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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TOGNONI MARIA CRISTINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BIANCHINI MAURIZIO del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito nei confronti del sig. CP_1 ;
[...]
2. dichiarare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di euro 900,00 o di una somma non inferiore ad euro 600,00 entro il giorno 2 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio, della sentenza di separazione nonché di procedere ad effettuare tutte le incombenze di legge
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis pagina 1 di 4 - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della separazione stessa, in via riconvenzionale, alla ricorrente Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere la trascrizione, a margine dell'atto di matrimonio, della sentenza di separazione e di provvedere ad ogni altra annotazione e formalità
- revocare l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza in data 13 dicembre 2024 e respingere ogni altra domanda della ricorrente
- con il favore di spese e competenze di lite pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto sin da data anteriore all'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. con l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sono indicativi dell'intollerabilità della convivenza e dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra i coniugi.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Vanno rigettate le reciproche domande di addebito.
La ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda di addebito nei confronti del marito la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, attuata attraverso comportamenti prevaricatori, denigratori e poco collaborativi. Non sono però state allegate e tantomeno provate condotte specifiche in violazione dei doveri matrimoniali, non potendosi far derivare dallo stile di vita non condivisibile dell'altro coniuge una pronuncia di addebito. Anche i capitoli di prova articolati dalla ricorrente sono affetti da genericità ed indeterminatezza e per tale ragione sono stati ritenuti inammissibili, giudizio che viene confermato anche in sede decisionale.
Il resistente ha invece fondato la propria domanda sull'allontanamento ingiustificato dal domicilio coniugale della moglie, intervenuto in data 8 agosto 2024 senza alcun preavviso.
La ricorrente ha però documentato di essersi rivolta anteriormente ad un legale che il 6 agosto 2024 inviava al una raccomandata -ricevuta in data successiva- in cui esplicitava sia la propria CP_1 volontà di separarsi a causa del clima familiare insostenibile, sia l'intenzione di allontanarsi dalla casa coniugale. Il fatto che la raccomandata sia stata ricevuta in data successiva dal destinatario non rende ingiustificato l'allontanamento e non può essere motivo di addebito della separazione che può intervenire anche per volontà di uno solo dei coniugi.
III. L'unica questione accessoria attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente è priva di fonti di reddito e valutata la situazione reddituale del coniuge, è stato posto a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di € 250,00 mensili. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia la ricorrente ha chiesto che l'assegno venga elevato, mentre il resistente che venga revocato alla luce dei costi fissi che assorbono quasi interamente il trattamento pensionistico percepito, che costituisce la sua unica entrata.
La situazione personale, abitativa ed economica delle parti, quale risulta dalla documentazione in atti, è la seguente:
- non ha entrate proprie e a causa della età ( 59 anni) e delle sue condizioni di Parte_1 salute -è affetta da fibromialgia sin dal 1997 con sintomatologia che si è incrementata nel tempo sino a divenire cronica e con scarsa risposta alla terapia medica prescritta dallo specialista- è impossibilitata a prestare attività lavorativa;
non ha la titolarità di beni immobili e abita in immobile condotto in locazione insieme al figlio, nato dal precedente matrimonio, che sostiene tutte le spese relative all'abitazione, al vitto ed anche quelle sanitarie della propria madre;
- anch'egli affetto da problemi di salute, è pensionato con un'entrata di € Controparte_1
2450,00 netti mensili per dodici mensilità; sostiene oneri fissi mensili per € 1100,00 circa per i finanziamenti contratti;
€ 300,00 mensili per l'assegno versato all'ex coniuge, € 700,00 mensili, comprensivi di oneri accessori per la locazione dell'immobile in cui vive e l'affitto di un box;
detratti tutti questi oneri gli residua una disponibilità di circa € 350,00 mensili;
dispone inoltre di una liquidità su conto corrente che alla data del 31 marzo 2025 ammonta a € 6.927,72.
pagina 3 di 4 L'assenza totale di entrate della ricorrente e l'impossibilità oggettiva di procurarsele per ragioni di salute giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore che, raffrontate le rispettive condizioni economiche, certamente non floride per entrambi, viene rideterminato in € 200,00 mensili con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Tale statuizione potrà essere modificata laddove alla ricorrente, che ne ha fatto richiesta, venga riconosciuta la pensione di invalidità.
IV. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Arcore in data 15.03.2019 (Atto di Matrimonio N. 5 Parte I Anno
2019); II. Dispone che copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata, a cura della Cancelleria, al per le annotazioni di legge;
Parte_2
III. Pone a carico di con decorrenza dalla data della presente sentenza, un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di dell'importo di € 200,00 mensili da Parte_1 versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. IV. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TOGNONI MARIA CRISTINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BIANCHINI MAURIZIO del foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito nei confronti del sig. CP_1 ;
[...]
2. dichiarare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di euro 900,00 o di una somma non inferiore ad euro 600,00 entro il giorno 2 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio, della sentenza di separazione nonché di procedere ad effettuare tutte le incombenze di legge
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis pagina 1 di 4 - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della separazione stessa, in via riconvenzionale, alla ricorrente Parte_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere la trascrizione, a margine dell'atto di matrimonio, della sentenza di separazione e di provvedere ad ogni altra annotazione e formalità
- revocare l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza in data 13 dicembre 2024 e respingere ogni altra domanda della ricorrente
- con il favore di spese e competenze di lite pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto sin da data anteriore all'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. con l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sono indicativi dell'intollerabilità della convivenza e dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra i coniugi.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Vanno rigettate le reciproche domande di addebito.
La ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda di addebito nei confronti del marito la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale, attuata attraverso comportamenti prevaricatori, denigratori e poco collaborativi. Non sono però state allegate e tantomeno provate condotte specifiche in violazione dei doveri matrimoniali, non potendosi far derivare dallo stile di vita non condivisibile dell'altro coniuge una pronuncia di addebito. Anche i capitoli di prova articolati dalla ricorrente sono affetti da genericità ed indeterminatezza e per tale ragione sono stati ritenuti inammissibili, giudizio che viene confermato anche in sede decisionale.
Il resistente ha invece fondato la propria domanda sull'allontanamento ingiustificato dal domicilio coniugale della moglie, intervenuto in data 8 agosto 2024 senza alcun preavviso.
La ricorrente ha però documentato di essersi rivolta anteriormente ad un legale che il 6 agosto 2024 inviava al una raccomandata -ricevuta in data successiva- in cui esplicitava sia la propria CP_1 volontà di separarsi a causa del clima familiare insostenibile, sia l'intenzione di allontanarsi dalla casa coniugale. Il fatto che la raccomandata sia stata ricevuta in data successiva dal destinatario non rende ingiustificato l'allontanamento e non può essere motivo di addebito della separazione che può intervenire anche per volontà di uno solo dei coniugi.
III. L'unica questione accessoria attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente è priva di fonti di reddito e valutata la situazione reddituale del coniuge, è stato posto a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di € 250,00 mensili. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia la ricorrente ha chiesto che l'assegno venga elevato, mentre il resistente che venga revocato alla luce dei costi fissi che assorbono quasi interamente il trattamento pensionistico percepito, che costituisce la sua unica entrata.
La situazione personale, abitativa ed economica delle parti, quale risulta dalla documentazione in atti, è la seguente:
- non ha entrate proprie e a causa della età ( 59 anni) e delle sue condizioni di Parte_1 salute -è affetta da fibromialgia sin dal 1997 con sintomatologia che si è incrementata nel tempo sino a divenire cronica e con scarsa risposta alla terapia medica prescritta dallo specialista- è impossibilitata a prestare attività lavorativa;
non ha la titolarità di beni immobili e abita in immobile condotto in locazione insieme al figlio, nato dal precedente matrimonio, che sostiene tutte le spese relative all'abitazione, al vitto ed anche quelle sanitarie della propria madre;
- anch'egli affetto da problemi di salute, è pensionato con un'entrata di € Controparte_1
2450,00 netti mensili per dodici mensilità; sostiene oneri fissi mensili per € 1100,00 circa per i finanziamenti contratti;
€ 300,00 mensili per l'assegno versato all'ex coniuge, € 700,00 mensili, comprensivi di oneri accessori per la locazione dell'immobile in cui vive e l'affitto di un box;
detratti tutti questi oneri gli residua una disponibilità di circa € 350,00 mensili;
dispone inoltre di una liquidità su conto corrente che alla data del 31 marzo 2025 ammonta a € 6.927,72.
pagina 3 di 4 L'assenza totale di entrate della ricorrente e l'impossibilità oggettiva di procurarsele per ragioni di salute giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore che, raffrontate le rispettive condizioni economiche, certamente non floride per entrambi, viene rideterminato in € 200,00 mensili con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Tale statuizione potrà essere modificata laddove alla ricorrente, che ne ha fatto richiesta, venga riconosciuta la pensione di invalidità.
IV. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Arcore in data 15.03.2019 (Atto di Matrimonio N. 5 Parte I Anno
2019); II. Dispone che copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata, a cura della Cancelleria, al per le annotazioni di legge;
Parte_2
III. Pone a carico di con decorrenza dalla data della presente sentenza, un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di dell'importo di € 200,00 mensili da Parte_1 versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. IV. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
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