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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2620/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PORRI Parte_1 C.F._1
EMILIANO e dell'avv. LENZI ALESSANDRO;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS Controparte_1 C.F._2
SABINO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS Controparte_2 C.F._3
SABINO
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 febbraio 2025: per l'attore : “Voglia il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi e le causali di cui Parte_1
in premessa: - emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto di vendita, non concluso per inadempimento delle promittenti venditrici, esecutivo del preliminare di vendita prodotto in giudizio e inadempiuto, e dunque pronunciare e costituire il trasferimento, in favore di , nato a [...] il [...] c. f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LI) via Rosmini n. 7, e contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] e C.F._2 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f , residente in [...]
pagina 1 di 4 Bruno n. 20, della proprietà dell'appartamento posto in IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con vicolo Bargilli, al piano terzo con accesso dal vano scale a comune, composto da soggiorno/pranzo/cottura, disimpegno, bagno, camera, due ripostigli nel sottotetto praticabile, terrazza scoperta e ripostiglio, confinante con vano scale a comune, Vicolo Bargilli, Piazzetta Leopoldo II, salvo se altri, e distinto in Catasto fabbricati del Comune di IN (LI) al foglio 29, particella 27, sub.
18, cat. A/2, cl.4ª, vani 4,5, R.C. Euro 592,63, tenuto conto di tutte le dichiarazioni di cui in premessa, anche al fine della tassazione del trasferimento e, ove ritenuto necessario, subordinando l'efficacia di detto trasferimento e dell'emananda sentenza traslativa al pagamento del saldo del prezzo di vendita – il cui pagamento l'attore ancora offre alle convenute –, nei modi e termini stabiliti dal Tribunale;
- condannare le convenute al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.220,00, e alla refusione delle spese e competenze del giudizio;
- ordinare al competente gerente della Conservatoria e/o
Direzione provinciale di Livorno, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, la trascrizione della sentenza di trasferimento sopra descritta;
- condannare le convenute all'integrale consegna e rilascio, e alla piena ed esclusiva disponibilità dell'attore, dell'immobile su descritto e oggetto di trasferimento;
Con vittoria di spese e compensi legali”; per le convenute “Voglia l'On.le Tribunale Controparte_1 Controparte_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: respingere tutte le richieste e domande tutte di parte attrice, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, per tutte le argomentazioni di cui in parte narrativa. Accertare e dichiarare che il Sig. aveva Pt_1 concordato con le Sig.re che l'acquisto dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta in CP_1
IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con via Bargigli, al piano terzo, composta da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, censita al catasto fabbricati del Comune di IN al
Foglio 29, p.lla 27 sub 18, Cat. A/2 sarebbe avvenuta previa corresponsione dell'importo complessivo di € 175.000,00. In via RICONVENZIONALE condannare il Sig. alla corresponsione Parte_1 in favore delle Sigg.re e dell'importo residuo di € 155.000,00 per la CP_1 Controparte_2 compravendita dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta in IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con via Bargigli, al piano terzo, composta da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, censita al catasto fabbricati del Comune di IN al Foglio 29, p.lla 27 sub 18, Cat. A/2. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2022, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
pagina 2 di 4 I. Con atto notificato a n data 13 agosto 2022 ai sensi dell'art. 140 cpc e in Controparte_1
data non risultante dagli atti a citava dinanzi al Controparte_2 Parte_1
Tribunale di Livorno le predette e per domandare la pronuncia CP_1 Controparte_2 di sentenza costitutiva degli effetti del contratto di vendita ai sensi dell'art. 2932 dell'appartamento ad uso abitativo di un edificio posto in IN (LI) Corso Matteotti, n. 115/b, ad angolo con vicolo
Bargilli, al piano terzo, composto da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, e descritto al catasto fabbricati del Comune di IN al foglio 29, particella 27, sub 18, cat. A/2.
Chiedeva che il trasferimento della proprietà sull'immobile fosse subordinato al pagamento del corrispettivo di euro 100.000,00.
Domandava anche la condanna delle convenute al pagamento di euro 1.220,00 a titolo di rimborso delle spese corrisposte al Notaio durante la fase precedente all'instaurazione del giudizio e alla consegna dell'immobile all'attore.
II. Con comparsa depositata in data 17 novembre 2022 si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda o in subordine, in caso di emissione della sentenza di trasferimento della proprietà, la condanna al pagamento del corrispettivo nella misura di euro 155.00,00.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore viene respinta.
Il corrispettivo della vendita dell'immobile veniva determinato dalle parti nella misura complessiva di euro 175.000,00 in virtù del contratto preliminare del 5 aprile 2022 (euro 120.000,00) e della contestuale scrittura privata del 5 aprile 2022 (euro 55.000,00).
La tesi secondo cui la scrittura del 5 aprile 2022 non prevedeva una parte integrativa del pagamento del prezzo dell'immobile, ma solo una modalità di pagamento di una parte del corrispettivo pari all'importo di euro 55.000,00 è contrario al tenore complessivo degli atti negoziali.
Nella scrittura si legge testualmente che in relazione alla compravendita dell'appartamento Parte_1
consegnerà la somma complessiva di euro 55.000,00 alle sorelle
[...] CP_2
Procedendo ad una interpretazione del contratto integrativo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti cc deve ritenersi che il senso letterale delle parole sia finalizzato ad aggiungere l'importo di euro 55.000,00 al corrispettivo perché altrimenti le parole usate dalle parti avrebbero dovute essere diverse per esplicitare che la somma di euro 55.000,00 faceva parte del corrispettivo di euro 120.000,00 indicato nel contratto di compravendita.
pagina 3 di 4 La domanda riconvenzionale subordinata delle convenute resta assorbita dal rigetto della domanda dell'attore.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda dell'attore; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
e in solido tra loro, la somma di euro 4.712,00 per CP_1 Controparte_2
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2620/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PORRI Parte_1 C.F._1
EMILIANO e dell'avv. LENZI ALESSANDRO;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS Controparte_1 C.F._2
SABINO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS Controparte_2 C.F._3
SABINO
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 febbraio 2025: per l'attore : “Voglia il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi e le causali di cui Parte_1
in premessa: - emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto di vendita, non concluso per inadempimento delle promittenti venditrici, esecutivo del preliminare di vendita prodotto in giudizio e inadempiuto, e dunque pronunciare e costituire il trasferimento, in favore di , nato a [...] il [...] c. f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LI) via Rosmini n. 7, e contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] e C.F._2 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f , residente in [...]
pagina 1 di 4 Bruno n. 20, della proprietà dell'appartamento posto in IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con vicolo Bargilli, al piano terzo con accesso dal vano scale a comune, composto da soggiorno/pranzo/cottura, disimpegno, bagno, camera, due ripostigli nel sottotetto praticabile, terrazza scoperta e ripostiglio, confinante con vano scale a comune, Vicolo Bargilli, Piazzetta Leopoldo II, salvo se altri, e distinto in Catasto fabbricati del Comune di IN (LI) al foglio 29, particella 27, sub.
18, cat. A/2, cl.4ª, vani 4,5, R.C. Euro 592,63, tenuto conto di tutte le dichiarazioni di cui in premessa, anche al fine della tassazione del trasferimento e, ove ritenuto necessario, subordinando l'efficacia di detto trasferimento e dell'emananda sentenza traslativa al pagamento del saldo del prezzo di vendita – il cui pagamento l'attore ancora offre alle convenute –, nei modi e termini stabiliti dal Tribunale;
- condannare le convenute al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.220,00, e alla refusione delle spese e competenze del giudizio;
- ordinare al competente gerente della Conservatoria e/o
Direzione provinciale di Livorno, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, la trascrizione della sentenza di trasferimento sopra descritta;
- condannare le convenute all'integrale consegna e rilascio, e alla piena ed esclusiva disponibilità dell'attore, dell'immobile su descritto e oggetto di trasferimento;
Con vittoria di spese e compensi legali”; per le convenute “Voglia l'On.le Tribunale Controparte_1 Controparte_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: respingere tutte le richieste e domande tutte di parte attrice, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, per tutte le argomentazioni di cui in parte narrativa. Accertare e dichiarare che il Sig. aveva Pt_1 concordato con le Sig.re che l'acquisto dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta in CP_1
IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con via Bargigli, al piano terzo, composta da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, censita al catasto fabbricati del Comune di IN al
Foglio 29, p.lla 27 sub 18, Cat. A/2 sarebbe avvenuta previa corresponsione dell'importo complessivo di € 175.000,00. In via RICONVENZIONALE condannare il Sig. alla corresponsione Parte_1 in favore delle Sigg.re e dell'importo residuo di € 155.000,00 per la CP_1 Controparte_2 compravendita dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta in IN (LI) Corso Matteotti n. 115/b, ad angolo con via Bargigli, al piano terzo, composta da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, censita al catasto fabbricati del Comune di IN al Foglio 29, p.lla 27 sub 18, Cat. A/2. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2022, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
pagina 2 di 4 I. Con atto notificato a n data 13 agosto 2022 ai sensi dell'art. 140 cpc e in Controparte_1
data non risultante dagli atti a citava dinanzi al Controparte_2 Parte_1
Tribunale di Livorno le predette e per domandare la pronuncia CP_1 Controparte_2 di sentenza costitutiva degli effetti del contratto di vendita ai sensi dell'art. 2932 dell'appartamento ad uso abitativo di un edificio posto in IN (LI) Corso Matteotti, n. 115/b, ad angolo con vicolo
Bargilli, al piano terzo, composto da due vani, oltre accessori e terrazza con ripostiglio esterno, e descritto al catasto fabbricati del Comune di IN al foglio 29, particella 27, sub 18, cat. A/2.
Chiedeva che il trasferimento della proprietà sull'immobile fosse subordinato al pagamento del corrispettivo di euro 100.000,00.
Domandava anche la condanna delle convenute al pagamento di euro 1.220,00 a titolo di rimborso delle spese corrisposte al Notaio durante la fase precedente all'instaurazione del giudizio e alla consegna dell'immobile all'attore.
II. Con comparsa depositata in data 17 novembre 2022 si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda o in subordine, in caso di emissione della sentenza di trasferimento della proprietà, la condanna al pagamento del corrispettivo nella misura di euro 155.00,00.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore viene respinta.
Il corrispettivo della vendita dell'immobile veniva determinato dalle parti nella misura complessiva di euro 175.000,00 in virtù del contratto preliminare del 5 aprile 2022 (euro 120.000,00) e della contestuale scrittura privata del 5 aprile 2022 (euro 55.000,00).
La tesi secondo cui la scrittura del 5 aprile 2022 non prevedeva una parte integrativa del pagamento del prezzo dell'immobile, ma solo una modalità di pagamento di una parte del corrispettivo pari all'importo di euro 55.000,00 è contrario al tenore complessivo degli atti negoziali.
Nella scrittura si legge testualmente che in relazione alla compravendita dell'appartamento Parte_1
consegnerà la somma complessiva di euro 55.000,00 alle sorelle
[...] CP_2
Procedendo ad una interpretazione del contratto integrativo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti cc deve ritenersi che il senso letterale delle parole sia finalizzato ad aggiungere l'importo di euro 55.000,00 al corrispettivo perché altrimenti le parole usate dalle parti avrebbero dovute essere diverse per esplicitare che la somma di euro 55.000,00 faceva parte del corrispettivo di euro 120.000,00 indicato nel contratto di compravendita.
pagina 3 di 4 La domanda riconvenzionale subordinata delle convenute resta assorbita dal rigetto della domanda dell'attore.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda dell'attore; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
e in solido tra loro, la somma di euro 4.712,00 per CP_1 Controparte_2
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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