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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 469/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI Parte_1 P.IVA_1
NC,
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), (C.F. ) e P.IVA_2 CP_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ), C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza n. 3305/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23.11.2022.
CONCLUSIONI
In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3305/2022 del 23 novembre 2022: − dichiarare tenuti e condannare il Fallimento della società
, il sig. ed il sig. , in Controparte_1 CP_3 CP_2 solido tra di loro, a pagare ad incorporante per fusione Controparte_4
la somma di € Controparte_5 Parte_1 inore che ri ltre interessi pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 30/9/2015 al saldo, od a quel diverso tasso, su quella diversa somma o da quella diversa data risulteranno di giustizia;
− con vittoria di spese competenze e compensi del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Firenze emetteva il Controparte_5 decreto ingiuntivo n° 3561/2015, con il quale ingiungeva a Controparte_1
e il pagamento, in solido, della somma di € CP_2 CP_3
89.471,09, oltre alle spese di ingiunzione.
Nel ricorso era stato evidenziato che:
- , poi divenuta e poi Controparte_6 Controparte_5 [...]
con contratto n. 510489 in data 23 aprile 2007, aveva concesso Controparte_4 in locazione finanziaria alla società un immobile posto nel Controparte_1 comune di Civitavecchia (RM), via Pascucci 7;
- la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, rimanendo quindi debitrice della somma di € 89.471,09, comprensiva di interessi di mora al 10 aprile 2015;
- ai sensi delle condizioni particolari del contratto, sulle somme non versate dovevano essere applicati gli interessi di mora pari all'Euribor tre mesi (divisore
360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora;
- a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria si erano costituiti fideiussori e . CP_2 CP_3
Avverso tale decreto proponeva opposizione , dando corso al CP_2 giudizio R.G. n° 15286/2015 del Tribunale di Firenze.
pagina 2 di 9 Con altro atto di citazione si opponevano al medesimo decreto anche la
[...] ed il sig. , dando corso al giudizio R.G. n° CP_1 CP_2
13922/2015.
Gli opponenti lamentavano l'applicazione di interessi usurari e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust.
In entrambi i giudizi si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_5 opposizioni.
Concessi termini per memorie ex art. 183 c.p.c., i giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita a mezzo di una C.T.U.
Il giudizio veniva poi interrotto per il fallimento della e veniva Controparte_1 riassunto sia da che dal Fallimento della e CP_2 CP_1 CP_1
. CP_3
All'udienza del 15/10/2020, poi, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termini di rito per il deposito delle memorie difensive conclusive e di replica.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3305/2022, pubblicata il 23.11.2022, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3561/2015 Tribunale di Firenze e condanna gli opponenti e Controparte_1 CP_3 CP_2
in via solidale al pagamento di Euro 85.709,96 oltre interessi dalla domanda,
[...] in favore di quale successore della;
2) Controparte_4 Controparte_5
Condanna e Controparte_1 CP_3 CP_2
in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_4 quale successore della che, già compensate, si liquidano Controparte_5 complessivamente in Euro 15.000,00 per compenso oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge”.
Nello specifico il giudice, ritenuto validamente riassunto il giudizio, esaminava la questione dell'usura, rilevando che gli interessi corrispettivi non risultavano usurari, mentre quelli moratori superavano la soglia prevista dalla legge. Di conseguenza, detraeva l'importo di € 3.761,13 per interessi moratori, riducendo il pagina 3 di 9 debito a € 85.709,96.
In merito alla fideiussione, il decidente riteneva fondata l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust, sebbene la nullità fosse circoscritta alle clausole specifiche e non invalidasse l'intero contratto di garanzia.
Conseguentemente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della somma ridotta, oltre agli interessi ed alle spese legali, con una compensazione parziale delle spese di CTU.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
, e Controparte_7 CP_2
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la CP_3 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errore di diritto in ordine alla normativa sull'usura;
2) errore nella quantificazione dell'importo dovuto;
3) errore di diritto sulla natura della fideiussione.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati non si costituivano, se pur ritualmente citati, rimanendo contumaci.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei tre appellati, non essendosi costituiti nonostante la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare occorre rilevare d'ufficio che la domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento della è improcedibile, in Controparte_1 quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori, essendo il fallimento intervenuto prima della pronuncia della sentenza di primo grado (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6196 del 05/03/2020). Né modifica la sostanza il fatto che la curatela si fosse costituita nel giudizio di primo grado, visto che la stessa non ha avanzato alcuna domanda che possa essere esaminata nel presente giudizio.
Inoltre, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, essendo carente l'interesse della parte appellante ad una pronuncia in merito alla validità delle clausole sulle quali si è incentrato l'esame della AN d'Italia.
L'eccezione di nullità della fideiussione, infatti, è stata esaminata nel presente giudizio esclusivamente in via incidentale, come peraltro chiarito espressamente dai difensori dei garanti.
Il giudice, poi, pur ritenendo in astratto fondata l'eccezione, ha comunque accolto la domanda di condanna avanzata nei confronti dei garanti, ritenendo quindi nella sostanza che la nullità delle clausole non impedisse l'accoglimento della domanda.
L'odierna parte appellante, quindi, non ha interesse ad accertare incidentalmente la validità delle clausole, visto che una pronuncia in tal senso sarebbe del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
La parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto usurari gli interessi moratori applicati in pendenza di rapporto, escludendo il relativo importo dalla condanna.
pagina 5 di 9 Si precisa, in particolare, che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli interessi moratori dovessero essere confrontati con il medesimo tasso soglia previsto per i corrispettivi, dovendo questo essere aumentato di 2,1 punti percentuali.
Il Tribunale di Firenze così si è espresso nella sentenza oggetto di gravame: «… secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla AN d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora. Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla AN
d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003. Ritiene tuttavia questo giudice che tale tesi non meriti di essere condivisa. Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi. Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto. Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la AN d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.
Peraltro la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.
pagina 6 di 9 Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che dalla CTU, immune da vizi logicogiuridico-scientifici, è emerso che gli interessi corrispettivi non sono usurai mentre risulta usuraio il tasso moratorio …».
Tali principi si pongono in contrasto con quelli ormai comunemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità ed applicati anche da questa Corte.
Sulla materia è, infatti, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(peraltro già prima che venisse pronunciata la sentenza impugnata), affermando il seguente principio di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In applicazione di tale principio, dal momento che il contratto di cui si discute è stato stipulato in un periodo in cui la AN d'Italia non rilevava autonomamente i tassi moratori medi, il tasso soglia va determinato sommando al TEGM individuato pagina 7 di 9 per gli interessi corrispettivi l'aumento medio per gli interessi di mora indicato nei decreti ministeriali, pari a 2,1 punti percentuali (come da D.M. del 20/3/2007 ex
L. 108/1996 in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/3/2007).
Il tasso di interesse di mora, convenuto nella misura del 9,99 %, quindi, risulta inferiore al tasso soglia, che va individuato nella misura pari al tasso rilevato per i leasing superiori a 50.000 euro (6,35) maggiorato di 2,1 punti percentuali (8,45) ed ulteriormente aumentato del 50%, ovvero nel 12,67%.
La sentenza impugnata risulta pertanto errata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori, scomputando quelli applicati dal totale dovuto.
In accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza deve essere riformata, sostituendo l'importo cui si riferisce la condanna emessa nei confronti dei garanti con quello di € 89.471,09, al quale devono essere aggiunti gli interessi moratori pattuiti, pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente maggiorato di 6 punti, dal 30.9.2015 fino al saldo.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'odierna parte appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di e CP_2
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
di e avverso la sentenza n.
[...] CP_2 CP_3
3305/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.11.2022, così provvede:
pagina 8 di 9 1. dichiara la contumacia del fallimento della Controparte_1
, di e;
[...] CP_2 CP_3
2. dichiara improcedibile il giudizio nei confronti del Fallimento della Motive
CP_1
3. accoglie i primi due motivi di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido tra CP_2 CP_3 loro, a pagare a la somma di € 89.471,09, oltre agli Parte_1 interessi moratori pattuiti dal 30/9/2015 fino al saldo;
4. dichiara inammissibile il terzo motivo di appello;
5. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_3
, quale successore di , le spese del Controparte_4 Controparte_5 primo giudizio, che liquida in complessivi € 14.103 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
6. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_3 le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Parte_1
€ 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 469/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI Parte_1 P.IVA_1
NC,
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), (C.F. ) e P.IVA_2 CP_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ), C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza n. 3305/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23.11.2022.
CONCLUSIONI
In data 12.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3305/2022 del 23 novembre 2022: − dichiarare tenuti e condannare il Fallimento della società
, il sig. ed il sig. , in Controparte_1 CP_3 CP_2 solido tra di loro, a pagare ad incorporante per fusione Controparte_4
la somma di € Controparte_5 Parte_1 inore che ri ltre interessi pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 30/9/2015 al saldo, od a quel diverso tasso, su quella diversa somma o da quella diversa data risulteranno di giustizia;
− con vittoria di spese competenze e compensi del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Firenze emetteva il Controparte_5 decreto ingiuntivo n° 3561/2015, con il quale ingiungeva a Controparte_1
e il pagamento, in solido, della somma di € CP_2 CP_3
89.471,09, oltre alle spese di ingiunzione.
Nel ricorso era stato evidenziato che:
- , poi divenuta e poi Controparte_6 Controparte_5 [...]
con contratto n. 510489 in data 23 aprile 2007, aveva concesso Controparte_4 in locazione finanziaria alla società un immobile posto nel Controparte_1 comune di Civitavecchia (RM), via Pascucci 7;
- la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, rimanendo quindi debitrice della somma di € 89.471,09, comprensiva di interessi di mora al 10 aprile 2015;
- ai sensi delle condizioni particolari del contratto, sulle somme non versate dovevano essere applicati gli interessi di mora pari all'Euribor tre mesi (divisore
360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora;
- a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria si erano costituiti fideiussori e . CP_2 CP_3
Avverso tale decreto proponeva opposizione , dando corso al CP_2 giudizio R.G. n° 15286/2015 del Tribunale di Firenze.
pagina 2 di 9 Con altro atto di citazione si opponevano al medesimo decreto anche la
[...] ed il sig. , dando corso al giudizio R.G. n° CP_1 CP_2
13922/2015.
Gli opponenti lamentavano l'applicazione di interessi usurari e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust.
In entrambi i giudizi si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_5 opposizioni.
Concessi termini per memorie ex art. 183 c.p.c., i giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita a mezzo di una C.T.U.
Il giudizio veniva poi interrotto per il fallimento della e veniva Controparte_1 riassunto sia da che dal Fallimento della e CP_2 CP_1 CP_1
. CP_3
All'udienza del 15/10/2020, poi, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termini di rito per il deposito delle memorie difensive conclusive e di replica.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3305/2022, pubblicata il 23.11.2022, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3561/2015 Tribunale di Firenze e condanna gli opponenti e Controparte_1 CP_3 CP_2
in via solidale al pagamento di Euro 85.709,96 oltre interessi dalla domanda,
[...] in favore di quale successore della;
2) Controparte_4 Controparte_5
Condanna e Controparte_1 CP_3 CP_2
in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_4 quale successore della che, già compensate, si liquidano Controparte_5 complessivamente in Euro 15.000,00 per compenso oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge”.
Nello specifico il giudice, ritenuto validamente riassunto il giudizio, esaminava la questione dell'usura, rilevando che gli interessi corrispettivi non risultavano usurari, mentre quelli moratori superavano la soglia prevista dalla legge. Di conseguenza, detraeva l'importo di € 3.761,13 per interessi moratori, riducendo il pagina 3 di 9 debito a € 85.709,96.
In merito alla fideiussione, il decidente riteneva fondata l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust, sebbene la nullità fosse circoscritta alle clausole specifiche e non invalidasse l'intero contratto di garanzia.
Conseguentemente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della somma ridotta, oltre agli interessi ed alle spese legali, con una compensazione parziale delle spese di CTU.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
, e Controparte_7 CP_2
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la CP_3 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errore di diritto in ordine alla normativa sull'usura;
2) errore nella quantificazione dell'importo dovuto;
3) errore di diritto sulla natura della fideiussione.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati non si costituivano, se pur ritualmente citati, rimanendo contumaci.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei tre appellati, non essendosi costituiti nonostante la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare occorre rilevare d'ufficio che la domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento della è improcedibile, in Controparte_1 quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori, essendo il fallimento intervenuto prima della pronuncia della sentenza di primo grado (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6196 del 05/03/2020). Né modifica la sostanza il fatto che la curatela si fosse costituita nel giudizio di primo grado, visto che la stessa non ha avanzato alcuna domanda che possa essere esaminata nel presente giudizio.
Inoltre, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, essendo carente l'interesse della parte appellante ad una pronuncia in merito alla validità delle clausole sulle quali si è incentrato l'esame della AN d'Italia.
L'eccezione di nullità della fideiussione, infatti, è stata esaminata nel presente giudizio esclusivamente in via incidentale, come peraltro chiarito espressamente dai difensori dei garanti.
Il giudice, poi, pur ritenendo in astratto fondata l'eccezione, ha comunque accolto la domanda di condanna avanzata nei confronti dei garanti, ritenendo quindi nella sostanza che la nullità delle clausole non impedisse l'accoglimento della domanda.
L'odierna parte appellante, quindi, non ha interesse ad accertare incidentalmente la validità delle clausole, visto che una pronuncia in tal senso sarebbe del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
La parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto usurari gli interessi moratori applicati in pendenza di rapporto, escludendo il relativo importo dalla condanna.
pagina 5 di 9 Si precisa, in particolare, che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli interessi moratori dovessero essere confrontati con il medesimo tasso soglia previsto per i corrispettivi, dovendo questo essere aumentato di 2,1 punti percentuali.
Il Tribunale di Firenze così si è espresso nella sentenza oggetto di gravame: «… secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla AN d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora. Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla AN
d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003. Ritiene tuttavia questo giudice che tale tesi non meriti di essere condivisa. Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi. Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto. Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la AN d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.
Peraltro la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.
pagina 6 di 9 Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che dalla CTU, immune da vizi logicogiuridico-scientifici, è emerso che gli interessi corrispettivi non sono usurai mentre risulta usuraio il tasso moratorio …».
Tali principi si pongono in contrasto con quelli ormai comunemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità ed applicati anche da questa Corte.
Sulla materia è, infatti, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(peraltro già prima che venisse pronunciata la sentenza impugnata), affermando il seguente principio di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In applicazione di tale principio, dal momento che il contratto di cui si discute è stato stipulato in un periodo in cui la AN d'Italia non rilevava autonomamente i tassi moratori medi, il tasso soglia va determinato sommando al TEGM individuato pagina 7 di 9 per gli interessi corrispettivi l'aumento medio per gli interessi di mora indicato nei decreti ministeriali, pari a 2,1 punti percentuali (come da D.M. del 20/3/2007 ex
L. 108/1996 in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/3/2007).
Il tasso di interesse di mora, convenuto nella misura del 9,99 %, quindi, risulta inferiore al tasso soglia, che va individuato nella misura pari al tasso rilevato per i leasing superiori a 50.000 euro (6,35) maggiorato di 2,1 punti percentuali (8,45) ed ulteriormente aumentato del 50%, ovvero nel 12,67%.
La sentenza impugnata risulta pertanto errata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori, scomputando quelli applicati dal totale dovuto.
In accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza deve essere riformata, sostituendo l'importo cui si riferisce la condanna emessa nei confronti dei garanti con quello di € 89.471,09, al quale devono essere aggiunti gli interessi moratori pattuiti, pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente maggiorato di 6 punti, dal 30.9.2015 fino al saldo.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'odierna parte appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di e CP_2
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
di e avverso la sentenza n.
[...] CP_2 CP_3
3305/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23.11.2022, così provvede:
pagina 8 di 9 1. dichiara la contumacia del fallimento della Controparte_1
, di e;
[...] CP_2 CP_3
2. dichiara improcedibile il giudizio nei confronti del Fallimento della Motive
CP_1
3. accoglie i primi due motivi di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido tra CP_2 CP_3 loro, a pagare a la somma di € 89.471,09, oltre agli Parte_1 interessi moratori pattuiti dal 30/9/2015 fino al saldo;
4. dichiara inammissibile il terzo motivo di appello;
5. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_3
, quale successore di , le spese del Controparte_4 Controparte_5 primo giudizio, che liquida in complessivi € 14.103 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
6. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_2 CP_3 le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Parte_1
€ 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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