specie appare pacifica;
b) che il criterio determinativo della indennità di occupazione è parametrato ad un coefficiente, che tenendo conto della rendita catastale dell'immobile, porta a diversificare (sebbene, deve credersi in termini minimi) tra le indennità determinate con riferimento ai singoli immobili, e questo a prescindere dal rilievo che l'assunto da cui muovono gli attori (e cioè che il criterio determinativo sarebbe stato per tutti lo stesso) sia rimasto, nella presente sede, del tutto indimostrato.
23. Del resto, che un danno si sia verificato, emerge dalla circostanza, prima richiamata, che, in via subordinata alla mancata assegnazione in locazione agli occupanti l'immobile, il Comune avrebbe potuto procedere alla conseguente attribuzione dell'immobile a terzi.
24. Va dato seguito, quindi, all'orientamento secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; più in dettaglio, la medesima pronuncia ha precisato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. n. 33645/2022).
Ora, questo principio, nello specifico caso che interessa, va declinato nel peculiare senso che la “concreta” possibilità di utilizzazione diversa dell'immobile fosse in re ipsa in quanto normativamente prevista (nel senso che, subordinatamente alla mancata locazione agli occupanti, poteva essere concesso in locazione a terzi), con la conseguenza che non è necessario dare la dimostrazione (che invece va data nei rapporti tra privati) di aver ricercato, sul mercato, una diversa collocazione al bene e, a causa della sua illegittima occupazione, di non aver potuto conseguire il relativo utile.
Pertanto, il motivo in tal senso svolto dagli attori va disatteso.
25. È infondato anche il motivo relativo ai “vizi propri” dell'atto di accertamento.
In primo luogo, il contenuto dell'atto (diversamente da quanto genericamente addotto dagli attori) appare rispettoso della prescrizione normativa. In secondo luogo, non risulta allegato lo specifico pregiudizio sostanziale che la mancata partecipazione al procedimento (che peraltro ha natura prevalentemente riscossiva) avrebbe causato agli interessati.
26. In definitiva, la domanda va accolta nei limiti indicati (con dichiarazione di prescrizione della posta di credito relativa all'anno 2007, per l'ammontare di euro 1.602,00, con la conseguenza che l'avviso impugnato conserva la sua validità quanto all'importo di euro 1.890,00.
27. Visto l'accoglimento solo parziale della domanda (che, invece, va respinta per il resto), sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5589/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito nei limiti della somma di euro 1.602,00;
2) COMPENSA integralmente le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, 18.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta