TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12873/2023 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRILLO ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIA C. MICCOLI 6
80012 CALVIZZANO, presso il difensore avv. FERRILLO ANTONELLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 in VIA SAVENELLA, 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ALVISI PAOLO
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3466/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
08.08.2023
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa adozione di ogni provvedimento del caso e di legge che si renda necessario, accogliere le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio e in tutti gli atti causa. Si oppone a tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte. Insiste sull'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito come ben articolata nell'atto di citazione nonchè sulle declaratoria del difetto di legittimazione ad agire attivo e passivo non provato da idonee visure catastali.
In via principale nel merito, sentir accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi che ha riguardato e che pagina 1 di 7 tutt'ora interessano la merce oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti e quindi il difetto di conformità dei beni acquistati rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, per l'effetto condannare la in pers. Del leg. Rapp.te p.t. alla sostituzione delle merce viziata in favore dell'opponente CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertati i vizi e il difetto di conformità di cui sopra, sentir accertare e dichiarare la risoluzione ad ogni effetto di legge, del contratto di vendita intercorso tra l'opponente e la soc. in pers. Del CP_1 leg. Rapp.te p.t. con contestuale restituzione del prezzo pari a € 40.880,00 incassato in virtù della vendita intercorsa tra le parti, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti dall'istante da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 5.000,00 oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data dell'acquisto all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di € 25.000,00;
E per i motivi su indicati dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da n.q. di amministratore della Parte_1
. Parte_1 CP_1
Parte opposta ha così concluso:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa adozione di ogni provvedimento del caso e di legge che si renda necessario, rigettata l'eccezione di incompetenza per essere competente il Tribunale di Bologna adito e l'eccezione di difetto di legittimazione poiché infondata in fatto ed in diritto:
In via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto e diritto, e comunque non provata e tutte le domande ivi contenute incluse la risoluzione del contratto e la richiesta di danni e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 3466/2023, r.g. n. 9312/2023 del Tribunale di Bologna in subordine:
- condannare la al pagamento della maggiore o Parte_1 minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese e compensi per la fase di opposizione>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3466/2023 (R.G. N. 9312/2023) emesso in data 8.08.2023, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di Parte_1
pagina 2 di 7 pagare la somma di € 15.880,00 oltre interessi e spese di procedura in favore di , a titolo di CP_1 residuo corrispettivo per la fornitura di scaffalature usate come meglio descritte nelle fatture allegate al ricorso.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 7.10.2023 a mezzo PEC, ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, essendo invece competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia nel cui circondario ha sede legale l'ingiunto; sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva per non aver la ricorrente depositato prova della propria legittimazione attiva, a mezzo visura camerale, né quella dell'opponente con lo stesso mezzo.
Nel merito, l'opponente ha lamentato l'esistenza di gravi vizi nelle scaffalature poiché
<manifestavano caratteristiche fisiche da renderle difformi al progetto elaborato dalla ricorrente in considerazione della piantina del deposito fornita dall'opponente nonché completamente inidonee per
l'uso cui le stesse sono destinate e perciò acquistate>>.
Ha concluso, quindi, chiedendo in via principale la sostituzione della merce o in via subordinata, e previo accertamento della risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pari ad € 40.880,00, oltre al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa in € 5.000,00.
Si è costituita tempestivamente l'opposta , contestando la fondatezza della spiegata CP_1 opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Ha dedotto che il contratto aveva ad oggetto scaffalature usate, circostanza ben nota all'opponente in quanto chiaramente riportata nell'offerta sottoscritta e che al momento della consegna non presentavano vizi.
Ha affermato, altresì, che l'ingiunta aveva firmato e timbrato il rapporto di fine lavori alla ditta Szakacs
Valentin a cui era subappaltato dalla il montaggio delle scaffalature, e che, peraltro, la CP_1 merce era stata consegnata in diversi momenti e la relativa contestazione era avvenuta oltre il termine di 8 giorni dalla consegna.
All'esito dell'udienza dell'8.03.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale delle parti oltre che mediante prova per testi.
Infine, all'udienza del 2.10.2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da alla luce delle acquisite risultanze Parte_2
pagina 3 di 7 processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale così come formulata da parte opponente in quanto irritualmente formulata. Infatti, nel richiamare l'art. 19 c.p.c., l'ingiunta ha fatto riferimento alla sola sede legale senza tuttavia altresì eccepire di non avere uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio presso il circondario dell'adito Tribunale.
Inoltre, non ha preso posizione alcuna sui fori concorrenti tra loro alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. ovvero né sul luogo di conclusione del contratto né su quello di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio di pagamento di una somma liquida ed esigibile di denaro (cfr. l'art. 1182, comma 3, c.c), da eseguirsi presso la sede della creditrice.
Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto il rapporto inter partes non è in contestazione, anzi è pacificamente esistito tra le parti in causa nonché risulta documentato dal preventivo del 5.5.2022 proveniente dall'opposta e sottoscritto dall'opponente (vedi doc.to 1 di parte opposta).
Tornando al merito della causa, è documentale oltre che non contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto scaffalature usate, come meglio descritte nella proposta di acquisto sub doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione e sub doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Altresì, risulta documentale e non contestato che la merce sia stata consegnata il 12.05.2022 come risulta dal rapporto di fine lavori, la cui sottoscrizione è stata confermata in sede di interrogatorio formale da (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
La parte opponente si è limitata a dedurre la sussistenza di vizi e/o difformità sulla merce oggetto di compravendita, facendo, dunque, valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 e ss. c.c., chiedendo in via principale la sostituzione delle merce viziata, in via subordinata di accertare e dichiarare la risoluzione ad ogni effetto di legge del contratto di vendita tra le parti con contestuale restituzione del prezzo corrisposto.
Giova evidenziare come in tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 19702 del 13 novembre 2012; Cass., sez. II, sent. n.
9960 del 28 marzo 2022). pagina 4 di 7 Ora, essendo le predette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, l'onere della relativa prova incombe sul compratore.
Tale orientamento è, peraltro, confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si sono espresse enunciando il seguente principio di diritto: <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 è gravato dell'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi>> (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 11748 del 3 maggio 2019); principio che va naturalmente esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove esiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito.
Sempre in tema di onere della prova, si tenga in considerazione che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione del compratore e del venditore, in caso di divergenza sulle qualità delle condizioni e della cosa, lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo in tema di accertamento dei difetti della cosa venduta (art. 1513 c.c.) al fine di chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il mancato ricorso alla predetta proceduta comporta che, in caso di contestazione, la prova dei difetti sia particolarmente rigorosa.
Nel caso di specie, parte opponente ha asserito da una parte l'esistenza di difformità relative alle misure delle scaffalature tali da renderle “non utilizzabili”, dall'altra parte ha affermato la presenza di piegature e ruggine nelle scaffalature tali da renderle “completamente inidonee per l'uso cui le stesse sono destinate”.
Le predette circostanze sono state contestate da parte opposta – venditrice, la quale ha evidenziato che le scaffalature consegnate non presentavano alcun vizio, essendo conformi alle misure indicate dalla stessa parte opponente e riportate sulla offerta di acquisto, così come sul rapporto di fine lavoro, e di essere intervenuta durante la fase di montaggio al fine di apportare modifiche, sostituire alcune parti delle scaffalature e verniciare le parti arrugginite.
Dall'interrogatorio formale di , reso all'udienza del 7 marzo 2024, è emerso che le Parte_1 scaffalature erano state visionate presso il magazzino della opposta e scelte dal legale rappresentante della opponente, nonostante fossero - a dire di – imballate;
che tutte le scaffalature si trovano Pt_1 presso il magazzino della opponente;
che quelle non utilizzabili per mancanza di spazio erano state smontate (Sul cap. 5: <…Le scaffalature oggi sono nel mio magazzino, montate come lo hanno fatto loro, ma una fila di scaffalature inutilizzabili le abbiamo smontate, inutilizzabili perché il muletto retrattile per come è stata installata la scaffalatura non ha il raggio di azione di metri 2,80, sono gli spazi minimi, e invece lo spazio era meno di 2,80>>); che la portata delle scaffalature era indicata nell'offerta, sui DDT e sulle fatture, ma non sulle scaffalature;
che il verbale di fine montaggio era pagina 5 di 7 stato sottoscritto dal legale rappresentante della opponente (Sul cap. 6 << Il doc 8 l'ho firmato io, mi avevano mandato un pdf via WA, io l'avevo stampato, poi firmato, scannerizzato e rispedito>>).
In ordine alle piegature e alla ruggine presente sulle scaffalature, premesso che l'esistenza di queste non è oggetto di contestazione, è emerso, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso che dalle Pt_1 dichiarazioni rese dai testimoni e Valentin Szakacs), come parte opposta sia Testimone_1 intervenuta mediante collaboratori per riverniciare le parti arrugginite, raddrizzare delle parti, e sostituirne altre, verosimilmente già in fase di montaggio.
Inoltre, deve considerarsi che il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso e che le relative qualità si intendono ridotte a causa dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (vedi Cass., sez. II, sent. n. 5151 del 15 marzo 2004).
Stando così i fatti, si deve ritenere che l'opponente non ha debitamente provato l'esistenza di difformità relative alle misure delle scaffalature rispetto a quanto pattuito nonché a quanto risulta dai documenti in atti, né ha dimostrato che le piegature e la ruggine abbiano reso le scaffalature inidonee all'uso per cui le stesse erano destinate considerando che, in primo luogo non è mai stata esplicitata la volontà di utilizzare le stesse per immagazzinare alimentari, in secondo luogo parte acquirente non ha mai offerto la restituzione della merce, neppure di quella che a suo dire sarebbe inutilizzabile, così dimostrando, ancorché implicitamente, l'interesse alla conservazione del rapporto e la loro idoneità all'uso convenuto.
Ne consegue, alla luce delle evidenziate circostanze, in difetto di chiara dimostrazione della persistenza al momento della causa dei lamentati vizi e/o difformità, tali da diminuire in maniera significativa il valore delle scaffalature oggetto di causa, tanto più tenuto conto che si trattava di merce usata, come noto ed accettato dalla compratrice ed escluso, per quanto sopra argomentato, che le stesse fossero in ogni caso inidonee all'uso cui erano destinate, non essendo stato peraltro pattuito tra le parti alcun uso specifico (per alimentari), l'opposizione e le domande riconvenzionali ivi contenute vanno rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata, altresì, la domanda di risarcimento dei danni proposta sempre in via principale dall'opponente in quanto non risulta provata né in punto all'an né in punto quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e le domande riconvenzionali ivi contenute e per l'effetto
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3466/2023 emesso l'8.08.2023, dichiarandolo esecutivo;
- condanna altresì la parte a Parte_1 rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso di CP_1 avvocato, oltre rimborso spese generali I.V.A., C.P.A come dovute per legge.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12873/2023 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRILLO ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIA C. MICCOLI 6
80012 CALVIZZANO, presso il difensore avv. FERRILLO ANTONELLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 in VIA SAVENELLA, 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ALVISI PAOLO
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3466/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
08.08.2023
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa adozione di ogni provvedimento del caso e di legge che si renda necessario, accogliere le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio e in tutti gli atti causa. Si oppone a tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte. Insiste sull'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito come ben articolata nell'atto di citazione nonchè sulle declaratoria del difetto di legittimazione ad agire attivo e passivo non provato da idonee visure catastali.
In via principale nel merito, sentir accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi che ha riguardato e che pagina 1 di 7 tutt'ora interessano la merce oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti e quindi il difetto di conformità dei beni acquistati rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, per l'effetto condannare la in pers. Del leg. Rapp.te p.t. alla sostituzione delle merce viziata in favore dell'opponente CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertati i vizi e il difetto di conformità di cui sopra, sentir accertare e dichiarare la risoluzione ad ogni effetto di legge, del contratto di vendita intercorso tra l'opponente e la soc. in pers. Del CP_1 leg. Rapp.te p.t. con contestuale restituzione del prezzo pari a € 40.880,00 incassato in virtù della vendita intercorsa tra le parti, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti dall'istante da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 5.000,00 oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data dell'acquisto all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di € 25.000,00;
E per i motivi su indicati dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da n.q. di amministratore della Parte_1
. Parte_1 CP_1
Parte opposta ha così concluso:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa adozione di ogni provvedimento del caso e di legge che si renda necessario, rigettata l'eccezione di incompetenza per essere competente il Tribunale di Bologna adito e l'eccezione di difetto di legittimazione poiché infondata in fatto ed in diritto:
In via principale:
- rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, in fatto e diritto, e comunque non provata e tutte le domande ivi contenute incluse la risoluzione del contratto e la richiesta di danni e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 3466/2023, r.g. n. 9312/2023 del Tribunale di Bologna in subordine:
- condannare la al pagamento della maggiore o Parte_1 minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese e compensi per la fase di opposizione>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3466/2023 (R.G. N. 9312/2023) emesso in data 8.08.2023, il Tribunale di
Bologna ha ingiunto a di Parte_1
pagina 2 di 7 pagare la somma di € 15.880,00 oltre interessi e spese di procedura in favore di , a titolo di CP_1 residuo corrispettivo per la fornitura di scaffalature usate come meglio descritte nelle fatture allegate al ricorso.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 7.10.2023 a mezzo PEC, ha proposto formale opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, essendo invece competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia nel cui circondario ha sede legale l'ingiunto; sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva per non aver la ricorrente depositato prova della propria legittimazione attiva, a mezzo visura camerale, né quella dell'opponente con lo stesso mezzo.
Nel merito, l'opponente ha lamentato l'esistenza di gravi vizi nelle scaffalature poiché
<manifestavano caratteristiche fisiche da renderle difformi al progetto elaborato dalla ricorrente in considerazione della piantina del deposito fornita dall'opponente nonché completamente inidonee per
l'uso cui le stesse sono destinate e perciò acquistate>>.
Ha concluso, quindi, chiedendo in via principale la sostituzione della merce o in via subordinata, e previo accertamento della risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pari ad € 40.880,00, oltre al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa in € 5.000,00.
Si è costituita tempestivamente l'opposta , contestando la fondatezza della spiegata CP_1 opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Ha dedotto che il contratto aveva ad oggetto scaffalature usate, circostanza ben nota all'opponente in quanto chiaramente riportata nell'offerta sottoscritta e che al momento della consegna non presentavano vizi.
Ha affermato, altresì, che l'ingiunta aveva firmato e timbrato il rapporto di fine lavori alla ditta Szakacs
Valentin a cui era subappaltato dalla il montaggio delle scaffalature, e che, peraltro, la CP_1 merce era stata consegnata in diversi momenti e la relativa contestazione era avvenuta oltre il termine di 8 giorni dalla consegna.
All'esito dell'udienza dell'8.03.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale delle parti oltre che mediante prova per testi.
Infine, all'udienza del 2.10.2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da alla luce delle acquisite risultanze Parte_2
pagina 3 di 7 processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale così come formulata da parte opponente in quanto irritualmente formulata. Infatti, nel richiamare l'art. 19 c.p.c., l'ingiunta ha fatto riferimento alla sola sede legale senza tuttavia altresì eccepire di non avere uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio presso il circondario dell'adito Tribunale.
Inoltre, non ha preso posizione alcuna sui fori concorrenti tra loro alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. ovvero né sul luogo di conclusione del contratto né su quello di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio di pagamento di una somma liquida ed esigibile di denaro (cfr. l'art. 1182, comma 3, c.c), da eseguirsi presso la sede della creditrice.
Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto il rapporto inter partes non è in contestazione, anzi è pacificamente esistito tra le parti in causa nonché risulta documentato dal preventivo del 5.5.2022 proveniente dall'opposta e sottoscritto dall'opponente (vedi doc.to 1 di parte opposta).
Tornando al merito della causa, è documentale oltre che non contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto scaffalature usate, come meglio descritte nella proposta di acquisto sub doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione e sub doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Altresì, risulta documentale e non contestato che la merce sia stata consegnata il 12.05.2022 come risulta dal rapporto di fine lavori, la cui sottoscrizione è stata confermata in sede di interrogatorio formale da (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
La parte opponente si è limitata a dedurre la sussistenza di vizi e/o difformità sulla merce oggetto di compravendita, facendo, dunque, valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 e ss. c.c., chiedendo in via principale la sostituzione delle merce viziata, in via subordinata di accertare e dichiarare la risoluzione ad ogni effetto di legge del contratto di vendita tra le parti con contestuale restituzione del prezzo corrisposto.
Giova evidenziare come in tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 19702 del 13 novembre 2012; Cass., sez. II, sent. n.
9960 del 28 marzo 2022). pagina 4 di 7 Ora, essendo le predette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, l'onere della relativa prova incombe sul compratore.
Tale orientamento è, peraltro, confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si sono espresse enunciando il seguente principio di diritto: <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 è gravato dell'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi>> (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 11748 del 3 maggio 2019); principio che va naturalmente esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove esiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito.
Sempre in tema di onere della prova, si tenga in considerazione che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione del compratore e del venditore, in caso di divergenza sulle qualità delle condizioni e della cosa, lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo in tema di accertamento dei difetti della cosa venduta (art. 1513 c.c.) al fine di chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il mancato ricorso alla predetta proceduta comporta che, in caso di contestazione, la prova dei difetti sia particolarmente rigorosa.
Nel caso di specie, parte opponente ha asserito da una parte l'esistenza di difformità relative alle misure delle scaffalature tali da renderle “non utilizzabili”, dall'altra parte ha affermato la presenza di piegature e ruggine nelle scaffalature tali da renderle “completamente inidonee per l'uso cui le stesse sono destinate”.
Le predette circostanze sono state contestate da parte opposta – venditrice, la quale ha evidenziato che le scaffalature consegnate non presentavano alcun vizio, essendo conformi alle misure indicate dalla stessa parte opponente e riportate sulla offerta di acquisto, così come sul rapporto di fine lavoro, e di essere intervenuta durante la fase di montaggio al fine di apportare modifiche, sostituire alcune parti delle scaffalature e verniciare le parti arrugginite.
Dall'interrogatorio formale di , reso all'udienza del 7 marzo 2024, è emerso che le Parte_1 scaffalature erano state visionate presso il magazzino della opposta e scelte dal legale rappresentante della opponente, nonostante fossero - a dire di – imballate;
che tutte le scaffalature si trovano Pt_1 presso il magazzino della opponente;
che quelle non utilizzabili per mancanza di spazio erano state smontate (Sul cap. 5: <…Le scaffalature oggi sono nel mio magazzino, montate come lo hanno fatto loro, ma una fila di scaffalature inutilizzabili le abbiamo smontate, inutilizzabili perché il muletto retrattile per come è stata installata la scaffalatura non ha il raggio di azione di metri 2,80, sono gli spazi minimi, e invece lo spazio era meno di 2,80>>); che la portata delle scaffalature era indicata nell'offerta, sui DDT e sulle fatture, ma non sulle scaffalature;
che il verbale di fine montaggio era pagina 5 di 7 stato sottoscritto dal legale rappresentante della opponente (Sul cap. 6 << Il doc 8 l'ho firmato io, mi avevano mandato un pdf via WA, io l'avevo stampato, poi firmato, scannerizzato e rispedito>>).
In ordine alle piegature e alla ruggine presente sulle scaffalature, premesso che l'esistenza di queste non è oggetto di contestazione, è emerso, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso che dalle Pt_1 dichiarazioni rese dai testimoni e Valentin Szakacs), come parte opposta sia Testimone_1 intervenuta mediante collaboratori per riverniciare le parti arrugginite, raddrizzare delle parti, e sostituirne altre, verosimilmente già in fase di montaggio.
Inoltre, deve considerarsi che il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso e che le relative qualità si intendono ridotte a causa dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (vedi Cass., sez. II, sent. n. 5151 del 15 marzo 2004).
Stando così i fatti, si deve ritenere che l'opponente non ha debitamente provato l'esistenza di difformità relative alle misure delle scaffalature rispetto a quanto pattuito nonché a quanto risulta dai documenti in atti, né ha dimostrato che le piegature e la ruggine abbiano reso le scaffalature inidonee all'uso per cui le stesse erano destinate considerando che, in primo luogo non è mai stata esplicitata la volontà di utilizzare le stesse per immagazzinare alimentari, in secondo luogo parte acquirente non ha mai offerto la restituzione della merce, neppure di quella che a suo dire sarebbe inutilizzabile, così dimostrando, ancorché implicitamente, l'interesse alla conservazione del rapporto e la loro idoneità all'uso convenuto.
Ne consegue, alla luce delle evidenziate circostanze, in difetto di chiara dimostrazione della persistenza al momento della causa dei lamentati vizi e/o difformità, tali da diminuire in maniera significativa il valore delle scaffalature oggetto di causa, tanto più tenuto conto che si trattava di merce usata, come noto ed accettato dalla compratrice ed escluso, per quanto sopra argomentato, che le stesse fossero in ogni caso inidonee all'uso cui erano destinate, non essendo stato peraltro pattuito tra le parti alcun uso specifico (per alimentari), l'opposizione e le domande riconvenzionali ivi contenute vanno rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata, altresì, la domanda di risarcimento dei danni proposta sempre in via principale dall'opponente in quanto non risulta provata né in punto all'an né in punto quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e le domande riconvenzionali ivi contenute e per l'effetto
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3466/2023 emesso l'8.08.2023, dichiarandolo esecutivo;
- condanna altresì la parte a Parte_1 rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso di CP_1 avvocato, oltre rimborso spese generali I.V.A., C.P.A come dovute per legge.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7