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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2625/2024 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Felli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Iacovelli, per procura congiunta alla comparsa CP_1 di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di CP_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore rimettendone la calendarizzazione ai Servizi Sociali competenti;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%; di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi. A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Paliano (FR), il
22.08.2009, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale nasceva un figlio, , Per_1 nella data del 20.12.2011; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron.
5552/2021, pubblicato il 22.04.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore prevedendole il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21:00 nel periodo invernale, sino alle ore 22:00 nel periodo estivo, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
il marito, in accordo con la moglie, abbandonava la casa coniugale nella data del 20.03.2020, durante la pandemia da Covid-19; in quel periodo, stante l'emergenza pandemica, la CP_1 richiedeva all' di frequentare il figlio all'interno della casa coniugale;
l' vi acconsentiva e
Pt_1 Pt_1 faceva visita al bambino quasi quotidianamente, per circa due/tre ore al giorno;
il bambino era felice di frequentare il padre;
tuttavia, i rapporti si incrinavano allorquando, cessata l'emergenza pandemica, l'
Pt_1 manifestava alla la volontà di frequentare il figlio al di fuori della casa coniugale;
essa, difatti, CP_1 interrompeva i rapporti con il coniuge e pretendeva che ogni comunicazione le venisse inoltrata solo tramite whatsapp e solo per questioni inerenti il minore;
quando l' contattava la per comunicarle gli
Pt_1 CP_1 orari nei quali sarebbe andato a prendere il figlio, la stessa faceva rispondere il minore al telefono, il quale, tramite messaggi vocali, sovente diceva al padre di rimandare, essendo impegnato una volta con gli amici, un'altra con la play station, un'altra ancora a fare i compiti;
pur offrendo il padre il proprio aiuto al figlio per lo svolgimento dei compiti, lo stesso rifiutava l'aiuto paterno manifestando la volontà di rimanere a casa;
dall'epoca della separazione, l' teneva con sé il minore solo per qualche ora, non potendo trascorrere
Pt_1 con lo stesso i week end, le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive;
l' pertanto, si
Pt_1 determinava a proporre ricorso per la modifica delle condizioni di separazione innanzi al Tribunale di
Frosinone, ciò al fine di tentare un riavvicinamento con il figlio;
nel detto giudizio, che era ancora pendente, veniva espletata ctu psicologica, all'esito della quale si disponeva la sottoposizione del minore ad un percorso di sostegno psicologico presso il TSMREE della Asl di Frosinone;
i coniugi non si erano riconciliati. si è costituita in giudizio aderendo alle domande ex adverso promosse e chiedendo di rigettare CP_1 la richiesta avversaria in ordine all'assegno divorzile.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa svolgeva attività lavorativa a chiamata presso un'agenzia interinale di lavoro;
stante l'esiguità dei compensi percepiti, la stessa veniva aiutata economicamente dai propri genitori;
dall'epoca della separazione, essa intraprendeva una relazione sentimentale con un altro uomo, tale , con il quale, tuttavia, non conviveva;
la cercava di favorire il rapporto Persona_2 CP_1 padre-figlio, sebbene il minore manifestasse un blocco emotivo;
questi, difatti, quando frequentava il padre presso l'abitazione dei nonni paterni veniva sistematicamente offeso dal nucleo parentale paterno e lamentava di non avere spazi propri né per studiare né per giocare;
il minore, inoltre, non apprezzava la compagnia della nuova partner del padre;
l' prestava il consenso all'iscrizione del minore alla scuola Pt_1 calcio, ma non provvedeva al pagamento della quota.
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha formulato istanze istruttorie.
Nella seconda memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha insistito nelle domande elevate in ricorso.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 21.04.2021 ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5552/2021, pubblicato il
22.04.2021, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione del figlio ancora minorenne delle parti, , risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_1
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Piglio (FR), alla via
Carcassano n. 76, alla madre;
la previsione di visite paterne al figlio minorenne in modo graduale e tenendo conto dell'attuale rifiuto del figlio ad intrattenere rapporti con il padre;
la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio ancora minorenne nella misura di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva, nonché la rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: − pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paliano (FR), il 22.08.2009 da nato ad [...], il [...], e nata a [...], il Parte_1 CP_1
21.05.1979 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009,
Numero 24, Parte II, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2625/2024 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Felli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Iacovelli, per procura congiunta alla comparsa CP_1 di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di CP_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, con collocamento dello stesso presso la madre;
di regolamentare le visite paterne al figlio minore rimettendone la calendarizzazione ai Servizi Sociali competenti;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%; di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi. A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Paliano (FR), il
22.08.2009, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale nasceva un figlio, , Per_1 nella data del 20.12.2011; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron.
5552/2021, pubblicato il 22.04.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore prevedendole il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21:00 nel periodo invernale, sino alle ore 22:00 nel periodo estivo, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
il marito, in accordo con la moglie, abbandonava la casa coniugale nella data del 20.03.2020, durante la pandemia da Covid-19; in quel periodo, stante l'emergenza pandemica, la CP_1 richiedeva all' di frequentare il figlio all'interno della casa coniugale;
l' vi acconsentiva e
Pt_1 Pt_1 faceva visita al bambino quasi quotidianamente, per circa due/tre ore al giorno;
il bambino era felice di frequentare il padre;
tuttavia, i rapporti si incrinavano allorquando, cessata l'emergenza pandemica, l'
Pt_1 manifestava alla la volontà di frequentare il figlio al di fuori della casa coniugale;
essa, difatti, CP_1 interrompeva i rapporti con il coniuge e pretendeva che ogni comunicazione le venisse inoltrata solo tramite whatsapp e solo per questioni inerenti il minore;
quando l' contattava la per comunicarle gli
Pt_1 CP_1 orari nei quali sarebbe andato a prendere il figlio, la stessa faceva rispondere il minore al telefono, il quale, tramite messaggi vocali, sovente diceva al padre di rimandare, essendo impegnato una volta con gli amici, un'altra con la play station, un'altra ancora a fare i compiti;
pur offrendo il padre il proprio aiuto al figlio per lo svolgimento dei compiti, lo stesso rifiutava l'aiuto paterno manifestando la volontà di rimanere a casa;
dall'epoca della separazione, l' teneva con sé il minore solo per qualche ora, non potendo trascorrere
Pt_1 con lo stesso i week end, le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive;
l' pertanto, si
Pt_1 determinava a proporre ricorso per la modifica delle condizioni di separazione innanzi al Tribunale di
Frosinone, ciò al fine di tentare un riavvicinamento con il figlio;
nel detto giudizio, che era ancora pendente, veniva espletata ctu psicologica, all'esito della quale si disponeva la sottoposizione del minore ad un percorso di sostegno psicologico presso il TSMREE della Asl di Frosinone;
i coniugi non si erano riconciliati. si è costituita in giudizio aderendo alle domande ex adverso promosse e chiedendo di rigettare CP_1 la richiesta avversaria in ordine all'assegno divorzile.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa svolgeva attività lavorativa a chiamata presso un'agenzia interinale di lavoro;
stante l'esiguità dei compensi percepiti, la stessa veniva aiutata economicamente dai propri genitori;
dall'epoca della separazione, essa intraprendeva una relazione sentimentale con un altro uomo, tale , con il quale, tuttavia, non conviveva;
la cercava di favorire il rapporto Persona_2 CP_1 padre-figlio, sebbene il minore manifestasse un blocco emotivo;
questi, difatti, quando frequentava il padre presso l'abitazione dei nonni paterni veniva sistematicamente offeso dal nucleo parentale paterno e lamentava di non avere spazi propri né per studiare né per giocare;
il minore, inoltre, non apprezzava la compagnia della nuova partner del padre;
l' prestava il consenso all'iscrizione del minore alla scuola Pt_1 calcio, ma non provvedeva al pagamento della quota.
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha formulato istanze istruttorie.
Nella seconda memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha insistito nelle domande elevate in ricorso.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 21.04.2021 ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5552/2021, pubblicato il
22.04.2021, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione del figlio ancora minorenne delle parti, , risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_1
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Piglio (FR), alla via
Carcassano n. 76, alla madre;
la previsione di visite paterne al figlio minorenne in modo graduale e tenendo conto dell'attuale rifiuto del figlio ad intrattenere rapporti con il padre;
la contribuzione paterna per il mantenimento del figlio ancora minorenne nella misura di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva, nonché la rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: − pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paliano (FR), il 22.08.2009 da nato ad [...], il [...], e nata a [...], il Parte_1 CP_1
21.05.1979 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009,
Numero 24, Parte II, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema