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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5055 del 2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GN LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Ubaldo Zani n.
50, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nello De CP_1 C.F._2
Ponte e dall'Avv. Jacopo De Ponte ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Via Luigi Mancinelli n. 65, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Loreni e dall'Avv. Anna Paola
Ciarelli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Prov.le , in Latina, Via CP_2
C. Battisti n. 52, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
pagina 1 di 6 Oggetto: Attribuzione quota indennità di fine rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per attribuzione di quota percentuale del TFR ex art. 12 bis Legge 898/1970,
[...] adiva l'intestato Tribunale deducendo che in data 10 agosto 1988 aveva contratto Parte_2 matrimonio concordatario con (anno 1988, parte II, Serie A, atto n. 266) e che con CP_1 sentenza non definitiva n.1840/2005 del 18/07/2005, depositata in Cancelleria il successivo
12/09/2005, il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, decidendo sullo status, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del richiamato matrimonio, rimettendo con separata ordinanza parti davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di assegno di mantenimento a carico del La causa era stata istruita e con successiva sentenza n. CP_1
1488/2009, il Tribunale di Latina, nel procedimento R.G. n. 3903/2004, aveva ordinato al CP_1 di corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile di €. 1.000,00, oltre
[...] aumento Istat, entro il giorno cinque di ogni mese presso il suo domicilio. La precisava Pt_2 che l'obbligo contributivo a carico del resistente non era mai stato revocato e continuava a permanere seppur nella misura ridotta di € 600,00 mensili. La ricorrente precisava poi di essere disoccupata e che quindi l'unica sua fonte di reddito era l'assegno percepito dal mentre CP_1 quest'ultimo, già iscritto nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, aveva ricoperto, a far data degli anni del matrimonio, la carica di Segretario Comunale e Generale presso diverse Amministrazioni comunali ed avendo raggiunto i limiti di età pensionabile previsti dalla legge aveva maturato il diritto a percepire, alla stregua dell'intervenuto pensionamento, il maturato TRF. Ella sosteneva di possedere tutti i requisiti prescritti dall'articolo 12 bis L.
898/1970, per ottenere l'assegnazione della quota proporzionale del TFR riconosciuta dalla legge, in quanto nei suoi confronti era stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non era passata a nuove nozze, ed era sempre stata titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970, postulando il proprio diritto al riconoscimento di una percentuale pari al quaranta per cento dell'indennità totale percepita dal all'atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (TFR) e riferibile agli anni in CP_1 cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, pari a 17 anni. Sulla scorta di tali pagina 2 di 6 premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Ricorre all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente alla titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12Bis della legge n.898/1970, dell'attribuzione di una quota percentuale del TFR dell'ex coniuge, pari al 40 %, dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, Voglia accogliere la su menzionata richiesta della ricorrente e per tutte le motivazioni di cui in premessa, ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto ovvero direttamente all'Ente previdenziale, litisconsorte nel presente procedimento, di esibire ogni documento utile al corretto computo del dovuto ed ordinando, al contempo, al Sig. di corrispondere CP_1 direttamente alla beneficiaria la somma a lei spettante all'esito del predetto calcolo ed in considerazione della accertata corrispondenza degli anni di lavoro del resistente con quelli di effettiva vigenza del matrimonio, il tutto oltre interessi legali maturati successivamente all'erogazione del trattamento economico eventualmente già corrisposto al resistente e fino alla completa liquidazione della quota di spettanza alla ricorrente”.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda della ricorrente e deducendone, CP_1 in via preliminare, l'inammissibilità, sul presupposto che il diritto del coniuge divorziato, titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, sorgeva nel momento in cui quest'ultimo maturava il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché il relativo credito fosse esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l'importo veniva effettivamente erogato. Nel caso di specie, egli aveva percepito ad oggi solo una parte del trattamento di fine servizio (TFS), con la conseguenza che la quota parte del suddetto trattamento pari al 40% non era ancora esigibile dalla ricorrente. Il resistente proponeva domanda riconvenzionale, precisando di aver impugnato la sentenza n. 2414/2019 del Tribunale di Latina, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il pignoramento presso terzi promosso da
[...]
e lo aveva condannato alle spese. Con sentenza n. 2426/2024, la Corte d'Appello di Parte_2
Roma accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando la legittimità dell'espropriazione mobiliare limitatamente alle somme liquidate nel titolo esecutivo (sentenza di divorzio n. 1488/09) e compensando le spese di entrambi i gradi. Il resistente evidenziava che la somma richiesta con il precetto notificato il 22.07.2011, pari a € 14.731,00, era in parte illegittima, poiché calcolata sulla base della sentenza di divorzio anche per annualità anteriori (2005-2009), anziché sugli importi pagina 3 di 6 dovuti in separazione. Chiedeva pertanto la rifusione di € 9.616,35, corrispondenti alle somme indebitamente incluse nel precetto.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e CP_1 dichiarare che il diritto all'erogazione in favore della signora della quota Parte_2 percentuale del TFR /TFS del Dott. pari al 40% dell'indennità totale riferibile CP_1 agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio non è ancora maturato in capo alla signora e, dunque alcuna somma è esigibile dalla stessa e per l'effetto dichiarare Pt_2
l'inammissibilità e/o nullità del ricorso avverso;
2) IN VIA SUBORDINATA -
RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta dovuta alla sig.ra
[...] la quota pari al 40 % del TFR /TFS del Dott. accertare e Parte_2 CP_1 dichiarare che il Dott. ha diritto a vedersi corrisposta dalla signora CP_1 Parte_2 la somma di € 9.616,35, riconosciuta dovuta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
2426/2024 del 7/03/2024 e per l'effetto detrarre dall'importo eventualmente dovuto alla signora
a titolo di quota del TFR/TFS la somma di € 9.616,35. Con vittoria di spese, Parte_2 competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l' , rappresentando che il quale dipendente pubblico CP_2 CP_1
Gestione ex INPDAP, a seguito di pensionamento, aveva maturato il diritto al TFS che, come per legge, veniva erogato in tre rate e che, in favore dello stesso, risultavano già erogate le prime n.2 rate di TFS: la prima ammontante ad € 44.780,76 pagata con mandato del 19.03.2024 e la seconda rata di € 42.560,79 pagata con mandato del 20.01.2025. L 'Istituto doveva erogare ancora al la terza rata di TFS pari ad € 63.245,77 e il pagamento era fissato al 23.12.2025. CP_1
Da ultimo l' rappresentava di aver provveduto ad inserire il blocco del pagamento della CP_2 terza rata in favore del in attesa di conoscere la decisione del Tribunale, cui si rimetteva. CP_1
L' rassegnava le seguenti conclusioni “quanto alla domanda attorea, nel contraddittorio CP_2 con l 'ex coniuge, dott previo accertamento della sussistenza o meno delle CP_1 condizioni di legge per il riconoscimento della quota di TFS maturata, per cui è causa, in favore di parte ricorrente, si rimette a Giustizia sulle decisioni che codesto On.le Tribunale vorrà assumere. Spese e competenze come per legge”.
In prossimità dell'udienza di prima comparizione, e Parte_2 CP_1 depositavano l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, e all'udienza del 23.09.2025 congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione pagina 4 di 6 delle spese di lite anche nei confronti dell' e contestuale svincolo delle somme dovute CP_2 dall'Istituto al la causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del CP_1
25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. civ., Sez. III, 15/06/2021, n. 16891). Ancora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. In ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 23.9.2022, n.
27979).
Ebbene, nel caso di specie, entrambe le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo i medesimi regolato le proprie pendenze economiche mediante accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, accordo su cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data, 12.8.2025, ha rilasciato il proprio nulla osta (cfr. doc. allegati all' istanza congiunta del 22.08.2025).
Dalla pronuncia della declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere discende che nulla osta allo svincolo delle somme dovute dall' in favore di a CP_2 CP_1 titolo di terza ed ultima rata del TFS dallo stesso maturato.
In relazione alle spese di lite, le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale ha aderito, nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza da ultimo depositate, anche l' . Pertanto, si reputa congruo compensare le spese di lite. CP_2
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5055 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dispone lo svincolo delle somme dovute dall' a a titolo di terza rata del CP_2 CP_1
TFS dallo stesso maturato;
Compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5055 del 2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GN LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Ubaldo Zani n.
50, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nello De CP_1 C.F._2
Ponte e dall'Avv. Jacopo De Ponte ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Via Luigi Mancinelli n. 65, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Loreni e dall'Avv. Anna Paola
Ciarelli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Prov.le , in Latina, Via CP_2
C. Battisti n. 52, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
pagina 1 di 6 Oggetto: Attribuzione quota indennità di fine rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per attribuzione di quota percentuale del TFR ex art. 12 bis Legge 898/1970,
[...] adiva l'intestato Tribunale deducendo che in data 10 agosto 1988 aveva contratto Parte_2 matrimonio concordatario con (anno 1988, parte II, Serie A, atto n. 266) e che con CP_1 sentenza non definitiva n.1840/2005 del 18/07/2005, depositata in Cancelleria il successivo
12/09/2005, il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, decidendo sullo status, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del richiamato matrimonio, rimettendo con separata ordinanza parti davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di assegno di mantenimento a carico del La causa era stata istruita e con successiva sentenza n. CP_1
1488/2009, il Tribunale di Latina, nel procedimento R.G. n. 3903/2004, aveva ordinato al CP_1 di corrisponderle, a titolo di mantenimento, la somma mensile di €. 1.000,00, oltre
[...] aumento Istat, entro il giorno cinque di ogni mese presso il suo domicilio. La precisava Pt_2 che l'obbligo contributivo a carico del resistente non era mai stato revocato e continuava a permanere seppur nella misura ridotta di € 600,00 mensili. La ricorrente precisava poi di essere disoccupata e che quindi l'unica sua fonte di reddito era l'assegno percepito dal mentre CP_1 quest'ultimo, già iscritto nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, aveva ricoperto, a far data degli anni del matrimonio, la carica di Segretario Comunale e Generale presso diverse Amministrazioni comunali ed avendo raggiunto i limiti di età pensionabile previsti dalla legge aveva maturato il diritto a percepire, alla stregua dell'intervenuto pensionamento, il maturato TRF. Ella sosteneva di possedere tutti i requisiti prescritti dall'articolo 12 bis L.
898/1970, per ottenere l'assegnazione della quota proporzionale del TFR riconosciuta dalla legge, in quanto nei suoi confronti era stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non era passata a nuove nozze, ed era sempre stata titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970, postulando il proprio diritto al riconoscimento di una percentuale pari al quaranta per cento dell'indennità totale percepita dal all'atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (TFR) e riferibile agli anni in CP_1 cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio, pari a 17 anni. Sulla scorta di tali pagina 2 di 6 premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Ricorre all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente alla titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12Bis della legge n.898/1970, dell'attribuzione di una quota percentuale del TFR dell'ex coniuge, pari al 40 %, dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, Voglia accogliere la su menzionata richiesta della ricorrente e per tutte le motivazioni di cui in premessa, ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto ovvero direttamente all'Ente previdenziale, litisconsorte nel presente procedimento, di esibire ogni documento utile al corretto computo del dovuto ed ordinando, al contempo, al Sig. di corrispondere CP_1 direttamente alla beneficiaria la somma a lei spettante all'esito del predetto calcolo ed in considerazione della accertata corrispondenza degli anni di lavoro del resistente con quelli di effettiva vigenza del matrimonio, il tutto oltre interessi legali maturati successivamente all'erogazione del trattamento economico eventualmente già corrisposto al resistente e fino alla completa liquidazione della quota di spettanza alla ricorrente”.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda della ricorrente e deducendone, CP_1 in via preliminare, l'inammissibilità, sul presupposto che il diritto del coniuge divorziato, titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, sorgeva nel momento in cui quest'ultimo maturava il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché il relativo credito fosse esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l'importo veniva effettivamente erogato. Nel caso di specie, egli aveva percepito ad oggi solo una parte del trattamento di fine servizio (TFS), con la conseguenza che la quota parte del suddetto trattamento pari al 40% non era ancora esigibile dalla ricorrente. Il resistente proponeva domanda riconvenzionale, precisando di aver impugnato la sentenza n. 2414/2019 del Tribunale di Latina, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il pignoramento presso terzi promosso da
[...]
e lo aveva condannato alle spese. Con sentenza n. 2426/2024, la Corte d'Appello di Parte_2
Roma accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando la legittimità dell'espropriazione mobiliare limitatamente alle somme liquidate nel titolo esecutivo (sentenza di divorzio n. 1488/09) e compensando le spese di entrambi i gradi. Il resistente evidenziava che la somma richiesta con il precetto notificato il 22.07.2011, pari a € 14.731,00, era in parte illegittima, poiché calcolata sulla base della sentenza di divorzio anche per annualità anteriori (2005-2009), anziché sugli importi pagina 3 di 6 dovuti in separazione. Chiedeva pertanto la rifusione di € 9.616,35, corrispondenti alle somme indebitamente incluse nel precetto.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e CP_1 dichiarare che il diritto all'erogazione in favore della signora della quota Parte_2 percentuale del TFR /TFS del Dott. pari al 40% dell'indennità totale riferibile CP_1 agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio non è ancora maturato in capo alla signora e, dunque alcuna somma è esigibile dalla stessa e per l'effetto dichiarare Pt_2
l'inammissibilità e/o nullità del ricorso avverso;
2) IN VIA SUBORDINATA -
RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta dovuta alla sig.ra
[...] la quota pari al 40 % del TFR /TFS del Dott. accertare e Parte_2 CP_1 dichiarare che il Dott. ha diritto a vedersi corrisposta dalla signora CP_1 Parte_2 la somma di € 9.616,35, riconosciuta dovuta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
2426/2024 del 7/03/2024 e per l'effetto detrarre dall'importo eventualmente dovuto alla signora
a titolo di quota del TFR/TFS la somma di € 9.616,35. Con vittoria di spese, Parte_2 competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l' , rappresentando che il quale dipendente pubblico CP_2 CP_1
Gestione ex INPDAP, a seguito di pensionamento, aveva maturato il diritto al TFS che, come per legge, veniva erogato in tre rate e che, in favore dello stesso, risultavano già erogate le prime n.2 rate di TFS: la prima ammontante ad € 44.780,76 pagata con mandato del 19.03.2024 e la seconda rata di € 42.560,79 pagata con mandato del 20.01.2025. L 'Istituto doveva erogare ancora al la terza rata di TFS pari ad € 63.245,77 e il pagamento era fissato al 23.12.2025. CP_1
Da ultimo l' rappresentava di aver provveduto ad inserire il blocco del pagamento della CP_2 terza rata in favore del in attesa di conoscere la decisione del Tribunale, cui si rimetteva. CP_1
L' rassegnava le seguenti conclusioni “quanto alla domanda attorea, nel contraddittorio CP_2 con l 'ex coniuge, dott previo accertamento della sussistenza o meno delle CP_1 condizioni di legge per il riconoscimento della quota di TFS maturata, per cui è causa, in favore di parte ricorrente, si rimette a Giustizia sulle decisioni che codesto On.le Tribunale vorrà assumere. Spese e competenze come per legge”.
In prossimità dell'udienza di prima comparizione, e Parte_2 CP_1 depositavano l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, e all'udienza del 23.09.2025 congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione pagina 4 di 6 delle spese di lite anche nei confronti dell' e contestuale svincolo delle somme dovute CP_2 dall'Istituto al la causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del CP_1
25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. civ., Sez. III, 15/06/2021, n. 16891). Ancora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. In ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 23.9.2022, n.
27979).
Ebbene, nel caso di specie, entrambe le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo i medesimi regolato le proprie pendenze economiche mediante accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, accordo su cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data, 12.8.2025, ha rilasciato il proprio nulla osta (cfr. doc. allegati all' istanza congiunta del 22.08.2025).
Dalla pronuncia della declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere discende che nulla osta allo svincolo delle somme dovute dall' in favore di a CP_2 CP_1 titolo di terza ed ultima rata del TFS dallo stesso maturato.
In relazione alle spese di lite, le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale ha aderito, nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza da ultimo depositate, anche l' . Pertanto, si reputa congruo compensare le spese di lite. CP_2
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5055 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dispone lo svincolo delle somme dovute dall' a a titolo di terza rata del CP_2 CP_1
TFS dallo stesso maturato;
Compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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