Articolo 3 della Legge 7 gennaio 1992, n. 18
Articolo 2Articolo 4
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24 gennaio 1992
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
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