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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 16/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 4305 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
– nella qualità di coniuge erede di;
Parte_1 Persona_1 rappr. e dif. dagli avv. MININNI NICOLA e LAVIOSA NICOLETTA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, nella qualità di coniuge erede di , a seguito di contestazione delle Parte_1 Persona_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in favore della de cuius la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (pensione di inabilità civile ed il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, co. 3, l. 104/92) con la decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da quella ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che, a seguito di ulteriore domanda amministrativa, in favore della ricorrente era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, con diritto, altresì, alla erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.06.2023; quindi l' chiedeva il rigetto della CP_2 domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda è fondata per quanto di ragione.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_2
1 Il c.t.u. ha affermato che: « …L'esame della documentazione medica in atti consente di affermare che la SI.ra
era affetta da: Corea di Huntington, neoplasia polmonare ilare destra con compressione Persona_1 bronco vascolare, adenopatie mediastiniche ed addominali, metastasi epatiche con compromissione della vena cava superiore e vena cava inferiore. Pertanto, possiamo affermare che le patologie di cui era affetta la
SI.ra , ai sensi del DM del Ministero della Salute del 05.02.1992, applicando un criterio Persona_1 analogico ed una sommatoria a scalare alle menomazioni presentate, possono essere valutate nel 100%. La decorrenza del beneficio economico può essere fatta decorrere dal 15.06.2023 ovvero dalla diagnosi della neoplasia polmonare metastatizzata … CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde:
1) La SI.ra era affetta da: Corea di Huntington, neoplasia polmonare ilare destra con Persona_1 compressione bronco vascolare, adenopatie mediastiniche ed addominali, metastasi epatiche con compromissione della vena cava superiore e vena cava inferiore. Pertanto, possiamo affermare che le patologie di cui era affetta la SI.ra , ai sensi del DM del Ministero della Salute del 05.02.1992, Persona_1 applicando un criterio analogico ed una sommatoria a scalare alle menomazioni presentate, possono essere valutate nel 100%. La decorrenza del beneficio economico può essere fatta decorrere dal 15.06.2023 ovvero dalla diagnosi della neoplasia polmonare metastatizzata».
La relazione di c.t.u., immune da vizi, va, dunque, condivisa e richiamata, tenuto, altresì, conto che le conclusioni del c.t.u. non hanno formato oggetto di contestazione delle parti.
Pure va tenuto in conto che, come risulta pacificamente, alla ricorrente è stata riconosciuta, sulla base di una diversa domanda amministrativa, la prestazione assistenziale in oggetto, nonché l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 29.06.2023.
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In conclusione, va dichiarato che si è trovata nelle condizioni sanitarie previste per Persona_1 beneficiare della pensione di inabilità civile, nonché dello status di cui all'art. 3, co. 3, l. 104/92, a decorrere dal 15.06.2023 e sino al 29.06.2023, data in cui il riconoscimento è avvenuto da parte dell' . CP_1
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza, sono a carico dell' e sono liquidate come CP_2 in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come determinato per effetto dell'importo che l' è CP_1 tenuto ad erogare, parametrato alla frazione di mese riconosciuta e, comunque, della delibazione avente ad oggetto il riconoscimento di cui all'art.3, co. 3, l. 104/92. CP_ I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da – nella qualità di coniuge Parte_1 CP_ erede di , nei confronti dell' con ricorso depositato il 02/04/2024, così provvede: Persona_1
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile, nonché dello status di cui all'art. 3, co. 3, l. 104/92, a decorrere dal 15.06.2023 e sino al 29.06.2023;
2 CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Bari, in data 16/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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