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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. La rivoluzione della trascrizione dell'accettazione tacita di ereditàErik Stefano Carlo Bodda · https://www.studiocataldi.it/ · 23 dicembre 2025
Il problema strutturale del sistema precedente Il sistema della pubblicità immobiliare italiano ha sempre richiesto la continuità delle trascrizioni per garantire l'opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento immobiliare. Tuttavia, in materia successoria, questa esigenza si scontrava con una prassi consolidata: gli eredi raramente procedevano alla trascrizione formale dell'accettazione di eredità, limitandosi a comportamenti concludenti che integravano accettazione tacita. La Cassazione ha costantemente chiarito che "l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. si perfeziona quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 12173/2024 promossa da:
situato in Genova, via Piana 3, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in Genova, via alla Porta Parte_2 degli Archi 3/14, presso l'avvocato Gianfranco BRAGHERO che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
CP_1
Convenuto contumace
******
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, in accoglimento del ricorso, dichiarare in capo a - nato a [...] il [...], CP_1
cod. fisc. - la qualità di erede del signor – nato a [...] C.F._1 Persona_1
UR (GE) il 01/09/1921, cod. fisc. , deceduto a Genova il 25/10/1997 – e C.F._2
della signora - nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._3
deceduta a Genova il 22/07/2009, per aver accettato ex art. 476 c.c. le eredità morendo dismesse di
e di , ordinando alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari Persona_1 CP_2 di Genova di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento. Vinte le spese di lite”.
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE [... Con ricorso ex articolo 281 sexies cpc, depositato in data 09 dicembre 2024, il Parte_3
ha chiesto che venga dichiarata in capo a nato a [...] il Parte_4 CP_1
21/02/1966, cod. fisc. – la qualità di erede di – nato a C.F._1 Persona_1
IA UR (GE) il 01/09/1921, cod. fisc. deceduto a Genova il C.F._2
25/10/1997 – e di – nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._3
deceduta a Genova il 22/07/2009, per aver accettato ex art. 476 c.c. le eredità morendo dismesse di e di Persona_1 CP_2
A fondamento del ricorso, ha esposto:
- di aver promosso nei confronti di esecuzione immobiliare r.g.e. n. 430/2024 CP_1 sull'immobile sito in Genova, via Mario Piana 3 interno 9 e avente ad oggetto la quota per intero del già menzionato appartamento, iscritto al Catasto Fabbricati di Genova, Sez. COR,
Foglio 79, particella 126, subalterno 10, zona censuaria 1A, Cat. A/3, Classe 4, consistenza vani 5,5, R.C. € 511,29, in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del
Giudice di Pace di Genova n.4509 del 05/10/2023;
- che, il Giudice incaricato nell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 15.11.2024 ha rilevato che, sebbene il 04/02/2009 sia stata trascritta al reg. gen. n.3998 e reg. part. n.2986 la denuncia di successione di del 25.10.1997, registrata il 21/04/1998 Persona_1
all'Ufficio del Registro di Genova al n.7 Volume 6701, a seguito della quale la quota di 1/2 dell'immobile è stata trasferita per la quota di 1/4 ciascuno al figlio e al coniuge CP_1
già proprietaria della restante quota di 2/4; CP_2
- che, sebbene il 10 novembre 2020 sia stata trascritta al reg. gen. n. 35607 e reg. part. 24277,
la denuncia di successione di del 22/07/2009 registrata il 13/07/2010 CP_2
all'Ufficio del Registro di Genova al n. 4642 Volume 9990, a seguito della quale la quota di
3/4 dell'immobile è stata trasferita al CP_1
- che non vi è stata trascrizione dell'accettazione espressa o tacita delle eredità paterna e materna dell'esecutato con conseguente mancanza della continuità delle trascrizioni ex articolo 2648 e 2650 c.c. ed impossibilità di procedere alla vendita.
- che, pertanto, il Giudice ha invitato il creditore procedente e odierno ricorrente “ad integrare la documentazione mancante e/o fornire chiarimenti entro 60 giorni (dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero entro il 14.01.2025”;
- che è interesse del avviare il processo di cognizione per Controparte_3 accertare l'accettazione delle eredità paterna e materna da parte di e di CP_1
eseguire la trascrizione dell'emanando provvedimento per assicurare la continuità delle trascrizioni e la possibilità di procedere alla vendita coattiva dell'immobile pignorato;
- che l'accettazione tacita delle eredità di e di ad opera di Persona_1 CP_2 [...]
si evince dal compimento da parte di questi atti fiscali e civili, incompatibili con la CP_1
volontà di rinunciare e significativi della volontà di rinunciare alle eredità medesime;
- che, in particolare, ha effettuato le volture catastali dell'immobile de quo al CP_1
fine di attuare il passaggio della proprietà da a e a sé stesso e da Persona_1 CP_2
a sé stesso e ha pagato le spese di amministrazione condominiale antecedenti a CP_2 quelle oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Per tali ragioni, ha promosso l'odierno giudizio.
Con decreto di fissazione udienza, il Giudice ha disposto per la comparizione delle parti l'udienza del 13 marzo 2025.
In tale udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia di ha ammesso la prova per CP_1 interpello del convenuto e fissato per l'assunzione della prova l'udienza del 14 maggio 2025.
In tale udienza, il Giudice ha dato atto della mancata comparizione del resistente contumace a rendere l'interpello e ha fissato l'udienza del 17 giugno 2025 per discussione finale. In tale udienza, si è svolta la discussione finale e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Deve premettersi in diritto che ai sensi degli articoli 474 c.c. e 476 c.c. l 'eredità può essere accettata sia espressamente che tacitamente e che l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
La Suprema Corte ha ribadito in varie pronunce che l'accettazione tacita dell'eredità si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento di apertura della successione (cfr. tra le altre Cass. Civ. n.
10060/2018).
Secondo la Suprema Corte, tra gli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, vi è la volturazione catastale di un immobile.
L'atto di voltura catastale, infatti, rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento legale o materiale della proprietà materiale e dei relativi passaggi, dal momento che, soltanto, chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. Civ., n. 11478/2021, n. 22317/2014, n.
10798/2009; n. 5226/2002).
Dai documenti allegati al ricorso, emerge che pur in assenza di una dichiarazione CP_1
espressa di accettazione ereditaria, abbia provveduto ad eseguire a proprio favore la voltura catastale dell'immobile sito in Genova, Sez. Urb. COR, Foglio 79, particella 126, subalterno 10, immobile nel quale, peraltro, è residente (vedasi certificato di residenza depositato).
In particolare, risulta che, a seguito della denuncia di successione di del 25.10.1997, Persona_1
registrata il 21/04/1998 all'Ufficio del Registro di Genova al n.7 Volume 6701, la quota di 1/2 dell'immobile sopra richiamato è stata trasferita per la quota di 1/4 ciascuno al figlio (odierno convenuto) e al coniuge ( , già proprietaria della restante quota di 2/4 e che, a seguito CP_2
della denuncia di successione di del 22/07/2009, registrata il 13/07/2010 all'Ufficio CP_2
del Registro di Genova al n. 4642 Volume 9990, la quota di di 3/4 dello stesso immobile è stata trasferita a CP_1
Tali atti dimostrano inequivocabilmente la volontà di di accettare l'eredità derivante CP_1
dalla successione sia del proprio padre che della propria madre.
Per tutte le ragioni sopra richiamate, pertanto, deve essere dichiarato che è erede CP_1
puro e semplice di nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
e deceduto a Genova il 25/10/1997 e di nata a [...] C.F._2 CP_2
04/10/1930, cod. fisc. , deceduta a Genova il 22/07/2009, per aver C.F._3
accettato tacitamente le eredità morendo dismesse di entrambi.
Sulla base del secondo comma dell'articolo 2648 c.c., si ordina la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova, attesa l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di CP_1
Le spese di lite
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, col favore delle spese, che seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato e/o modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00, tenuto conto della semplicità della lite, del rito semplificato, della contumacia del resistente e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'intervenuta accettazione tacita delle eredità dei defunti nato a Persona_1
IA UR (GE) il 01/09/1921, cod. fisc. deceduto a CodiceFiscale_4
Genova il 25/10/1997, e nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_2 [...] , deceduta a Genova il 22/07/2009, da parte di nato a [...] C.F._5 CP_1
il 21/02/1966, cod. fisc. e, conseguentemente, dichiara CodiceFiscale_6 [...]
erede di e CP_1 Persona_1 CP_2
2) dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari di Genova proceda alla trascrizione della sentenza di accertamento dell'accettazione dell'eredità sul seguente immobile sito in
Genova, via Mario Piana 3 interno 9 e censito al N.c.e.u. del Comune di Genova, sez. urbana COR, foglio 79, particella 126, sub 10;
3) condanna al pagamento in favore del sito in Genova, via Piana CP_1 Parte_1
3, in persona del suo amministratore, delle spese di lite liquidate in complessivi euro
2.906,00 per compensi ed euro 607,62 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Genova il 17 Giugno 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino