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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/11/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 - premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della dal 16.12.2006, con profilo CP_1 professionale di “Infermiere presso il P.O. delle Murgia – UOC Pediatria
e Nido”, con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, sia notturna, sia festiva, di essere stata spesso richiamata in servizio dalla Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non le
è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la ha chiesto la condanna della Amministrazione Pt_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita in giudizio l . CP_1
----------
La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre delineare la normativa di settore vigente.
1 L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera
2 individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione
3 di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
---------
Ciò posto, la ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da maggio 2014 a luglio 2023.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
----------
4 Nella specie, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto della al risarcimento del danno per il mancato godimento Pt_1 del riposo compensativo, nelle seguenti settimane: nel 2014, nelle settimane del 16-22, 23-29 giugno;
nel 2015, nelle settimane del 26 gennaio-1 febbraio, 4-10 e 18-24 maggio, 8-14 e 15-21 giungo, 29 giungo-5 luglio, 6-12 luglio, 27 luglio-2 agosto, 3-9 e 24-30 agosto, 31 agosto-6 settembre, 7-13 settembre, 28 sttembre-4 ottobre, 19-25 ottobre, 23-29 novembre, 30 novembre-6 dicembre ed, infine, 14-20 dicembre;
nel 2016, nelle settimane del 18-24 gennaio, 15-21 febbraio, 7-13 e 21-27 marzo, 28 marzo-3 aprile, 4-10 aprile, 2-8, 9-15 e 23-29 maggio, 13-19 giugno, 4-10 luglio, 22-28 agosto, 19-25 settembre e, infine, 7-13 novembre;
nel 2017, nelle settimane del 2-8 gennaio, 20-26 febbraio e 27 febbraio-5 marzo;
nel
2018, nelle settimane del 19-25 febbraio, 26 marzo–1 aprile, 21-27 maggio,
25 giugno – 1 luglio, 3-9, 17-23 ed, infine, 24-30 dicembre;
nel 2019, nelle settimane del 28 gennaio–3 febbraio, 25-31 marzo, 1-7 ed 8-14 aprile,
10-16 giugno, 15-21 luglio ed, infine, 16-22 settembre;
nel 2020, nelle settimane del 3-9 e 10-16 febbraio, 24 febbraio–1 marzo, 1-7 giugno, 7-13 settembre, 28 settembre–4 ottobre, 12-18 e 19-25 ottobre, 16-22 e 23-29 novembre ed, infine, 30 novembre–6 dicembre;
nel 2021, nelle settimane 4-
10 e 18-24 gennaio, 22-28 febbraio, 1-7 marzo, 5-11 aprile, 26 aprile–2 maggio, 17-23 maggio, 31 maggio – 6 giugno, 7-13 e 14-20 giugno, 27 settembre – 3 ottobre, 1-7 e 15-21 novembre ed, infine, 13-19 dicembre;
nel 2022, nelle settimane del 31 gennaio – 6 febbraio, 21-27 febbraio, 28 febbraio – 6 marzo, 14-20 marzo, 11-17 aprile, 6-12 giugno, 8-14 e 22-28 agosto, 29 agosto – 4 settembre, 31 ottobre – 6 novembre ed, infine, 28 novembre – 4 dicembre;
da ultimo nell'annualità 2023 nelle settimane del
6-12, 13-19 e 20-26 marzo, 10-16 aprile, 1-7, 8-14 e 15-21 maggio ed, infine, 5-11 giugno (cfr. doc. n. 16, “rilevazione presenze”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto della al risarcimento, in Pt_1 quanto la ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha
“totalizzato” le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2014 nelle settimane del 5-11 maggio, 14-20 luglio, 1-7 ed
8-14 settembre, 27 ottobre – 2 novembre e 24-30 novembre;
nel 2015, nelle settimane del 2-8 febbraio, 23 febbraio – 1 marzo, 9-15 marzo, 30 marzo –
5 aprile, 25-31 maggio, 10-16 agosto, 5-11 ottobre ed, infine, 2-8 novembre;
nel 2016, nelle settimane dell'1-7 febbraio, 29 febbraio – 6 marzo, 11-17 aprile, 30 maggio – 5 giungo, 27 giungo – 3 luglio, 11-17
5 luglio;
nel 2017 nella sola settimana del 9-15 gennaio;
nel 2019, nelle settimane del 4-10 febbraio, 6-12 maggio, 17-23 giugno, 7-13 ottobre.
Infine, non spetta il risarcimento del danno, in favore della ricorrente, nella settimana del 24-30 luglio 2023, poiché dalle rilevazioni presenze allegate al fascicolo di parte, non è possibile verificare la fruizione - nella settimana successiva a quella su indicata- del riposo compensativo da parte della ricorrente;
in altri termini, la non ha allegato al Pt_1 ricorso introduttivo, le rilevazioni presenze relative al mese di agosto
2023.
---------
In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto per il periodo da maggio 2014 a giugno 2023, nei limiti su precisati.
--------------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , nei Parte_1 confronti della , con ricorso depositato in data 11/10/2023, così CP_1 provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_2 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 - premesso di Parte_1 lavorare alle dipendenze della dal 16.12.2006, con profilo CP_1 professionale di “Infermiere presso il P.O. delle Murgia – UOC Pediatria
e Nido”, con inquadramento nella cat. D del CCNL del Comparto Sanità
Pubblica - ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, sia notturna, sia festiva, di essere stata spesso richiamata in servizio dalla Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non le
è stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso la ha chiesto la condanna della Amministrazione Pt_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita in giudizio l . CP_1
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La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre delineare la normativa di settore vigente.
1 L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio(reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera
2 individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione
3 di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
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Ciò posto, la ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi, senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da maggio 2014 a luglio 2023.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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4 Nella specie, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto della al risarcimento del danno per il mancato godimento Pt_1 del riposo compensativo, nelle seguenti settimane: nel 2014, nelle settimane del 16-22, 23-29 giugno;
nel 2015, nelle settimane del 26 gennaio-1 febbraio, 4-10 e 18-24 maggio, 8-14 e 15-21 giungo, 29 giungo-5 luglio, 6-12 luglio, 27 luglio-2 agosto, 3-9 e 24-30 agosto, 31 agosto-6 settembre, 7-13 settembre, 28 sttembre-4 ottobre, 19-25 ottobre, 23-29 novembre, 30 novembre-6 dicembre ed, infine, 14-20 dicembre;
nel 2016, nelle settimane del 18-24 gennaio, 15-21 febbraio, 7-13 e 21-27 marzo, 28 marzo-3 aprile, 4-10 aprile, 2-8, 9-15 e 23-29 maggio, 13-19 giugno, 4-10 luglio, 22-28 agosto, 19-25 settembre e, infine, 7-13 novembre;
nel 2017, nelle settimane del 2-8 gennaio, 20-26 febbraio e 27 febbraio-5 marzo;
nel
2018, nelle settimane del 19-25 febbraio, 26 marzo–1 aprile, 21-27 maggio,
25 giugno – 1 luglio, 3-9, 17-23 ed, infine, 24-30 dicembre;
nel 2019, nelle settimane del 28 gennaio–3 febbraio, 25-31 marzo, 1-7 ed 8-14 aprile,
10-16 giugno, 15-21 luglio ed, infine, 16-22 settembre;
nel 2020, nelle settimane del 3-9 e 10-16 febbraio, 24 febbraio–1 marzo, 1-7 giugno, 7-13 settembre, 28 settembre–4 ottobre, 12-18 e 19-25 ottobre, 16-22 e 23-29 novembre ed, infine, 30 novembre–6 dicembre;
nel 2021, nelle settimane 4-
10 e 18-24 gennaio, 22-28 febbraio, 1-7 marzo, 5-11 aprile, 26 aprile–2 maggio, 17-23 maggio, 31 maggio – 6 giugno, 7-13 e 14-20 giugno, 27 settembre – 3 ottobre, 1-7 e 15-21 novembre ed, infine, 13-19 dicembre;
nel 2022, nelle settimane del 31 gennaio – 6 febbraio, 21-27 febbraio, 28 febbraio – 6 marzo, 14-20 marzo, 11-17 aprile, 6-12 giugno, 8-14 e 22-28 agosto, 29 agosto – 4 settembre, 31 ottobre – 6 novembre ed, infine, 28 novembre – 4 dicembre;
da ultimo nell'annualità 2023 nelle settimane del
6-12, 13-19 e 20-26 marzo, 10-16 aprile, 1-7, 8-14 e 15-21 maggio ed, infine, 5-11 giugno (cfr. doc. n. 16, “rilevazione presenze”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Diversamente, non sussiste il diritto della al risarcimento, in Pt_1 quanto la ricorrente o ha goduto del riposo compensativo ovvero non ha
“totalizzato” le sette giornate di lavoro consecutive, nelle seguenti settimane: nel 2014 nelle settimane del 5-11 maggio, 14-20 luglio, 1-7 ed
8-14 settembre, 27 ottobre – 2 novembre e 24-30 novembre;
nel 2015, nelle settimane del 2-8 febbraio, 23 febbraio – 1 marzo, 9-15 marzo, 30 marzo –
5 aprile, 25-31 maggio, 10-16 agosto, 5-11 ottobre ed, infine, 2-8 novembre;
nel 2016, nelle settimane dell'1-7 febbraio, 29 febbraio – 6 marzo, 11-17 aprile, 30 maggio – 5 giungo, 27 giungo – 3 luglio, 11-17
5 luglio;
nel 2017 nella sola settimana del 9-15 gennaio;
nel 2019, nelle settimane del 4-10 febbraio, 6-12 maggio, 17-23 giugno, 7-13 ottobre.
Infine, non spetta il risarcimento del danno, in favore della ricorrente, nella settimana del 24-30 luglio 2023, poiché dalle rilevazioni presenze allegate al fascicolo di parte, non è possibile verificare la fruizione - nella settimana successiva a quella su indicata- del riposo compensativo da parte della ricorrente;
in altri termini, la non ha allegato al Pt_1 ricorso introduttivo, le rilevazioni presenze relative al mese di agosto
2023.
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In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto per il periodo da maggio 2014 a giugno 2023, nei limiti su precisati.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , nei Parte_1 confronti della , con ricorso depositato in data 11/10/2023, così CP_1 provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_2 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva e con le limitazioni ivi precisate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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