CASS
Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2023, n. 28283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28283 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AV AT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorsi); udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari accoglieva ia richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria Ceca, avanzata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di lesioni, rapina ed estorsione a mano armata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28283 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 28/06/2023 2. Avverso la sentenza impugnata, il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art.6, cornma 1, lett. c), I. 22 aprile 2005, n.69, evidenziando come nel mandato di arresto europeo non fosse specificato quale fosse il provvedimento esecutivo legittimante la richiesta di consegna. La Corte di appello, del resto, aveva rilevato tale carenza, chiedendo all'autorità Ceca la trasmissione del provvedimento posto a base del mandato, pur non ottenendone l'invio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett.d), I.n. 69 del 2005, evidenziando la mancata indicazione nel mandato di arresto delle informazioni in ordine alla possibilità di impugnare il provvedimento esecutivo, ovvero di ottenere un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Proposta: rigetto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso censura la mancata acquisizione del provvedimento cautelare interno, sulla base del quale è stato successivamente emesso il m.a.e. La Corte di appello, dopo aver formulato una richiesta di integrazione, ha dato atto che l'autorità Ceca aveva inviato copia integrale del provvedimento con il quale è stato disposto il mandato di arresto per fini processuali. Il provvedimento risulta emesso dall'autorità giudiziaria e si fonda sull'esigenza di garantire la presenza dell'imputato nel procedimento instaurato a suo carico. A tal riguardo, occorre precisare che per consolidata giurisprudenza, qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Sez.6, n. 20282 del 24/4/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez.6, n. 43:386 dell'11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305). Il titolo interno sulla base del quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, pertanto, deve ritenersi correttamente acquisito, il che destituisce di fondamento il primo motivo di ricorso. A fronte di tale conclusione, il ricorrente sostiene che l'autorità estera si sarebbe limitata ad inviare la richiesta di mandato di arresto europeo tradotta in 2 italiano, ritenendo che il titolo inviato non integrerebbe il mandato di arresto interno. Si tratta di una conclusione non condivisibile, prima ancora che in fatto, in punto di diritto. In giurisprudenza, si è da tempo riconosciuto che non occorra l'acquisizione del mandato interno considerando "atto surrogatorio" il m.a.e., laddove contenga le indicazioni formali e le motivazioni proprie dell'euromandato, esponendo tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna comunitaria (Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014, dep. 2015, Van Der Horst, Rv. 262030). Si è affermato che quel che rileva nella procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 è che sussista un provvedimento di arresto "riconoscibile", ovvero un provvedimento che possegga tutti gli elementi ritenuti necessari dalla suddetta legge e in ordine al quale pertanto possano essere condotte dall'autorità giudiziaria italiana le prescritte verifiche. Pertanto, risponde pienamente al suddetto obiettivo posto a fondamento del principio del mutuo riconoscimento che gli Stati membri considerino il mandato di arresto europeo anche quale provvedimento «interno» legittimante la limitazione della libertà personale (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, Auster, non mas. sul punto). In definitiva, quindi, deve ribadirsi che la previsione di un unico mandato che funga da m.a.e. e da titolo interno deve ritenersi legittima, in quanto tale procedura non viene a eliminare le garanzie previste in favore dell'indagato, ma facilita soltanto la spedizione del m.a.e. quando sia già nota la presenza del ricercato in uno Stato U.E. (Sez. 6, n. 28658 del 08/06/2017, Nebieridze, non mass.; in senso conf. Sez. 6, n. 18213 del 30/04/2019, Mora, non mass.; Sez. 6, n. 46596 del 15/11/2019, Satti, non mass.; Sez. F, n. 35943 del 08/08/2019, Milka, non mass.). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si eccepisce la mancanza delle indicazioni in ordine alla possibilità di "ottenere un nuovo processo". Invero, la previsione invocata del ricorrente riguarda la diversa ipotesi in cui venga emesso un mandato di arresto esecutivo, concernente una sentenza di condanna definitiva emessa in assenza dell'imputato. Nel caso di specie, il mandato di arresto ha funzione dichiaratamente processuale, sicchè non occorreva inserire l'indicazione dei rimedi indicati dall'art. 6, comma 1, lett.d), I.n. 69 del 2005. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che la previsione contenuta all'art. 19 della I. n. 69 del 2005, riguarda le ipotesi di consegna per 3 Il Consigliere estensore l'estero ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte con decisione pronunciata in "absentia" e non si applica al m.a.e. c.d. processuale, volto, invece, a garantire la partecipazione 1:iell'indagato al procedimento penale instaurato nei suoi confronti nello Stato estero (Sez.6, n. 21773 del 19/5/2016, Rv. 266935). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 legge n. 69/2005. Così deciso il 28 giugno 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorsi); udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari accoglieva ia richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria Ceca, avanzata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di lesioni, rapina ed estorsione a mano armata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28283 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 28/06/2023 2. Avverso la sentenza impugnata, il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art.6, cornma 1, lett. c), I. 22 aprile 2005, n.69, evidenziando come nel mandato di arresto europeo non fosse specificato quale fosse il provvedimento esecutivo legittimante la richiesta di consegna. La Corte di appello, del resto, aveva rilevato tale carenza, chiedendo all'autorità Ceca la trasmissione del provvedimento posto a base del mandato, pur non ottenendone l'invio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett.d), I.n. 69 del 2005, evidenziando la mancata indicazione nel mandato di arresto delle informazioni in ordine alla possibilità di impugnare il provvedimento esecutivo, ovvero di ottenere un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Proposta: rigetto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso censura la mancata acquisizione del provvedimento cautelare interno, sulla base del quale è stato successivamente emesso il m.a.e. La Corte di appello, dopo aver formulato una richiesta di integrazione, ha dato atto che l'autorità Ceca aveva inviato copia integrale del provvedimento con il quale è stato disposto il mandato di arresto per fini processuali. Il provvedimento risulta emesso dall'autorità giudiziaria e si fonda sull'esigenza di garantire la presenza dell'imputato nel procedimento instaurato a suo carico. A tal riguardo, occorre precisare che per consolidata giurisprudenza, qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Sez.6, n. 20282 del 24/4/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez.6, n. 43:386 dell'11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305). Il titolo interno sulla base del quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, pertanto, deve ritenersi correttamente acquisito, il che destituisce di fondamento il primo motivo di ricorso. A fronte di tale conclusione, il ricorrente sostiene che l'autorità estera si sarebbe limitata ad inviare la richiesta di mandato di arresto europeo tradotta in 2 italiano, ritenendo che il titolo inviato non integrerebbe il mandato di arresto interno. Si tratta di una conclusione non condivisibile, prima ancora che in fatto, in punto di diritto. In giurisprudenza, si è da tempo riconosciuto che non occorra l'acquisizione del mandato interno considerando "atto surrogatorio" il m.a.e., laddove contenga le indicazioni formali e le motivazioni proprie dell'euromandato, esponendo tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna comunitaria (Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014, dep. 2015, Van Der Horst, Rv. 262030). Si è affermato che quel che rileva nella procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 è che sussista un provvedimento di arresto "riconoscibile", ovvero un provvedimento che possegga tutti gli elementi ritenuti necessari dalla suddetta legge e in ordine al quale pertanto possano essere condotte dall'autorità giudiziaria italiana le prescritte verifiche. Pertanto, risponde pienamente al suddetto obiettivo posto a fondamento del principio del mutuo riconoscimento che gli Stati membri considerino il mandato di arresto europeo anche quale provvedimento «interno» legittimante la limitazione della libertà personale (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, Auster, non mas. sul punto). In definitiva, quindi, deve ribadirsi che la previsione di un unico mandato che funga da m.a.e. e da titolo interno deve ritenersi legittima, in quanto tale procedura non viene a eliminare le garanzie previste in favore dell'indagato, ma facilita soltanto la spedizione del m.a.e. quando sia già nota la presenza del ricercato in uno Stato U.E. (Sez. 6, n. 28658 del 08/06/2017, Nebieridze, non mass.; in senso conf. Sez. 6, n. 18213 del 30/04/2019, Mora, non mass.; Sez. 6, n. 46596 del 15/11/2019, Satti, non mass.; Sez. F, n. 35943 del 08/08/2019, Milka, non mass.). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si eccepisce la mancanza delle indicazioni in ordine alla possibilità di "ottenere un nuovo processo". Invero, la previsione invocata del ricorrente riguarda la diversa ipotesi in cui venga emesso un mandato di arresto esecutivo, concernente una sentenza di condanna definitiva emessa in assenza dell'imputato. Nel caso di specie, il mandato di arresto ha funzione dichiaratamente processuale, sicchè non occorreva inserire l'indicazione dei rimedi indicati dall'art. 6, comma 1, lett.d), I.n. 69 del 2005. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che la previsione contenuta all'art. 19 della I. n. 69 del 2005, riguarda le ipotesi di consegna per 3 Il Consigliere estensore l'estero ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte con decisione pronunciata in "absentia" e non si applica al m.a.e. c.d. processuale, volto, invece, a garantire la partecipazione 1:iell'indagato al procedimento penale instaurato nei suoi confronti nello Stato estero (Sez.6, n. 21773 del 19/5/2016, Rv. 266935). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 legge n. 69/2005. Così deciso il 28 giugno 2023