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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa RI UP presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 176 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Schimio ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Francesco Alessandria ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: affidamento e mantenimento minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Vibo Valentia, disporre a carico del sig. CP_1
1 nell'interesse della figlia minore un contributo CP_1 Persona_1
economico, a titolo di sostentamento, nella misura di Euro 400,00 a far data dall'emissione del decreto da parte del Tribunale per i Minorenni di
AN, da corrispondere mensilmente alla madre , Parte_1
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto: “In via principale: I) l'affidamento condiviso della minore
, nata a Vibo Valentia il [...], ad [...] i Persona_1
genitori con collocamento presso la madre;
II) disporre le modalità di visita da parte del padre… III) Che il sig. corrisponda alla sig.ra CP_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la Parte_1
somma di Euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute, che verranno documentate, da versare entro i primi dieci giorni del mese, aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT”.
Con ordinanza del 16 luglio 2024, il Tribunale ha: 1) disposto “che il ricorrente eserciti il diritto di visita nei termini dettagliati nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di AN (nel punto in cui il Servizio Sociale è stato delegato ai fini della elaborazione di un programma di incontri in spazio neutro, secondo tempi e modalità ritenuti congrui, tenuto conto dell'esito del percorso presso il d, con facoltà di sospensione in caso di situazioni disfunzionali, avvalendosi se necessario della collaborazione del Servizio Sociale competente per Gerocarne)”; 2) ha delegato ai Servizi competenti un'indagine funzionale a verificare la situazione complessiva (ambientale e familiare) attuale in cui vive la minore nonché le dinamiche relazionali tra la stessa e i genitori e i percorsi effettuati
(o ancora in atto).
All'udienza del 21 novembre 2024 è emerso che “i rapporti si sono rasserenati e che vi è molta più collaborazione nella gestione della bambina.
Tuttavia, non vi è ancora un accordo in punto di mantenimento”.
All'udienza del 13 febbraio 2025, la causa è stata rimessa in decisione. 2 ****
Prima di procedere all'esame degli elementi che caratterizzano la vicenda in esame, occorre rilevare che l'art. 337 ter c.c., al comma 2, prevede che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli - che costituisce espressione massima del principio di bigenitorialità - “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 16593 del
2008).
Pertanto, alla regola dell'affido condiviso può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Vi è infatti l'assoluta necessità che i genitori, insieme, siano in grado di delineare un progetto comune per la crescita e l'educazione dei figli, cooperando responsabilmente nell'interesse della prole.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che, nel caso che occupa, non ricorrono circostanze idonee a ostacolare una piena condivisione degli obiettivi educativi da parte dei genitori.
Il collegio ritiene, pertanto, di poter porre a fondamento della presente pronuncia le condizioni condivise dalle parti (cfr. conclusioni del 29 gennaio
2025 ove si legge: “Letta la conclusionale avversaria, si evidenzia che, in merito all'affido condiviso della minore ed alle modalità di Persona_1
visita da parte del padre questa difesa condivide quanto CP_1
concluso, e si chiede l'accoglimento”), in relazione all'affidamento e al diritto di visita, che di seguito si riportano:
-“l'affidamento condiviso della minore , nata a [...]_1
3 il 20 novembre 2019, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
II) disporre le modalità di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità: durante il periodo scolastico: una settimana nei giorni lunedì e mercoledì, dalle ore 13:30 (orario di uscita dalla scuola per
l'Infanzia) alle 17.30; l'altra settimana, nei giorni martedì e giovedì, dalle ore 13:30 (orario di uscita dalla scuola per l'Infanzia) alle ore 17:30; per due fine settimana al mese, in modo alterno, dalle ore 15:00 del sabato, con rientro entro le ore 19:00 della domenica, cena e pernotto compresi;
- durante le festività natalizie, disporre che il diritto di visita del padre sia regolato, ad anni alterni, secondo le seguenti modalità: vengono individuate in complessivi giorni 14, paritariamente divisi fra i due genitori, di modo che la minore ed in maniera alternata di anno in anno trascorra, senza soluzione di continuità e pernotto compreso, la prima settimana, da individuarsi nei giorni che vanno dalle ore 15:00 del 24 dicembre alle ore
18:00 del 30 dicembre, con un genitore, e la seconda settimana, da individuarsi nei giorni intercorrenti fra le ore 15:00 del 30 dicembre alle ore
18:00 del 6 gennaio, con l'altro genitore, con ripresa, al termine di tale periodo, dei normali orari e diritto di visita;
- durante le festività pasquali: la minore trascorrerà con il padre oltre ad un giorno, ricadente nell'arco temporale fra il Giovedì Santo ed il Sabato Santo, anche una delle due festività di Pasqua o Pasquetta, codeste ultime di anno in anno alternate con
l'altro genitore, salvo loro migliore accordo;
- durante il periodo estivo: il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia , senza soluzione Per_1
di continuità e pernotto compreso, per 15 gg. consecutivi nel mese di luglio, ed ugualmente in quello di agosto, da identificarsi in maniera turnaria di anno in anno”.
Le condizioni sopra riportate appaiono idonee a tutelare l'interesse della minore per come risulta dagli esiti delle indagini sociali delegate, dai quali è emerso che:
ha seguito responsabilmente i percorsi elaborati dai Servizi Controparte_1
4 incaricati dimostrandosi collaborativo e consapevole del ruolo genitoriale;
-la relazione del ha confermato che lo stesso non fa uso di sostanze Tes_1
stupefacenti;
, inoltre, ha dimostrato “di avere le adeguate capacità Controparte_1
genitoriali, di mettere al primo posto la sua bambina e di agire esclusivamente per il suo bene e nel suo interesse. Il percorso si è rivelato soddisfacente e positivo da diversi punti di vista”;
-parimenti, anche i percorsi di potenziamento dell'autonomia personale, genitoriale e lavorativa elaborati nell'interesse di hanno Parte_1
prodotto risultati positivi;
-infine, la minore ha instaurato un rapporto sereno ed Persona_1
equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
In definitiva, i Servizi incaricati hanno evidenziato l'importanza della partecipazione di entrambi i genitori nel processo di crescita della minore e il collegio ritiene che le condizioni condivise dalle parti, sopra dettagliate, siano funzionali a garantire il benessere psico – fisico della piccola . Per_1
Tuttavia, i progressi evidenziati sotto il profilo della capacità di dialogo e di collaborazione nell'interesse della minore suggeriscono, in primo luogo, di confermare il collocamento della minore presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre e, in secondo luogo, di demandare ai Servizi già incaricati - che opereranno in sinergia segnalando all'Autorità giudiziaria l'insorgenza di eventuali criticità - la prosecuzione, per il periodo di mesi 8, dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e l'attivazione, per entrambi i genitori, di percorsi di sostegno finalizzati al potenziamento della genitorialità
e alla ricostruzione definitiva di schemi comunicativi idonei a garantire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Tanto risulta essere necessario affinché non siano vanificati i risultati raggiunti dalle parti.
II. Quanto, invece, alla determinazione del contributo da porre a carico del padre non collocatario per il mantenimento della figlia intervengono le seguenti considerazioni. 5 L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Nel determinare la misura di tale assegno, il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, complessivamente valutate sotto ogni profilo, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori, sui quali grava l'obbligo di mantenere i figli per il fatto di averli generati e a prescindere da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio, il quale per ciò solo diviene titolare del diritto a essere mantenuto, istruito e educato da entrambi i genitori (Cass. Civ., n. 5652/2012).
Nel caso in esame, tenuto conto che: a) ha 5 anni;
b) l'obbligo di Per_1
mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno e indipendentemente dalle capacità economiche dell'altro; c) il resistente lavora sì discontinuamente, ma, in ogni caso, l'obbligo di mantenimento sussiste anche nel caso in cui il genitore sia disoccupato;
d) pertanto, va posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, che, tenuto conto delle sue condizioni economiche, può essere quantificato nella misura di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre, dovrà contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie imprevedibili e indispensabili nell'interesse di in ossequio al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e Per_1
dal Presidente del COA di Vibo Valentia.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della natura del giudizio e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 176 del 2024 R.G., così provvede: 6 -affida la minore a entrambi i genitori;
Persona_1
-conferma il collocamento della minore presso l'abitazione dei nonni materni unitamente alla madre;
-dispone che il padre eserciti il diritto di visita nei termini condivisi dalle parti e dettagliati in parte motiva;
-delega ai Servizi già incaricati un mandato di vigilanza e di supporto alla genitorialità nei termini indicati in motivazione per il periodo di otto mesi;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, con modalità tracciabili ed entro i primi 5 giorni del mese, un
[...]
assegno mensile pari a euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie imprevedibili e indispensabili nell'interesse di in ossequio al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e Per_1
dal Presidente del COA di Vibo Valentia;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa RI UP
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