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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1295/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 30/10/2025, ad ore 9,26, innanzi al got RA DA sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARCO TOMASSINI, per parte convenuta opposta l'avv. LUCIANO, FIORUCCI oggi sostituito dall'avv. Marco BAGALINI
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, contrariis reiectis in via preliminare di merito,
- ACCERTATA e DICHIARATA l'intervenuta prescrizione del credito, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto e DICHIARARE che nulla è dovuto;
in ogni caso, nel merito,
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 363/24, emesso dal Tribunale di Fermo il 07.07.2024, o comunque dichiararne la nullità o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia al Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande tutte della controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a favore di della somma di Euro 31.745,35 (di cui Euro Parte_1 31.051,53 per capitale, Euro 53,82 per rimborso delle spese notarili - doc. 4-, Euro 640,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, oltre interessi legali su tale posta dalla scadenza alla domanda giudiziale, ed interessi ex art. 1284 c.c. iv comma dalla domanda giudiziale al saldo), nonché interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 sul capitale dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze professionali per il presente giudizio e le successive occorrende.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ampiamente alle rispettive difese, alle ore 9,30, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da:
, in pers. sindaco in carica p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MARCO TOMASSINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. LUCIANO FIORUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 17.9.24 il proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 363/24 - emesso i rmo nel procedimento n. 342/24 RG e notificatogli il successivo 8.7.24 – con gli era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente cessionaria del credito vantato nei confronti del Parte_1 [...]
da ENEL Servizio Elettrico S.p.A. la somma di € 31.745,35 - quale saldo per Controparte_1 la fornitura di elettricità di cui alle n. 16 fatture allegate al ricorso e dell'ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento danni ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, pari ad € 40,00 per ciascuna fattura – oltre interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda giudiziale al saldo e spese della procedura monitoria liquidate. (doc. n. 1)
L'ente opponente allegava i seguenti motivi:
A) In via preliminare di merito: intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. dei crediti rivendicati a titolo di fornitura di energia elettrica, trattandosi di fatture per lo più risalenti al 2008 (la più prossima è quella del 28.6.14), precisando che la cessione di credito 18.12.20 notificatagli solo in data 18.1.21 non costituisce formale diffida di pagamento e messa in mora e, dunque, non può definirsi neppure, per quanto in ogni caso tardiva, atto interruttivo della pagina 2 di 5 prescrizione, per cui i crediti azionati si sono tutti prescritti, quantomeno – tenendo conto dell'ultima fattura risalente al 28.6.14 – in data 28.6.19, ovvero prima della stessa cessione di credito.
B) Nel merito – sul Quantum: intervenuto pagamento di parte del credito azionato, come segue
- con mandato n. 281 del 28.02.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 404023 del 04.02.2008, per l'importo di € 112,60 (corrispondente all'importo di cui alla fatt. n. 6 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 201011 del 04.02.2008 per l'importo di € 222,44 (corrispondente alla fatt. n. 11 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 282 del 28.02.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 602562 del 04.02.2008, per l'importo di € 197,82 (corrispondente alla fatt. n. 4 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 633 del 05.05.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 4024 del 06.04.2008, per l'importo di € 109,25 (corrispondente alla fatt. n. 16 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 1012 del 06.04.2008 per l'importo di € 291,25 (corrispondente alla fatt. n. 10 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 637 del 05.05.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2563 del 06.04.2008, per l'importo di € 598,88 (corrispondente alla fatt. n. 1 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 857 del 01.07.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 4025 del 04.06.2008, per l'importo di € 112,12 (corrispondente alla fatt. n. 7 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 1013 del 04.06.2008 per l'importo di € 169,31 (corrispondente alla fatt. n. 13 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ove viene riportato un minor credito di € 42,46);
- con mandato n. 858 del 01.07.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2564 del 04.06.2008, per l'importo di € 456,28 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1055 del 25.07.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 1014 del 04.07.2008, per l'importo di € 6,23 (corrispondente alla fatt. n. 5 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1176 del 01.09.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 4026 del 04.08.2008, per l'importo di € 107,50 (corrispondente alla fatt. n. 15 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con manato n. 1181 del 01.09.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2565 del 04.08.2008, per l'importo di € 504,14 (corrispondente alla fatt. n. 3 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con manato n. 1649 del 05.11.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 404027 del 05.10.2008, per l'importo di € 108,64 (corrispondente alla fatt. n. 14 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1650 del 05.11.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 602566 del 05.10.2008, per l'importo di € 500,33 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo); il tutto, per un versamento complessivo pari ad € 3.496,79 (doc. n. 3).
Conseguentemente, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito, la minor somma dovuta, a fronte delle sole due fatture rimaste insolute (la n. 260611 del 26.04.2014 per € 22.777,12 e n. 200612 del 28.06.2014 per € 4.904,47), ammonterebbe ad € 27.681,59, il che si riflette anche sulla richiesta, ex adverso spiegata, di risarcimento ex art. 6, d.lgs. 231/02, in quanto il relativo importo di € 40,00 per ciascuna fattura andrebbe eventualmente riconosciuto esclusivamente sulle predette due fatture rimaste insolute, per un totale di € 80,00, in luogo di € 640,00.
Si costituiva – affermandosi creditrice verso il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 per un capitale oggi residuo pari ad € 31.051,53 per crediti sorti originariamente in capo a ENEL Servizio Elettrico Spa per fatture relative a fornitura di energia elettrica (doc. 1), poi cedutile per atto notarile 18.12.20 dott. di Roma rep/racc 5431/4784, registrato a Persona_1 Roma II il 18.12.20 al n. 18.242, Serie 1T, (doc. 2) – per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, riservandosi, per i crediti recentemente acquistati da ENEL Servizio Elettrico Spa, una più completa disamina delle eccezioni avversarie all'esito dei riscontri già richiesti alla cedente e producendo quale doc. 5 diverse diffide di pagamento a suo tempo inviate all'opponente, con riserva di eventualmente integrare tale documentazione nel corso del giudizio e contestando comunque l'efficacia probatoria dei mandati di pagamento ex adverso prodotti, che non sono prova della movimentazione economica (che, per svariati motivi, potrebbe non aver seguito i mandati stessi) e che comunque risultano esser stati emessi in favore di un soggetto diverso (NE Energia Spa) e non del fornitore NE Servizio Elettrico SpA, indicato nelle fatture azionate, per cui NE Energia Spa già nel lontano 2012 ha correttamente restituito al di la somma complessiva di Euro 4.614,08 (doc. 6), per CP_1 Controparte_1 consentirle di provvedere al pagamento al creditore esatto, circostanza però mai verificatasi, con il che è manifesta l'infondatezza dell'eccezione di pagamento avversaria.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha replicato quanto segue.
A.1) Le 5 diffide ex adverso prodotte ed asseritamente interruttive della prescrizione del credito oggetto di causa, sono sprovviste della prova dell'effettiva ricezione da parte del Comune di e, senza tale prova di ricezione, l'atto interruttivo non può dirsi perfezionato. Controparte_1 A.2) inoltre oggetto delle 5 diffide ex adverso prodotte, non è – come si evince dall'importo ivi indicato (pari sempre a poco più di € 6.000,00) – la totalità delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ma solo una minima parte delle stesse e, segnatamente:
- la fattura n. 602566 del 05.10.2008, per l'importo di € 500,33 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1650 del 05.11.2008;
- la fattura n. 2565 del 04.08.2008, per l'importo di € 504,14 (corrispondente alla fatt. n. 3 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1181 del 01.09.2008;
- la fattura n. 1014 del 04.07.2008, per l'importo di € 6,23 (corrispondente alla fatt. n. 5 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1055 del 25.07.2008;
- la fattura n. 2564 del 04.06.2008, per l'importo di € 456,28 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 858 del 01.07.2008;
- la fattura n. 1013 del 04.06.2008 per l'importo di € 169,31 (corrispondente alla fatt. n. 13 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ove viene riportato un minor credito di € 42,46), pagata con mandato n. 857 del 01.07.2008;
- la fattura n. 200612 del 28.06.2014 per l'importo di € 4.904,47.
Ancora, le altre fatture indicate nelle diffide sono diverse da quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo (e ritrascritto nella propria comparsa di costituzione in giudizio).
Pertanto, anche a voler riconoscere – ma così non è, mancando la prova della ricezione delle stesse – efficacia interruttiva alle diffide ex adverso prodotte, le stesse concernerebbero solo il minor credito di €
4.904,47.
Infine, la prima diffida è datata 04.11.2015 e, dunque, è già tardiva rispetto a tutte le fatture del 2008 dell'elenco allegato da controparte, stante il termine prescrizionale di 5 anni del credito rivendicato.
B) Sul presunto versamento in favore di NE Energia S.p.a. in luogo di NE Servizio Elettrico S.p.A.
B.1) Parte opposta contesta i mandati di pagamento prodotti da questa difesa, asserendo che gli stessi sarebbero afferenti a versamenti fatti in favore di un soggetto diverso, ovverosia NE Energia S.p.A., in luogo di NE Servizio Elettrico S.p.A. e a tal fine produce corrispondenza afferente il presunto rimborso di alcuni mandati di pagamento, ricevuti dal opponente da parte di NE Energia S.p.A. CP_1
Sul punto, si contesta l'avversa produzione documentale, in quanto la stessa nulla dimostra circa il predetto rimborso: trattasi infatti di una lettera priva di data certa e di prova di avvenuta ricezione,
pagina 4 di 5 nonché di una e-mail in cui manca del tutto il riferimento temporale.
B.2) Per quanto nei mandati di pagamento emessi dal e prodotti da questa difesa Controparte_1 risulti effettivamente indicato quale creditore la società NE Energia S.p.A., si evidenzia come gli stessi risultano tutti afferenti alle fatture oggetto di causa, ivi indicate in maniera specifica, e quietanzati;
l'erronea indicazione del soggetto creditore è infatti verosimilmente attribuibile esclusivamente ad un omesso aggiornamento dell'anagrafica del soggetto creditore, allorché il Comune di Controparte_1 passava da NE Energia S.p.A., soggetto operante nel mercato libero, ad NE Servizio Elettrico S.p.A., soggetto invece operante nel mercato tutelato. La liberalizzazione del mercato dell'energia ha infatti permesso ad ENEL di operare sia sul mercato libero dell'energia, sia nell'erogazione delle tariffe nell'ambito della maggior tutela: stante il rischio di ambiguità tra i consumatori, l'Autorità per l'Energia
(oggi ARERA, ai tempi AEEGSI) imponeva ad NE di separare societariamente alcune delle sue attività, dando vita a NE UZ (oggi e-distribuzione), NE servizio elettrico (divenuta poi solo Servizio
) e NE energia;
ad ogni modo, NE Servizio Elettrico S.p.a. fa parte del Gruppo NE, Controparte_2 tanto quanto NE Energia S.p.A.
Parte opposta non ha depositato altro.
All'udienza di prima comparizione 6.2.25 il giudice tabellarmente designato ha fissato l'udienza 3.6.27 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc, poi con provvedimento 18.5.25 ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, assegnata all'Ufficio per il processo, che ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
L'opposizione è risultata fondata e va accolta, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione rispetto a fatture degli anni dal 2008 al 2014, in ordine alle quali l'opposta non ha potuto provare tempestiva interruzione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al minimo tariffario per valore, data la relativa semplicità delle questioni trattate e l'istruttoria limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal , in pers. sindaco in Controparte_1 carica p.t., accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato, revoca il decreto ingiuntivo n. 363/24, emesso il 7.7.24 dal Tribunale di Fermo nel procedimento n. 342/24 RG;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t. a rimborsare alla parte opponente le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni, € 3.809,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,06, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 30/10/2025
Il got
RA DA
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 30/10/2025, ad ore 9,26, innanzi al got RA DA sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARCO TOMASSINI, per parte convenuta opposta l'avv. LUCIANO, FIORUCCI oggi sostituito dall'avv. Marco BAGALINI
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, contrariis reiectis in via preliminare di merito,
- ACCERTATA e DICHIARATA l'intervenuta prescrizione del credito, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto e DICHIARARE che nulla è dovuto;
in ogni caso, nel merito,
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 363/24, emesso dal Tribunale di Fermo il 07.07.2024, o comunque dichiararne la nullità o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia al Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande tutte della controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a favore di della somma di Euro 31.745,35 (di cui Euro Parte_1 31.051,53 per capitale, Euro 53,82 per rimborso delle spese notarili - doc. 4-, Euro 640,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, oltre interessi legali su tale posta dalla scadenza alla domanda giudiziale, ed interessi ex art. 1284 c.c. iv comma dalla domanda giudiziale al saldo), nonché interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 sul capitale dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze professionali per il presente giudizio e le successive occorrende.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ampiamente alle rispettive difese, alle ore 9,30, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da:
, in pers. sindaco in carica p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MARCO TOMASSINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. LUCIANO FIORUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 17.9.24 il proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 363/24 - emesso i rmo nel procedimento n. 342/24 RG e notificatogli il successivo 8.7.24 – con gli era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente cessionaria del credito vantato nei confronti del Parte_1 [...]
da ENEL Servizio Elettrico S.p.A. la somma di € 31.745,35 - quale saldo per Controparte_1 la fornitura di elettricità di cui alle n. 16 fatture allegate al ricorso e dell'ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento danni ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, pari ad € 40,00 per ciascuna fattura – oltre interessi ex art. 1284/4 cc dalla domanda giudiziale al saldo e spese della procedura monitoria liquidate. (doc. n. 1)
L'ente opponente allegava i seguenti motivi:
A) In via preliminare di merito: intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. dei crediti rivendicati a titolo di fornitura di energia elettrica, trattandosi di fatture per lo più risalenti al 2008 (la più prossima è quella del 28.6.14), precisando che la cessione di credito 18.12.20 notificatagli solo in data 18.1.21 non costituisce formale diffida di pagamento e messa in mora e, dunque, non può definirsi neppure, per quanto in ogni caso tardiva, atto interruttivo della pagina 2 di 5 prescrizione, per cui i crediti azionati si sono tutti prescritti, quantomeno – tenendo conto dell'ultima fattura risalente al 28.6.14 – in data 28.6.19, ovvero prima della stessa cessione di credito.
B) Nel merito – sul Quantum: intervenuto pagamento di parte del credito azionato, come segue
- con mandato n. 281 del 28.02.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 404023 del 04.02.2008, per l'importo di € 112,60 (corrispondente all'importo di cui alla fatt. n. 6 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 201011 del 04.02.2008 per l'importo di € 222,44 (corrispondente alla fatt. n. 11 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 282 del 28.02.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 602562 del 04.02.2008, per l'importo di € 197,82 (corrispondente alla fatt. n. 4 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 633 del 05.05.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 4024 del 06.04.2008, per l'importo di € 109,25 (corrispondente alla fatt. n. 16 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 1012 del 06.04.2008 per l'importo di € 291,25 (corrispondente alla fatt. n. 10 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 637 del 05.05.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2563 del 06.04.2008, per l'importo di € 598,88 (corrispondente alla fatt. n. 1 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 857 del 01.07.2008, veniva disposto il pagamento delle fatture n. 4025 del 04.06.2008, per l'importo di € 112,12 (corrispondente alla fatt. n. 7 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e n. 1013 del 04.06.2008 per l'importo di € 169,31 (corrispondente alla fatt. n. 13 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ove viene riportato un minor credito di € 42,46);
- con mandato n. 858 del 01.07.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2564 del 04.06.2008, per l'importo di € 456,28 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1055 del 25.07.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 1014 del 04.07.2008, per l'importo di € 6,23 (corrispondente alla fatt. n. 5 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1176 del 01.09.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 4026 del 04.08.2008, per l'importo di € 107,50 (corrispondente alla fatt. n. 15 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con manato n. 1181 del 01.09.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 2565 del 04.08.2008, per l'importo di € 504,14 (corrispondente alla fatt. n. 3 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con manato n. 1649 del 05.11.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 404027 del 05.10.2008, per l'importo di € 108,64 (corrispondente alla fatt. n. 14 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo);
- con mandato n. 1650 del 05.11.2008, veniva disposto il pagamento della fattura n. 602566 del 05.10.2008, per l'importo di € 500,33 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo); il tutto, per un versamento complessivo pari ad € 3.496,79 (doc. n. 3).
Conseguentemente, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito, la minor somma dovuta, a fronte delle sole due fatture rimaste insolute (la n. 260611 del 26.04.2014 per € 22.777,12 e n. 200612 del 28.06.2014 per € 4.904,47), ammonterebbe ad € 27.681,59, il che si riflette anche sulla richiesta, ex adverso spiegata, di risarcimento ex art. 6, d.lgs. 231/02, in quanto il relativo importo di € 40,00 per ciascuna fattura andrebbe eventualmente riconosciuto esclusivamente sulle predette due fatture rimaste insolute, per un totale di € 80,00, in luogo di € 640,00.
Si costituiva – affermandosi creditrice verso il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 per un capitale oggi residuo pari ad € 31.051,53 per crediti sorti originariamente in capo a ENEL Servizio Elettrico Spa per fatture relative a fornitura di energia elettrica (doc. 1), poi cedutile per atto notarile 18.12.20 dott. di Roma rep/racc 5431/4784, registrato a Persona_1 Roma II il 18.12.20 al n. 18.242, Serie 1T, (doc. 2) – per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, riservandosi, per i crediti recentemente acquistati da ENEL Servizio Elettrico Spa, una più completa disamina delle eccezioni avversarie all'esito dei riscontri già richiesti alla cedente e producendo quale doc. 5 diverse diffide di pagamento a suo tempo inviate all'opponente, con riserva di eventualmente integrare tale documentazione nel corso del giudizio e contestando comunque l'efficacia probatoria dei mandati di pagamento ex adverso prodotti, che non sono prova della movimentazione economica (che, per svariati motivi, potrebbe non aver seguito i mandati stessi) e che comunque risultano esser stati emessi in favore di un soggetto diverso (NE Energia Spa) e non del fornitore NE Servizio Elettrico SpA, indicato nelle fatture azionate, per cui NE Energia Spa già nel lontano 2012 ha correttamente restituito al di la somma complessiva di Euro 4.614,08 (doc. 6), per CP_1 Controparte_1 consentirle di provvedere al pagamento al creditore esatto, circostanza però mai verificatasi, con il che è manifesta l'infondatezza dell'eccezione di pagamento avversaria.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha replicato quanto segue.
A.1) Le 5 diffide ex adverso prodotte ed asseritamente interruttive della prescrizione del credito oggetto di causa, sono sprovviste della prova dell'effettiva ricezione da parte del Comune di e, senza tale prova di ricezione, l'atto interruttivo non può dirsi perfezionato. Controparte_1 A.2) inoltre oggetto delle 5 diffide ex adverso prodotte, non è – come si evince dall'importo ivi indicato (pari sempre a poco più di € 6.000,00) – la totalità delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ma solo una minima parte delle stesse e, segnatamente:
- la fattura n. 602566 del 05.10.2008, per l'importo di € 500,33 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1650 del 05.11.2008;
- la fattura n. 2565 del 04.08.2008, per l'importo di € 504,14 (corrispondente alla fatt. n. 3 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1181 del 01.09.2008;
- la fattura n. 1014 del 04.07.2008, per l'importo di € 6,23 (corrispondente alla fatt. n. 5 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 1055 del 25.07.2008;
- la fattura n. 2564 del 04.06.2008, per l'importo di € 456,28 (corrispondente alla fatt. n. 12 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo), pagata con manato n. 858 del 01.07.2008;
- la fattura n. 1013 del 04.06.2008 per l'importo di € 169,31 (corrispondente alla fatt. n. 13 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ove viene riportato un minor credito di € 42,46), pagata con mandato n. 857 del 01.07.2008;
- la fattura n. 200612 del 28.06.2014 per l'importo di € 4.904,47.
Ancora, le altre fatture indicate nelle diffide sono diverse da quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo (e ritrascritto nella propria comparsa di costituzione in giudizio).
Pertanto, anche a voler riconoscere – ma così non è, mancando la prova della ricezione delle stesse – efficacia interruttiva alle diffide ex adverso prodotte, le stesse concernerebbero solo il minor credito di €
4.904,47.
Infine, la prima diffida è datata 04.11.2015 e, dunque, è già tardiva rispetto a tutte le fatture del 2008 dell'elenco allegato da controparte, stante il termine prescrizionale di 5 anni del credito rivendicato.
B) Sul presunto versamento in favore di NE Energia S.p.a. in luogo di NE Servizio Elettrico S.p.A.
B.1) Parte opposta contesta i mandati di pagamento prodotti da questa difesa, asserendo che gli stessi sarebbero afferenti a versamenti fatti in favore di un soggetto diverso, ovverosia NE Energia S.p.A., in luogo di NE Servizio Elettrico S.p.A. e a tal fine produce corrispondenza afferente il presunto rimborso di alcuni mandati di pagamento, ricevuti dal opponente da parte di NE Energia S.p.A. CP_1
Sul punto, si contesta l'avversa produzione documentale, in quanto la stessa nulla dimostra circa il predetto rimborso: trattasi infatti di una lettera priva di data certa e di prova di avvenuta ricezione,
pagina 4 di 5 nonché di una e-mail in cui manca del tutto il riferimento temporale.
B.2) Per quanto nei mandati di pagamento emessi dal e prodotti da questa difesa Controparte_1 risulti effettivamente indicato quale creditore la società NE Energia S.p.A., si evidenzia come gli stessi risultano tutti afferenti alle fatture oggetto di causa, ivi indicate in maniera specifica, e quietanzati;
l'erronea indicazione del soggetto creditore è infatti verosimilmente attribuibile esclusivamente ad un omesso aggiornamento dell'anagrafica del soggetto creditore, allorché il Comune di Controparte_1 passava da NE Energia S.p.A., soggetto operante nel mercato libero, ad NE Servizio Elettrico S.p.A., soggetto invece operante nel mercato tutelato. La liberalizzazione del mercato dell'energia ha infatti permesso ad ENEL di operare sia sul mercato libero dell'energia, sia nell'erogazione delle tariffe nell'ambito della maggior tutela: stante il rischio di ambiguità tra i consumatori, l'Autorità per l'Energia
(oggi ARERA, ai tempi AEEGSI) imponeva ad NE di separare societariamente alcune delle sue attività, dando vita a NE UZ (oggi e-distribuzione), NE servizio elettrico (divenuta poi solo Servizio
) e NE energia;
ad ogni modo, NE Servizio Elettrico S.p.a. fa parte del Gruppo NE, Controparte_2 tanto quanto NE Energia S.p.A.
Parte opposta non ha depositato altro.
All'udienza di prima comparizione 6.2.25 il giudice tabellarmente designato ha fissato l'udienza 3.6.27 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc, poi con provvedimento 18.5.25 ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, assegnata all'Ufficio per il processo, che ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
L'opposizione è risultata fondata e va accolta, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione rispetto a fatture degli anni dal 2008 al 2014, in ordine alle quali l'opposta non ha potuto provare tempestiva interruzione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al minimo tariffario per valore, data la relativa semplicità delle questioni trattate e l'istruttoria limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal , in pers. sindaco in Controparte_1 carica p.t., accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato, revoca il decreto ingiuntivo n. 363/24, emesso il 7.7.24 dal Tribunale di Fermo nel procedimento n. 342/24 RG;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t. a rimborsare alla parte opponente le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni, € 3.809,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,06, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 30/10/2025
Il got
RA DA
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