TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 247
TAR
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
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Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge del d. lgs. 66/2010 e ss. mod

    Il Collegio osserva che la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare presuppone l'avvio di uno specifico procedimento e l'adozione di un provvedimento espresso del Ministro, il quale effettua una valutazione di meritevolezza basata sui pareri dei superiori gerarchici e sui precedenti di servizio del richiedente. Tale potere discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria; travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; motivazione irragionevole e sproporzionata; sviamento causa tipica

    L'Amministrazione ha rilevato che il beneficio richiesto ha carattere premiale e che il parametro del rendimento del ricorrente non era mai stato apicale, bensì "nella media", ritenuto inadeguato in ragione dell'anzianità di servizio e del grado. Inoltre, il periodo trascorso dalla condotta sanzionata non aveva consentito di dirimere ogni dubbio sul pieno ravvedimento del militare. L'Amministrazione ha concesso un ulteriore periodo di osservazione per valutare il ravvedimento comportamentale e la maturità professionale. Non emerge una palese illogicità dell'agire amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 247
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 247
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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