Ordinanza cautelare 7 agosto 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/12/2025, n. 21948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21948 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8407 del 2025, proposto da
T&R Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B60A000CA2, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italpol Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
per l'annullamento
a) della deliberazione di aggiudicazione n. 229/DG/2025 del 12/06/2025 pubblicata sul sito dell'Ente in pari data relativa alla Gara ponte a procedura aperta - ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 - suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania occorrente all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, indetta con Deliberazione n. 301/C.S./2025 del 13/03/2025;
b) dei verbali di gara ed in particolare del verbale di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica della ricorrente;
c) dei verbali contenenti l'assegnazione dei punteggi delle offerte dei candidati;
d) dei verbali di approvazione della graduatoria di gara;
e) della nota di riscontro della Asl di Rieti del 17.6.2025 rispetto alla richiesta di riesame dell'aggiudicazione comunicata dalla T&R via pec in data 14.6.2025;
f) di ogni atto presupposto connesso e consequenziale anche di estremi non noti, e per quanto occorrer possa, ove lesive, della clausola di cui all'art. 15 del Disciplinare di gara e della clausola di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara nella parte in cui richiama altresì il criterio n. 1, sub. criterio 1.2 della tabella dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica dei candidati;
nonché per
la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto ove medio tempore stipulato
nonché, in via subordinata,
per la condanna a carico della Amministrazione al risarcimento per equivalente monetario, oltre accessori, ovvero per la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nelle more eventualmente stipulato con la società e per l'accertamento del diritto della ricorrente al subentro nello stesso, ovvero in subordine per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, di Italpol Vigilanza S.p.A. e di Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LV EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente, collocatasi terza nella graduatoria per il lotto 1 della gara ponte a procedura aperta indetta ex art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania occorrente, dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con gli atti in epigrafe indicati.
Si sono costituite, chiedendo il rigetto del ricorso, le Società controinteressate, Italpol Vigilanza S.p.A. e Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A., nonché la resistente Azienda Sanitaria Locale di Rieti.
Con ordinanza del 7 agosto 2025 n. 4368 l’istanza cautelare è stata respinta “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso sia sprovvisto del fumus di fondatezza atteso in particolare che: ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di gara e del punto 1.2. della tabella di cui all’art. 17 del medesimo Disciplinare, gli operatori economici avrebbero dovuto allegare, per il lotto per cui è causa, la certificazione UNI 10459:2017 sulle funzioni e sul profilo del professionista della security aziendale del Referente del servizio dell’Operatore Economico per permettere alla Stazione appaltante di valutare “l’anzianità di conseguimento dell’attestazione”, e “in caso di mancata allegazione della certificazione”, sarebbe stato attribuito un “punteggio pari a 0”; è pacifico tra le parti che la ricorrente non ha allegato detta documentazione; non è applicabile l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 comma 3 d.lgs. 36/2023 in quanto l’offerta non si presenta “ambigua”, ma è carente della documentazione prescritta per l’attribuzione del punteggio premiale; ”
Con atto notificato alle parti e depositato in data 30 ottobre 2025 la ricorrente ha rinunciato ex art. 84 c.p.a. al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
L’Amministrazione con memoria depositata in data 14 novembre 2025 si è opposta alla compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
L’atto, notificato e depositato dalla ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i requisiti formali ivi enumerati.
Le spese di giudizio, attesa l’opposizione dell’Amministrazione resistente e considerato quanto espressamente previsto al comma 2 del richiamato art. 84 c.p.a., sono poste a carico della ricorrente per quanto concerne l’Amministrazione resistente e sono invece compensate nei confronti delle controinteressate, in considerazione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35 secondo comma lettera c) del c.p.a..
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge e compensa nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IS UI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LV EM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV EM | IA IS UI |
IL SEGRETARIO