Art. 7. 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Consiglio del collegio nazionale). - Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
"Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Consiglio del collegio nazionale). - Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".