Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 16.05.2025, promossa da
Avv. RU NO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Greco
Resistente
Oggetto: preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024 il ricorrente - premesso che in data
13.02.2024 gli veniva notificata da la comunicazione Controparte_2 preventiva di fermo amministrativo n.1068020240000260000 in relazione al motociclo BMW tg FA59787, asseritamente unico mezzo di proprietà del ricorrente, sulla base di diversi titoli esecutivi tra cui la cartella n. 10620150012324238000
(di importo pari ad € 1.769,11) e n. 10620200016083971000 (di importo pari ad €
1.818,14) per crediti e sanzioni per omissioni contributive agiva in CP_3 giudizio per ottenere, previa sospensione, l'annullamento del preavviso di fermo oltre spese di lite.
In particolare, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 86 DPR 02/73 in ragione della strumentalità del bene sottoposto a misura cautelare rispetto allo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente, nonché la violazione dell'art. 50 co.
2 DPR 602/73 con conseguente illegittimità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'intimazione di pagamento, la mancanza di un titolo esecutivo strumentale all'iscrizione a ruolo, la circostanza che i provvedimenti a monte
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava nel Controparte_4 merito quanto dedotto da parte ricorrente, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Cassa Forense in relazione alla doglianza inerente la mancanza di titolo esecutivo, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con decreto di fissazione udienza il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente in considerazione della sussistenza di gravi motivi.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente, e a mezzo di note scritte, all'udienza del 16.05.2025 e ritenuta matura veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, si osserva che l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi riferito al fermo amministrativo n.1068020240000260000, limitatamente alle cartelle n.
10620150012324238000 e n. 10620200016083971000 in quanto aventi ad oggetto crediti contributivi rientranti della giurisdizione di questo Giudice.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, quanto all'asserita violazione dell'art. 86 co. 2 Dpr 602/73 si osserva che tale disposizione prevede che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore
o ai coobbligati, iscritti nei pubblici registri, di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Dal citato articolo si ricava, in modo inequivocabile, che il fermo amministrativo non può essere eseguito su beni strumentali all'attività di impresa o all'esercizio della professione, nel senso che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. Ebbene, sotto tale profilo, il preavviso di fermo impugnato presenta profili di illegittimità nella misura in cui il bene mobile registrato interessato dal provvedimento cautelare, ossia il motociclo BMW tg. FA59787 intestato al ricorrente, costituisce bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale
(forense) dallo stesso svolta.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito, in ipotesi analoga a quella in esame ove oggetto di fermo erano tre veicoli, che “i beni pignorati in questione (tre automezzi) non potessero formare oggetto di fermo amministrativo, in quanto beni strumentali all'esercizio dell'impresa. (…). Si rileva, altresì, che i predetti automezzi sono iscritti nel 'libro cespiti ammortizzabili", quindi si presume che essi fossero utilizzati nell'impresa, nè parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro natura non strumentale. Si ritiene, pertanto, che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all'esercizio dell'impresa e, come tali, ai sensi dell'art.86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo” (Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 21/06/2018, n.2580).
Ebbene, come sostenuto dalla giurisprudenza tributaria, l'iscrizione del bene sottoposto a fermo nel registro dei beni ammortizzabili introduce una presunzione relativa di strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa, salvo prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita da parte convenuta.
Difatti, il ricorrente ha prodotto in atti documentazione che attesta l'iscrizione del motociclo sottoposto a fermo nel registro dei beni ammortizzabili (cfr. all. ricorr.), con la conseguente presunzione che lo stesso sia strumentale allo spostamento reso necessario per lo svolgimento della professione forense.
A fronte di tale produzione documentale, parte convenuta, con inversione dell'onere probatorio, non ha dimostrato l'assenza di strumentalità del bene, ad esempio, fornendo la prova di altra autovettura di proprietà del ricorrente ovvero la sussistenza di mezzi alternativi di trasporto (in casi analoghi cfr. C.T. Prov. Novara
15 febbraio 2018 n. 36/1/18, ove è stato ritenuto rilevante il possesso di un'altra autovettura ovvero la presenza di mezzi pubblici per recarsi al lavoro in sent. C.T.
Prov. Milano 19 ottobre 2016 n. 7933/17/16).
La documentazione in atti consente, dunque, di ritenere che il veicolo in questione fosse strumentale all'esercizio dell'impresa, contribuendo a fornire i ricavi caratteristici dell'attività e, come tale, ai sensi dell'art. 86 co. 2 Dpr 62/73 non poteva essere sottoposto a fermo amministrativo. Sulla strumentalità del veicolo rispetto allo svolgimento della professione di avvocato si è pronunciata parte della giurisprudenza tributaria secondo la quale
“l'unico autoveicolo in possesso del ricorrente può essere considerato strumentale alla propria professione di avvocato che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività” (cfr. CTP Perugia sent. 40/2015).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da RU
NO, nei confronti di , così Controparte_4 provvede:
1.Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.1068020240000260000, notificata il 13.02.2024 in relazione al motociclo BMW tg FA59787, limitatamente alle cartelle n. 10620150012324238000 e n.
10620200016083971000;
2. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_4 ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso.
Taranto 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli