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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1335 /2025 R.G. promossa da
, con l'avv. FUGGETTI Parte_1 C.F._1
GIULIA
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/09/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 07/10/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a C.F._1
Sommacampagna (VR), via Vigo n. 3, e (C.F. Controparte_1 2
), nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], con addebito al marito che ha tenuto comportamenti e condotte grave-mente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. Disporre nell'interesse dei figli minori nata a [...] il Per_1
10.09.2007, e nato a [...] il [...], per il pericolo di Per_2
pregiudizio che deri-verebbe da un affido condiviso stante la comprovata inadeguatezza genitoriale del pa-dre, l'affidamento super esclusivo dei figli alla signora che potrà as-sumere ogni decisione su tutte le Parte_1
questioni ordinarie e straordinarie che possono atte-nere alla loro salute,
alla loro crescita, all'educazione ed all'indirizzo di vita e scolastico dei medesimi, incluso la decisione relativa al rilascio di documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio, con collocamento presso la ricorrente, ove manter-ranno la residenza anagrafica;
In subordine, ove non sia accolta la richiesta di affido super-esclusivo, che sia disposto l'affido esclusivo dei minori e alla madre, con Per_1 Per_2
collocamento presso la ri-corrente, ove manterranno la residenza anagrafica;
3. Disporre, previo ascolto dei minori, la sospensione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia e del figlio , a tempo Per_1 Per_2
indeterminato e/o per il tempo che il Tribunale riterrà opportuno e necessario nell'interesse dei minori e, subordi-nando l'eventuale ripresa dei contatti al parere favorevole di un professionista esperto (psicologo,
pedagogista, neuropsichiatra infantile, ecc.) che abbia valutato il desiderio e lo stato emotivo di e , nonché al compimento con esito Per_1 Per_2
favorevole di un percorso di disintossicazione del padre dall'alcol;
In subordine, stabilire che il diritto di visita sia eventualmente esercitato in forma “pro-tetta” con attivazione del controllo e monitoraggio dei Servizi
Sociali e con esclusionedel pernottamento, sino a quando il signor CP_2
2 3
non risulti del tutto disin-tossicato o non abbia intrapreso CP_1
percorso riabilitativo di disintossicazione, seguito da professionisti,
In ogni caso, stabilire che il protocollo di visita debba essere subordinato alla condi-zione che il signor intraprenda, altresì, un Controparte_1
percorso terapeutico-as-sistenziale e di carattere psicologico per disintossicarsi, con esecuzione periodica e continuativa di test idonei alla verifica del suo stato, quantomeno per il periodo di 12 mesi e comunque secondo le indicazioni del medico specialista che dovrà riferire al
Tribunale;
4. Stabilire che vige sempre l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e previamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
5. Disporre, altresì, l'obbligo del signor di corrispondere Controparte_1
alla signora , quale contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e , a far data dalla domanda, la somma mensile di € 400,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio, quindi, comples-sivi € 800,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario permanente con valuta fissa al giorno cinque (5) di ogni mese, sul conto cor-rente che la signora indicherà; detto assegno verrà adeguato annual-mente in Parte_1
misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT;
6. Riservare alla signora , quale genitore collocatario dei Parte_1
figli minori, la percezione al 100% dell'assegno Unico.
7. Disporre, altresì, l'obbligo del signor di concorrere, Controparte_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla signora
[...]
nell'interesse dei figli e come da Protocollo del Parte_1 Per_1 Per_2
Tribunale di Verona
8. Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva della signor CP_1
, alla signora completa di arredi e corredi
[...] Parte_1
annessi, che la abiterà uni-tamente ai figli minori, con facoltà del signor di prelevare i soli effetti personali, in accordo con la Controparte_1
moglie, disponendo, altresì, che il signor continui a provvedere, CP_1
3 4
in via esclusiva, al versamento presso la Banca Unicredit della rata mensile prevista dal piano di ammortamento del mutuo fondiario a firma Notaio
, Rep. n. 104758, Racc. n. 17681, reg. a Verona il 30.07.2020 al n. Persona_3
22240 serie 1T, con ipoteca gravante l'immobile dianzi menzionato;
9. Ammonire il signor , ai sensi dell'articolo 473 bis n. 39 c.p.c., CP_1
affinché si astenga dal porre in essere i comportamenti descritti in narrativa e/o di individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero perogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (“astreinte") che il Giudice ri-terrà opportuno emettere,
in ragione delle gravi inadempienze di natura economica, della condotta aggressiva e violenta -sia fisica che psicologica- e del disinteresse che hanno arrecato pregiudizio ai minori;
10. Condannare il signor a risarcire il danno per l'illecito endo- CP_1
familiare alla signora e ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
quantificato, quanto al danno patrimoniale, al pagamento della somma di euro 60.000,00 ovvero alla maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà
di giustizia, e, quanto al danno non patrimoniale, che il danno sia liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. ovvero si chiede che venga applicata,
come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano.
11. Nulla a titolo di mantenimento a favore della signora;
Parte_1
12. In ogni caso, compensi di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Prova testimoniale:
Sulle circostanze sopra esposte in parte narrativa, se ritenuto opportuno, da intendersi di seguito trascritte dal n. 1 al n. 40, premessa la locuzione “vero che”, disporsi prova testimoniale, indicando a testi i signori:
- dott.ssa di Verona. Persona_4
- residente in [...]Testimone_1
4 5
- Controparte_3
- di CP_4 CP_3
Ordine di esibizione:
Ordinare, in caso di mancata spontanea produzione, la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
- della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, di libretti di deposito, di deposito titoli ed ogni altro rapporto, intestati cointestati o,
comunque, nella disponibilità del signor relativi agli Controparte_1
ultimi 3 anni;
- dichiarazioni dei redditi e/o documentazione fiscale attestante il reddito degli ultimi tre anni, dal 2022 al 2024.
CTU e Intervento Servizi Sociali:
- se ritenuto opportuno disporsi l'intervento dei servizi sociali / servizio tutela minori territorialmente competente e/o idonea CTU, incaricando un/una neuropsichiatra infantile o altro/a idoneo/a professionista, onde verificare lo stato psicologico della minore alla luce degli ultimi eventi indicati nella parte narrativa del presente atto e del timore manifestato dalla minore a rimanere sola con il padre ed il rapporto della stessa con i genitori;
- se ritenuto opportuno disporsi idonea CTU onde verificare le condizioni di salute del signor e la misura in cui le stesse Controparte_1
condizionino la sua capacità genitoriale incaricando a tale scopo un/una psicoterapeuta o altra idonea figura professionale;
- se ritenuto opportuno disporsi idonea CTU sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori, incaricando a tale scopo un/una psicoterapeuta o altra idonea figura professionale”.
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2025 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione
[...]
5 6
personale dal marito sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 14/10/2006 e fossero stabiliti l'addebito allo stesso,
l'affidamento superesclusivo a sé dei figli nata il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...], la sospensione degli incontri con il padre, previo ascolto dei figli, la determinazione di un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400 ciascuno (€ 800 complessivi) oltre alla metà delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa familiare alla madre,
l'ammonimento e la condanna al risarcimento dei danni per illecito endofamiliare nella misura di € 60.000 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 24/2/2025 la Presidente delegata fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 27/5/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di separarsi;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata,
depositata il 9/6/2025:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito, né è
comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
Per_ nell'interesse dei figli nata a [...] il [...], e nato a [...]
Bussolengo (VR) il 07.11.2009;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in
considerazione delle allegazioni e degli elementi di prova (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
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12, 13, 14, 15, 19 di parte ricorrente) riguardo il disinteresse, le difficili relazioni e
le condotte violente del resistente, e nella contumacia del medesimo, appare
preferibile fin dalla presente fase, disporre la residenza prevalente dei figli presso la
madre, con affidamento esclusivo rafforzato e con sospensione degli incontri con il
padre;
ritenuto che, conseguentemente, la casa coniugale con i suoi arredi vada
assegnata alla ricorrente;
ritenuto che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento
corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo
determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 800 (€
400 ciascuno) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze dei ragazzi, delle
risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, dei compiti di cura e
domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre, del
beneficio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare, dell'assenza di
contribuzione diretta e del diritto al percepimento dell'assegno unico universale
esclusivamente da parte di quest'ultima in forza dell'affidamento esclusivo;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie mediche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, mentre le
restanti spese straordinarie sono forfetizzate nel contributo fisso;
ritenuto che, nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse dei figli, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate
sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
rilevato che va disposto l'ascolto dei figli ultradodicenni;
rilevato che la causa è matura per la decisione sullo status;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
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Per_ 2) Affida i figli minori nata a [...] il [...], e Per_2
nato a Bussolengo (VR) il [...] in [...] alla madre, che potrà
assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e
l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
3) Assegna la casa familiare con gli arredi alla sig. , Parte_1
affinché ci abiti con i figli, con obbligo del resistente di rilasciarla entro trenta
giorni dalla notifica con facoltà di asportare solo i propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla
madre sig. , entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di Parte_1
€ 800 (€ 400 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il
50% delle spese straordinarie mediche secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
5) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig.
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
anagraficamente a VIA VIGO 3 37066 SOMMACAMPAGNA ITALIA (codice
fiscale: ) e all'Agenzia delle Entrate di inviare C.F._2
informazioni sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine
fino al 15.7.2025 per la trasmissione.
DISPONE l'ascolto dei figli.
RIMETTE la causa in decisione in punto status.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 25.9.2025 h. 15.00 per ascolto di entrambi i figli, per esame
dell'esito delle informazioni, per discussione sulle istanze istruttorie e per verifica
sul rispetto dei provvedimenti provvisori;
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udienza del 15.10.2026 h.
9.30 per rimessione della causa al Collegio con
termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione
delle conclusioni e di documentazione reddituale aggiornata e fino a quindici giorni
prima per il deposito di comparse conclusionali.”
Con sentenza non definitiva n. 1661/2025 del 15/7/2025- 21/7/2025
era dichiarata la separazione giudiziale e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria.
I figli erano ascoltati all'udienza del 25/9/2025 e all'esito dell'ascolto parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1. Domanda di addebito
Le condotte violente allegate dalla ricorrente non sono state sufficientemente dimostrate: le trascrizioni dei messaggi, nella contumacia del resistente, avrebbero dovuto comunque essere confermate tramite interrogatorio formale, oltre che corredate tutte da screenshot.
Le prove testimoniali indicare non sono state formulate con specifici capitoli separati ma solo richiamando la narrativa del ricorso.
Parte ricorrente, inoltre, all'udienza di discussione sulle istanze istruttorie, ha precisato le conclusioni, senza chiedere la prosecuzione dell'istruttoria.
La domanda di addebito va pertanto respinta in quanto infondata.
2. Affidamento del figlio minorenne
Nel corso del procedimento la figlia nata il [...], è Per_1
divenuta maggiorenne.
In occasione dell'ascolto di entrambi i figli è emersa con chiarezza la protratta assenza di rapporti con i ragazzi e la delusione di questi ultimi nei confronti del padre. Da oramai tre anni essi vivono solo con la madre.
A ciò si aggiunga che a fronte dell'allegazione della ricorrente secondo la quale il padre non ha più contribuito al mantenimento,–
allegazione riscontrata dagli estratti conto dai quali non risultano
9 10
versamenti da parte del padre-, nemmeno dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori, il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato, com'era suo onere, di avervi adempiuto.
Ciò premesso, tenuto conto della debole relazione tra il padre e
, dei particolari bisogni del ragazzo, che richiedono anche un Per_2
supporto psicologico, dell'assenza di collaborazione anche su questioni importanti quali le cure, della contumacia e del disinteresse anche da punto di vista economico del padre, va confermato l'affidamento superesclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater 3 comma c.c., essendo giustificata la deroga non solo al regime ordinario dell'affidamento condiviso, ma altresì
a quello dell'affidamento esclusivo semplice che attribuisce al genitore non affidatario il diritto di condividere le decisioni di maggiore interesse.
Gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi previo accordo, non essendoci le condizioni per disporre una regolamentazione fissa, per quanto già sopra rilevato.
3. Assegnazione della casa familiare
Visto l'affidamento del figlio minorenne alla madre, va disposta l'assegnazione della casa familiare alla stessa, sebbene il provvedimento provvisorio non sia stato attuato per l'attuale presenza di terzi nell'abitazione e per le perplessità a ritornarvi da parte della figlia ora maggiorenne (si veda il verbale dell'udienza del 25/9/2025). Valuterà la ricorrente se chiederne l'esecuzione.
4. Contributo al mantenimento per i figli
La ricorrente, nata nel 1982, è insegnante di sostegno di scuola primaria, con una retribuzione di circa € 1450/1500 mensili, vive con i figli in una casa in locazione (doc. 28 di parte ricorrente) per la quale corrisponde un canone di € 600 mensili.
Il resistente, nato nel 1978, è proprietario esclusivo della casa familiare, ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i seguenti redditi comunicati dall'Agenzia delle Entrate:
10 11
CU/2023 2022 1.000,00 (Redditi Esenti)
730/2023 2022 33.701,00
CU/2024 2023 1.298,40 (Redditi Esenti)
730 2024 2023 34.121,00
CU/2025 2024 37.719,91.
Valutate comparativamente le suesposte situazioni economiche e tenuto conto dell'assenza di contribuzione diretta da parte del padre,
vanno integralmente confermati i provvedimenti provvisori che hanno stabilito, così come richiesto dalla ricorrente, un contributo al mantenimento dei figli di € 800 (€ 400 ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'obbligo persiste anche nei confronti della figlia che, sebbene Per_1
da pochissimo maggiorenne, è ancora studentessa.
La ricorrente, in quanto affidataria esclusiva, percepirà l'intero assegno unico universale.
5. Domande sanzionatorie e risarcitorie
Per le ragioni indicate ai fini del rigetto della domanda di addebito, anche le restanti domande sanzionatorie e risarcitorie vanno respinte in quanto infondate.
6. Spese di lite
L'esito della controversia giustifica la condanna del resistente alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta
(studio, introduttiva, trattazione, istruttoria e decisionale senza scritti conclusionali), delle questioni di media difficoltà trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) Affida il figlio minore nato a [...] il [...] Per_2
in via superesclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità
del consenso del padre;
gli incontri con il padre si svolgeranno solo previo accordo tra i genitori riguardo i tempi e le modalità;
2) Assegna la casa familiare con gli arredi alla sig. Parte_1
, affinché ci abiti con i figli, con obbligo del resistente di rilasciarla
[...]
entro trenta giorni dalla notifica con facoltà di asportare solo i propri oggetti personali;
3) Dispone che il sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla madre sig. , entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, l'importo di € 800 (€ 400 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie mediche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
4) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
5) Respinge le restanti domande;
6) Condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per la quota in € 2113,50, € 55 per anticipazioni, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 07/10/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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