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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11799 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.I. ) in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Valentina Bellomo con elezione di domicilio presso gli uffici della Avvocatura
Comunale siti in , Piazza Marina n. 39 , via Marchese di Villabianca. Pt_1 Pt_1
- opponente-
Contro
(C.F. in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in , via A. Pacinotti n. 94 rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Pt_1
AU SC
- opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 25.11.2025.
FATTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente Parte_1 esecutivo, nr. 3036/2023 emesso in data del 18.07.2023 in favore della associazione Parte_2 per l'importo di euro 12.190,30 oltre interessi legali, relativo al pagamento della retta per
[...] il servizio reso in favore del soggetto affetto da disagio psichico, sig. , Persona_1 ricoverato presso la struttura denominata “Indaco” in virtù del decreto del Giudice Tutelare di
Palermo.
La parte attrice a sostegno della opposizione ha dedotto l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto anzitutto per la mancanza di autorizzazione da parte della p.a. al ricovero del sig.
[...]
; in secondo luogo per la indisponibilità di fondi da parte del Persona_1 Parte_1 che, proprio in ragione di tale carenza di fondi in bilancio non avrebbe autorizzato il ricovero presso la struttura. Infine, in relazione al quantum dell'ingiunzione, l'opponente ha dedotto la erronea quantificazione della retta atteso che il pagamento della fattura relativa alla mensilità di maggio 2023, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbe ancora stata maturata. L'opponente pertanto ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, di “ -Accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3036/2023 (R.G. n. 9497/23), provvisoriamente esecutivo, emesso, su ricorso di Parte_3
dal Tribunale Palermo in data 18.07.2023, depositato in pari data e notificato in data 18.07.2023 e
[...] conseguentemente revocarlo con qualsiasi statuizione;
-Dichiarare invalido e revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo, con qualunque statuizione, la pretesa avversaria;
-Ritenere e dichiarare che il Persona_1
è stato ricoverato dall' senza la necessaria e preventiva autorizzazione del Parte_4 Parte_1
giusto art. 1 convenzione in atti stipulata tra l'ass. ed il -Ritenere e
[...] CP_1 Parte_1 dichiarare che il è stato ricoverato dall' nonostante quest'ultima fosse Persona_1 Pt_4 CP_1 stata più volte edotta della circostanza che erano esaurite le somme stanziate e non vi erano i fondi in bilancio per pagare le rette;
-Dichiarare non dovuto l'importo chiesto di cui alla nota di debito del mese maggio 2023 poiché non esigibile in quanto non erano decorsi i 60 gg come da convenzione e per i motivi meglio specificati in narrativa essere oggetto del D.I. opposto;
-Di conseguenza ritenere e dichiarare errato il calcolo degli interessi legali;
di revocare l'ingiunzione di pagamento in quanto infondata”.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione del 2.12.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 che contestava l'opposizione avversa e concludeva chiedendo di: “Rigettare in ogni sua parte
l'opposizione proposta dal al D.I. 3036/2023 reso dal Tribunale di Palermo, confermando Parte_1 detto D.I. n.3036/2023 in ogni sua parte.
Condannare il al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con Parte_1
l'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. Giustizia 55/2014 (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 37/2018 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.M.
147/2022) e con DISTRAZIONE IN FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE”
Con decreto del 5.12.2023 veniva confermata la data di vocatio in jus per la comparizione delle parti e l'udienza veniva sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
All'udienza del 14.2.2023 rigettata la richiesta di sospensiva presentata dall'opponente la causa, matura per la decisione, veniva rinviata al giorno 20.11.2025 ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP il quale provvedeva, con decreto del 29.10.2025 a differire l'udienza al giorno 25.11.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. .
All'udienza cartolare del 25.11.2025 lette le note di trattazione scritta delle parti la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa creditoria azionata dalla ha ad oggetto il pagamento della Controparte_1 retta di mantenimento in favore del soggetto affetto da disagio psichico, Persona_1 ricoverato presso la struttura denominata “Indaco” in adempimento al decreto emesso dal
Giudice Tutelare di Palermo ed allegato agli atti del giudizio monitorio (cfr. doc. 3). Orbene Il Tribunale adito, con un orientamento cui questo giudice ritiene di aderire, afferma che l'obbligazione del di sostenere le spese occorrenti per il mantenimento dei soggetti Pt_1 affetti da disagio psichico presso comunità alloggio anche di tipo familiare su ordine dell'autorità giudiziaria, sorge ex lege per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della L.R.
9.05.1986 nr.
22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L. 328/00 senza che si renda peraltro necessaria la stipula di apposita convenzione negoziale.
La circostanza che il nel rispetto delle norme di contabilità pubblica, debba provvedere Pt_1
a stanziare in appositi capitoli di bilancio le somme occorrenti alla remunerazione del servizio reso, in sua vece ed in favore dei soggetti disagiati, da terzi soggetti cui questi delega l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non muta le conclusioni esposte, e così di conseguenza l'inosservanza o il difettoso adempimento del dovere imposto dalle norme di contabilità non pregiudica il diritto di credito del terzo. (Cfr. Tribunale di Palermo sentenza nr.
436/2025 RGAC 2503/2025 ; Parte_5
Tribunale di Palermo sentenza n. 4125/2025 RGAC 7903/2023
[...]
). Parte_6
Infatti, come affermato nelle citate pronunce del Tribunale di Palermo, non è invero consentito a nessun debitore, dunque neppure alla pubblica amministrazione, di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo di non possedere la necessaria capienza economica.
Non v'è dubbio, dalla disamina della documentazione acquisita in atti che il soggetto
[...]
è individuo affetto da disagio psichico il quale, giusto decreto del Giudice Tutelare Persona_1
- allegato al fascicolo del monitorio ed acquisito agli atti della opposizione - è stato inserito presso la struttura “Indaco” facente capo alla ed è ivi rimasto Controparte_1 ricoverato nel periodo dal 1.01.2023 al 31.05.2023.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato, dunque, correttamente emesso dal Tribunale di Palermo.
A fortiori si rileva la circostanza emersa in corso di giudizio e non contestata da parte opponente, di una ulteriore ingiunzione di pagamento (d.i. n. 1054/2023) divenuta esecutiva per mancanza di opposizione in data 28.02.2023 emessa dal Tribunale intestatario tra le stesse parti, relativa a periodi di ricovero differenti.
Per tutte le motivazioni ut supra riportate va dunque riconosciuto dell'obbligo di pagamento del servizio in capo al . Parte_1
Riguardo al quantum della ingiunzione opposta si osserva come nessun rilevo abbia la contestazione della non esigibilità della nota di debito del 7-23 maggio 2023 datata 16.6.2023 e protocollata dal in data 23.6.2023 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione Parte_1 in opposizione).
Alla data di trasmissione e ricezione della nota di debito presso la PA opponente era già maturato il diritto della al pagamento per il servizio di ricovero reso posto che Controparte_1 era già stata adempiuta la prestazione del servizio -la fattura per la mensilità di maggio 2023 è stata trasmessa in data 16.6.2023 come ricorda anche parte opponente -. Il contratto stipulato tra il e l'associazione opposta regola, con impegno Parte_1 del il tempo di pagamento della fattura elettronica ma non pone alcun termine, come Pt_1 erroneamente interpreta la opposta, con riguardo ai tempi di invio della stessa per la quale, in assenza di specifica pattuizione al riguardo, devono intendersi applicabili le regole generali in materia di adempimento delle obbligazioni (si legge all'art. 4 della convenzione/contratto allegata in atti “il Comune si impegna a pagare il corrispettivo entro 60 giorni dall'invio della fattura elettronica” ).
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata ed il provvedimento monitorio confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 4.076,40 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione del petitum), applicando una riduzione in ragione della contenuta attività istruttoria (meramente documentale), ed applicando altresì l'aumento del 20%, ex art. 4, comma 1-bis, e sono così meglio specificate: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
I.V.A., C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avvocato AU SC
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Conferma il decreto ingiuntivo nr. 3036/2023 del Tribunale Civile di Palermo emesso in data
18.07.2023;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1 liquidandole come in motivazione in € 4.076,40 oltre rimborso spese forfettarie
[...]
15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avvocato AU SC.
Così deciso in Palermo il 28.11.2025
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino