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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Laura Povia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) le parti concordano sulla revoca delle condizioni di cui al punto 2) della sentenza di divorzio riguardo all'assegnazione della casa coniugale di Senago, Via Risorgimento 4/b, disposta in sede di divorzio a favore della SI;
Parte_2
2) le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre e a favore di e con decorrenza dal mese di febbraio 2025, avendo raggiunto le figlie la Per_1 Per_2 maggiore età e l'autosufficienza economica;
3) le parti concordano circa la revoca del punto 12) della sentenza di divorzio sulle spese straordinarie delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) la SI , che attualmente convive nella casa coniugale con il suo compagno e Parte_2 con il di lui figlio, si obbliga a rilasciare la casa coniugale di Senago (MI), Via Risorgimento 4/b, vuota di persone e cose, entro e non oltre il 30 giugno 2025; fino a tale data o comunque fino al rilascio, la SI continuerà a sostenere in via esclusiva le spese condominiali Parte_2 ordinarie, le utenze e la TARI;
5) le parti sono d'accordo nel porre in vendita sin da ora la casa coniugale di Senago (MI), Via Risorgimento 4/b, ad un prezzo di circa € 240.000,00, conferendo incarichi, anche non in esclusiva, ad uno o piu' agenti immobiliari;
6) ogni spesa relativa alla vendita dell'immobile verrà ripartita al 50% tra le parti, così come il ricavato della vendita;
7) le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione alle condizioni che precedono e, con l'adempimento puntuale delle medesime, di non avere piu' nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione;
8) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
9) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio N. 2696/2018 emessa in data 25.10.2018 dal Tribunale di Monza;
che tale modifica è conforme alla legge e all'interesse delle figlie e;
Per_1 Per_2 ritenuto che le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Laura Povia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) le parti concordano sulla revoca delle condizioni di cui al punto 2) della sentenza di divorzio riguardo all'assegnazione della casa coniugale di Senago, Via Risorgimento 4/b, disposta in sede di divorzio a favore della SI;
Parte_2
2) le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre e a favore di e con decorrenza dal mese di febbraio 2025, avendo raggiunto le figlie la Per_1 Per_2 maggiore età e l'autosufficienza economica;
3) le parti concordano circa la revoca del punto 12) della sentenza di divorzio sulle spese straordinarie delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) la SI , che attualmente convive nella casa coniugale con il suo compagno e Parte_2 con il di lui figlio, si obbliga a rilasciare la casa coniugale di Senago (MI), Via Risorgimento 4/b, vuota di persone e cose, entro e non oltre il 30 giugno 2025; fino a tale data o comunque fino al rilascio, la SI continuerà a sostenere in via esclusiva le spese condominiali Parte_2 ordinarie, le utenze e la TARI;
5) le parti sono d'accordo nel porre in vendita sin da ora la casa coniugale di Senago (MI), Via Risorgimento 4/b, ad un prezzo di circa € 240.000,00, conferendo incarichi, anche non in esclusiva, ad uno o piu' agenti immobiliari;
6) ogni spesa relativa alla vendita dell'immobile verrà ripartita al 50% tra le parti, così come il ricavato della vendita;
7) le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione alle condizioni che precedono e, con l'adempimento puntuale delle medesime, di non avere piu' nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione;
8) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
9) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio N. 2696/2018 emessa in data 25.10.2018 dal Tribunale di Monza;
che tale modifica è conforme alla legge e all'interesse delle figlie e;
Per_1 Per_2 ritenuto che le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti