CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2025, n. 36051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36051 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da GI Di FA CC MO DE ER AD RA PI OL Di ER - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez.1302/2025 CC – 30/09/2025 R.G.N. 15023/2025 ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da LU VI, nato a [...] il [...] LI LE, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CC MO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avverso i decreti emessi in data 19 dicembre 2024 e 6 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui è stata disposta l’applicazione del sequestro preventivo dei dispositivi di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità prodotte dalla società KRIA S.r.l., commercializzati dalle Società Beta Professional Consulting S.r.l., La B Consulenze, la Sicursat S.r.l., utilizzati nei comuni di San Fili, Piubega, Montegiordano, Bressana Bottarone, Penale Sent. Sez. 6 Num. 36051 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 30/09/2025 2 Vicenza Amendarola, San Martino in Pensilis, Trebisacce, San Giovanni Gemini, Torino, Bagnolo di Po, Carpi e Cagli. In particolare, i ricorrenti impugnavano la decisione del riesame relativa alle apparecchiature commercializzate dalla Sicursat S.r.l. di cui sono rappresentanti legali ed utilizzate nei Comuni di Piubega, Bressana Bottarone, Vicenza e Carpi, di cui ai reati previsti dall’art. 356 cod. pen. e 48, 479 cod. pen. ascritti al LU ai capi a), c), d), j), del decreto di sequestro e ai capi di imputazione 22), 30), 34) e 35) dell’avviso di conclusione delle indagini, nonchè nei confronti di LI al capo f) del decreto e del capo 37) dell’avviso di conclusione delle indagini. Si tratta di due sequestri preventivi emessi ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sul presupposto del di reato di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico per induzione in errore, in relazione alla fornitura ai Comuni interessati di apparecchiature che si assumevano come ritualmente omologate mentre in realtà erano state solo oggetto di approvazione amministrativa e con riferimento ai verbali di contravvenzione stradale elevati per violazione dei limiti di velocità in cui si attestava la omologazione dei dispositivi di rilevamento delle velocità contrariamente al vero (autovelox). Il Tribunale ha respinto l’istanza di riesame dei sequestri richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione civile in tema di non equipollenza dell’approvazione alla richiesta procedura amministrativa di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla non veritiera descrizione nei contratti delle apparecchiature come regolarmente omologate, laddove sono risultate soltanto sottoposte ad approvazione con decreti della Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti del medesimo Ministero, facendo richiamo al primato della legge non derogabile dalle circolari interpretative del Ministero e dai pareri difformi dell’Avvocatura dello Stato a difesa della opposta tesi dell’equiparazione dell’approvazione all’omologazione. Sul piano del il sequestro è stato giustificato al fine di impedire l’aggravamento delle conseguenze dei reati ed il pericolo della reiterazione di analoghe condotte di reato. 2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, i due indagati hanno proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 45, comma 6, 142 del Codice della Strada, 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., nonché della Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno dell’11/11/2020 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, dalla cui corretta 3 interpretazione risulta l’equipollenza dell’approvazione all’omologazione nelle more dell’emanazione di specifiche norme di tema di procedure di omologazione. Si adduce altresì violazione di legge con riferimento alla carenza di una motivazione, rispetto alle censure dedotte in sede di riesame sulla circostanza che nessun ente locale ha mai eccepito la mancata esecuzione dei contratti sebbene avessero a disposizione i decreti ministeriali di approvazione e fossero stati utilizzati dagli stessi Comuni i termini di approvazione e omologazione come sinonimi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge rispetto alla ravvisata sussistenza del di reato rispetto al delitto di falso ideologico per induzione. Al riguardo si osserva che i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada non rientrano nella categoria dell’attestazione dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, non facendo piena prova fino a querela di falso, essendo privi di valore probatorio privilegiato (la Cassazione civile ha escluso che facciano fede fino a querela di falso essendo a carico della pubblica amministrazione fornire la prova dell’omologazione e della taratura periodica dello strumento). Con un ulteriore sotto-motivo si evidenzia come non si sia tenuto conto dello stato di incertezza che per lunghi anni ha regnato sull’equipollenza delle due procedure amministrative di controllo in questione, con la conseguente carente motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l’ipotesi della assenza di mala fede e del dolo. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità del Dopo l’inizio del presente procedimento tutti gli enti locali coinvolti sono consapevoli dei reati commessi e risulta del tutto evidente che detti reati non potranno essere portati a ulteriore conseguenze dannose o reiterati. 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione del presupposto del c.d. . Con riguardo agli altri motivi afferenti al diverso presupposto del c.d. dei titoli di reato posti a fondamento del sequestro va osservato, invece, che si tratta di questioni che sono state già adeguatamente affrontate e valutate nel provvedimento impugnato. La tesi dell’equipollenza del provvedimento di omologazione a quello di approvazione è stata decisa dal Tribunale in linea all’orientamento oramai consolidato in sede civile di legittimità (Sez. Civ. 2, Ordinanza n. 10505 del 4 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025) che nell’affrontare la questione della validità delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocità, accertata con l’uso delle apparecchiatura automatiche “autovelox”, soltanto approvate dal Ministero dei Trasporti ma non omologate, ha affermato che le stesse non possano costituire fonte di prova della violazione dei limiti di velocità, non potendosi ritenere l’approvazione equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. In effetti, è stato osservato che “La procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'"approvazione" dall'"omologazione") la prevede - in relazione al singolo prototipo - "quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali" il Regolamento "non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni"; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.). L'ordinanza impugnata, con motivazione completa ed esaustiva, non censurabile nel giudizio di legittimità in sede di misure cautelari reali, ha dato conto dell’obiettivo riferimento nella documentazione contrattuale e nei capitolati allegati ai contratti di appalto a forniture di apparecchi “omologati” dal Ministero dei Trasporti, mentre gli apparecchi messi a disposizione dalle società appaltatrici ai vari Comuni interessati sono risultati solo sottoposti ad approvazione ministeriale ma non omologati e che “ il prototipo -EXSPEED V 2.0 prodotto dalla società KRIA srl ed installato e utilizzato per la rilevazione della velocità, non risulta essere mai stato non solo omologato ma nemmeno approvato ”, ed ha rimarcato anche come la consulenza tecnica del pubblico ministero, abbia rilevato “come lo stesso sia composto da un'"unità di ripresa" e da una distinta "unità di elaborazione" - quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocità - e come la certificazione di conformità al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice fosse comunque riferita soltanto all'unità di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione”. 5 Le censure difensive incentrate sulle circolari ministeriali che sostengono la diversa interpretazione circa l’equipollenza tra omologazione e approvazione non mettendo neppure in discussione che le apparecchiature fornite in esecuzione dei contratti di appalto siano omologate, confermano la fondatezza del rispetto al reato di frode in pubbliche forniture, attesa la difformità tra i beni forniti e quelli oggetto del contratto. Del tutto irrilevante è il riferimento alla mancanza di iniziative per inadempimento contrattuale da parte dei Comuni interessati, atteso che l’eventuale errore in cui siano incorsi i predetti enti pubblici nel ritenere equipollenti le procedure dell’approvazione e dell’omologazione per un verso conferma la induzione in errore da parte dei fornitori, e quindi il carattere fraudolento della fornitura, e per altro verso può trovare - come osservato nell’ordinanza impugnata - anche sponda favorevole nell’interesse dei Comuni a non invalidare le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni ai limiti di velocità accertate con strumenti di rilevazione automatica non corrispondenti a quelli previsti dalla legge. Con riferimento all’assenza di mala fede e del dolo, si deve rilevare che si tratta di censure inammissibili che investono la motivazione laddove in questa sede cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non potendosi ritenere carente o apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata in riferimento alla ignoranza della non conformità delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle descritte nei contratti di noleggio/appalto. Al contrario, come condivisibilmente affermato nell’ordinanza impugnata, proprio la supposta equipollenza tra omologazione e approvazione, trattandosi di procedure amministrative obiettivamente distinte, anche se oggetto di errore di diritto circa la loro equivalenza agli effetti della rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità, non esclude la consapevolezza della diversità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito, essendo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’art. 356 cod. pen. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi, Rv. 26937). 2. Con riferimento al del reato di falso ideologico per induzione in errore di cui all’art. 479 cod. pen. si deve osservare che il carattere fidefaciente fino a querela di falso non costituisce un elemento indefettibile del reato ma solo 6 della circostanza aggravante di cui all’art.476, secondo comma, cod. pen. (Sez 3 n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589 – 01). Il verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada anche se non assistito dal valore di prova legale fino a querela di falso con riferimento alla parte che attiene alla descrizione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica come omologata, essendo onere della P.A. fornire la prova di tale circostanza, integra comunque il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che, per la pena, richiama il comma 1 dell’art. 476 cod. pen., essendo l’aggravante prevista dal comma secondo riferita alle falsità che investe la parte del contenuto dell’atto assistita da fede privilegiata. Il verbale che attesta l’infrazione al Codice della Strada, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell'atto. Pertanto, è solo la integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 476, comma secondo, cod. pen., ad esigere che la falsità attenga alla parte del contenuto dell’atto dotato di efficacia probatoria privilegiata, che ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla descrizione di fatti diversi, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale. 3. È fondato l’ultimo motivo. L’ordinanza impugnata appare priva di motivazione rispetto alla indicazione delle specifiche finalità di prevenzione previste dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. volte a contenere il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. A tale riguardo, non si fornisce alcuna indicazione concreta per giustificare il sequestro di apparecchiature che per le loro carenze tecnico-amministrative non sono state reputate idonee a rilevare legittimamente infrazioni ai limiti di velocità e che non potrebbero perciò più essere utilizzate dai Comuni che ne hanno la dotazione, essendo ragionevole ritenere che l’acquisita conoscenza di tali carenze ne preclude un loro impiego inconsapevole e nel contempo rende improbabile l’acquisto di altri apparecchi aventi le medesime caratteristiche. È necessario, pertanto, che siano indicate le ragioni che ne hanno giustificato il sequestro preventivo, essendosi effettivamente l’ordinanza limitata a mere formule di stile. 7 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CC MO GI Di FA
udita la relazione svolta dal Consigliere CC MO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avverso i decreti emessi in data 19 dicembre 2024 e 6 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui è stata disposta l’applicazione del sequestro preventivo dei dispositivi di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità prodotte dalla società KRIA S.r.l., commercializzati dalle Società Beta Professional Consulting S.r.l., La B Consulenze, la Sicursat S.r.l., utilizzati nei comuni di San Fili, Piubega, Montegiordano, Bressana Bottarone, Penale Sent. Sez. 6 Num. 36051 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 30/09/2025 2 Vicenza Amendarola, San Martino in Pensilis, Trebisacce, San Giovanni Gemini, Torino, Bagnolo di Po, Carpi e Cagli. In particolare, i ricorrenti impugnavano la decisione del riesame relativa alle apparecchiature commercializzate dalla Sicursat S.r.l. di cui sono rappresentanti legali ed utilizzate nei Comuni di Piubega, Bressana Bottarone, Vicenza e Carpi, di cui ai reati previsti dall’art. 356 cod. pen. e 48, 479 cod. pen. ascritti al LU ai capi a), c), d), j), del decreto di sequestro e ai capi di imputazione 22), 30), 34) e 35) dell’avviso di conclusione delle indagini, nonchè nei confronti di LI al capo f) del decreto e del capo 37) dell’avviso di conclusione delle indagini. Si tratta di due sequestri preventivi emessi ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sul presupposto del di reato di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico per induzione in errore, in relazione alla fornitura ai Comuni interessati di apparecchiature che si assumevano come ritualmente omologate mentre in realtà erano state solo oggetto di approvazione amministrativa e con riferimento ai verbali di contravvenzione stradale elevati per violazione dei limiti di velocità in cui si attestava la omologazione dei dispositivi di rilevamento delle velocità contrariamente al vero (autovelox). Il Tribunale ha respinto l’istanza di riesame dei sequestri richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione civile in tema di non equipollenza dell’approvazione alla richiesta procedura amministrativa di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla non veritiera descrizione nei contratti delle apparecchiature come regolarmente omologate, laddove sono risultate soltanto sottoposte ad approvazione con decreti della Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti del medesimo Ministero, facendo richiamo al primato della legge non derogabile dalle circolari interpretative del Ministero e dai pareri difformi dell’Avvocatura dello Stato a difesa della opposta tesi dell’equiparazione dell’approvazione all’omologazione. Sul piano del il sequestro è stato giustificato al fine di impedire l’aggravamento delle conseguenze dei reati ed il pericolo della reiterazione di analoghe condotte di reato. 2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, i due indagati hanno proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 45, comma 6, 142 del Codice della Strada, 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., nonché della Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno dell’11/11/2020 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, dalla cui corretta 3 interpretazione risulta l’equipollenza dell’approvazione all’omologazione nelle more dell’emanazione di specifiche norme di tema di procedure di omologazione. Si adduce altresì violazione di legge con riferimento alla carenza di una motivazione, rispetto alle censure dedotte in sede di riesame sulla circostanza che nessun ente locale ha mai eccepito la mancata esecuzione dei contratti sebbene avessero a disposizione i decreti ministeriali di approvazione e fossero stati utilizzati dagli stessi Comuni i termini di approvazione e omologazione come sinonimi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge rispetto alla ravvisata sussistenza del di reato rispetto al delitto di falso ideologico per induzione. Al riguardo si osserva che i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada non rientrano nella categoria dell’attestazione dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, non facendo piena prova fino a querela di falso, essendo privi di valore probatorio privilegiato (la Cassazione civile ha escluso che facciano fede fino a querela di falso essendo a carico della pubblica amministrazione fornire la prova dell’omologazione e della taratura periodica dello strumento). Con un ulteriore sotto-motivo si evidenzia come non si sia tenuto conto dello stato di incertezza che per lunghi anni ha regnato sull’equipollenza delle due procedure amministrative di controllo in questione, con la conseguente carente motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l’ipotesi della assenza di mala fede e del dolo. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità del Dopo l’inizio del presente procedimento tutti gli enti locali coinvolti sono consapevoli dei reati commessi e risulta del tutto evidente che detti reati non potranno essere portati a ulteriore conseguenze dannose o reiterati. 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione del presupposto del c.d. . Con riguardo agli altri motivi afferenti al diverso presupposto del c.d. dei titoli di reato posti a fondamento del sequestro va osservato, invece, che si tratta di questioni che sono state già adeguatamente affrontate e valutate nel provvedimento impugnato. La tesi dell’equipollenza del provvedimento di omologazione a quello di approvazione è stata decisa dal Tribunale in linea all’orientamento oramai consolidato in sede civile di legittimità (Sez. Civ. 2, Ordinanza n. 10505 del 4 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025) che nell’affrontare la questione della validità delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocità, accertata con l’uso delle apparecchiatura automatiche “autovelox”, soltanto approvate dal Ministero dei Trasporti ma non omologate, ha affermato che le stesse non possano costituire fonte di prova della violazione dei limiti di velocità, non potendosi ritenere l’approvazione equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. In effetti, è stato osservato che “La procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'"approvazione" dall'"omologazione") la prevede - in relazione al singolo prototipo - "quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali" il Regolamento "non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni"; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.). L'ordinanza impugnata, con motivazione completa ed esaustiva, non censurabile nel giudizio di legittimità in sede di misure cautelari reali, ha dato conto dell’obiettivo riferimento nella documentazione contrattuale e nei capitolati allegati ai contratti di appalto a forniture di apparecchi “omologati” dal Ministero dei Trasporti, mentre gli apparecchi messi a disposizione dalle società appaltatrici ai vari Comuni interessati sono risultati solo sottoposti ad approvazione ministeriale ma non omologati e che “ il prototipo -EXSPEED V 2.0 prodotto dalla società KRIA srl ed installato e utilizzato per la rilevazione della velocità, non risulta essere mai stato non solo omologato ma nemmeno approvato ”, ed ha rimarcato anche come la consulenza tecnica del pubblico ministero, abbia rilevato “come lo stesso sia composto da un'"unità di ripresa" e da una distinta "unità di elaborazione" - quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocità - e come la certificazione di conformità al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice fosse comunque riferita soltanto all'unità di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione”. 5 Le censure difensive incentrate sulle circolari ministeriali che sostengono la diversa interpretazione circa l’equipollenza tra omologazione e approvazione non mettendo neppure in discussione che le apparecchiature fornite in esecuzione dei contratti di appalto siano omologate, confermano la fondatezza del rispetto al reato di frode in pubbliche forniture, attesa la difformità tra i beni forniti e quelli oggetto del contratto. Del tutto irrilevante è il riferimento alla mancanza di iniziative per inadempimento contrattuale da parte dei Comuni interessati, atteso che l’eventuale errore in cui siano incorsi i predetti enti pubblici nel ritenere equipollenti le procedure dell’approvazione e dell’omologazione per un verso conferma la induzione in errore da parte dei fornitori, e quindi il carattere fraudolento della fornitura, e per altro verso può trovare - come osservato nell’ordinanza impugnata - anche sponda favorevole nell’interesse dei Comuni a non invalidare le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni ai limiti di velocità accertate con strumenti di rilevazione automatica non corrispondenti a quelli previsti dalla legge. Con riferimento all’assenza di mala fede e del dolo, si deve rilevare che si tratta di censure inammissibili che investono la motivazione laddove in questa sede cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non potendosi ritenere carente o apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata in riferimento alla ignoranza della non conformità delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle descritte nei contratti di noleggio/appalto. Al contrario, come condivisibilmente affermato nell’ordinanza impugnata, proprio la supposta equipollenza tra omologazione e approvazione, trattandosi di procedure amministrative obiettivamente distinte, anche se oggetto di errore di diritto circa la loro equivalenza agli effetti della rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità, non esclude la consapevolezza della diversità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito, essendo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’art. 356 cod. pen. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi, Rv. 26937). 2. Con riferimento al del reato di falso ideologico per induzione in errore di cui all’art. 479 cod. pen. si deve osservare che il carattere fidefaciente fino a querela di falso non costituisce un elemento indefettibile del reato ma solo 6 della circostanza aggravante di cui all’art.476, secondo comma, cod. pen. (Sez 3 n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589 – 01). Il verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada anche se non assistito dal valore di prova legale fino a querela di falso con riferimento alla parte che attiene alla descrizione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica come omologata, essendo onere della P.A. fornire la prova di tale circostanza, integra comunque il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che, per la pena, richiama il comma 1 dell’art. 476 cod. pen., essendo l’aggravante prevista dal comma secondo riferita alle falsità che investe la parte del contenuto dell’atto assistita da fede privilegiata. Il verbale che attesta l’infrazione al Codice della Strada, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell'atto. Pertanto, è solo la integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 476, comma secondo, cod. pen., ad esigere che la falsità attenga alla parte del contenuto dell’atto dotato di efficacia probatoria privilegiata, che ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla descrizione di fatti diversi, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale. 3. È fondato l’ultimo motivo. L’ordinanza impugnata appare priva di motivazione rispetto alla indicazione delle specifiche finalità di prevenzione previste dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. volte a contenere il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. A tale riguardo, non si fornisce alcuna indicazione concreta per giustificare il sequestro di apparecchiature che per le loro carenze tecnico-amministrative non sono state reputate idonee a rilevare legittimamente infrazioni ai limiti di velocità e che non potrebbero perciò più essere utilizzate dai Comuni che ne hanno la dotazione, essendo ragionevole ritenere che l’acquisita conoscenza di tali carenze ne preclude un loro impiego inconsapevole e nel contempo rende improbabile l’acquisto di altri apparecchi aventi le medesime caratteristiche. È necessario, pertanto, che siano indicate le ragioni che ne hanno giustificato il sequestro preventivo, essendosi effettivamente l’ordinanza limitata a mere formule di stile. 7 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CC MO GI Di FA