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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/08/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 44/2022 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia C.F._2 minore , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Persona_1
BADOLATO;
ATTORI contro
(p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENZO DELL'ELCE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 10.2.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER e Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo di LECCO, contrariis reiectis, così giudicare e, pertanto:
In via Istruttoria principale:
Disporre, la rinnovazione della CTU, poichè contraddittoria, illogica, omissiva e lacunosa per i motivi gia' evidenziati con le Osservazioni dei CTP di parte attrice a pag 4 delle integrazioni alla CTU depositate in data 21.3.2024 e ai cui contenuti ci si riporta integralmente, con richiesta di porre ai nuovi
CTU i seguenti quesiti integrativi, oltre a quelli che il Giudice riterra' di porre, e precisamente:
“A cos'altro sarebbe causalmente da riferire, infatti, il lieve dislocamento verso il basso del cervelletto
-riportato in tale ecografia alla 30^ settimana- se non ad una occlusione della cisterna magna, quale si rileva nei casi in cui vi è in atto un mielo-meningocele?
“Il non aver colpevolmente evidenziato fin dall' 8 agosto 2012, come sarebbe stato doveroso, il
, averlo misurato e averne registrato la normale collocazione rispetto alla cisterna magna, ha Persona_2 impedito una diagnosi precoce della spina bifida, già nella ecografia della 20^ settimana?
“una valutazione (colpevolmente omessa) del avrebbe portato la gestante ad un centro di Persona_2 secondo livello per la conferma diagnostica?”
“una misurazione del cervelletto -se correttamente praticata- avrebbe potuto rivelare una pur modesta alterazione dell'organo stesso, tale da avvalorare quanto meno un sospetto diagnostico di patologia?” “I medici dell'Ospedale di Lecco, quando hanno effettuato la prima diagnosi alla 30^ settimana eseguirono una ecografia routinaria?”
“Quando I medici dell'Ospedale di Lecco eseguirono una ecografia routinaria alla 30^ settimana, furono preallarmati ovvero Il “preallarme” lo aveva piuttosto ricevuto il centro di riferimento della
(ecografia del 12 novembre alla 34^ settimana e 2 giorni) al quale la gestante era Controparte_2 stata indirizzata proprio in ragione del sospetto diagnostico formulato il precedente 17 ottobre?
“Alla prima ecografia dell'08.08.2012, se correttamente eseguita, si sarebbero evidenziate anomalie del cervelletto tali da indurre a quegli approfondimenti diagnostico strumentali di secondo livello che certamente avrebbero fin da allora dimostrato la patologia oggetto della causa?
La scansione del cervelletto non-normale, avrebbe imposto la necessità di un esame più approfondito, eseguito da medici con maggiore esperienza e con le scansioni trasversali della colonna, non previste ad un esame di primo livello e che tali scansioni avrebbero con certezza evidenziato la malformazione, sia pur piccola?”
“il diritto di informazione della madre –e con esso il diritto alla interruzione volontaria di gravidanza- è stato leso dalla mancata diagnosi , impedendo anche di accedere alla possibilità di terapia in utero già allora proposta da diversi centri europei (a Madrid, Parigi, Zurigo e a Londra) che proponevano la pagina 2 di 9 correzione chirurgica in utero della spina bifida;
intervento che è stato dimostrato da diversi trial clinici come migliorativo degli esiti neurologici a distanza rispetto alla correzione chirurgica post-natale, come documentato da una revisione del 2003 (Danielle S. Walsha,b, N. SC CK Foetal surgery for spina bifida Seminars in Neonatology (2003) 8, 197–205 confermato da un grosso studio pubblicato su una delle più importanti riviste mediche ( New England Journal of Medicine) 364;11 nejm.org march 17, 2011 N. SC ZI A Randomized Trial of Prenatal versus Postnatal Repair of
Myelomeningocele)??”
Ammettere le prove testimoniali sugli articoli dedotti in atto di citazione in memoria ex art 183, 6° comma n ° 1, depositata il 14.5.2022 e in memoria ex art 183,6° comma n° 2 depositata in data 8
.6.2022.
In Via Subordinata e nel merito:
Dato atto che i CTU a pag. 27 dell'elaborato rilevano che non è stata eseguita esattamente la prestazione sanitaria in violazione degli artt. 1218 cc e 1228 cc, accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 sede in , Via Dell'Eremo, n° 9, ai sensi e per gli effetti degli artt.1176, 1223,1226, 1228 e 1218 CP_1
c.c., in relazione agli artt. 2236, 2043, 2049 e 2059 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti I danni subiti dagli attori e, pertanto, al pagamento dell'importo che sara' meglio dettagliato e quantificato in comparsa conclusionale e comunque al risarcimento di tutti i danni morali, biologici, patrimoniali, per i danni non patrimoniali ed esistenziali con la personalizzazione, attuali e futuri, patiti e patiendi, somma devalutata alla data del fatto (8.8.2012), e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT
– FOI, oltre gl'interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato nella misura dell'1% sul capitale o di quella che sara' prevista dalla legge al momento della emissione della sentenza, via via annualmente rivalutato dall'8.8.2012 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, oltre gl'interessi legali da tale data al saldo effettivo (Trib.Civile di Milano – Sez. 10^ - Sentenza n°
6959/2022, Pubbl. l'11.7.2022 – Giudice Dr. DAMIANO SPERA), detratta la somma ottenuta dall' a titolo di accompagnamento ad oggi rivalutata nella misura di € 522,10 mensili, oltre al CP_3 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per mancata partecipazione alla procedura di Mediazione del 26.5.2017, al pagamento del contributo Unificato nella misura di € 1.686,00 e alla marca di € 27,00 in favore degli attori, alle spese, competenze ed onorari di mediazione per la sola attivazione della Mediazione, nella misura di € 2.672,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da porre a carico dell' convenuta CP_1
(Tribunale Civile di Lodi, Sez.1^, Sentenza n° 725/2023, pubbl. l'8.8.2023; Tribunale Civile di
Bologna, Sez.3^ Civile, Sentenza n° 1753/2023, pubbl. l'8.9.2023), di cui si chiede la distrazione, oltre pagina 3 di 9 le spese di CTU e di CTP (Cass. civ. Sez. VI^ -2, Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019), alle spese, competenze ed onorario del presente giudizio di cui si chiede la distrazione (Cass. civ. Sez. VI^ - 2,
Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019; Cass. Civ. Sez. III^, Sentenza n° 21972/2022, pubbl.
12.7.2022), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI che l'On.le Tribunale di Lecco vorra' individuare e, conseguentemente, liquidare secondo giustizia ed equita' (Cass. civ. Sez. III, Ord., 09-
12-2020, n. 28071), (Cass.Civ. Sez. 3^, Sentenza n° 12159/2021, dep.ta il 7 Maggio 2021).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali, con reitera di istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie.
Si chiede che l'On. Le Tribunale di Lecco voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti degli Enti convenuti (Corte di Cassazione – Sezione
V^ Tributaria - Ordinanza n° 33242 del 29.11.2023).
Milano - Lecco, 6.2.2025
Avv Giuseppe Badolato”
CONCLUSIONI PER CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:
- In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e delle domande tutte fatte valere in causa dagli attori di natura extracontrattuale, (sia di natura patrimoniale che non patrimoniale) per le ragioni esposte in narrativa.
- Nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte in causa spiegate dagli attori;
- In via istruttoria:
1) Si chiede disporsi ordine di esibizione agli attori e comunque acquisizione di informativa presso la sede di e/o di competenza in merito alla percezione di indennità a favore della CP_3 CP_1 [...]
e della famiglia – Controparte_4 Parte_2 Pt_1
2) Si chiede disporsi Ordine di esibizione e comunque acquisizione di informativa presso la direzione di presidio ed i servizi socio assistenziali del Comune di Lecco e/o di competenza in merito alle provvidenze, assegni e qualunque forma di assistenza anche domiciliare riconosciuta in favore della e della famiglia – Controparte_4 Parte_2 Pt_1
3) Questa difesa si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le motivazioni esposte in atti. pagina 4 di 9 Si chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Milano, lì 4 FEBBARIO 2025
Avv. Lorenzo Dell'Elce”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], hanno convenuto in Controparte_4 giudizio l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta operata dai CP_1 sanitari, non avendo questi ultimi eseguito con la dovuta diligenza, prudenza e perizia i controlli ecografici effettuati alla gestante, segnatamente l'esame eseguito alla 20,4 settimana. In particolare gli attori hanno evidenziato come in tale ultima ecografia i sanitari non hanno prontamente rilevato, almeno in termini di elevata probabilità, la spina bifida, accertata soltanto alla 30,4 settimana, comportante un grave danno alla persona della minore nonché un grave pericolo per la Controparte_4 salute fisica o psichica della madre, impedendo in tal modo ai genitori, anche oltre il novantesimo giorno, di scegliere se proseguire o meno la gravidanza. Hanno evidenziato il complesso excursus medico di , affetta da “mielomeningocele operata, sindrome di Chiari II° con idrocefalo CP_4 stazionario”, comportante gravi disabilità sotto il profilo fisico e cognitivo e continue necessità di assistenza e cure, e l'aggravamento delle sue condizioni di salute a partire dal 2020, allorquando sono insorte crisi epilettiche. Hanno espresso la percentuale del danno biologico derivato alla minore per le malformazioni congenite in misura pari al 75%, un danno biologico temporaneo in forma assoluta di complessivi giorni trentasette secondo ricoveri ospedalieri;
una condizione di sofferenza morale ai massimi livelli (5/5) soprattutto nella rimanente vita;
e un danno parentale riflesso, sia morale che esistenziale. Hanno precisato che il risarcimento, quantificato in complessivi € 956.991,22, viene chiesto iure proprio dai genitori per l'omesso obbligo informativo circa la grave malformazione di cui era affetto il feto, patrimoniale e non, sia sotto forma di danno psichico che come danno alla vita di relazione ed esistenziale, richiedendo la personalizzazione massima in considerazione del totale stravolgimento di vita derivato ai genitori dalla nascita di , stante la sua pacifica necessità di CP_4 assistenza continua di persone adulte in assenza di capacità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana propri dell'età.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di c.t.u. a firma del collegio peritale costituito dai dottori Persona_3 Persona_4 Persona_5
pagina 5 di 9 Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
La domanda giudiziale è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha ribadito che in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa (Cass. ord.
5.02.2018 n. 2675).
Pertanto nel caso di specie può senza alcun dubbio trovare applicazione il regime relativo alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla nascita della bambina avvenuta il
9.12.2012. Conseguentemente, avendo parte attrice prodotto idoneo atto interruttivo (cfr. verbale negativo di mediazione del 26.5.2017), il termine di prescrizione non risulta decorso al momento della notifica dell'atto di citazione (27.12.2021).
Entrando nel merito della vertenza, si osserva che nel nostro ordinamento esiste il diritto a nascere ed essere sani inteso nel senso che nessuno deve procurare alcun danno al nascituro, mentre non è riconosciuto un diritto del nascituro a non nascere o a non nascere se non sano, a fronte del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge 194 del 1978. In particolare, l'art 6 della suddetta legge, dispone che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Parimenti,
l'interruzione di gravidanza è possibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge de qua quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto (…) solo nel caso in cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea.
Alla luce dei principi appena esposti osserva questo Giudice che il risarcimento del danno da nascita indesiderata si configura allorquando, a causa di un errore diagnostico non è stata riscontrata un'anomalia del feto che, se conosciuta dalla madre, le avrebbe consentito di scegliere se interrompere o meno la gravidanza, con la precisazione che, decorsi i 90 giorni dal concepimento, in ogni caso occorre dimostrare anche la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 l. 194/78, con particolare riferimento al grave pericolo per la salute psicofisica occorso alla gestante, oltre alla volontà abortiva
(cfr. Cass. Civ. 1903/25, Cass. Civ. SU 25767/15). Il danno da nascita indesiderata infatti non si configura automaticamente per effetto dell'errore medico, bensì unicamente in presenza dei presupposti che la legge richiede per l'interruzione di gravidanza, come sopra indicati. pagina 6 di 9 Nel caso che si discute, parte attrice ha addotto che la condotta posta in essere dai sanitari sia stata caratterizzata da imprudenza, imperizia e negligenza a fronte dell'erronea ecografia effettuata in data
8.8.2012 (20,4 Settimane), oltre i 90 giorni dal concepimento. Invero gli attori hanno precisato che l'accertamento di tale patologia, rappresentante senz'altro un grave pericolo per la salute psicofisica della madre, avrebbe permesso ai genitori di autodeterminarsi circa il prosieguo della gravidanza, anche oltre il novantesimo giorno, non sussistendo peraltro alla 20,4 settimana alcuna possibilità di vita autonoma del feto. Di contro parte convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso di causalità tra l'evento di danno e l'ecografia effettuata alla 20,4 settimana, ancorchè non rispettosa delle linee guide
SIEOG, nonché la mancanza di alcuna allegazione probatoria ad opera di parte attrice circa la possibilità del rilievo della spina bifida a fronte di un corretto e completo esame diagnostico.
Al riguardo è stata esperita CTU depositata in data 21.12.2023 che ha approfonditamente ripercorso la storia clinica della evidenziando in particolare che dopo una prima ecografia in data 5.6.2012, Pt_1 la gestante in data 12.6.2012 si è sottoposta ad una villocentesi, indicata per la sua età, e l'esito di tale esame fu di cariotipo fetale femminile regolare;
la seconda ecografia (morfologica), eseguita all'Ospedale di , il giorno 8.8.2012, alla 20,4 settimana, è stata effettuata in epoca gestazionale CP_1 appropriata e con un apparecchio adeguato (GE - Voluson E8), precisando altresì che l'esame ha refertato “anatomia fetale indagabile regolare, biometria adeguata all'epoca di gestazione, crescita regolare”; all'esito della terza ecografia, eseguita all'Ospedale di , il giorno 17.10.2012, alla CP_1
30,4 settimana, è risultato “Spina bifida con meningocele a livello L5-S2. Sistema nervoso centrale regolare, con cervelletto lievemente dislocato caudalmente;
in particolare non ventricolomegalia e assenza di banana sign e di lemon sign. Arti inferiori normoatteggiati, in movimento. Counseling sulla diagnosi e sulla prognosi. Prossimo controllo ecografico tra 2 settimane in 2 settimane in presenza di neurochirurgo e di neonatologo”. A tale ecografia ne sono seguite altre di approfondimento, svolte in diverse strutture, che sostanzialmente hanno confermato la diagnosi dell'anomalia del tubo neurale, con un'erniazione lombosacrale e segni “indiretti” centrali: ridotte dimensioni e morfologia del cervelletto, della fossa cranica posteriore, ridotta biometria e conformazione della circonferenza cefalica e piede torto bilaterale (quest'ultimo solo alla valutazione presso la . è nata il Controparte_5 CP_4
9.12.2012 con parto cesareo con indici neonatali di benessere, decorso materno post-partum, puerperio e dimissione regolari. Alla valutazione neonatologica il meningocele lombo-sacrale è risultata alla nascita delle dimensioni di 2 x 1,5 cm. La neonata è stata operata il giorno dopo la nascita dai
Neurochirurghi dell'Osp. Niguarda, centro specializzato nel trattamento di tale patologia.
Ciò premesso, i CTU hanno evidenziato come sia sotto il profilo tecnico (scansioni e sezioni) sia sotto quello refertativo (qualità e quantità dell'iconografia allegata, mancanza di immagini e di misurazioni pagina 7 di 9 previste), mancano vari elementi per affermare che l'ecografia morfologica fu eseguita in modo del tutto aderente alle linee guida della Parte_3
In particolare il collegio peritale ha eccepito che a) le scansioni adatte allo studio delle aree anatomiche ove si esprimono i primi segni ecografici del quadro patologico in discussione non furono documentate in modo congruo;
b) le immagini allegate alla refertazione non possono essere considerate per qualità e numero, nemmeno con riferimento alle prassi del 2012, adeguate allo standard di una corretta ecografica morfologica;
c) in particolare, la sezione della circonferenza cranica fetale non fu corretta e mancano le immagini delle sezioni corrette di altre scansioni previste dalle raccomandazioni delle società già Parte_3 all'epoca dei fatti, come la visualizzazione del cervelletto e della cisterna magna, la misurazione stessa del cervelletto,X la sezione del BDP e dei talami.
Nondimeno i CTU hanno ritenuto che nello specifico caso in esame, sulla base del fatto che alla 30,4 settimana fosse presente unicamente una lieve dislocazione del cervelletto, in assenza di altri segni ecografici di rilievo (cfr. non ventricolomegalia, banana sign e lemon sign) e del fatto che al momento della nascita (38 settimane) il difetto lombosacrale si confermò di piccole dimensioni (2 x 1,5 cm), si deve dedurre che intorno alla 20ª settimana la possibilità di riconoscere dei segni ecografici patologici sarebbe stata ad ogni modo nulla o al più minima, anche con il teorico ricorso a delle valutazioni ecografiche di 2° livello, proprio per il fatto che anche queste ultime, pur eseguite intorno alla 30ª settimana, dunque ben 10 settimane gestazionali dopo, per di più presso centri di alta specializzazione
e da professionisti molto esperti e oltretutto pre-allarmati, evidenziarono solo dei segni minimi.
Nella successiva integrazione depositata in data 21.3.2024 i CTU hanno precisato che pur non potendosi del tutto escludere l'apprezzabilità della lieve dislocazione del intorno alla 20° Persona_2 settimana, trattasi nel caso specifico di probabilità talmente bassa da non essere percentualizzabile.
Ciò in quanto l'ecografia eseguita dopo 10 settimane ha evidenziato unicamente una lieve dislocazione del cervelletto e anche le ecografie di II livello eseguite a seguito di detto sospetto diagnostico in centri specializzati e da professionisti “pre-allarmati”, seppur con lievi divegenze descrittive, sono risultate concordi sulla presenza del meningocele lombosacrale e sulla presenza di più o meno sfumati segni centrali e di una ridotta crescita dell'estremo cefalico al 5° percentile, in assenza di ventricolomegalia.
Per queste ragioni i consulenti ritengono nulla se non talmente bassa da non essere percentualizzabile la probabilità che i medesimi sintomi accertati alla 30,4 settimana fossero già accertabili alla 20,4 settimana, ancorchè mediante ecografia pienamente rispondente alle linee guida SIEOG vigenti all'epoca dei fatti (2012), ritenendo maggiormente probabile che lo specifico caso in esame possa rientrare nell'alveo di quei casi, riscontrati dagli studi scientifici effettuati sulla popolazione generale pagina 8 di 9 (non ad alto rischio), per cui nel 15-20% dei casi il rilievo della malformazione della spina bifida sfugge alla verifica ecografica.
Ritiene questo Giudice di accogliere integralmente le conclusioni espresse dai CTU, in quanto logiche e congrue rispetto agli approfonditi accertamenti svolti in sede peritale e nella successiva integrazione, nonché estesamente argomentate anche in relazione alle osservazioni dei CTP.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che difetti nel caso in esame innanzitutto la prova del nesso di causalità tra la condotta professionale contestata e il danno, ed in particolare tra la contestata tardiva diagnosi di malformazione del feto e il mancato esercizio del diritto di interruzione della gravidanza.
Pur non risultando l'ecografia eseguita alla 20,4 settimana pienamente aderente alle linee guida SIEOG vigenti all'epoca (2012), nello specifico caso in esame è risultato, per le ragioni sopra illustrate, che la malformazione non sarebbe stata comunque accertabile, in termini di molto elevata probabilità.
Conseguentemente il contestato errore medico, consistito nel non avere eseguito un'ecografia pienamente rispondente alle linee guida, si ritiene non possa avere automaticamente leso il diritto della gestante a determinarsi in merito all'eventuale interruzione della gravidanza, posto che con tutta probabilità, per tutte le ragioni finora esposte, la malformazione non sarebbe stata comunque accertabile a quell'epoca gestazionale.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria degli attori deve essere rigettata, rimanendo assorbito ogni ulteriore aspetto relativo al quantum debeatur.
La particolarità e complessità delle questioni affrontate, tenuto conto altresì dell'esito della CTU, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 29.8.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 44/2022 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia C.F._2 minore , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Persona_1
BADOLATO;
ATTORI contro
(p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENZO DELL'ELCE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 10.2.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER e Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo di LECCO, contrariis reiectis, così giudicare e, pertanto:
In via Istruttoria principale:
Disporre, la rinnovazione della CTU, poichè contraddittoria, illogica, omissiva e lacunosa per i motivi gia' evidenziati con le Osservazioni dei CTP di parte attrice a pag 4 delle integrazioni alla CTU depositate in data 21.3.2024 e ai cui contenuti ci si riporta integralmente, con richiesta di porre ai nuovi
CTU i seguenti quesiti integrativi, oltre a quelli che il Giudice riterra' di porre, e precisamente:
“A cos'altro sarebbe causalmente da riferire, infatti, il lieve dislocamento verso il basso del cervelletto
-riportato in tale ecografia alla 30^ settimana- se non ad una occlusione della cisterna magna, quale si rileva nei casi in cui vi è in atto un mielo-meningocele?
“Il non aver colpevolmente evidenziato fin dall' 8 agosto 2012, come sarebbe stato doveroso, il
, averlo misurato e averne registrato la normale collocazione rispetto alla cisterna magna, ha Persona_2 impedito una diagnosi precoce della spina bifida, già nella ecografia della 20^ settimana?
“una valutazione (colpevolmente omessa) del avrebbe portato la gestante ad un centro di Persona_2 secondo livello per la conferma diagnostica?”
“una misurazione del cervelletto -se correttamente praticata- avrebbe potuto rivelare una pur modesta alterazione dell'organo stesso, tale da avvalorare quanto meno un sospetto diagnostico di patologia?” “I medici dell'Ospedale di Lecco, quando hanno effettuato la prima diagnosi alla 30^ settimana eseguirono una ecografia routinaria?”
“Quando I medici dell'Ospedale di Lecco eseguirono una ecografia routinaria alla 30^ settimana, furono preallarmati ovvero Il “preallarme” lo aveva piuttosto ricevuto il centro di riferimento della
(ecografia del 12 novembre alla 34^ settimana e 2 giorni) al quale la gestante era Controparte_2 stata indirizzata proprio in ragione del sospetto diagnostico formulato il precedente 17 ottobre?
“Alla prima ecografia dell'08.08.2012, se correttamente eseguita, si sarebbero evidenziate anomalie del cervelletto tali da indurre a quegli approfondimenti diagnostico strumentali di secondo livello che certamente avrebbero fin da allora dimostrato la patologia oggetto della causa?
La scansione del cervelletto non-normale, avrebbe imposto la necessità di un esame più approfondito, eseguito da medici con maggiore esperienza e con le scansioni trasversali della colonna, non previste ad un esame di primo livello e che tali scansioni avrebbero con certezza evidenziato la malformazione, sia pur piccola?”
“il diritto di informazione della madre –e con esso il diritto alla interruzione volontaria di gravidanza- è stato leso dalla mancata diagnosi , impedendo anche di accedere alla possibilità di terapia in utero già allora proposta da diversi centri europei (a Madrid, Parigi, Zurigo e a Londra) che proponevano la pagina 2 di 9 correzione chirurgica in utero della spina bifida;
intervento che è stato dimostrato da diversi trial clinici come migliorativo degli esiti neurologici a distanza rispetto alla correzione chirurgica post-natale, come documentato da una revisione del 2003 (Danielle S. Walsha,b, N. SC CK Foetal surgery for spina bifida Seminars in Neonatology (2003) 8, 197–205 confermato da un grosso studio pubblicato su una delle più importanti riviste mediche ( New England Journal of Medicine) 364;11 nejm.org march 17, 2011 N. SC ZI A Randomized Trial of Prenatal versus Postnatal Repair of
Myelomeningocele)??”
Ammettere le prove testimoniali sugli articoli dedotti in atto di citazione in memoria ex art 183, 6° comma n ° 1, depositata il 14.5.2022 e in memoria ex art 183,6° comma n° 2 depositata in data 8
.6.2022.
In Via Subordinata e nel merito:
Dato atto che i CTU a pag. 27 dell'elaborato rilevano che non è stata eseguita esattamente la prestazione sanitaria in violazione degli artt. 1218 cc e 1228 cc, accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 sede in , Via Dell'Eremo, n° 9, ai sensi e per gli effetti degli artt.1176, 1223,1226, 1228 e 1218 CP_1
c.c., in relazione agli artt. 2236, 2043, 2049 e 2059 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti I danni subiti dagli attori e, pertanto, al pagamento dell'importo che sara' meglio dettagliato e quantificato in comparsa conclusionale e comunque al risarcimento di tutti i danni morali, biologici, patrimoniali, per i danni non patrimoniali ed esistenziali con la personalizzazione, attuali e futuri, patiti e patiendi, somma devalutata alla data del fatto (8.8.2012), e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT
– FOI, oltre gl'interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato nella misura dell'1% sul capitale o di quella che sara' prevista dalla legge al momento della emissione della sentenza, via via annualmente rivalutato dall'8.8.2012 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, oltre gl'interessi legali da tale data al saldo effettivo (Trib.Civile di Milano – Sez. 10^ - Sentenza n°
6959/2022, Pubbl. l'11.7.2022 – Giudice Dr. DAMIANO SPERA), detratta la somma ottenuta dall' a titolo di accompagnamento ad oggi rivalutata nella misura di € 522,10 mensili, oltre al CP_3 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per mancata partecipazione alla procedura di Mediazione del 26.5.2017, al pagamento del contributo Unificato nella misura di € 1.686,00 e alla marca di € 27,00 in favore degli attori, alle spese, competenze ed onorari di mediazione per la sola attivazione della Mediazione, nella misura di € 2.672,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da porre a carico dell' convenuta CP_1
(Tribunale Civile di Lodi, Sez.1^, Sentenza n° 725/2023, pubbl. l'8.8.2023; Tribunale Civile di
Bologna, Sez.3^ Civile, Sentenza n° 1753/2023, pubbl. l'8.9.2023), di cui si chiede la distrazione, oltre pagina 3 di 9 le spese di CTU e di CTP (Cass. civ. Sez. VI^ -2, Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019), alle spese, competenze ed onorario del presente giudizio di cui si chiede la distrazione (Cass. civ. Sez. VI^ - 2,
Ord. n° 29819/2019, dep.ta 18.11.2019; Cass. Civ. Sez. III^, Sentenza n° 21972/2022, pubbl.
12.7.2022), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI che l'On.le Tribunale di Lecco vorra' individuare e, conseguentemente, liquidare secondo giustizia ed equita' (Cass. civ. Sez. III, Ord., 09-
12-2020, n. 28071), (Cass.Civ. Sez. 3^, Sentenza n° 12159/2021, dep.ta il 7 Maggio 2021).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali, con reitera di istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie.
Si chiede che l'On. Le Tribunale di Lecco voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti degli Enti convenuti (Corte di Cassazione – Sezione
V^ Tributaria - Ordinanza n° 33242 del 29.11.2023).
Milano - Lecco, 6.2.2025
Avv Giuseppe Badolato”
CONCLUSIONI PER CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:
- In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto e delle domande tutte fatte valere in causa dagli attori di natura extracontrattuale, (sia di natura patrimoniale che non patrimoniale) per le ragioni esposte in narrativa.
- Nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte in causa spiegate dagli attori;
- In via istruttoria:
1) Si chiede disporsi ordine di esibizione agli attori e comunque acquisizione di informativa presso la sede di e/o di competenza in merito alla percezione di indennità a favore della CP_3 CP_1 [...]
e della famiglia – Controparte_4 Parte_2 Pt_1
2) Si chiede disporsi Ordine di esibizione e comunque acquisizione di informativa presso la direzione di presidio ed i servizi socio assistenziali del Comune di Lecco e/o di competenza in merito alle provvidenze, assegni e qualunque forma di assistenza anche domiciliare riconosciuta in favore della e della famiglia – Controparte_4 Parte_2 Pt_1
3) Questa difesa si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le motivazioni esposte in atti. pagina 4 di 9 Si chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Milano, lì 4 FEBBARIO 2025
Avv. Lorenzo Dell'Elce”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], hanno convenuto in Controparte_4 giudizio l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta operata dai CP_1 sanitari, non avendo questi ultimi eseguito con la dovuta diligenza, prudenza e perizia i controlli ecografici effettuati alla gestante, segnatamente l'esame eseguito alla 20,4 settimana. In particolare gli attori hanno evidenziato come in tale ultima ecografia i sanitari non hanno prontamente rilevato, almeno in termini di elevata probabilità, la spina bifida, accertata soltanto alla 30,4 settimana, comportante un grave danno alla persona della minore nonché un grave pericolo per la Controparte_4 salute fisica o psichica della madre, impedendo in tal modo ai genitori, anche oltre il novantesimo giorno, di scegliere se proseguire o meno la gravidanza. Hanno evidenziato il complesso excursus medico di , affetta da “mielomeningocele operata, sindrome di Chiari II° con idrocefalo CP_4 stazionario”, comportante gravi disabilità sotto il profilo fisico e cognitivo e continue necessità di assistenza e cure, e l'aggravamento delle sue condizioni di salute a partire dal 2020, allorquando sono insorte crisi epilettiche. Hanno espresso la percentuale del danno biologico derivato alla minore per le malformazioni congenite in misura pari al 75%, un danno biologico temporaneo in forma assoluta di complessivi giorni trentasette secondo ricoveri ospedalieri;
una condizione di sofferenza morale ai massimi livelli (5/5) soprattutto nella rimanente vita;
e un danno parentale riflesso, sia morale che esistenziale. Hanno precisato che il risarcimento, quantificato in complessivi € 956.991,22, viene chiesto iure proprio dai genitori per l'omesso obbligo informativo circa la grave malformazione di cui era affetto il feto, patrimoniale e non, sia sotto forma di danno psichico che come danno alla vita di relazione ed esistenziale, richiedendo la personalizzazione massima in considerazione del totale stravolgimento di vita derivato ai genitori dalla nascita di , stante la sua pacifica necessità di CP_4 assistenza continua di persone adulte in assenza di capacità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana propri dell'età.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di c.t.u. a firma del collegio peritale costituito dai dottori Persona_3 Persona_4 Persona_5
pagina 5 di 9 Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
La domanda giudiziale è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha ribadito che in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa (Cass. ord.
5.02.2018 n. 2675).
Pertanto nel caso di specie può senza alcun dubbio trovare applicazione il regime relativo alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla nascita della bambina avvenuta il
9.12.2012. Conseguentemente, avendo parte attrice prodotto idoneo atto interruttivo (cfr. verbale negativo di mediazione del 26.5.2017), il termine di prescrizione non risulta decorso al momento della notifica dell'atto di citazione (27.12.2021).
Entrando nel merito della vertenza, si osserva che nel nostro ordinamento esiste il diritto a nascere ed essere sani inteso nel senso che nessuno deve procurare alcun danno al nascituro, mentre non è riconosciuto un diritto del nascituro a non nascere o a non nascere se non sano, a fronte del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge 194 del 1978. In particolare, l'art 6 della suddetta legge, dispone che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Parimenti,
l'interruzione di gravidanza è possibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge de qua quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto (…) solo nel caso in cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea.
Alla luce dei principi appena esposti osserva questo Giudice che il risarcimento del danno da nascita indesiderata si configura allorquando, a causa di un errore diagnostico non è stata riscontrata un'anomalia del feto che, se conosciuta dalla madre, le avrebbe consentito di scegliere se interrompere o meno la gravidanza, con la precisazione che, decorsi i 90 giorni dal concepimento, in ogni caso occorre dimostrare anche la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 l. 194/78, con particolare riferimento al grave pericolo per la salute psicofisica occorso alla gestante, oltre alla volontà abortiva
(cfr. Cass. Civ. 1903/25, Cass. Civ. SU 25767/15). Il danno da nascita indesiderata infatti non si configura automaticamente per effetto dell'errore medico, bensì unicamente in presenza dei presupposti che la legge richiede per l'interruzione di gravidanza, come sopra indicati. pagina 6 di 9 Nel caso che si discute, parte attrice ha addotto che la condotta posta in essere dai sanitari sia stata caratterizzata da imprudenza, imperizia e negligenza a fronte dell'erronea ecografia effettuata in data
8.8.2012 (20,4 Settimane), oltre i 90 giorni dal concepimento. Invero gli attori hanno precisato che l'accertamento di tale patologia, rappresentante senz'altro un grave pericolo per la salute psicofisica della madre, avrebbe permesso ai genitori di autodeterminarsi circa il prosieguo della gravidanza, anche oltre il novantesimo giorno, non sussistendo peraltro alla 20,4 settimana alcuna possibilità di vita autonoma del feto. Di contro parte convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso di causalità tra l'evento di danno e l'ecografia effettuata alla 20,4 settimana, ancorchè non rispettosa delle linee guide
SIEOG, nonché la mancanza di alcuna allegazione probatoria ad opera di parte attrice circa la possibilità del rilievo della spina bifida a fronte di un corretto e completo esame diagnostico.
Al riguardo è stata esperita CTU depositata in data 21.12.2023 che ha approfonditamente ripercorso la storia clinica della evidenziando in particolare che dopo una prima ecografia in data 5.6.2012, Pt_1 la gestante in data 12.6.2012 si è sottoposta ad una villocentesi, indicata per la sua età, e l'esito di tale esame fu di cariotipo fetale femminile regolare;
la seconda ecografia (morfologica), eseguita all'Ospedale di , il giorno 8.8.2012, alla 20,4 settimana, è stata effettuata in epoca gestazionale CP_1 appropriata e con un apparecchio adeguato (GE - Voluson E8), precisando altresì che l'esame ha refertato “anatomia fetale indagabile regolare, biometria adeguata all'epoca di gestazione, crescita regolare”; all'esito della terza ecografia, eseguita all'Ospedale di , il giorno 17.10.2012, alla CP_1
30,4 settimana, è risultato “Spina bifida con meningocele a livello L5-S2. Sistema nervoso centrale regolare, con cervelletto lievemente dislocato caudalmente;
in particolare non ventricolomegalia e assenza di banana sign e di lemon sign. Arti inferiori normoatteggiati, in movimento. Counseling sulla diagnosi e sulla prognosi. Prossimo controllo ecografico tra 2 settimane in 2 settimane in presenza di neurochirurgo e di neonatologo”. A tale ecografia ne sono seguite altre di approfondimento, svolte in diverse strutture, che sostanzialmente hanno confermato la diagnosi dell'anomalia del tubo neurale, con un'erniazione lombosacrale e segni “indiretti” centrali: ridotte dimensioni e morfologia del cervelletto, della fossa cranica posteriore, ridotta biometria e conformazione della circonferenza cefalica e piede torto bilaterale (quest'ultimo solo alla valutazione presso la . è nata il Controparte_5 CP_4
9.12.2012 con parto cesareo con indici neonatali di benessere, decorso materno post-partum, puerperio e dimissione regolari. Alla valutazione neonatologica il meningocele lombo-sacrale è risultata alla nascita delle dimensioni di 2 x 1,5 cm. La neonata è stata operata il giorno dopo la nascita dai
Neurochirurghi dell'Osp. Niguarda, centro specializzato nel trattamento di tale patologia.
Ciò premesso, i CTU hanno evidenziato come sia sotto il profilo tecnico (scansioni e sezioni) sia sotto quello refertativo (qualità e quantità dell'iconografia allegata, mancanza di immagini e di misurazioni pagina 7 di 9 previste), mancano vari elementi per affermare che l'ecografia morfologica fu eseguita in modo del tutto aderente alle linee guida della Parte_3
In particolare il collegio peritale ha eccepito che a) le scansioni adatte allo studio delle aree anatomiche ove si esprimono i primi segni ecografici del quadro patologico in discussione non furono documentate in modo congruo;
b) le immagini allegate alla refertazione non possono essere considerate per qualità e numero, nemmeno con riferimento alle prassi del 2012, adeguate allo standard di una corretta ecografica morfologica;
c) in particolare, la sezione della circonferenza cranica fetale non fu corretta e mancano le immagini delle sezioni corrette di altre scansioni previste dalle raccomandazioni delle società già Parte_3 all'epoca dei fatti, come la visualizzazione del cervelletto e della cisterna magna, la misurazione stessa del cervelletto,X la sezione del BDP e dei talami.
Nondimeno i CTU hanno ritenuto che nello specifico caso in esame, sulla base del fatto che alla 30,4 settimana fosse presente unicamente una lieve dislocazione del cervelletto, in assenza di altri segni ecografici di rilievo (cfr. non ventricolomegalia, banana sign e lemon sign) e del fatto che al momento della nascita (38 settimane) il difetto lombosacrale si confermò di piccole dimensioni (2 x 1,5 cm), si deve dedurre che intorno alla 20ª settimana la possibilità di riconoscere dei segni ecografici patologici sarebbe stata ad ogni modo nulla o al più minima, anche con il teorico ricorso a delle valutazioni ecografiche di 2° livello, proprio per il fatto che anche queste ultime, pur eseguite intorno alla 30ª settimana, dunque ben 10 settimane gestazionali dopo, per di più presso centri di alta specializzazione
e da professionisti molto esperti e oltretutto pre-allarmati, evidenziarono solo dei segni minimi.
Nella successiva integrazione depositata in data 21.3.2024 i CTU hanno precisato che pur non potendosi del tutto escludere l'apprezzabilità della lieve dislocazione del intorno alla 20° Persona_2 settimana, trattasi nel caso specifico di probabilità talmente bassa da non essere percentualizzabile.
Ciò in quanto l'ecografia eseguita dopo 10 settimane ha evidenziato unicamente una lieve dislocazione del cervelletto e anche le ecografie di II livello eseguite a seguito di detto sospetto diagnostico in centri specializzati e da professionisti “pre-allarmati”, seppur con lievi divegenze descrittive, sono risultate concordi sulla presenza del meningocele lombosacrale e sulla presenza di più o meno sfumati segni centrali e di una ridotta crescita dell'estremo cefalico al 5° percentile, in assenza di ventricolomegalia.
Per queste ragioni i consulenti ritengono nulla se non talmente bassa da non essere percentualizzabile la probabilità che i medesimi sintomi accertati alla 30,4 settimana fossero già accertabili alla 20,4 settimana, ancorchè mediante ecografia pienamente rispondente alle linee guida SIEOG vigenti all'epoca dei fatti (2012), ritenendo maggiormente probabile che lo specifico caso in esame possa rientrare nell'alveo di quei casi, riscontrati dagli studi scientifici effettuati sulla popolazione generale pagina 8 di 9 (non ad alto rischio), per cui nel 15-20% dei casi il rilievo della malformazione della spina bifida sfugge alla verifica ecografica.
Ritiene questo Giudice di accogliere integralmente le conclusioni espresse dai CTU, in quanto logiche e congrue rispetto agli approfonditi accertamenti svolti in sede peritale e nella successiva integrazione, nonché estesamente argomentate anche in relazione alle osservazioni dei CTP.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che difetti nel caso in esame innanzitutto la prova del nesso di causalità tra la condotta professionale contestata e il danno, ed in particolare tra la contestata tardiva diagnosi di malformazione del feto e il mancato esercizio del diritto di interruzione della gravidanza.
Pur non risultando l'ecografia eseguita alla 20,4 settimana pienamente aderente alle linee guida SIEOG vigenti all'epoca (2012), nello specifico caso in esame è risultato, per le ragioni sopra illustrate, che la malformazione non sarebbe stata comunque accertabile, in termini di molto elevata probabilità.
Conseguentemente il contestato errore medico, consistito nel non avere eseguito un'ecografia pienamente rispondente alle linee guida, si ritiene non possa avere automaticamente leso il diritto della gestante a determinarsi in merito all'eventuale interruzione della gravidanza, posto che con tutta probabilità, per tutte le ragioni finora esposte, la malformazione non sarebbe stata comunque accertabile a quell'epoca gestazionale.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria degli attori deve essere rigettata, rimanendo assorbito ogni ulteriore aspetto relativo al quantum debeatur.
La particolarità e complessità delle questioni affrontate, tenuto conto altresì dell'esito della CTU, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 29.8.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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