Articolo 1103 del Codice della navigazione
Articolo 1102Articolo 1086
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21 aprile 1942
Art. 1103.
(Pene accessorie).

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione e' perpetua, se la condanna alla reclusione e' per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna e' per un tempo inferiore a cinque anni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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