TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1993/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CORTESE ELENA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 9.10.2018 il ricorrente - premesso che in data 4.10.2018, gli veniva comunicato l'avviso di addebito n. 4392018000054451000 relativo al mancato versamento dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011- affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca.
Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il CP_1
rigetto della opposizione.
L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono stati (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) contestati vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis
Cass. 02/10/2009 n.21132).
A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale
è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della CP_2
riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o
l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria
Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario,
è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
Nel caso che ci interessa, la notifica l'avviso di addebito n. 4392018000054451000 relativo al mancato versamento dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011 è avvenuta
2 nelle mani di persona diversa del destinatario, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
Tale nullità assorbe ogni altra questione pure prospettata
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo
Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
Dichiara nulla la notifica l'avviso di addebito n. 4392018000054451000;
Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
1.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 08/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1993/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CORTESE ELENA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 9.10.2018 il ricorrente - premesso che in data 4.10.2018, gli veniva comunicato l'avviso di addebito n. 4392018000054451000 relativo al mancato versamento dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011- affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca.
Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il CP_1
rigetto della opposizione.
L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono stati (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) contestati vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis
Cass. 02/10/2009 n.21132).
A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale
è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della CP_2
riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o
l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria
Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario,
è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
Nel caso che ci interessa, la notifica l'avviso di addebito n. 4392018000054451000 relativo al mancato versamento dei contributi relativi agli anni 2010 e 2011 è avvenuta
2 nelle mani di persona diversa del destinatario, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
Tale nullità assorbe ogni altra questione pure prospettata
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo
Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
Dichiara nulla la notifica l'avviso di addebito n. 4392018000054451000;
Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
1.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 08/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3