Articolo 7 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 marzo 1991
Art. 7. 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Consiglio del collegio nazionale). - Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991
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