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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 851 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. BOCCHIERI FRANCESCO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. OLIVIERI Controparte_1 C.F._1
SONIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2019 il Parte_1
propone opposizione al decreto ingiuntivo n.2485/2018 (r.g. 4867/2018), con cui l'intestato Tribunale gli ingiungeva di pagare a la somma di € Controparte_1
7.024,29 oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura (€ 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese oltre accessori di legge).
L'opponente deduce che, con contratto di appalto stipulato in data 16.10.2017, ha affidato al convenuto l'appalto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di porzione della terrazza dell'immobile sito in Ragusa nella via F.
Rossitto n.12, pattuendo espressamente all'art. 4 del medesimo contratto che “le parti precisano che gli oneri derivanti dal presente contratto d'appalto saranno posti a carico delle singole u.i. Pertanto, l'impresa appaltatrice non avrà titolo di esigere/richiedere all'amministratore Rag. le somme di competenza CP_2
dei singoli proprietari ed in caso di mancato pagamento le stesse dovranno essere richieste direttamente al singolo proprietario. Ne consegue che l'impresa rinunzia ai benefici di cui agli artt. 1292 -93 - 94 c.c. circa la responsabilità solidale di tutti i condomini per cui l'impresa appaltatrice non avrà null'altro a pretendere da ogni condomino se non la quota relativa alla porzione di proprietà in capo a ciascun condomino”.
Eccepisce, dunque, il difetto di legittimazione passiva per avere l'opposto espressamente rinunciato al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini in ordine al pagamento degli oneri derivanti dal contratto in oggetto e, conseguentemente, per avere convenuto la parziarietà della prestazione da ciascuno dei condomini dovuta.
Chiede, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito , rilevando che, pur avendo le parti convenuto la Controparte_1
rinuncia alla solidarietà da parte dei condomini, il è comunque Parte_1
rimasto inadempiente all'obbligo, previsto anch'esso in seno all'art.4 del contratto di appalto, di trasmissione dell'elenco dei singoli condomini morosi nonché a quello di costituzione di un fondo di garanzia entro il 10.10.2017 pari al 100% dell'importo nel c/c condominiale, rispetto al quale è stato altresì pattuito che “il mancato versamento del fondo costituisce titolo esecutivo per l'inizio di attività giudiziaria di recupero del credito”.
Ha altresì dedotto la contraddittorietà della sollevata eccezione per avere il provveduto, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, al pagamento dell'importo totale di € 5.584,27 a titolo di quota di spettanza dello Iacp.
***
L'opposizione è fondata.
Di regola, l'amministratore di condominio “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio” ed ha quindi la rappresentanza dei singoli condomini cui le obbligazioni contratte dal condominio vanno imputate.
Nel caso di specie, tuttavia, le parti (ossia l'appaltatore da un lato e l'amministratore quale rappresentante dei condomini dall'altro) hanno espressamente pattuito, all'art. 4 del contratto di appalto che “le parti precisano che gli oneri derivanti dal presente contratto d'appalto saranno posti a carico delle singole u.i. Pertanto l'impresa appaltatrice non avrà titolo di esigere / richiedere all'amministratore Rag. le somme di competenza dei singoli CP_2
proprietari ed in caso di mancato pagamento le stesse dovranno essere richieste direttamente al singolo proprietario. Ne consegue che l'impresa rinunzia ai benefici di cui agli artt. 1292 -93 - 94 c.c. circa la responsabilità solidale di tuti i condomini per cui l'impresa appaltatrice non avrà null'altro a pretendere da ogni condomino se non la quota relativa alla porzione di proprietà in capo a ciascun condomino”.
Tale clausola, dunque, in deroga alla disposizione richiamata, stabilendo che l'appaltatore possa richiedere il corrispettivo solo ai singoli condomini in ragione della rispettiva quota di partecipazione al condominio, espressamente esclude la possibilità per l'appaltatore di agire nei confronti del . Parte_1
L'opposto invoca la clausola contrattuale secondo cui “il mancato versamento del fondo costituisce titolo esecutivo per l'inizio di attività giudiziaria di recupero del credito, in capo al condomino inadempiente”: tuttavia tale clausola non consente all'appaltatore, in caso di mancato versamento del fondo, di agire nei confronti del
; né la mancata comunicazione dell'elenco dei condomini morosi fa Parte_1
sorgere la legittimazione passiva dell'Amministratore rispetto al credito dell'appaltatore al corrispettivo.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 2485/2018 (r.g. 4867/2018);
- condanna a rifondere al , in Controparte_1 Parte_1
persona del proprio Amministratore p.t., le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre i.v.a., c.p.a., rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 118,50 per rimborso c.u. distratte a favore del difensore.
Ragusa, 06/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 851 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. BOCCHIERI FRANCESCO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. OLIVIERI Controparte_1 C.F._1
SONIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2019 il Parte_1
propone opposizione al decreto ingiuntivo n.2485/2018 (r.g. 4867/2018), con cui l'intestato Tribunale gli ingiungeva di pagare a la somma di € Controparte_1
7.024,29 oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura (€ 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese oltre accessori di legge).
L'opponente deduce che, con contratto di appalto stipulato in data 16.10.2017, ha affidato al convenuto l'appalto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di porzione della terrazza dell'immobile sito in Ragusa nella via F.
Rossitto n.12, pattuendo espressamente all'art. 4 del medesimo contratto che “le parti precisano che gli oneri derivanti dal presente contratto d'appalto saranno posti a carico delle singole u.i. Pertanto, l'impresa appaltatrice non avrà titolo di esigere/richiedere all'amministratore Rag. le somme di competenza CP_2
dei singoli proprietari ed in caso di mancato pagamento le stesse dovranno essere richieste direttamente al singolo proprietario. Ne consegue che l'impresa rinunzia ai benefici di cui agli artt. 1292 -93 - 94 c.c. circa la responsabilità solidale di tutti i condomini per cui l'impresa appaltatrice non avrà null'altro a pretendere da ogni condomino se non la quota relativa alla porzione di proprietà in capo a ciascun condomino”.
Eccepisce, dunque, il difetto di legittimazione passiva per avere l'opposto espressamente rinunciato al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini in ordine al pagamento degli oneri derivanti dal contratto in oggetto e, conseguentemente, per avere convenuto la parziarietà della prestazione da ciascuno dei condomini dovuta.
Chiede, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito , rilevando che, pur avendo le parti convenuto la Controparte_1
rinuncia alla solidarietà da parte dei condomini, il è comunque Parte_1
rimasto inadempiente all'obbligo, previsto anch'esso in seno all'art.4 del contratto di appalto, di trasmissione dell'elenco dei singoli condomini morosi nonché a quello di costituzione di un fondo di garanzia entro il 10.10.2017 pari al 100% dell'importo nel c/c condominiale, rispetto al quale è stato altresì pattuito che “il mancato versamento del fondo costituisce titolo esecutivo per l'inizio di attività giudiziaria di recupero del credito”.
Ha altresì dedotto la contraddittorietà della sollevata eccezione per avere il provveduto, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, al pagamento dell'importo totale di € 5.584,27 a titolo di quota di spettanza dello Iacp.
***
L'opposizione è fondata.
Di regola, l'amministratore di condominio “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio” ed ha quindi la rappresentanza dei singoli condomini cui le obbligazioni contratte dal condominio vanno imputate.
Nel caso di specie, tuttavia, le parti (ossia l'appaltatore da un lato e l'amministratore quale rappresentante dei condomini dall'altro) hanno espressamente pattuito, all'art. 4 del contratto di appalto che “le parti precisano che gli oneri derivanti dal presente contratto d'appalto saranno posti a carico delle singole u.i. Pertanto l'impresa appaltatrice non avrà titolo di esigere / richiedere all'amministratore Rag. le somme di competenza dei singoli CP_2
proprietari ed in caso di mancato pagamento le stesse dovranno essere richieste direttamente al singolo proprietario. Ne consegue che l'impresa rinunzia ai benefici di cui agli artt. 1292 -93 - 94 c.c. circa la responsabilità solidale di tuti i condomini per cui l'impresa appaltatrice non avrà null'altro a pretendere da ogni condomino se non la quota relativa alla porzione di proprietà in capo a ciascun condomino”.
Tale clausola, dunque, in deroga alla disposizione richiamata, stabilendo che l'appaltatore possa richiedere il corrispettivo solo ai singoli condomini in ragione della rispettiva quota di partecipazione al condominio, espressamente esclude la possibilità per l'appaltatore di agire nei confronti del . Parte_1
L'opposto invoca la clausola contrattuale secondo cui “il mancato versamento del fondo costituisce titolo esecutivo per l'inizio di attività giudiziaria di recupero del credito, in capo al condomino inadempiente”: tuttavia tale clausola non consente all'appaltatore, in caso di mancato versamento del fondo, di agire nei confronti del
; né la mancata comunicazione dell'elenco dei condomini morosi fa Parte_1
sorgere la legittimazione passiva dell'Amministratore rispetto al credito dell'appaltatore al corrispettivo.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 2485/2018 (r.g. 4867/2018);
- condanna a rifondere al , in Controparte_1 Parte_1
persona del proprio Amministratore p.t., le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre i.v.a., c.p.a., rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 118,50 per rimborso c.u. distratte a favore del difensore.
Ragusa, 06/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)