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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4590/2022 R.G.
UDIENZA 11/11/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.10;
- che, alle ore 8.30, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 11/11/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4590, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza 11/11/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Troiani, in forza di procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NO ON, in forza di procura speciale in atti;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 550/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI
VELLETRI IN MATERIA DI OPPOSIZONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza Parte_1
550/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo della controparte.
L'appellante fondava l'impugnazione su tali motivi:
1) Erronea valutazione delle circostanze di fatto, della documentazione agli atti (articoli 115-116 c.p.c.); Vizio di motivazione (articolo 132,
ii comma, n. 4.), solo apparente, in realtà inesistente;
Contrasto con norme di legge di rango primario (articoli 1478 e 1479 c.c.).
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la
Pagina 3 Dott. Renato Buzi causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma TA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante
e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
Pagina 4 Dott. Renato Buzi d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016 e Cass.
16440/2025), vanno respinte le censure dell'appellante, stante quanto condivisibilmente:
- illustrato dal primo giudice, di cui si interfoglia parte della motivazione, per facilità di esposizione:
- replicato da da pag. 6 a pag. 11 della comparsa di CP_1 costituzione (ribadite in sintesi nelle note 9/10/2025 e 10/11/2025):
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi In aggiunta, riguardo alla non accoglibilità dei motivi di appello, va rimarcato che:
- nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam (come nella specie), l'accettazione della proposta può giungere al proponente non solo attraverso la consegna di un documento che la contenga, ma anche in altra forma, poiché la comunicazione dell'accettazione non richiede, di per sé, la forma scritta, in quanto all'uopo sufficiente la prova certa dell'intervenuta comunicazione. Le parti, tuttavia, nell'esercizio della loro libertà negoziale, possono prevedere una particolare forma per l'accettazione, nonché una particolare forma per la comunicazione dell'intervenuta accettazione (come nella specie), considerando non avvenuta una comunicazione effettuata in modo diverso.
Qualora, dunque, la proposta preveda espressamente il perfezionamento del vincolo contrattuale solo a seguito di comunicazione, al proponente, dell'intervenuta accettazione, da effettuarsi esclusivamente secondo una delle modalità ivi indicate, la comunicazione dell'accettazione con modalità diverse non assume alcun rilievo;
- il verificarsi di tali circostanze e, dunque, la mancata conclusione del contratto, ex art. 1326, ultimo comma, c.c., determina, nel caso di specie, il conseguente obbligo dell'appellante di restituzione delle somme ad essa già corrisposte a titolo di acconto sul prezzo dell'immobile.
Alla infondatezza nei suindicati termini della censura portante consegue la reiezione per assorbimento dei restanti (e dipendenti) motivi e quindi il rigetto dell'appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Velletri.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 8 Dott. Renato Buzi - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 550/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri e pubblicata in data
22/2/2022, che integralmente conferma;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Velletri, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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