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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7065 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9512 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2025, promossa da: Parte 1 nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. A. DI MARIA e presso il medesimo elettivamente domiciliata, in Roma, via della Ditte 196/C, giusta mandato in ricorso
PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: indebito da maggiorazione sociale art.38 L. n. 448/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 2Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 chiedendo di accertare e dichiarare conveniva in giudizio l'CP_1
l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 611,91, preteso dall' CP_1 .
Assumeva che era titolare, a decorrere dal 1° dicembre 2014,
della prestazione cat. AS;
che l'unica ulteriore fonte reddituale di cui disponeva era la rendita catastale di terreno e fabbricato di sua proprietà che, con riferimento all'anno 2020, aveva prodotto redditi per l'importo di euro1124,00; che l' CP_1, con nota del 22 marzo 2024, le aveva comunicato, con riferimento alla prestazione AS, la sussistenza di un debito di euro 611,91= derivante dalla rideterminazione della maggiorazione sociale ex art 38, Finanziaria
2002; che, con successiva delibera del 3 dicembre 2024 il Comitato
Provinciale dell' CP_1 respingeva il ricorso amministrativo della ricorrente;
che la disciplina dell'indebito assistenziale e previdenziale assumeva natura speciale e derogatoria rispetto al regime ex art. 2033 c.c., in quanto, in caso di somme erogate con natura alimentare, doveva essere riconosciuto il diritto del beneficiario al trattenimento di dette somme, in applicazione del principio di necessaria tutela del percettore in buona fede;
che, pertanto, doveva affermarsi la regola della generale irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi reddituali.
L' CP 1, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Dopo un primo rinvio per mancata comparizione delle parti, all'udienza odierna, essendo stata fornita prova della regolare notificazione del ricorso, la causa veniva decisa con sentenza
contestuale, di cui veniva data lettura, assenti le parti.
****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva il Giudicante che la fattispecie ha ad oggetto un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni aventi ad oggetto l'assegno sociale - e, in particolare, della maggiorazione sociale su detta prestazione non dovuta nella misura erogata dal
-
a seguito del venir meno del requisito reddituale, dall CP_1,
prestazioni che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti.
Si ricorda che, secondo un orientamento piuttosto consolidato della S.C. (richiamato anche dalla difesa ricorrente) l'indebito
"assistenziale" segue regole proprie, diverse sia da quelle dell'indebito civilistico che da quelle dell'indebito previdenziale;
In particolare, è stato anche molto recentemente- affermato (cfr.
Cass., 20 maggio 2021, n.13915, proprio in caso analogo): "In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata ex art. 19 I. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da
Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens"";
Sui principi generali, Cass., 9 novembre 2018, n. 28771 ha statuito, con ampio richiamo di precedenti, quanto segue: "Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015,
n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)";
Ancora: su una fattispecie simile a quella di causa, dove peraltro il percettore aveva addirittura omesso di comunicare i redditi (vds.
Cass., 15 ottobre 2019, n. 26036) è stato affermato quanto segue:
"Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendo stata la revoca disposta il
25/10/2007 con effetto dal 1/2/2005 a fronte del superamento del reddito per l'anno 2005, nella ritenuta assenza di dolo da parte del pensionato, il cui mancato inoltro della dichiarazione reddituale ad avviso del giudice di merito poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, tanto più in quanto il superamento del reddito era limitato all'anno 2005, mentre per gli anni successivi il requisito economico era sussistente";
Soccorrere, in particolare, nel caso di specie: Cass., 30 giugno
2020, n. 13223, la quale ha testualmente statuito: ...va ora "
evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall CP_1 al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP_1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del Casellario "
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione".
Nel caso di specie, trattasi di dati (nel caso: catastali) conosciuti dalla PA e facenti quindi parte, attesi gli obblighi informativi e di scambio tra gli organi della stessa PA (di cui fa parte anche CP_1) del compendio di dati che devono presumersi conosciuti o comunque conoscibili anche dall'Istituto previdenziale Per essi non sussiste pertanto un obbligo di preventiva comunicazione da parte del pensionato, dal che discende quindi la possibilità, da parte dell CP_1 di revocare la prestazione ex nunc, ma non di recuperare le prestazioni già erogate. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto deve essere annullato l'indebito e dichiarata irripetibile la somma per cui è causa.
Le spese di lite (liquidate nei limiti previsti da quanto disposto dall'art 152 d.a. c.p.c. -le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio-) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1, per un importo pari ad euro 611,91=;
- condanna l'CP_1 a rimborsare alla ricorrente -e per essa al suo difensore dichiaratosi antistatario- le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 611,00=, oltre spese generali al 15% ed oltre C.P.A.
ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 giugno.
2025
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_2 NELLA PERSONA
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9512 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2025, promossa da: Parte 1 nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. A. DI MARIA e presso il medesimo elettivamente domiciliata, in Roma, via della Ditte 196/C, giusta mandato in ricorso
PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: indebito da maggiorazione sociale art.38 L. n. 448/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 2Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 chiedendo di accertare e dichiarare conveniva in giudizio l'CP_1
l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 611,91, preteso dall' CP_1 .
Assumeva che era titolare, a decorrere dal 1° dicembre 2014,
della prestazione cat. AS;
che l'unica ulteriore fonte reddituale di cui disponeva era la rendita catastale di terreno e fabbricato di sua proprietà che, con riferimento all'anno 2020, aveva prodotto redditi per l'importo di euro1124,00; che l' CP_1, con nota del 22 marzo 2024, le aveva comunicato, con riferimento alla prestazione AS, la sussistenza di un debito di euro 611,91= derivante dalla rideterminazione della maggiorazione sociale ex art 38, Finanziaria
2002; che, con successiva delibera del 3 dicembre 2024 il Comitato
Provinciale dell' CP_1 respingeva il ricorso amministrativo della ricorrente;
che la disciplina dell'indebito assistenziale e previdenziale assumeva natura speciale e derogatoria rispetto al regime ex art. 2033 c.c., in quanto, in caso di somme erogate con natura alimentare, doveva essere riconosciuto il diritto del beneficiario al trattenimento di dette somme, in applicazione del principio di necessaria tutela del percettore in buona fede;
che, pertanto, doveva affermarsi la regola della generale irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi reddituali.
L' CP 1, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Dopo un primo rinvio per mancata comparizione delle parti, all'udienza odierna, essendo stata fornita prova della regolare notificazione del ricorso, la causa veniva decisa con sentenza
contestuale, di cui veniva data lettura, assenti le parti.
****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva il Giudicante che la fattispecie ha ad oggetto un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni aventi ad oggetto l'assegno sociale - e, in particolare, della maggiorazione sociale su detta prestazione non dovuta nella misura erogata dal
-
a seguito del venir meno del requisito reddituale, dall CP_1,
prestazioni che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti.
Si ricorda che, secondo un orientamento piuttosto consolidato della S.C. (richiamato anche dalla difesa ricorrente) l'indebito
"assistenziale" segue regole proprie, diverse sia da quelle dell'indebito civilistico che da quelle dell'indebito previdenziale;
In particolare, è stato anche molto recentemente- affermato (cfr.
Cass., 20 maggio 2021, n.13915, proprio in caso analogo): "In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata ex art. 19 I. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da
Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens"";
Sui principi generali, Cass., 9 novembre 2018, n. 28771 ha statuito, con ampio richiamo di precedenti, quanto segue: "Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015,
n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)";
Ancora: su una fattispecie simile a quella di causa, dove peraltro il percettore aveva addirittura omesso di comunicare i redditi (vds.
Cass., 15 ottobre 2019, n. 26036) è stato affermato quanto segue:
"Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendo stata la revoca disposta il
25/10/2007 con effetto dal 1/2/2005 a fronte del superamento del reddito per l'anno 2005, nella ritenuta assenza di dolo da parte del pensionato, il cui mancato inoltro della dichiarazione reddituale ad avviso del giudice di merito poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, tanto più in quanto il superamento del reddito era limitato all'anno 2005, mentre per gli anni successivi il requisito economico era sussistente";
Soccorrere, in particolare, nel caso di specie: Cass., 30 giugno
2020, n. 13223, la quale ha testualmente statuito: ...va ora "
evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall CP_1 al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP_1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall CP_1 in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del Casellario "
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione".
Nel caso di specie, trattasi di dati (nel caso: catastali) conosciuti dalla PA e facenti quindi parte, attesi gli obblighi informativi e di scambio tra gli organi della stessa PA (di cui fa parte anche CP_1) del compendio di dati che devono presumersi conosciuti o comunque conoscibili anche dall'Istituto previdenziale Per essi non sussiste pertanto un obbligo di preventiva comunicazione da parte del pensionato, dal che discende quindi la possibilità, da parte dell CP_1 di revocare la prestazione ex nunc, ma non di recuperare le prestazioni già erogate. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto deve essere annullato l'indebito e dichiarata irripetibile la somma per cui è causa.
Le spese di lite (liquidate nei limiti previsti da quanto disposto dall'art 152 d.a. c.p.c. -le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio-) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1, per un importo pari ad euro 611,91=;
- condanna l'CP_1 a rimborsare alla ricorrente -e per essa al suo difensore dichiaratosi antistatario- le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 611,00=, oltre spese generali al 15% ed oltre C.P.A.
ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 giugno.
2025
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_2 NELLA PERSONA
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI