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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20772/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 CP_1 studio dell'avv. CASETTA ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2025 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre -madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'immobile adibito a casa familiare, sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 256, ancorché formalmente intestato in comunione ordinaria al 50% ciascuna, è stato acquistato mediante apporto finanziario differenziato, consistito nel versamento da parte del sig. della somma Parte_1 di euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00) e da parte della sig.ra della somma di euro CP_1
20.000,00 (euro ventimila/00).
DÀ ATTO che altresì atto che per l'acquisto del predetto immobile è stato acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo s.p.a. mutuo fondiario trentennale dell'importo capitale di euro 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00), con rata mensile di euro 559,29 (euro cinquecentocinquantanove/29), della cui restituzione si sono assunte solidalmente l'obbligazione verso l'istituto mutuante.
DÀ ATTO che le parti concordano di mettere in vendita la casa familiare al prezzo che verrà concordato con l'agenzia incaricata e in ogni caso non inferiore ad euro 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), con impegno a conferire l'incarico per la vendita all'agenzia - da individuarsi concordemente tra loro - entro e non oltre il 31.10.2025. Il ricavato dalla vendita verrà equamente ripartito tra loro nella misura del 50% ciascuno, previa deduzione della somma necessaria all'estinzione del mutuo fondiario ancora gravante sul bene e di ogni altro onere accessorio connesso alla vendita medesima. In parziale deroga a quanto sopra, le parti concordano altresì che, nell'ipotesi in cui l'immobile venisse alienato ad un prezzo superiore ad euro 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), l'eventuale maggiore ricavato, eccedente il predetto importo, spetterà esclusivamente al sig. in ragione del suo maggiore apporto finanziario al momento Parte_1 dell'acquisto del bene. 2
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione familiare non appena avrà Parte_1 rinvenuto altra idonea sistemazione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre il 31.10.2025. Al contrario, la sig.ra è autorizzata a permanere nel predetto immobile sino al momento della CP_1 vendita.
DÀ ATTO che le parti concordano che, dal momento dell'allontanamento del sig. dalla Parte_1 casa familiare e sino al momento in cui anche la sig.ra si trasferirà in altra abitazione, CP_1 quest'ultima si farà esclusivo carico di tutte le spese ordinarie di gestione e manutenzione dell'immobile familiare, ivi comprese le utenze, le imposte, le spese condominiali e ogni altro onere connesso alla normale conduzione del bene;
parimenti, anche la rata mensile del mutuo resterà ad esclusivo carico di quest'ultima, la quale si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare il sig. da qualsiasi richiesta, azione o pretesa dell'istituto mutuante relativa al mancato o ritardato Parte_1 pagamento delle rate di mutuo per il suddetto periodo.
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che la somma che verrà percepita a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile familiare sarà trattenuta integralmente dalla sig.ra e sarà destinata, per quanto necessario, alla CP_1 copertura delle eventuali rate di mutuo in scadenza nel periodo successivo all'allontanamento della sig.ra dalla casa familiare e, per la parte residua, quale anticipo sulla quota di sua spettanza del CP_1 ricavato della vendita, al fine di far fronte alle spese connesse al trasferimento nella nuova abitazione.
e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità CP_2 Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre, anche agli effetti anagrafici;
le decisioni di maggiore interesse relative ai minori verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori si impegnano, nell'interesse dei figli, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
DISPONE con riguardo ai tempi di permanenza di e con l'uno e l'altro genitore, le parti Per_2 Per_1 concordano di seguire il seguente calendario, da applicarsi in ogni caso tenendo in primaria considerazione la serenità ed il benessere dei minori:
a. calendario settimanale: a settimane alterne, una settimana i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
la settimana successiva i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
1 settimana
DOM Controparte_3
AM M(scuola) M(scuola) M(scuola) M(scuola) P P
PM M M P M P P P
M M P M P P P CP_4 DOM Controparte_3
AM P(scuola) M(scuola) M(scuola) P(scuola) M(scuola) M M
PM M M P M M M M
PERNOTTO M M P M M M M
Ad integrazione di quanto sopra, le parti concordano che, vista l'attuale abitudine dei minori di recarsi con il padre in piscina il sabato mattina, nel weekend di competenza della mamma egli potrà comunque prelevarli il venerdì dall'uscita da scuola e tenerli con sé sino al sabato mattina per poi riaccompagnarli presso la casa materna al termine della lezione di nuoto, a condizione che quest'ultima non abbia altri progetti con i bambini, che in caso si impegna a comunicare al padre con almeno 3 giorni di anticipo;
b. sospensione estiva della scuola, vacanze natalizie, pasquali e altre festività:
- durante la sospensione estiva della scuola (da giugno a settembre), e trascorreranno Per_2 Per_1 con ciascun genitore una settimana nei mesi di giugno e luglio, periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro il 31 maggio, nonché l'ulteriore periodo di quindici giorni da individuarsi, ad anni alterni, nelle prime due o nelle ultime due settimane di agosto, tenendo in considerazione i rispettivi progetti e le rispettive disponibilità di ferie;
- in occasione delle vacanze natalizie, e trascorreranno con il papà il 24 dicembre e Per_2 Per_1
l'ulteriore periodo compreso tra il 2 e il 5 gennaio e con la mamma il 25 dicembre e l'ulteriore periodo compreso tra il 26 e il 30 dicembre;
ad anni alterni, e trascorreranno con un genitore il Per_2 Per_1
31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 6 gennaio. Le parti concordano che i minori trascorreranno con i nonni, secondo le loro disponibilità e privilegiando un principio di parità di tempo con i nonni materni e la nonna paterna, eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica in cui entrambi i genitori siano impegnati al lavoro;
- in occasione delle vacanze pasquali, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore Per_2 Per_1 il giorno di Pasqua ed i giorni di chiusura scolastica precedenti e con l'altro quello di Pasquetta ed i giorni di chiusura scolastica successivi;
- ogni altro ponte o chiusura scolastica connessa a festività, civili o religiose, verrà trascorsa dai bambini con il genitore con cui essi passeranno, secondo il calendario ordinario, il connesso fine settimana;
c. compleanni: i figli trascorreranno con il genitore interessato il giorno del suo compleanno (e, precisamente, con la madre il 28 dicembre e con il padre il 6 novembre), mentre il giorno del compleanno di ciascun figlio verrà festeggiato congiuntamente.
I genitori concordano che il calendario pattuito per il periodo di sospensione estiva della scuola, le vacanze natalizie e le altre festività avrà prevalenza sul calendario settimanale;
Dà ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico in via diretta del mantenimento dei figli quando li avrà con sé;
DISPONE che il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo Parte_1 integrativo al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo annuale di euro 4.800,00 (quattromilottocento/00), pari ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per ciascun figlio, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà erogata mediante versamenti mensili, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, dei seguenti importi: - euro 343,00 (trecentoquarantatré/00) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre;
- euro 686,00 (seicentottantasei/00) nei mesi di luglio e dicembre, in corrispondenza della percezione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) da parte del padre;
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate e regolamentate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. (doc. 08 - Protocollo d'intesa), nella misura del 50% ciascuna. In parziale deroga alle disposizioni di cui al suddetto Protocollo, concordano di farsi carico nella misura del 50% ciascuna anche delle spese relative alla mensa;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale, attualmente percepito integralmente dalla sig.ra CP_1 verrà equamente diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali per i minori;
DÀ ATTO che le parti convengono di mantenere operativo il conto corrente bancario cointestato n. 1000/00073343 acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo s.p.a., limitatamente e strumentalmente al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario di cui al precedente punto
DÀ ATTO che con impegno reciproco alla chiusura del medesimo rapporto bancario contestualmente all'integrale estinzione del predetto mutuo. Per tutto il periodo durante il quale la sig.ra ccuperà in via esclusiva l'immobile già adibito a casa familiare, periodo meglio descritto CP_1 al precedente punto;
DÀ ATTO che, l'obbligo di alimentare il suddetto conto corrente graverà esclusivamente in capo alla medesima;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti hanno prima d'oggi definito ogni ulteriore questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20772/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 CP_1 studio dell'avv. CASETTA ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2025 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre -madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'immobile adibito a casa familiare, sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 256, ancorché formalmente intestato in comunione ordinaria al 50% ciascuna, è stato acquistato mediante apporto finanziario differenziato, consistito nel versamento da parte del sig. della somma Parte_1 di euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00) e da parte della sig.ra della somma di euro CP_1
20.000,00 (euro ventimila/00).
DÀ ATTO che altresì atto che per l'acquisto del predetto immobile è stato acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo s.p.a. mutuo fondiario trentennale dell'importo capitale di euro 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00), con rata mensile di euro 559,29 (euro cinquecentocinquantanove/29), della cui restituzione si sono assunte solidalmente l'obbligazione verso l'istituto mutuante.
DÀ ATTO che le parti concordano di mettere in vendita la casa familiare al prezzo che verrà concordato con l'agenzia incaricata e in ogni caso non inferiore ad euro 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), con impegno a conferire l'incarico per la vendita all'agenzia - da individuarsi concordemente tra loro - entro e non oltre il 31.10.2025. Il ricavato dalla vendita verrà equamente ripartito tra loro nella misura del 50% ciascuno, previa deduzione della somma necessaria all'estinzione del mutuo fondiario ancora gravante sul bene e di ogni altro onere accessorio connesso alla vendita medesima. In parziale deroga a quanto sopra, le parti concordano altresì che, nell'ipotesi in cui l'immobile venisse alienato ad un prezzo superiore ad euro 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), l'eventuale maggiore ricavato, eccedente il predetto importo, spetterà esclusivamente al sig. in ragione del suo maggiore apporto finanziario al momento Parte_1 dell'acquisto del bene. 2
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione familiare non appena avrà Parte_1 rinvenuto altra idonea sistemazione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre il 31.10.2025. Al contrario, la sig.ra è autorizzata a permanere nel predetto immobile sino al momento della CP_1 vendita.
DÀ ATTO che le parti concordano che, dal momento dell'allontanamento del sig. dalla Parte_1 casa familiare e sino al momento in cui anche la sig.ra si trasferirà in altra abitazione, CP_1 quest'ultima si farà esclusivo carico di tutte le spese ordinarie di gestione e manutenzione dell'immobile familiare, ivi comprese le utenze, le imposte, le spese condominiali e ogni altro onere connesso alla normale conduzione del bene;
parimenti, anche la rata mensile del mutuo resterà ad esclusivo carico di quest'ultima, la quale si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare il sig. da qualsiasi richiesta, azione o pretesa dell'istituto mutuante relativa al mancato o ritardato Parte_1 pagamento delle rate di mutuo per il suddetto periodo.
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che la somma che verrà percepita a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile familiare sarà trattenuta integralmente dalla sig.ra e sarà destinata, per quanto necessario, alla CP_1 copertura delle eventuali rate di mutuo in scadenza nel periodo successivo all'allontanamento della sig.ra dalla casa familiare e, per la parte residua, quale anticipo sulla quota di sua spettanza del CP_1 ricavato della vendita, al fine di far fronte alle spese connesse al trasferimento nella nuova abitazione.
e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità CP_2 Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre, anche agli effetti anagrafici;
le decisioni di maggiore interesse relative ai minori verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori si impegnano, nell'interesse dei figli, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
DISPONE con riguardo ai tempi di permanenza di e con l'uno e l'altro genitore, le parti Per_2 Per_1 concordano di seguire il seguente calendario, da applicarsi in ogni caso tenendo in primaria considerazione la serenità ed il benessere dei minori:
a. calendario settimanale: a settimane alterne, una settimana i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
la settimana successiva i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
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DOM Controparte_3
AM M(scuola) M(scuola) M(scuola) M(scuola) P P
PM M M P M P P P
M M P M P P P CP_4 DOM Controparte_3
AM P(scuola) M(scuola) M(scuola) P(scuola) M(scuola) M M
PM M M P M M M M
PERNOTTO M M P M M M M
Ad integrazione di quanto sopra, le parti concordano che, vista l'attuale abitudine dei minori di recarsi con il padre in piscina il sabato mattina, nel weekend di competenza della mamma egli potrà comunque prelevarli il venerdì dall'uscita da scuola e tenerli con sé sino al sabato mattina per poi riaccompagnarli presso la casa materna al termine della lezione di nuoto, a condizione che quest'ultima non abbia altri progetti con i bambini, che in caso si impegna a comunicare al padre con almeno 3 giorni di anticipo;
b. sospensione estiva della scuola, vacanze natalizie, pasquali e altre festività:
- durante la sospensione estiva della scuola (da giugno a settembre), e trascorreranno Per_2 Per_1 con ciascun genitore una settimana nei mesi di giugno e luglio, periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro il 31 maggio, nonché l'ulteriore periodo di quindici giorni da individuarsi, ad anni alterni, nelle prime due o nelle ultime due settimane di agosto, tenendo in considerazione i rispettivi progetti e le rispettive disponibilità di ferie;
- in occasione delle vacanze natalizie, e trascorreranno con il papà il 24 dicembre e Per_2 Per_1
l'ulteriore periodo compreso tra il 2 e il 5 gennaio e con la mamma il 25 dicembre e l'ulteriore periodo compreso tra il 26 e il 30 dicembre;
ad anni alterni, e trascorreranno con un genitore il Per_2 Per_1
31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 6 gennaio. Le parti concordano che i minori trascorreranno con i nonni, secondo le loro disponibilità e privilegiando un principio di parità di tempo con i nonni materni e la nonna paterna, eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica in cui entrambi i genitori siano impegnati al lavoro;
- in occasione delle vacanze pasquali, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore Per_2 Per_1 il giorno di Pasqua ed i giorni di chiusura scolastica precedenti e con l'altro quello di Pasquetta ed i giorni di chiusura scolastica successivi;
- ogni altro ponte o chiusura scolastica connessa a festività, civili o religiose, verrà trascorsa dai bambini con il genitore con cui essi passeranno, secondo il calendario ordinario, il connesso fine settimana;
c. compleanni: i figli trascorreranno con il genitore interessato il giorno del suo compleanno (e, precisamente, con la madre il 28 dicembre e con il padre il 6 novembre), mentre il giorno del compleanno di ciascun figlio verrà festeggiato congiuntamente.
I genitori concordano che il calendario pattuito per il periodo di sospensione estiva della scuola, le vacanze natalizie e le altre festività avrà prevalenza sul calendario settimanale;
Dà ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico in via diretta del mantenimento dei figli quando li avrà con sé;
DISPONE che il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo Parte_1 integrativo al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo annuale di euro 4.800,00 (quattromilottocento/00), pari ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per ciascun figlio, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà erogata mediante versamenti mensili, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, dei seguenti importi: - euro 343,00 (trecentoquarantatré/00) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre;
- euro 686,00 (seicentottantasei/00) nei mesi di luglio e dicembre, in corrispondenza della percezione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) da parte del padre;
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate e regolamentate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. (doc. 08 - Protocollo d'intesa), nella misura del 50% ciascuna. In parziale deroga alle disposizioni di cui al suddetto Protocollo, concordano di farsi carico nella misura del 50% ciascuna anche delle spese relative alla mensa;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale, attualmente percepito integralmente dalla sig.ra CP_1 verrà equamente diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali per i minori;
DÀ ATTO che le parti convengono di mantenere operativo il conto corrente bancario cointestato n. 1000/00073343 acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo s.p.a., limitatamente e strumentalmente al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario di cui al precedente punto
DÀ ATTO che con impegno reciproco alla chiusura del medesimo rapporto bancario contestualmente all'integrale estinzione del predetto mutuo. Per tutto il periodo durante il quale la sig.ra ccuperà in via esclusiva l'immobile già adibito a casa familiare, periodo meglio descritto CP_1 al precedente punto;
DÀ ATTO che, l'obbligo di alimentare il suddetto conto corrente graverà esclusivamente in capo alla medesima;
DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti hanno prima d'oggi definito ogni ulteriore questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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