Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 209/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato GALETTA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato GALETTA Parte_2 C.F._2
MASSIMILIANO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 28/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
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2) La casa familiare sita a Lodi, Corso Mazzini n.78/F resterà assegnata alla sig.ra Parte_1
, con gli arredi in essa contenuti, e la stessa provvederà al pagamento del canone di
[...]
locazione e delle spese relative;
Il sig. lascerà la casa coniugale, asportando tutti i suoi beni personali, entro e Parte_2
non oltre 30 giorni a decorrere dall'udienza di comparizione dei coniugi come sostituita dal deposito di note scritte;
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € Parte_2
300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'udienza di comparizione dei coniugi come sostituita dal deposito di note scritte, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
pagina 2 di 5 assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Entrambi i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti dal punto di vista economico e che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto alle condizioni tra di essi concordate che precedono, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio, anche con iscrizione del figlio minore nei rispettivi documenti;
Persona_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I beni mobili che arredano la casa coniugale sita in Lodi, Corso Mazzini n.78/F, vengono attribuiti in via esclusiva alla sig.ra e senza oneri economici a suo carico;
Parte_1
8) L'auto Ford S-Max tg EA289RB viene assegnata in uso esclusivo alla sig.ra e Parte_1
la stessa provvederà al pagamento delle spese relative alla manutenzione ordinaria, ivi compreso il bollo auto e l'assicurazione auto obbligatoria, mentre l'auto Smart Fortwo Coupé tg. CS644KZ viene assegnata in uso esclusivo al sig. e lo stessa provvederà al Parte_2
pagamento delle spese relative alla manutenzione ordinaria, ivi compreso il bollo auto e pagina 3 di 5 l'assicurazione auto obbligatoria.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Palazzo Parte_1 Parte_2
AN (CR) in data 23.09.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 24, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001) e dalla loro unione sono nati due figli il Per_2
15.03.2004 e il 09.03.2009. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Palazzo AN (CR) in data 23.9.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 24, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzo AN (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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