Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Sordini e Domenico Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento M_D -OMISSIS- del 25.3.2025, notificato in data 10.4.2025 avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta il 29.3.2021 e trascritta nella documentazione personale nonché di qualsiasi atto amministrativo ad esso presupposto, preliminare, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IA De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS-con il quale è stata rigettata l’istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta in data 29.3.2021 e trascritta nella documentazione personale del ricorrente.
2. Rappresenta il medesimo di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 10.12.2018; di avere frequentato il corso triennale presso la Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze; di essere stato impiegato in servizio presso le Stazioni dei Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; di avere prestato servizio dal 25.7.2022 al 21.7.2024 presso la Stazione dei Carabinieri di-OMISSIS- e di avere assunto, in assenza del comandante titolare, a far data dal 22.7.2024 il ruolo di comandante interinale della Stazione; di essere stato destinatario, in data 29.3.2021, della sanzione di corpo - consistita nel “ Rimprovero ” e trascritta nella documentazione personale-, in quanto trovato nell’orario addestrativo sdraiato sul letto in uniforme con porta chiusa e luce spenta durante la frequentazione del 9° Corso Triennale quale Carabiniere Allievo Maresciallo; di avere presentato, in data 12.10.2024, istanza per chiedere la cessazione degli effetti della sanzione; che all’esito dell’avviato contraddittorio era stata adottata la determinazione impugnata.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ A) Violazione di legge del d. lgs. 66/2010 e ss. mod ” e il secondo “ B) Eccesso di potere per motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria; travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; motivazione irragionevole e sproporzionata; sviamento causa tipica; ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato valutando il solo parametro del rendimento laddove l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’assenza di precedenti sanzioni e la non gravità della condotta contestata e che il provvedimento sarebbe sproporzionato; che la valutazione del rendimento “ nella media ” avrebbe dovuto essere interpretata dall’Amministrazione sulla base delle concrete circostanze (presidio territoriale in un contesto ambientale di elevata criminalità, pluralità delle mansioni svolte, carenza di organico) in cui il ricorrente aveva operato come comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; che la prescrizione di un ulteriore periodo di osservazione del ricorrente per potere valutare il ravvedimento del medesimo sarebbe illegittima dovendo tenersi conto delle funzioni già svolte.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato tenendo conto dei pareri espressi dai competenti superiori gerarchici, dei precedenti di servizio e del quadro disciplinare del richiedente, emergendo talune circostanze che avrebbero inciso significativamente nella valutazione del quadro d’insieme (in specie: i pareri espressi dalle competenti autorità gerarchiche erano contrari e il rendimento non era adeguato all’anzianità e al grado).
5. Con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del “ periculum in mora ” a fronte del concesso ulteriore periodo di osservazione da parte dell’Amministrazione.
6. Con nota del 27 novembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato la comunicazione di ammissione al corso di specializzazione dell’assistito, un articolo di giornale su intervento di soccorso dei militari comandati dal medesimo e la scheda valutativa del 28 luglio 2025.
7. Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
9. Occorre premettere che l’art. 1369 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) stabilisce che: “ 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. 2. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva .".
9.1. Il Collegio osserva che dal tenore della norme emerge che la cessazione degli effetti (che in ogni caso non può operare retroattivamente come previsto dal comma 3 sopracitato) e la cancellazione dell'annotazione relativa alla sanzione inflitta non si determinano " ope legis " per effetto del mero decorso di un biennio di servizio senza eventi disciplinari a carico del militare ma presuppone l'avvio di uno specifico procedimento ad istanza di parte, che deve concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso del Ministro (ovvero dell'Autorità Militare dallo stesso delegata), il quale è chiamato ad effettuare una valutazione di meritevolezza, dopo avere acquisito i pareri dei superiori gerarchici.
9.2. Il provvedimento, quindi, viene adottato sulla base dell’esercizio di un potere discrezionale (e non vincolato) che, in caso di esito favorevole, consente all'istante di poter godere del beneficio in questione (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 29 aprile 2025, n. 8343).
9.3. Pertanto, a fronte di tale ampia discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.
10. Ciò premesso il Collegio ritiene che l’impugnato provvedimento possa resistere alle censure formulate dal ricorrente, sulla base dell’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’individuare le ragioni del rigetto dell’istanza del ricorrente.
10.1 E, infatti, l’Amministrazione ha rilevato che l’invocato beneficio ha carattere premiale, non bastando all’uopo l’assenza di ulteriori sanzioni disciplinari nel biennio, e che non poteva non tenersi conto, a tal fine, che il parametro del rendimento conseguito dal ricorrente non era mai stato apicale, bensì “ nella media ”, quindi inadeguato in ragione dell’anzianità di servizio e del grado rivestito, mentre il periodo trascorso dalla sanzionata condotta, pur in assenza di ulteriori provvedimenti disciplinari, non aveva consentito di dirimere ogni dubbio sul pieno ravvedimento dello stesso.
10.2. In ogni caso l’Amministrazione ha ritenuto, restando in un’ottica di valutazione premiale del rendimento del ricorrente, di procedere alla concessione di un ulteriore periodo di osservazione per dirimere pienamente ogni dubbio sul suo ravvedimento comportamentale e sulla sua conseguita maturità professionale di servizio.
10.3. Non emerge, in definitiva, una palese illogicità dell’agire amministrativo, né valgono a mutare le conclusioni cui è pervenuto il Collegio le produzioni documentali allegate dalla difesa del ricorrente in data 27 novembre 2025, trattandosi di elementi sopravvenuti successivamente all’adozione dell’impugnato provvedimento, come tali non valutabili ai fini della decisione, in applicazione del principio “ tempus regit actum ”, nondimeno eventualmente rilevanti quanto all’ulteriore periodo di osservazione concesso dall’Amministrazione.
11. Il ricorso va, quindi, rigettato.
12. I peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
LA Ciconte, Referendario
IA De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De NN | ER AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.