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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1322/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU FR, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4287/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 30/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MS00387 2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti
Resistente/Appellato: Il difensore del contribuente insiste come in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a Resistente_1 il 19/09/2022, qui inviato il 13/10/2022 e iscritto al n. 5375/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 4287/09/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, depositata il
30/05/2022, notificata il 24/06/2022, che accoglieva il ricorso avverso l'avviso di accertamento n°
TYS01MS00387 2018 - IRPEF- IRAP 2013.
Esponeva che il Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS01MS00387-2018 emesso per l'anno 2013 a seguito di un'attività di verifica fiscale condotta dalla
Guardia di Finanza di Paternò. Dall'accertamento era emerso che il contribuente, titolare di uno studio medico, avrebbe conseguito ricavi non dichiarati e omesso la presentazione della dichiarazione IRAP, nonché gli adempimenti richiesti quale sostituto d'imposta.
In primo grado il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, segnalando che la verifica aveva riguardato un periodo limitato di quattro mesi nel 2013 e si era focalizzata su tre aspetti specifici:
• la presenza di una segretaria part-time priva di regolare inquadramento, impegnata cinque giorni a settimana per quattro ore giornaliere con compenso mensile di € 400,00;
• l'esecuzione di indagini finanziarie sui propri conti correnti e su quelli del coniuge, da cui sono risultati versamenti non giustificati pari a € 16.832,00 e prelevamenti non giustificati per € 13.590,00;
• la rilevazione di spese carburante non correttamente documentate nelle relative schede per un importo complessivo di € 312,00.
Il ricorrente eccepiva, altresì, che la propria attività medica non poteva essere assoggettata ad IRAP, non superando la normale dotazione di personale e attrezzature necessarie allo svolgimento della professione. Per quanto concerneva le indagini finanziarie, rilevava che né la Guardia di Finanza né
l'Agenzia delle Entrate avevano allegato il provvedimento autorizzativo del Comandante Regionale della
Guardia di Finanza di Palermo, necessario per l'esecuzione degli accertamenti bancari. Nel merito, il ricorrente sosteneva che i prelevamenti non erano rilevanti ai fini dell'accertamento per i lavoratori autonomi, mentre i versamenti ritenuti non giustificati rientravano nell'ambito del volume d'affari dichiarato per il 2013, pari a € 46.998,00, rappresentando i compensi effettivamente percepiti nello svolgimento dell'attività professionale.
Si costituiva l'AE, la quale premetteva che nei confronti del contribuente e del coniuge Nominativo_1 erano state esperite le indagini finanziarie previo provvedimento di autorizzazione del Comandante
Regionale della Guardia di Finanza di Palermo. I militari verificatori avevano richiesto ad Istituti di Credito, Banca_1 Spa ed altri Intermediari Finanziari dati, notizie, documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e/o operazione effettuata dai suddetti soggetti negli anni oggetto di verifica. Seguendo le specifiche metodologie di indagine, analiticamente descritte nelle pagine 19 e segg del p.v.c. e negli allegati in esse riportati (all. n. 4,5,6 e 7 al pvc), cui si faceva espresso rinvio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia di esecuzione di indagini finanziarie, tenuto conto della documentazione contabile acquisita alla verifica e sulla scorta dei dati e notizie rese in sede di contraddittorio con i militari verificatori, erano risultati, per l'anno 2013, non idoneamente giustificati versamenti per complessivi
€ 16.832,00 e prelevamenti per complessivi € 13.590,00 così specificati: Rapporti intestati a
Resistente_1: 1) Società_1 spa - rapporto Numero_1; 2) Banca_2 spa - rapporto nr Numero_2; 3) Società_2 spa - rapporto nr Numero_3; 4) Banca_3 SPA – rapporto n. Numero_4; 5) Banca_4 rapporto nr Numero_5; 6) Banca_5 spa – rapporti nnrr. Numero_6 - Numero_7 - Numero_8; 7) Banca_6 spa – rapporti nnrr. Numero_9 – Numero_10; 8) Banca_7 spa – rapporto nr. Numero_11; 9) Banca_8 spa - rapporti nnrr. Numero_12 – Num._13 – Num._14 – Num._15 – Num._16 – Num._17 – Num._18 – Num._19 – Num._20 – Num._21 – Num._22 – Num._23 – Num._24. Rapporti intestati a Nominativo_1: 1) Società_1 spa - rapporto nr. Num._25; 2) Banca_2 spa – rapporti nnrr. Num._26 – Num._27 – Num._28 – Num._29- Num._30 – Num._31 – Num._32 – Num._33 – Num._34 – Num._35 - Num._36; 3) Banca_9 – rapporto n. Num._37; 4) Banca_1 SPA - rapporto nr. Num._38; 4 Banca_8 spa- rapporti nnrr. Num._39 – Num._40 – Num._41 – Num._42 – Num._43 – Num._44 – Num._45 – Num._46 – Num._47 -Num._48.
Precisava inoltre l'AE che, al termine delle attività di indagine, i verbalizzanti avevano invitato Resistente_1 a produrre elementi comprovanti la corretta contabilizzazione delle operazioni contestate o a dimostrare che tali operazioni non rilevassero ai fini fiscali, oppure che fossero riferite a operazioni imponibili estranee all'attività svolta. Tuttavia, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione (cfr. pag. 24 del pvc). Poiché l'accertamento si basava su indagini bancarie, l'AE dichiarava di aver agito in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte sui redditi) e, analogamente, ai sensi dell'art. 51, comma 2 n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (in materia di IVA).
Tali norme prevedono una presunzione legale relativa che attribuisce la natura di ricavi non dichiarati a tutti i movimenti contabili non giustificati, vincolando l'Ufficio a considerare i movimenti bancari sui conti intestati e/o riconducibili al contribuente come riferibili ad operazioni imponibili, senza necessità di analizzare le singole transazioni.
La C.T.P. di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dall'accertamento l'IRAP e il recupero delle maggiori somme di € 16.832,00 derivanti da indagini finanziarie e dei maggiori compensi per retribuzioni a lavoratore dipendente, non dichiarati, per € 1.600,00; confermava l'accertamento relativamente alle minori spese di carburanti accertate per € 312,00 e alle ritenute su lavoro dipendente per € 368,00, oltre sanzioni ed interessi calcolati su quest'ultime; compensava fra le parti le spese del giudizio.
§2. Proponeva appello l'AE, con riferimento esclusivamente ai maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie, asserendo che la CTP aveva omesso di pronunciarsi sulla movimentazione contabile posta alla base dei recuperi sul presupposto che gli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 del P.V.C., su cui l'AE aveva fondato le sue conclusioni, non erano stati prodotti in giudizio, sicché risultava impossibile al Giudice di prime cure effettuare una analitica ed oggettiva valutazione su ciascun versamento effettuato. Depositava, pertanto, in giudizio l'AE tale documentazione e chiedeva la riforma della sentenza limitatamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie.
§3. Resisteva l'appellato con controricorso e successive note illustrative.
§4. All'udienza del 19/01/2026, sentite le parti che hanno insistito nelle rispettive difese, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Osserva preliminarmente la Corte che l'appello non riguarda la sottoposizione del contribuente ad
IRAP, limitandosi esclusivamente ai maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie” (v. p. 6 del Ricorso in appello). Pertanto, l'Ufficio ha rinunciato, prestando acquiescenza, alle altre parti non impugnate della citata sentenza, ammettendo, quindi, come non dovuto il maggior reddito riportato nel menzionato accertamento imputato alle retribuzioni a lavoratore dipendente, all'IRPEF, all'IRAP ed alle sanzioni comminate.
Non essendo stato proposto appello incidentale, sono altresì definitivi gli accertamenti concernenti le minori spese di carburanti accertate per € 312,00 e le ritenute su lavoro dipendente per € 368,00, oltre sanzioni ed interessi.
§6. Ciò premesso, l'appello è fondato.
§7. Rileva la Corte che i Giudici di prime cure hanno rigettato i rilievi dell'AE sulla movimentazione contabile posta alla base dei recuperi, così motivando:
“l'Agenzia delle Entrate assumeva a suffragio delle proprie decisioni gli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 del P.V.C.
Tali allegati, però, non sono stati prodotti in giudizio sicché risulta impossibile per questo Collegio effettuare una analitica ed oggettiva valutazione su ciascun versamento effettuato”.
Nel presente grado di giudizio l'AE, in applicazione dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che “consente la produzione di nuovi documenti in appello…ancorché preesistenti al giudizio in primo grado…” ha versato in atti gli allegati al PVC nn. 4, 5, 6 e 7.
Sul punto, non hanno pregio le deduzioni dell'appellato, che ha contestato la produzione, deducendone la tardività. In proposito, la giurisprudenza appare invece pacificamente attestata sulla ammissibilità della produzione documentale in appello. Da ultimo, v.:
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10549, Rv.
674955 - 01)
Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del
1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021, Rv.
661352 - 01).
§8. Nel merito, l'appellato, in ordine alla prova dei presunti maggiori ricavi non giustificati dal contribuente desunti nell'ambito delle indagini bancarie, eccepisce la carente motivazione dell'avviso, essendosi l'AE adagiata sulle risultanze del PVC dei verbalizzanti, senza argomentare, con sufficiente grado di completezza, le ragioni giustificative della pretesa erariale.
Al riguardo è agevole replicare che tale difesa non coglie il segno. Per pacifica giurisprudenza, in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel PVC non
è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi in quella sede acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Sul punto,
In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio Sez.
5 - Sentenza n. 3610 del 12/02/2025
(Rv. 674088 - 01).
In altro caso, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società "cartiera", così registrando costi indebiti. (Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32957, Rv. 652115 - 01)
§9. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la conferma dell'avviso di accertamento n° TYS01MS00387 2018 - IRPEF- IRAP 2013 anche relativamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie.
§10.
Considerato che
il ricorso originario risulta fondato solo in parte e, quindi, vi è soccombenza reciproca, le spese processuali dei due gradi vengono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione V, in parziale riforma della sentenza n.
4287/09/2022 della C.T.P. di Catania appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario relativamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie;
rimangono ferme le altre statuizioni.
Compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN LE MA OL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU FR, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4287/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 30/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MS00387 2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti
Resistente/Appellato: Il difensore del contribuente insiste come in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a Resistente_1 il 19/09/2022, qui inviato il 13/10/2022 e iscritto al n. 5375/2022 R.G.A., l'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza n. 4287/09/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, depositata il
30/05/2022, notificata il 24/06/2022, che accoglieva il ricorso avverso l'avviso di accertamento n°
TYS01MS00387 2018 - IRPEF- IRAP 2013.
Esponeva che il Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS01MS00387-2018 emesso per l'anno 2013 a seguito di un'attività di verifica fiscale condotta dalla
Guardia di Finanza di Paternò. Dall'accertamento era emerso che il contribuente, titolare di uno studio medico, avrebbe conseguito ricavi non dichiarati e omesso la presentazione della dichiarazione IRAP, nonché gli adempimenti richiesti quale sostituto d'imposta.
In primo grado il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, segnalando che la verifica aveva riguardato un periodo limitato di quattro mesi nel 2013 e si era focalizzata su tre aspetti specifici:
• la presenza di una segretaria part-time priva di regolare inquadramento, impegnata cinque giorni a settimana per quattro ore giornaliere con compenso mensile di € 400,00;
• l'esecuzione di indagini finanziarie sui propri conti correnti e su quelli del coniuge, da cui sono risultati versamenti non giustificati pari a € 16.832,00 e prelevamenti non giustificati per € 13.590,00;
• la rilevazione di spese carburante non correttamente documentate nelle relative schede per un importo complessivo di € 312,00.
Il ricorrente eccepiva, altresì, che la propria attività medica non poteva essere assoggettata ad IRAP, non superando la normale dotazione di personale e attrezzature necessarie allo svolgimento della professione. Per quanto concerneva le indagini finanziarie, rilevava che né la Guardia di Finanza né
l'Agenzia delle Entrate avevano allegato il provvedimento autorizzativo del Comandante Regionale della
Guardia di Finanza di Palermo, necessario per l'esecuzione degli accertamenti bancari. Nel merito, il ricorrente sosteneva che i prelevamenti non erano rilevanti ai fini dell'accertamento per i lavoratori autonomi, mentre i versamenti ritenuti non giustificati rientravano nell'ambito del volume d'affari dichiarato per il 2013, pari a € 46.998,00, rappresentando i compensi effettivamente percepiti nello svolgimento dell'attività professionale.
Si costituiva l'AE, la quale premetteva che nei confronti del contribuente e del coniuge Nominativo_1 erano state esperite le indagini finanziarie previo provvedimento di autorizzazione del Comandante
Regionale della Guardia di Finanza di Palermo. I militari verificatori avevano richiesto ad Istituti di Credito, Banca_1 Spa ed altri Intermediari Finanziari dati, notizie, documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e/o operazione effettuata dai suddetti soggetti negli anni oggetto di verifica. Seguendo le specifiche metodologie di indagine, analiticamente descritte nelle pagine 19 e segg del p.v.c. e negli allegati in esse riportati (all. n. 4,5,6 e 7 al pvc), cui si faceva espresso rinvio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia di esecuzione di indagini finanziarie, tenuto conto della documentazione contabile acquisita alla verifica e sulla scorta dei dati e notizie rese in sede di contraddittorio con i militari verificatori, erano risultati, per l'anno 2013, non idoneamente giustificati versamenti per complessivi
€ 16.832,00 e prelevamenti per complessivi € 13.590,00 così specificati: Rapporti intestati a
Resistente_1: 1) Società_1 spa - rapporto Numero_1; 2) Banca_2 spa - rapporto nr Numero_2; 3) Società_2 spa - rapporto nr Numero_3; 4) Banca_3 SPA – rapporto n. Numero_4; 5) Banca_4 rapporto nr Numero_5; 6) Banca_5 spa – rapporti nnrr. Numero_6 - Numero_7 - Numero_8; 7) Banca_6 spa – rapporti nnrr. Numero_9 – Numero_10; 8) Banca_7 spa – rapporto nr. Numero_11; 9) Banca_8 spa - rapporti nnrr. Numero_12 – Num._13 – Num._14 – Num._15 – Num._16 – Num._17 – Num._18 – Num._19 – Num._20 – Num._21 – Num._22 – Num._23 – Num._24. Rapporti intestati a Nominativo_1: 1) Società_1 spa - rapporto nr. Num._25; 2) Banca_2 spa – rapporti nnrr. Num._26 – Num._27 – Num._28 – Num._29- Num._30 – Num._31 – Num._32 – Num._33 – Num._34 – Num._35 - Num._36; 3) Banca_9 – rapporto n. Num._37; 4) Banca_1 SPA - rapporto nr. Num._38; 4 Banca_8 spa- rapporti nnrr. Num._39 – Num._40 – Num._41 – Num._42 – Num._43 – Num._44 – Num._45 – Num._46 – Num._47 -Num._48.
Precisava inoltre l'AE che, al termine delle attività di indagine, i verbalizzanti avevano invitato Resistente_1 a produrre elementi comprovanti la corretta contabilizzazione delle operazioni contestate o a dimostrare che tali operazioni non rilevassero ai fini fiscali, oppure che fossero riferite a operazioni imponibili estranee all'attività svolta. Tuttavia, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione (cfr. pag. 24 del pvc). Poiché l'accertamento si basava su indagini bancarie, l'AE dichiarava di aver agito in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte sui redditi) e, analogamente, ai sensi dell'art. 51, comma 2 n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (in materia di IVA).
Tali norme prevedono una presunzione legale relativa che attribuisce la natura di ricavi non dichiarati a tutti i movimenti contabili non giustificati, vincolando l'Ufficio a considerare i movimenti bancari sui conti intestati e/o riconducibili al contribuente come riferibili ad operazioni imponibili, senza necessità di analizzare le singole transazioni.
La C.T.P. di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dall'accertamento l'IRAP e il recupero delle maggiori somme di € 16.832,00 derivanti da indagini finanziarie e dei maggiori compensi per retribuzioni a lavoratore dipendente, non dichiarati, per € 1.600,00; confermava l'accertamento relativamente alle minori spese di carburanti accertate per € 312,00 e alle ritenute su lavoro dipendente per € 368,00, oltre sanzioni ed interessi calcolati su quest'ultime; compensava fra le parti le spese del giudizio.
§2. Proponeva appello l'AE, con riferimento esclusivamente ai maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie, asserendo che la CTP aveva omesso di pronunciarsi sulla movimentazione contabile posta alla base dei recuperi sul presupposto che gli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 del P.V.C., su cui l'AE aveva fondato le sue conclusioni, non erano stati prodotti in giudizio, sicché risultava impossibile al Giudice di prime cure effettuare una analitica ed oggettiva valutazione su ciascun versamento effettuato. Depositava, pertanto, in giudizio l'AE tale documentazione e chiedeva la riforma della sentenza limitatamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie.
§3. Resisteva l'appellato con controricorso e successive note illustrative.
§4. All'udienza del 19/01/2026, sentite le parti che hanno insistito nelle rispettive difese, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Osserva preliminarmente la Corte che l'appello non riguarda la sottoposizione del contribuente ad
IRAP, limitandosi esclusivamente ai maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie” (v. p. 6 del Ricorso in appello). Pertanto, l'Ufficio ha rinunciato, prestando acquiescenza, alle altre parti non impugnate della citata sentenza, ammettendo, quindi, come non dovuto il maggior reddito riportato nel menzionato accertamento imputato alle retribuzioni a lavoratore dipendente, all'IRPEF, all'IRAP ed alle sanzioni comminate.
Non essendo stato proposto appello incidentale, sono altresì definitivi gli accertamenti concernenti le minori spese di carburanti accertate per € 312,00 e le ritenute su lavoro dipendente per € 368,00, oltre sanzioni ed interessi.
§6. Ciò premesso, l'appello è fondato.
§7. Rileva la Corte che i Giudici di prime cure hanno rigettato i rilievi dell'AE sulla movimentazione contabile posta alla base dei recuperi, così motivando:
“l'Agenzia delle Entrate assumeva a suffragio delle proprie decisioni gli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 del P.V.C.
Tali allegati, però, non sono stati prodotti in giudizio sicché risulta impossibile per questo Collegio effettuare una analitica ed oggettiva valutazione su ciascun versamento effettuato”.
Nel presente grado di giudizio l'AE, in applicazione dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che “consente la produzione di nuovi documenti in appello…ancorché preesistenti al giudizio in primo grado…” ha versato in atti gli allegati al PVC nn. 4, 5, 6 e 7.
Sul punto, non hanno pregio le deduzioni dell'appellato, che ha contestato la produzione, deducendone la tardività. In proposito, la giurisprudenza appare invece pacificamente attestata sulla ammissibilità della produzione documentale in appello. Da ultimo, v.:
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10549, Rv.
674955 - 01)
Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del
1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021, Rv.
661352 - 01).
§8. Nel merito, l'appellato, in ordine alla prova dei presunti maggiori ricavi non giustificati dal contribuente desunti nell'ambito delle indagini bancarie, eccepisce la carente motivazione dell'avviso, essendosi l'AE adagiata sulle risultanze del PVC dei verbalizzanti, senza argomentare, con sufficiente grado di completezza, le ragioni giustificative della pretesa erariale.
Al riguardo è agevole replicare che tale difesa non coglie il segno. Per pacifica giurisprudenza, in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel PVC non
è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi in quella sede acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Sul punto,
In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio Sez.
5 - Sentenza n. 3610 del 12/02/2025
(Rv. 674088 - 01).
In altro caso, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società "cartiera", così registrando costi indebiti. (Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32957, Rv. 652115 - 01)
§9. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la conferma dell'avviso di accertamento n° TYS01MS00387 2018 - IRPEF- IRAP 2013 anche relativamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie.
§10.
Considerato che
il ricorso originario risulta fondato solo in parte e, quindi, vi è soccombenza reciproca, le spese processuali dei due gradi vengono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione V, in parziale riforma della sentenza n.
4287/09/2022 della C.T.P. di Catania appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario relativamente ai maggiori ricavi pari ai versamenti non giustificati emersi nell'ambito delle indagini finanziarie;
rimangono ferme le altre statuizioni.
Compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
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